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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Quarta Civile
Il Collegio, nelle persone di:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est.
Ing. Giancarlo Fianchisti Esperto nella causa civile iscritta al n. r.g. 1359/2023 promossa da
(c.f. ), con l'avv. Gian Domenico Comporti Parte_1 C.F._1
e l'avv. Vittorio Chierroni, elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici è legalmente domiciliata come in atti
RESISTENTE nonché
(c.f. , in persona del Presidente pro tempore della Controparte_2 P.IVA_2 [...]
con l'avv. Giuseppe Vincelli, elettivamente domiciliata come in atti Controparte_3
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA trattenuta in decisione con ordinanza del 10 luglio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per “affinché l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Parte_1
Appello di Firenze, contrariis reiectis, voglia dichiarare infondati e illegittimi i criteri di stima elaborati dalla terna di tecnici di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e, per l'effetto accertare la giusta e seria indennità di espropriazione e di occupazione spettante all'attore nella misura di € 72.300,00= o in quella diversa, maggiore
o minore, che risulterà di giustizia e, di conseguenza, condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore e/o la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in solido tra loro o nella misura in cui ciascun ente sarà tenuto a rispondere, al pagamento della stessa somma in favore del ricorrente nelle forme di legge (id est: mediante deposito presso la Ragioneria dello Stato competente per territorio), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e spese di lite in favore dell'attore”.
Per la “Voglia codesto eccellentissimo Tribunale delle Acque Controparte_1
Pubbliche dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e disporre Controparte_1
l'estromissione della medesima dal presente giudizio”.
Per la “Voglia l'Ecc.mo T.R.A.P. adìto, in via principale e nel merito: - Controparte_2 rigettare le pretese dei ricorrenti, poiché destituite di qualsiasi fondamento e dichiarare la congruità dell'indennità di esproprio così come quantificata dalla terna dei tecnici;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di opposizione, per le ragioni sopra esposte, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, in ogni caso, dichiarare tenuto al pagamento di quanto dovuto il Controparte_2
Commissario di Governo e, per esso, la quale promotore e beneficiario Controparte_1 dell'esproprio, ovvero condannare lo stesso Commissario a tenere indenne e comunque rifondere la CP_2
di quanto dovesse essere condannata a pagare, per i titoli dedotti in giudizio, al ricorrente. In ogni caso,
[...] dichiarare che nessun obbligo indennitario sussiste in capo alla stessa nei confronti del ricorrente. Con CP_2 vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 09/02/2021 alla quale autorità Controparte_2 espropriante, impugnava ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 327/2001 dinanzi alla Parte_1
Corte di appello di Firenze la stima redatta dalla terna di tecnici ex art. 21 D.P.R. 327/2001 di terreni agricoli di sua proprietà siti nel Comune di NA (SI) in Località Poggiolo.
Il ricorrente allegava di essere imprenditore agricolo professionale e proprietario di vari terreni agricoli situati nei Comuni di NA e IG Val di HI (per complessivi ha.
50.45.22) e, ai fini dell'esproprio oggetto di causa, di seminativi irrigui, costituenti un unitario corpo aziendale (inizialmente della superficie di ha. 5.90.20) collocato in area pianeggiante a nord del centro abitato di NA (SI), in Località Poggiolo, in prossimità dell'uscita dalla via di grande comunicazione E78-“NA”. I terreni in questione, a seguito degli eventi alluvionali del novembre del 2012, erano interessati dal progetto di adeguamento dell'argine destro idraulico del Torrente Foenna, inizialmente approvato dalla Provincia di Siena come soggetto attuatore e poi portato avanti dal Governatore della quale Controparte_2
Commissario delegato subentrato alla Provincia di Siena – con ordinanza n. 126 del 2018 – nelle funzioni di autorità espropriante. Con decreto n. 5637 del 15/04/2019 del dirigente della
Direzione difesa del suolo e protezione civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore della
Regione Toscana veniva disposta l'occupazione d'urgenza dei terreni espropriandi (per una superficie complessiva di ha. 0.47.75) e l'occupazione temporanea ex art. 49 D.P.R. 327/2001 delle ulteriori aree necessarie per l'esecuzione dei lavori idraulici. In data 20/05/2019 veniva redatto il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza, risultando che la coltura effettivamente in atto era l'erba medica e che i terreni erano serviti da comodo accesso tramite strada poderale a fondo naturale posta ad est e corrente parallelamente all'argine del Torrente
Foenna, con ingresso dalla strada Selva-Foiano della HI tramite una rampa a modesta pendenza. Tale strada, escluso un breve tratto iniziale, scorreva sul medesimo piano di campagna e lungo tutto il suo confine, permettendo le lavorazioni agricole necessarie e la corretta manutenzione dell'impianto di irrigazione. I terreni erano anche serviti da impianto di irrigazione composto da tre linee poste in senso longitudinale con 9 irrigatori ricadenti nella parte occupata in via d'urgenza e 3 in quella occupata temporaneamente per i lavori. Anche la presa di adduzione dalla Diga del Calcione, esistente sulla linea centrale, era ricaduta parzialmente (con 5 irrigatori) nell'area occupata.
