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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/10/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5828/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5828/2016 promossa da:
L' Parte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VACCARO
ANDREA, presso il cui studio, in Paternò, via E. Bellia n. 161, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro nata a [...] il 1° luglio 1990 (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO NICOLA, C.F._1
pagina 1 di 11 presso il cui studio, in Lentini, in via Conte Alaimo n. 73, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. IACA C.F._2
MARCELLO, presso il cui studio, in Lentini, via Segesta n. 8, è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/05/2025, svoltasi in modalità telematica, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato in data 13 novembre 2016,
l'Associazione ricorrente esponeva di aver stipulato in data 4 luglio 2014
con un contratto di comodato d'uso, regolarmente Controparte_2
registrato, in forza del quale quest'ultimo concedeva all'odierna pagina 2 di 11 ricorrente una porzione dei terreni siti nel Comune di Carlentini, lui concessi in locazione da TO AN De TI LE, meglio censiti al foglio n. 9 particella 1, 137, 138 e foglio 7, particella 200, nonché
fabbricati censiti al foglio 7 particella 1290, 1293; che i terreni comodati costituivano una più ristretta area rispetto a quella concessa in locazione dalla proprietaria TO AN De TI LE al comodante
[...]
; che il contratto di comodato d'uso veniva stipulato per la CP_2
durata di anni sedici, sino al 3 luglio 2030 con l'esclusivo scopo dello svolgimento dell'attività di maneggio;
che immessa nel possesso dei terreni comodati, l'Associazione ricorrente realizzava a proprie spese le scuderie per il pensionamento dei cavalli, lo spianamento dei terreni per l'attività di equitazione e di maneggio che ivi veniva esercitata senza interruzione di continuità.
Lamentava la resistente , dichiarandosi nuova conduttrice Controparte_1
dei terreni oggetto di comodato quale subentrante nella posizione giuridica del comodante originario, , prima intimava Controparte_2
il rilascio immediato dei terreni comodati e, successivamente, in data 15
novembre 2015, interrompeva intenzionalmente e con dolo, attraverso la chiusura manuale del contatore, il servizio di energia elettrica all'interno dell'attività di maneggio, evidenziando che l'impianto elettrico centralizzato infatti, non poteva essere direttamente gestito dal comodatario perché posto in un'area fuori dai terreni comodati;
che nel pagina 3 di 11 mese di marzo 2016 la stessa poneva in essere l'atto di Controparte_1
definitivo spoglio sostituendo il lucchetto posto all'esterno del cancello di ingresso al maneggio e procedendo alla saldatura delle aperture interne del medesimo cancello;
che tali atti aveva spossessato violentemente la ricorrente dai terreni oggetto del comodato e leso il diritto alla conservazione della disponibilità della res comodata.
L'Associazione rilevava, infatti, che il contratto di comodato aveva precostituito in favore della stessa un diritto soggettivo tutelabile erga omnes, contro i soggetti terzi, ivi inclusa la nuova conduttrice dell'immobile gravato di comodato, , in capo alla quale Controparte_1
vigeva l'obbligo di astenersi dal compiere azioni giuridiche o materiali,
non rientranti nell'esercizio di facoltà a lei previste, che potevano recare nocumento all'esistenza o al libero esercizio di tale diritto;
che la tutela dei diritti spettanti alla associazione ricorrente risultava, altresì,
rafforzata dalla intervenuta registrazione del contratto di comodato recante data certa del 22.07.2014; che il contegno assunto dalla CP_1
integrava una condotta giuridicamente qualificabile quale azione di illegittimo spoglio del possesso.
Radicato il contraddittorio, si costituiva , il quale Controparte_2
eccepiva l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato d'uso gratuito per inadempimento dell'Associazione ricorrente già dal mese di settembre 2015, per effetto di recesso esercitato con pagina 4 di 11 raccomandata inviata al legale rappresentante della associazione e ritornata al mittente per compiuta giacenza.
