Articolo 28 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Articolo 27Articolo 29
Versione
21 novembre 1967
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Versione
23 ottobre 1999
Art. 28.
Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 6, mentre per le attivita' industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720 , per le altre attivita' la valutazione della pericolosita', faticosita' e gravosita' dei lavori e' rimessa temporaneamente alla ((Direzione provinciale del lavoro))
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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