In data 12/06/2019, con ordinanza commissariale n. 66, veniva disposta l'espropriazione di complessivi ha.
0.47.75 in favore del Stato-ramo idrico. L'indennità provvisoria CP_4 indicata nel piano particellare di esproprio (€ 27.372,69 oltre occupazione temporanea) non veniva accettata perché troppo bassa e, dunque, si procedeva alla nomina della terna di tecnici di cui all'art. 21 D.P.R. 327/2001. La relazione estimativa del 13/08/2020, con allegata relazione di minoranza della Dott.ssa , veniva comunicata al proprietario via PEC in data Per_1
31/08/2020.
Il ricorrente deduceva altresì che siffatta stima (€ 27.614,40 oltre occupazione temporanea), oltre ad essere erronea e inattendibile, non fosse conforme al criterio del serio ristoro stabilito da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di valutazione non irrisoria o meramente simbolica dei terreni agricoli, in forza del quale è illegittima una valutazione condotta con criteri tabellari o di altro genere che sia del tutto astratta in quanto sganciata dalle caratteristiche essenziali del bene ablato, dovendosi pertanto tenersi conto dei requisiti specifici del bene che incidono sul suo valore intrinseco, quali il tipo di coltura in atto, le caratteristiche di posizione del suolo, la presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione, la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale del bene. A tali inderogabili parametri valutativi non si era invece attenuta la terna di tecnici, la quale, attraverso considerazioni arbitrarie tese a svilire specifici requisiti decisivi del bene espropriato – come la via di accesso, il sistema di irrigazione e la perizia nella coltivazione
– aveva calcolato strumentalmente un effimero valore unitario di € 2,50 a mq., poi ridotto ulteriormente ad € 2,125 a mq., ancora più basso di quello di € 3,0184 a mq. che era stato previsto in via approssimativa e sulla base dei valori generali della zona nel piano particellare di esproprio.. Inoltre, non si era tenuto conto della decisiva circostanza che il bene da stimare era parte integrante di un corpo aziendale attivo e unitario, condotto in modo remunerativo e produttivo secondo irripetibili e differenziate caratteristiche specifiche, per tenere adeguatamente conto delle quali sarebbe stato necessario ricorrere al differente metodo della capitalizzazione del beneficio fondiario, calcolando la differenza tra il reddito aziendale ante esproprio e il reddito ritraibile dall'azienda senza i terreni espropriati, ottenendo così il valore complementare corrispondente al valore di base su cui calcolare l'indennizzo. A tale metodo di estimo, in quanto più serio e attendibile in relazione alle caratteristiche economiche del bene in esame, doveva farsi pertanto riferimento per calcolare il valore base del terreno e il deprezzamento della residua parte del fondo coltivato nonché le indennità di occupazione d'urgenza e temporanea, alle quali dovevano aggiungersi l'indennità spettante all'imprenditore agricolo professionale ex art. 40, c. 4, D.P.R. 327/2001 e l'incremento dei costi relativi alla parte non occupata del fondo, così per un valore non inferiore ad € 72.300,00; con la riserva di valutazione degli ulteriori danni nel caso in cui l'impianto residuo di irrigazione non fosse in condizioni di funzionare o non fosse garantito un accesso ai fondi con carreggiata e inclinazione tali da poter essere percorsi da tutte le macchine necessarie alle lavorazioni della terra.
Si costituiva la la quale eccepiva in via preliminare: l'inammissibilità del Controparte_2 ricorso per difetto di competenza della Corte di appello di Firenze, trattandosi di controversia di competenza del T.R.A.P. ex art. 140 R.D. 1775/1933; l'inammissibilità della domanda per incompletezza del contraddittorio, da integrarsi nei confronti dell'Amministrazione dello Stato;
il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva la correttezza e legittimità della stima dell'indennità di esproprio effettuata dalla terna dei tecnici ex art. 21 D.P.R. 327/2001.
Con ordinanza del 07/02/2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della del Consiglio dei Ministri nella sua concorrente qualità di autorità espropriante CP_1
e di ente beneficiario dell'espropriazione. Verificata la tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti della la quale rimaneva Controparte_1 contumace, con ordinanza del 06/06/2023 la Corte di appello di Firenze, Prima Sezione Civile dichiarava la propria incompetenza in favore del T.R.A.P.
Con ricorso ritualmente notificato in data 28/06/2023, riassumeva il Parte_1 giudizio nei confronti della e della Controparte_2 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: nel merito, dichiarare infondati e illegittimi i criteri di stima elaborati dalla terna di tecnici di cui all'art. 21 D.P.R. 327/2001 e, per l'effetto, previa ammissione di apposita CTU, accertare la giusta e seria indennità di espropriazione spettante all'attore nella misura di € 72.300,00 o in quella diversa che risulterà di giustizia, con conseguente condanna della e/o della in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro o nella misura in cui ciascun ente sarà tenuto a rispondere, alla liquidazione mediante deposito presso la dello Stato competente per territorio dell'indennità CP_5 dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via istruttoria, ammettere CTU volta a
“descrivere i beni espropriati e calcolare il giusto valore di mercato dei medesimi, nonché l'indennità anche per deprezzamento della residua parte aziendale e quella aggiuntiva spettante all'imprenditore agricolo principale ex art. 40, c. 4, del D.P.R. n. 327/2001”.