Riferiva, quindi, che l'Associazione ricorrente aveva liberato il terreno consegnando chiave e telecomando del cancello automatico posto all'ingresso del fondo, e aveva liberato il terreno dai cavalli e dalle attrezzature;
che, pertanto, non aveva più alcun possesso e detenzione del cespite, con conseguente inammissibilità di ogni richiesta di tutela possessoria.
Si costituiva, altresì, , la quale rilevava che nella qualità Controparte_1
di legare rappresentante della aveva Parte_2
stipulato nel settembre 2015 con la proprietaria dei fondi TO AN De
TI LE contratto di locazione regolarmente registrato, avente ad oggetto i fondi di causa;
che fin da subito veniva immesso nel possesso degli stessi;
che quindi, già in quel periodo la associazione ricorrente non aveva alcun potere di fatti sui luoghi;
che, pertanto, essendo stata convenuta in proprio e non quale legale rappresentante della essa Pt_2
era comunque priva di legittimazione passiva.
Con ordinanza resa il 19 maggio 2017 il ricorso veniva rigettato in considerazione della mancata prova della sussistenza di un potere di fatto sui terreno in questione da parte dell' cui apprestare Parte_1
tutela possessoria.
pagina 5 di 11 L'ordinanza in questione veniva reclamata ed il Collegio accoglieva parzialmente il reclamo, rilevando che dalle dichiarazioni rese dagli informatori il ricorso introduttivo era stato tempestivamente proposto r vi era una situazione di fatto possessoria in capo all'Associazione
meritevole di tutela a seguito di spoglio violento;
veniva rigettata la domanda risarcitoria.
A seguito del provvedimento suddetto, l'
[...]
con istanza del 18 Parte_1
dicembre 2019, chiedeva la prosecuzione del giudizio di merito.
A seguito della costituzione di e , Controparte_2 Controparte_1
che chiedevano la riforma dell'ordinanza di parziale accoglimento in sede di reclamo della reintegra possessoria richiesta dall'
[...]
ed il rigetto dal ricorso proposto da Parte_1
quest'ultima, la causa era istruita mediante prova testimoniale ed era acquisito il verbale del 17 maggio 2018 dinanzi al collegio ove era stato sentito come informatore il sig. in seguito Persona_1
deceduto.
All'udienza del 22 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
pagina 6 di 11 Ciò posto, ritiene la scrivente che l'ordinanza interdittale resa in sede di reclamo in data 13 novembre 2018 vada riformata, con conferma dell'ordinanza resa in primo grado in data 19 maggio 2017, di rigetto del ricorso possessorio proposto dall' . Parte_1
Va osservato che la giurisprudenza ha, in più occasioni, evidenziato che
“l'esercizio dell'azione di reintegrazione contro l'autore dello spoglio è
consentito dall'art. 1168, secondo comma, cod. civ. anche al "detentore
qualificato", a colui, cioè, che esercita il potere di fatto sulla cosa altrui con
l'intenzione di tenerla a propria disposizione in virtù di un diritto
personale. Poiché la posizione "lato sensu" possessoria del detentore non ha
un'estensione oggettiva pari a quella del possesso "stricto sensu", tale da
prescindere dal vincolo obbligatorio che ne concreta e delimita il
fondamento, il giudice del merito, a fronte delle contestazioni dell'intimato,
non può, ai fini del riconoscimento della tutela possessoria, esimersi
dall'accertamento del rapporto obbligatorio e dalla verifica che l'attività,
contestata dal preteso autore dello spoglio, rientri nell'ambito della
detenzione consentita da quel rapporto. Tale verifica, vertendosi in tema di
tutela possessoria, non va estesa all'opponibilità del rapporto al preteso
autore dello spoglio” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 8489/2000).
Nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e della turbativa, con la conseguenza che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è
pagina 7 di 11 sufficiente un possesso qualsiasi purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass.
