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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 25 giugno 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3541/2023 la seguente
S E N T E N Z A
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Strangio, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Bianco (RC), alla via Magna Grecia n. 2, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso riassunto in data 17 luglio 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000083583, notificatagli da in data 01.07.2022, per l'importo complessivo di € CP_1
22.000,00 a titolo di sanzioni amministrative, in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016. Nello specifico, deduceva la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto, l'omessa motivazione dell'atto impugnato nonché l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “[…] dichiarare l'intervenuta CP_1 prescrizione delle pretese contenute nell'ordinanza – ingiunzione opposta per i motivi dedotti in narrativa;
- in via subordinata ridurre la sanzione al minimo edittale atteso anche il difetto di motivazione”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di CP_1 opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva la corretta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza di ingiunzione impugnata e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Rappresentava, infine, di aver provveduto a rideterminare in via di autotutela le sanzioni amministrative applicate, conformemente alle intervenute precisazioni ministeriali, ora ridotte ed adeguate secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rettificato. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, com'è noto, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che avverso le ordinanze-ingiunzione “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato il primo atto introduttivo depositato al Tribunale di Locri il 17.07.2022 a fronte della notificazione del titolo opposto intervenuta in data 01.07.2022.
2. Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' nei confronti del ricorrente, quale CP_1 responsabile dell'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative all'anno 2013. Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione ad ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 conv. in L. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione
o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”. D'altra parte, con l'entrata in vigora del Decreto lavoro n. 48/2023 conv. in L. n. 85 del 2023, il legislatore ha inteso intervenire sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, al contempo dilatando i tempi di notifica dell'illecito (in deroga dei 90 giorni previsti dell'art. 14, L. n. 689/1981) e rendendo più agevole l'attività di accertamento dell' , a Parte_2 partire dalle violazioni commesse soltanto dal 1° gennaio 2023. Sul punto, l'art 23 prevede che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.” 3. Premessa la fattispecie in esame, vanno esaminati i due principali motivi di opposizione ossia: 1) il presunto mancato invio dell'atto di accertamento e 2) la prescrizione -asseritamente- maturata. I due motivi sono fondati. L' non ha, invero, documentalmente provato la regolare notifica CP_1 dell'atto di accertamento della violazione amministrativa n. 6700.21/04/2017.0125189, prodromico all'ordinanza impugnata. CP_1
L' versa in atti un avviso di ricevimento relativo a tale atto di CP_1 accertamento dal quale si evince che la notifica non si è perfezionata per irreperibilità del destinatario, restituita poi al mittente inesitata per compiuta giacenza il 15.05.2017. Invero, parte ricorrente ha provato in giudizio che alla data della notifica di tale accertamento si trovava in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Locri (cfr. certificato di detenzione), ovvero in un comune diverso dalla propria residenza fiscale (Platì). A fronte di tale circostanza, quindi, ritiene questo giudice di conformarsi a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “questa Corte (sent. n. 9279 del 1998) ha difatti avuto modo di rilevare che la disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di notificazione di atti non contiene norme specifiche in relazione allo stato di detenzione del destinatario, onde restano applicabili le disposizioni generali, precisando che lo stato di detenzione, risolvendosi in un allontanamento più o meno protratto nel tempo, non comporta la perdita della residenza. In conclusione sul punto, la TR ha errato nel ritenere che, nella specie, ricorresse una ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta, vertendosi - di
contro
- in ipotesi di c.d. irreperibilità relativa. Va, poi, osservato che, per le ipotesi di c.d. irreperibilità relativa, correlata al trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c. occorrendo, oltre al deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario anche la comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto e il ricevimento della raccomandata informativa - ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata. Diversamente, nelle ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta correlata al trasferimento del contribuente in un comune diverso da quello in cui aveva il domicilio fiscale, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), richiede, oltre al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo ed il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione (Cass. n. 2877 del 2018, cit.). Orbene, poichè, nella specie, il messo notificatore, attivando il meccanismo notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), non ha effettuato la comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto (c.d. raccomandata informativa), la notifica degli avvisi di accertamento è nulla, con consequenziale nullità anche della cartella di pagamento di cui detti avvisi costituiscono atti presupposti” (cfr. Cassazione civile sez., n. 6765/2019). In applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie conduce, quindi, a ritenere che l'atto di accertamento della violazione non è stato notificato validamente a parte ricorrente, non essendovi in atti prova di tutte le procedure previste dalla legge. Non può che ritenersi nulla la notifica effettuata da pertanto, la CP_1 mancata notifica dell'atto di accertamento al contribuente determina la nullità dell'ordinanza ingiunzione (cfr. Cass. n. 12832/2022). Inoltre, com'è noto, in generale, in tema di illeciti amministrativi il termine quinquennale di prescrizione decorre “dalla data in cui è stata commessa la violazione” (cfr. art. 28 L. 689/1981). Tuttavia, vertendosi in materia di depenalizzazione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, “degradato” ad illecito amministrativo, la giurisprudenza di legittimità (così Cass. Cass 19897/2018) ha chiarito che: “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il quale, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1999, art. 28, il quale ha sostituito la L. n. 386 del 1990, art. 1), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nella L. n. 689 del 1981, art. 28, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della medesima L. n. 689 del 1981, art. 41, con più specifico riguardo all'ipotesi in esame, del già citato d.lgs. n. 507 del 1999, art. 102, atteso che solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 aprile 1993, n. 4946; Cass. 19 dicembre 2003, n. 19529; Cass. 4 maggio 2005, n. 9235)”. Orbene, nella fattispecie de qua, in linea di continuità con tale indirizzo, in assenza di prova circa il momento di trasmissione degli atti da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Procura della Repubblica (ex art. 9, d.lgs. 8/2016), tale dies a quo va individuato nella successiva data di entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. 8/2016, la quale – come detto – ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00, a decorrere dal 06.02.2016. Ne discende che il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore (06.02.2016) del d.lgs. n. 8/2016. Ne consegue che evidentemente i crediti erano prescritti anche al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio (01.07.2022).
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' resistente, considerando quale valore della causa l'importo della CP_1 sanzione, così come rideterminata dall' (€ 783,40) alla luce del CP_1 sopravvenuto art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000083583;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 341,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 25 giugno 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano