Sentenza 31 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/07/2019, n. 35159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35159 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2019 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HERAMBIENTE S.P.A. avverso l'ordinanza del 24/01/2019 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Guido Aldo Carlo CAMERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza n. 1261/19, emessa in data 24/1/2019, depositata il 28/2/2019, la Settima Sezione della Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Herambiente s.p.a. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Padova il 16/7/2018, con la quale era stata rigettata la richiesta, formulata dalla stessa parte, di nullità del decreto che disponeva il giudizio nei confronti di LU IO, imputato dei reati ex artt. 353 e 391 quater cod. pen., commessi quale sindaco di Abano Terme.
2. Herambiente s.p.a., a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625 bis del codice di rito. La ricorrente, ripercorrendo la vicenda processuale, osserva che con l'ordinanza in questa sede impugnata la Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto che il provvedimento impugnato fosse quello di diniego di una richiesta del rilascio di copia degli atti del suddetto procedimento penale, che aveva già ottenuto dalla Procura, quando invece Herambiente s.p.a., con l'istanza respinta dal Tribunale, aveva eccepito di non aver mai ricevuto la notifica del decreto che disponeva il giudizio né di alcun altro atto, essendole stato così precluso l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 90 cod. proc. pen., con la possibilità anche di costituirsi parte civile. Si è in presenza, dunque, di un errore di fatto, rilevabile ex art. 625 bis cod. proc. pen., in ragione della "radicale non corrispondenza tra le doglianze proposte nel predetto ricorso e gli elementi di fatto su cui è fondata la decisione contenuta nell'ordinanza di inammissibilità n. 1262/2019 oggi impugnata". La ricorrente, pertanto, chiede che, rilevato il denunciato errore di fatto, sia accolto il motivo di doglianza proposto con il ricorso, con il quale si era sostenuta l'abnormità dell'impugnata ordinanza, in quanto produttiva di un irreversibile pregiudizio ai propri diritti, evidenziata la natura plurioffensiva del delitto previsto dall'art. 353 cod. pen., in ragione della quale Herambiente s.p.a. avrebbe dovuto ricevere la notificazione del decreto che disponeva il giudizio. In subordine, stante il contrasto giurisprudenziale sulla natura (plurioffensiva o nnonoffesiva) di detto reato, si reitera la richiesta di rimessione della questione alle Sezioni unite. Nella ipotesi in cui venga disatteso il ricorso straordinario, la ricorrente chiede la restituzione nel termine ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., non avendo ricevuto alcun avviso della fissazione dell'udienza svoltasi il 24/1/2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. La ricorrente, infatti, assume di avere la qualifica di persona offesa dal reato, potenzialmente legittimata a costituirsi parte civile. Tuttavia, lo strumento di impugnazione previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. non è riconosciuto dalla legge neppure alla parte civile ed è riservato dalla legge al Procuratore generale ed al condannato, nozione quest'ultima in cui non rientra la parte civile quand'anche condannata alle spese e al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 42114 del 30/10/2008, Palomba e altro, Rv. 241847; Sez. 1, n. 11653 del 15/02/2008, Brusa, Rv. 239518; Sez. 2, n. 28629 del 05/07/2007, Brandimarte, Rv. 237171; Sez. 5, n. 3201 del 19/12/2002, dep. 2003, Salvo, Rv. 224282) La Suprema Corte, inoltre, ha ripetutamente ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità di detta norma, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non annovera tra i legittimati alla proposizione del ricorso straordinario la parte civile ed il Procuratore generale per la deduzione di un interesse facente capo a una parte processuale diversa dall'imputato, considerando giustificata la diversificazione di trattamento nell'accesso allo strumento eccezionale di impugnazione, perché il titolare di una situazione giuridica di natura civilistica ha la facoltà di ricorrere alla tutela giurisdizionale senza necessità di intervento nel processo penale (Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017, Batzella, Rv. 270807; Sez. 3, n. 39179 del 08/05/2014, Annibali, Rv. 260549; Sez. 1, n. 11653 del 15/02/2008, Brusa, Rv. 239519).
2. In ogni caso il ricorso avverso l'ordinanza del 16/7/2018 sarebbe stato inammissibile, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza dibattimentale di esclusione (o non ammissione) della parte civile dal (o nel) processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale (Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Codacons, Rv. 267777; Sez. 6, n. 8942 del 17/01/2011, Mancini, Rv. 249727; Sez. 3, n. 14332 del 04/03/2010, ignoti, Rv. 246609; Sez. 3, n. 39321 del 09/07/2009, Min. Finanze, Rv. 244610). E' evidente che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non fosse abnorme, in quanto con la stessa si è sostenuto che la ricorrente non rivestisse la veste di persona offesa dal reato e, quindi, non potesse dolersi della mancata notificazione del decreto ex art. 429 cod. proc. pen. Trattasi di un provvedimento per nulla "incongruo e singolare da risultare avulso dall'intero ordinamento processuale", a prescindere dalla fondatezza della valutazione espressa dal Tribunale sulla natura del delitto ex art. 353 cod. pen., peraltro conforme al prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 6, n. 11402 del 29/01/2018, Tocco, non mass.; Sez. 6, n. 28266 del 10/05/2017, Barbieri, Rv. 270321; Sez. 6, n. 7751 del 24/11/2015, dep. 2016, Romano;
Sez. 6, n. 11031 del 26/02/2013, Ruggieri, Rv. 255724;contra Sez. 6, n. 17367 del 13/02/2015, Bonci, non mass.; Sez. 6, n. 20621 del 27/03/2007, Pallini, Rv. 236618).
3. L'ordinanza del Tribunale, dunque, non era impugnabile (al pari di quella erroneamente ritenuta dalla Settima Sezione come quella impugnata), con la conseguente applicabilità del procedimento de plano (artt. 610, comma 5 -bis, in relazione all'art. 591, comma 1 lett. b), cosicché anche la richiesta subordinata sarebbe stata priva di fondamento.
4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8/5/2019. Il Consigliere estensore P