7.10.1991 n. 10470); e,
quindi, che per la concessione dell'invocata tutela occorre provare l'esercizio del possesso del bene al momento dello spoglio, in quanto essendo l'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale, è sempre necessario, agli effetti della tutela possessoria, la dimostrazione dell'esercizio di fatto del possesso, non potendo l'esistenza e l'estensione di questo essere desunte dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente (cfr. Cass. 15.2.1999 n.
1274).
Avendo dunque il ricorrente agito per ottenere la reintegra in virtù della propria detenzione qualificata, così come espressamente previsto dall'art. 1168 comma 2 c.c., presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda era la piena prova della sussistenza di una situazione di fatto sussumibile perlomeno nell'ipotesi di “detenzione qualificata” del bene.
È da rilevare che anche il comodatario, al pari del conduttore e dell'affittuario, è detentore qualificato ed è legittimato a esperire l'azione di reintegrazione nel possesso nel caso di spoglio violento o clandestino.
Nel caso di specie, tuttavia, l' ricorrente, a fronte delle Parte_1
eccezioni sollevate dai resistenti, non ha fornito prova sufficiente sulla pagina 8 di 11 permanenza in capo ad essa di una situazione di detenzione qualificata del bene oggetto di causa a seguito di cessazione del contratto di comodato d'uso gratuito.
Dalla espletata attività istruttoria è risultato che già antecedentemente alla stipula del rapporto locatizio della Parte_2
avente ad oggetto i terreni per cui è causa, il contratto di comodato intercorso tra il sig. e l'odierna ricorrente era Controparte_2
venuto meno per effetto della risoluzione ipso jure formalizzato in data
16-settembre 2015 con raccomandata AR del comodante CP_2
precedente conduttore degli stessi terreni.
A seguito della risoluzione il fondo è stato restituito al comodante nel settembre 2015 mediante la consegna delle chiavi e del telecomando del cancello automatico posto all'ingresso del fono oggetto di comodato,
nonché con la liberazione dello stesso terreno dei cavalli e delle attrezzature.
Inoltre, risulta altresì che lo stesso aveva risolto il proprio CP_2
autonomo rapporto locatizio con la proprietaria, TO AN TI
LE; ciò che trova conferma nel nuovo rapporto locatizio dei terreni intervenuto tra la proprietaria e l' al quale ha Parte_2
preso parte proprio al fine di dichiarare cessato il proprio CP_2
vincolo.
pagina 9 di 11 Dunque, alla luce di quanto precede, può ritenersi che al momento del lamentato spoglio non esisteva più alcun titolo efficace che legittimasse l' alla detenzione qualificata. Parte_1
Per altro verso, dalla successione documentale in atti è dubbio che l'associazione ricorrente avesse alcun potere di fatto sull'immobile:
invero, dal contratto di locazione stipulato tra la proprietaria dei terreni e la emerge la ispezione dei luoghi e la consegna degli Parte_2
stessi.
L'immissione in possesso di tutti i fondi in favore dell' Parte_2
è avvenuta da parte della locatrice senza che vi
[...] Parte_3
fossero né il precedente conduttore dei fondi, sig. , Controparte_2
né il titolare dell' Parte_1
[...]
Alla luce di quanto detto, ritenuta insussistente la prova della detenzione qualificata da parte del ricorrente del fondo per cui è causa, la domanda di reintegra proposta va rigettata.
Il rigetto della domanda di reintegra nella detenzione determina, quale logico corollario, il rigetto della domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno per lo spoglio subito;
inoltre, assorbe le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti resistenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da pagina 10 di 11 dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori minimi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 per le fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, decidendo sulla domanda proposta, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in riforma dell'ordinanza emessa il 13 novembre 2018 in sede di reclamo dal Collegio della Seconda Sezione del Tribunale di Siracusa,
rigetta la domanda di reintegra e di risarcimento del danno proposta dall' Parte_1
[...]
- condanna l' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla
[...]
refusione delle spese di lite in favore di e Controparte_1 [...]
