Art. 28.
Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 6, mentre per le attivita' industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720 , per le altre attivita' la valutazione della pericolosita', faticosita' e gravosita' dei lavori e' rimessa temporaneamente alla ((Direzione provinciale del lavoro))
Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 6, mentre per le attivita' industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720 , per le altre attivita' la valutazione della pericolosita', faticosita' e gravosita' dei lavori e' rimessa temporaneamente alla ((Direzione provinciale del lavoro))