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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/11/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 4551/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/07/2025,
da e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
IG AN
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
14/11/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
04/11/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4551/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a ON (TV) il 14/10/1989, e C.F._1
(CF: , n. a NE (PN) il Parte_2 C.F._2
29/10/1982, che hanno contratto matrimonio il 13/10/2018 a GODEGA
DI SANT'URBANO (TV), atto trascritto al n. 35, parte II, Serie C,
anno 2018, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa familiare sita in San Vendemiano (TV), alla Via Della
Serenissima n. 2 int. 1 (così catastalmente identificata: Comune di
San Vendemiano – Catasto Fabbricati – Sezione A – Foglio 5 Mn. 1383
sub.
4 - Via Della Serenissima - p. T - cat. A/2 - cl.
2 - vani 6,5,
sup. cat. totale mq. 132 - rendita euro 637,82; Mn. 1383 sub. 36 - Via Della Serenissima - p. S1 - cat. C/6 - cl.
5 - mq. 19 sup. cat.
totale mq. 21 - rendita euro 42,19; Sezione A - Foglio 5Mn. 1291
sub. 72 - Via San Giovanni - p. T - cat. C/6 - cl.
5 - mq. 13, sup.
cat. totale mq. 13 - rendita euro 28,87), sarà assegnata alla signora
. Il signor – una volta dichiarata Parte_1 Parte_2
la separazione personale dei coniugi – trasferirà alla signora la propria quota di proprietà dell'immobile in Parte_1
questione. La signora di conseguenza, diventerà Parte_1
proprietaria per l'intero dell'immobile sopra catastalmente individuato. Le spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile,
le spese condominiali, l'eventuale premio dell'assicurazione per responsabilità civile e contro terzi e le utenze saranno a carico della stessa signora Le spese strutturali e per la Parte_1
manutenzione straordinaria dell'immobile deliberate in sede di assemblea condominiale saranno a carico del signor Parte_2
sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica
[...]
delle figlie con rinuncia alla ripetizione per le addizioni e i miglioramenti trattandosi dell'immobile destinato alla residenza delle figlie. Il mutuo ipotecario resterà intestato ad entrambi i coniugi;
3. La signora – una volta dichiarata la separazione Parte_1
personale dei coniugi – trasferirà al signor la Parte_2
propria quota di proprietà dell'immobile sito in San Michele al
Tagliamento (VE), fraz. Di Bibione, alla Via Venere n. 13 Piano 1,
così catastalmente censito: f. 50 m. 1129 sub 2 in via Venere, piano primo, cat. A/2, cl. 6', vani 3,5 (tre e mezzo), r.c. Euro 225,95. Di conseguenza, il signor diventerà l'esclusivo Parte_2
proprietario dell'immobile in questione. Le spese condominiali,
quelle relative alla manutenzione ordinaria e quelle strutturali ed afferenti alla manutenzione straordinaria, saranno a carico del signor Quest'ultimo, inoltre, si accollerà per Parte_2
l'intero il mutuo ipotecario attualmente acceso per l'immobile in questione;
4. Le spese inerenti ai trasferimenti immobiliari di cui ai punti
2) e 3) del presente accordo (a titolo esemplificativo: spese notarili o per imposte dovute ex lege) saranno a carico del signor
; Parte_2
5. Le figlie minori e saranno affidate Persona_1 Persona_2
in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare di San Vendemiano (TV), Via
Della Serenissima n. 2, mantenendo ivi la residenza.
L'amministrazione ordinaria delle figlie sarà a cura del genitore presso il quale le medesime si trovano;
6. Le figlie minori trascorreranno i fine settimana alternati con il padre secondo modalità che verranno definite dai genitori, oltre alla possibilità per il padre di far visita alle figlie nei giorni infrasettimanali, sempre secondo modalità che verranno concordate dai genitori. Festività alternate di anno in anno, nonché periodi di vacanza estiva in periodo continuativo secondo le esigenze di crescita e l'autonomia delle minori da concordarsi con i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
7. I coniugi si prestano il reciproco assenso all'inserimento delle figlie minori nei rispettivi passaporti;
8. Il padre potrà telefonare giornalmente alle figlie nel rispetto degli orari di sonno/veglia e frequenza abituale dell'attività
scolastica/ricreativa delle stesse;
9. I genitori si impegnano a far mantenere rapporti positivi e significativi tra le figlie, i nonni e i parenti di entrambi;
10. Ciascun genitore sarà obbligato a fornirsi reciprocamente ogni notizia di rilevo riguardante le figlie minori e al confronto sulle scelte educative tenendo conto delle inclinazioni, aspirazioni e attitudini delle stesse, nonché a porre a disposizione dell'altro genitore la documentazione medica, sanitaria e scolastica;
11. Il signor corrisponderà alla signora Parte_2 Pt_1
un contributo nel mantenimento delle figlie minori e
[...] Per_1
, pari ad euro 700,00 mensili che saranno versati entro il Per_2
giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT a partire dall'anno successivo a quello di pubblicazione della omologa di separazione,
oltre alle spese straordinarie – nella misura del 50% – come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso che lo scrivente procuratore dichiara di aver messo a disposizione dei ricorrenti;
12. Il signor corrisponderà alla signora Parte_2 Pt_1
la metà dell'assegno unico dal medesimo percepito;
[...]
13. Tutti gli investimenti che attualmente risultano cointestati tra i coniugi, e che sono deputati al futuro delle figlie minori e Per_1
, verranno mantenuti in essere e in relazione ad essi entrambi Per_2 i coniugi si impegnano a continuare ad alimentarli e ad incrementarli secondo le rispettive possibilità finanziarie;
14. Le polizze vita stipulate dal signor non Parte_2
verranno modificate e continueranno ad avere come unica beneficiaria la moglie . Parte_1
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di GODEGA DI
SANT'URBANO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 18/11/2025.
Il presidente dott.ssa Susanna Menegazzi