, che liquida in €. 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre CP_2
spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 13 ottobre 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5828/2016 promossa da:
L' Parte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VACCARO
ANDREA, presso il cui studio, in Paternò, via E. Bellia n. 161, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro nata a [...] il 1° luglio 1990 (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO NICOLA, C.F._1
pagina 1 di 11 presso il cui studio, in Lentini, in via Conte Alaimo n. 73, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. IACA C.F._2
MARCELLO, presso il cui studio, in Lentini, via Segesta n. 8, è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/05/2025, svoltasi in modalità telematica, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato in data 13 novembre 2016,
l'Associazione ricorrente esponeva di aver stipulato in data 4 luglio 2014
con un contratto di comodato d'uso, regolarmente Controparte_2
registrato, in forza del quale quest'ultimo concedeva all'odierna pagina 2 di 11 ricorrente una porzione dei terreni siti nel Comune di Carlentini, lui concessi in locazione da TO AN De TI LE, meglio censiti al foglio n. 9 particella 1, 137, 138 e foglio 7, particella 200, nonché
fabbricati censiti al foglio 7 particella 1290, 1293; che i terreni comodati costituivano una più ristretta area rispetto a quella concessa in locazione dalla proprietaria TO AN De TI LE al comodante
[...]
; che il contratto di comodato d'uso veniva stipulato per la CP_2
durata di anni sedici, sino al 3 luglio 2030 con l'esclusivo scopo dello svolgimento dell'attività di maneggio;
che immessa nel possesso dei terreni comodati, l'Associazione ricorrente realizzava a proprie spese le scuderie per il pensionamento dei cavalli, lo spianamento dei terreni per l'attività di equitazione e di maneggio che ivi veniva esercitata senza interruzione di continuità.
Lamentava la resistente , dichiarandosi nuova conduttrice Controparte_1
dei terreni oggetto di comodato quale subentrante nella posizione giuridica del comodante originario, , prima intimava Controparte_2
il rilascio immediato dei terreni comodati e, successivamente, in data 15
novembre 2015, interrompeva intenzionalmente e con dolo, attraverso la chiusura manuale del contatore, il servizio di energia elettrica all'interno dell'attività di maneggio, evidenziando che l'impianto elettrico centralizzato infatti, non poteva essere direttamente gestito dal comodatario perché posto in un'area fuori dai terreni comodati;
che nel pagina 3 di 11 mese di marzo 2016 la stessa poneva in essere l'atto di Controparte_1
definitivo spoglio sostituendo il lucchetto posto all'esterno del cancello di ingresso al maneggio e procedendo alla saldatura delle aperture interne del medesimo cancello;
che tali atti aveva spossessato violentemente la ricorrente dai terreni oggetto del comodato e leso il diritto alla conservazione della disponibilità della res comodata.
L'Associazione rilevava, infatti, che il contratto di comodato aveva precostituito in favore della stessa un diritto soggettivo tutelabile erga omnes, contro i soggetti terzi, ivi inclusa la nuova conduttrice dell'immobile gravato di comodato, , in capo alla quale Controparte_1
vigeva l'obbligo di astenersi dal compiere azioni giuridiche o materiali,
non rientranti nell'esercizio di facoltà a lei previste, che potevano recare nocumento all'esistenza o al libero esercizio di tale diritto;
che la tutela dei diritti spettanti alla associazione ricorrente risultava, altresì,
rafforzata dalla intervenuta registrazione del contratto di comodato recante data certa del 22.07.2014; che il contegno assunto dalla CP_1
integrava una condotta giuridicamente qualificabile quale azione di illegittimo spoglio del possesso.
Radicato il contraddittorio, si costituiva , il quale Controparte_2
eccepiva l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato d'uso gratuito per inadempimento dell'Associazione ricorrente già dal mese di settembre 2015, per effetto di recesso esercitato con pagina 4 di 11 raccomandata inviata al legale rappresentante della associazione e ritornata al mittente per compiuta giacenza.
Riferiva, quindi, che l'Associazione ricorrente aveva liberato il terreno consegnando chiave e telecomando del cancello automatico posto all'ingresso del fondo, e aveva liberato il terreno dai cavalli e dalle attrezzature;
che, pertanto, non aveva più alcun possesso e detenzione del cespite, con conseguente inammissibilità di ogni richiesta di tutela possessoria.
Si costituiva, altresì, , la quale rilevava che nella qualità Controparte_1
di legare rappresentante della aveva Parte_2
stipulato nel settembre 2015 con la proprietaria dei fondi TO AN De
TI LE contratto di locazione regolarmente registrato, avente ad oggetto i fondi di causa;
che fin da subito veniva immesso nel possesso degli stessi;
che quindi, già in quel periodo la associazione ricorrente non aveva alcun potere di fatti sui luoghi;
che, pertanto, essendo stata convenuta in proprio e non quale legale rappresentante della essa Pt_2
era comunque priva di legittimazione passiva.
Con ordinanza resa il 19 maggio 2017 il ricorso veniva rigettato in considerazione della mancata prova della sussistenza di un potere di fatto sui terreno in questione da parte dell' cui apprestare Parte_1
tutela possessoria.
pagina 5 di 11 L'ordinanza in questione veniva reclamata ed il Collegio accoglieva parzialmente il reclamo, rilevando che dalle dichiarazioni rese dagli informatori il ricorso introduttivo era stato tempestivamente proposto r vi era una situazione di fatto possessoria in capo all'Associazione
meritevole di tutela a seguito di spoglio violento;
veniva rigettata la domanda risarcitoria.
A seguito del provvedimento suddetto, l'
[...]
con istanza del 18 Parte_1
dicembre 2019, chiedeva la prosecuzione del giudizio di merito.
A seguito della costituzione di e , Controparte_2 Controparte_1
che chiedevano la riforma dell'ordinanza di parziale accoglimento in sede di reclamo della reintegra possessoria richiesta dall'
[...]
ed il rigetto dal ricorso proposto da Parte_1
quest'ultima, la causa era istruita mediante prova testimoniale ed era acquisito il verbale del 17 maggio 2018 dinanzi al collegio ove era stato sentito come informatore il sig. in seguito Persona_1
deceduto.
All'udienza del 22 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
pagina 6 di 11 Ciò posto, ritiene la scrivente che l'ordinanza interdittale resa in sede di reclamo in data 13 novembre 2018 vada riformata, con conferma dell'ordinanza resa in primo grado in data 19 maggio 2017, di rigetto del ricorso possessorio proposto dall' . Parte_1
Va osservato che la giurisprudenza ha, in più occasioni, evidenziato che
“l'esercizio dell'azione di reintegrazione contro l'autore dello spoglio è
consentito dall'art. 1168, secondo comma, cod. civ. anche al "detentore
qualificato", a colui, cioè, che esercita il potere di fatto sulla cosa altrui con
l'intenzione di tenerla a propria disposizione in virtù di un diritto
personale. Poiché la posizione "lato sensu" possessoria del detentore non ha
un'estensione oggettiva pari a quella del possesso "stricto sensu", tale da
prescindere dal vincolo obbligatorio che ne concreta e delimita il
fondamento, il giudice del merito, a fronte delle contestazioni dell'intimato,
non può, ai fini del riconoscimento della tutela possessoria, esimersi
dall'accertamento del rapporto obbligatorio e dalla verifica che l'attività,
contestata dal preteso autore dello spoglio, rientri nell'ambito della
detenzione consentita da quel rapporto. Tale verifica, vertendosi in tema di
tutela possessoria, non va estesa all'opponibilità del rapporto al preteso
autore dello spoglio” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 8489/2000).
Nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e della turbativa, con la conseguenza che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è
pagina 7 di 11 sufficiente un possesso qualsiasi purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass.
7.10.1991 n. 10470); e,
quindi, che per la concessione dell'invocata tutela occorre provare l'esercizio del possesso del bene al momento dello spoglio, in quanto essendo l'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale, è sempre necessario, agli effetti della tutela possessoria, la dimostrazione dell'esercizio di fatto del possesso, non potendo l'esistenza e l'estensione di questo essere desunte dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente (cfr. Cass. 15.2.1999 n.
1274).
Avendo dunque il ricorrente agito per ottenere la reintegra in virtù della propria detenzione qualificata, così come espressamente previsto dall'art. 1168 comma 2 c.c., presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda era la piena prova della sussistenza di una situazione di fatto sussumibile perlomeno nell'ipotesi di “detenzione qualificata” del bene.
È da rilevare che anche il comodatario, al pari del conduttore e dell'affittuario, è detentore qualificato ed è legittimato a esperire l'azione di reintegrazione nel possesso nel caso di spoglio violento o clandestino.
Nel caso di specie, tuttavia, l' ricorrente, a fronte delle Parte_1
eccezioni sollevate dai resistenti, non ha fornito prova sufficiente sulla pagina 8 di 11 permanenza in capo ad essa di una situazione di detenzione qualificata del bene oggetto di causa a seguito di cessazione del contratto di comodato d'uso gratuito.
Dalla espletata attività istruttoria è risultato che già antecedentemente alla stipula del rapporto locatizio della Parte_2
avente ad oggetto i terreni per cui è causa, il contratto di comodato intercorso tra il sig. e l'odierna ricorrente era Controparte_2
venuto meno per effetto della risoluzione ipso jure formalizzato in data
16-settembre 2015 con raccomandata AR del comodante CP_2
precedente conduttore degli stessi terreni.
A seguito della risoluzione il fondo è stato restituito al comodante nel settembre 2015 mediante la consegna delle chiavi e del telecomando del cancello automatico posto all'ingresso del fono oggetto di comodato,
nonché con la liberazione dello stesso terreno dei cavalli e delle attrezzature.
Inoltre, risulta altresì che lo stesso aveva risolto il proprio CP_2
autonomo rapporto locatizio con la proprietaria, TO AN TI
LE; ciò che trova conferma nel nuovo rapporto locatizio dei terreni intervenuto tra la proprietaria e l' al quale ha Parte_2
preso parte proprio al fine di dichiarare cessato il proprio CP_2
vincolo.
pagina 9 di 11 Dunque, alla luce di quanto precede, può ritenersi che al momento del lamentato spoglio non esisteva più alcun titolo efficace che legittimasse l' alla detenzione qualificata. Parte_1
Per altro verso, dalla successione documentale in atti è dubbio che l'associazione ricorrente avesse alcun potere di fatto sull'immobile:
invero, dal contratto di locazione stipulato tra la proprietaria dei terreni e la emerge la ispezione dei luoghi e la consegna degli Parte_2
stessi.
L'immissione in possesso di tutti i fondi in favore dell' Parte_2
è avvenuta da parte della locatrice senza che vi
[...] Parte_3
fossero né il precedente conduttore dei fondi, sig. , Controparte_2
né il titolare dell' Parte_1
[...]
Alla luce di quanto detto, ritenuta insussistente la prova della detenzione qualificata da parte del ricorrente del fondo per cui è causa, la domanda di reintegra proposta va rigettata.
Il rigetto della domanda di reintegra nella detenzione determina, quale logico corollario, il rigetto della domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno per lo spoglio subito;
inoltre, assorbe le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti resistenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da pagina 10 di 11 dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori minimi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 per le fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, decidendo sulla domanda proposta, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in riforma dell'ordinanza emessa il 13 novembre 2018 in sede di reclamo dal Collegio della Seconda Sezione del Tribunale di Siracusa,
rigetta la domanda di reintegra e di risarcimento del danno proposta dall' Parte_1
[...]
- condanna l' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla
[...]
refusione delle spese di lite in favore di e Controparte_1 [...]
, che liquida in €. 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre CP_2
spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 13 ottobre 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
pagina 11 di 11