Ritualmente costituitasi, la eccepiva la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Si costituiva la la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_2 rilevando che nel procedimento di esproprio per cui è causa i ruoli principali erano stati svolti dal Commissario delegato quale autorità espropriante, rappresentato dal Presidente della organo dello Stato, e dal Demanio dello Stato - ramo idrico quale beneficiario Controparte_2 dell'espropriazione, essendo la soltanto l'ente di cui il Commissario delegato Controparte_2 si era avvalso per la realizzazione delle opere. Assumeva comunque che il soggetto tenuto al pagamento delle indennità era la in qualità di soggetto Controparte_1 beneficiario dell'espropriazione Nel merito, ribadiva la correttezza della stima della terna di tecnici, istando per il rigetto della domanda del ricorrente
La causa era istruita attraverso produzioni documentali e CTU;
con ordinanza del 08/11/2024 il Consigliere istruttore assegnava alle parti termine per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 180 R.D. 1775/1933 e rinviava per la discussione dinanzi al Collegio all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c del 26/06/2025, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione..
Motivi della decisione
1.Sulla titolarità del rapporto controverso
Riguardo alla legittimazione passiva della quale ente espropriante e del Controparte_2 beneficiario dell'espropriazione Agenzia del Demanio Pubblico dello Stato-ramo idrico in realtà la questione di cui si controverte, poiché attiene all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento delle indennità dovute al ricorrente in qualità di proprietario di terreni agricoli espropriati, da considerarsi in tal senso parti del rapporto espropriativo, non concerne propriamente la legittimazione passiva, intesa come «legitimatio ad causam», ma la titolarità effettiva del rapporto sostanziale in capo ai soggetti evocati in giudizio (cfr. Cass. n. 4776 e
6025 del 2007, n. 6935 del 2003, n. 12850 del 1992), che è questione attinente al merito, da accertarsi (dopo Cass. SU. 2951 del 2016, conf. n. 11744 del 2018) anche d'ufficio dal giudice, in concreto, sulla base delle risultanze degli atti di causa.
Qualora poi l'ente espropriante non coincida con il beneficiario dell'espropriazione si amplia la platea dei debitori della medesima prestazione indennitaria nei giudizi di opposizione alla stima e di determinazione delle indennità espropriative, con l'effetto di includervi i soggetti che concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, all'espletamento della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera ( cfr Cass. 25294/2022) .
Tali principi di diritto applicati al caso di specie inducono a ritenere, sulla base delle risultanze degli atti di causa, che il soggetto obbligato alla prestazione indennitaria sia in via esclusiva la
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Demanio dello Stato ramo idrico, da considerarsi non soltanto ente beneficiario dell'espropriazione ( doc. 1 comparsa di costituzione CP_2
ma anche ente espropriante.
[...]
Invero, il procedimento di esproprio oggetto di causa rientra nell'ambito dell' intervento di
“Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla a seguito CP_6 dall'evento dell'11 e 12 novembre 2012”, ed ha visto coinvolti come Autorità espropriante, il Presidente della nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art 1 comma Controparte_2
548 della Legge n. 228/2012, quale Responsabile del procedimento di esproprio, in persona del dirigente del Genio Civile Valdarno Superiore, organo di cui si è avvalso il Commissario per la realizzazione degli interventi, infine quale beneficiario dell'esproprio, il Demanio dello Stato- ramo idrico L'intervento è stato interamente finanziato per un importo pari ad € 1.600.000,00 dallo Stato ( L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 comma 548) con fondi propri assegnati direttamente al Commissario in contabilità speciale , la nomina del Presidente della in CP_2 tale qualità è stata effettuata quale rappresentante dell'ente territoriale interessato alla situazione emergenziale, scaturita dagli alluvioni verificatisi nel novembre del 2012 in numerose province della CP_2
Il Presidente della ha agito dunque quale Commissario Delegato e in tale veste ha CP_2 rivestito il ruolo di ente espropriante, come emerge chiaramente dalle ordinanze commissariali adottate nel corso del procedimento, vi è stato quindi un avvalimento, da parte dell'Amministrazione Statale, per la cura di interessi nazionali nell'esercizio dei poteri emergenziali, di uffici di enti diversi, conservando tuttavia essa la piena titolarità della funzione, cosicché pur restando gli uffici strutturalmente incardinati nell'ente cui appartengono, le competenze restano in capo al Commissario Delegato che si limita ad utilizzare l'apparato organizzativo dell'ente, atteggiandosi l'Ufficio Commissariale quale organo straordinario di cui il Governo si avvale, mantenendo la titolarità della funzione.
2. Determinazione delle indennità di esproprio
Nel merito, la causa va decisa sulla scorta delle risultanze della relazione peritale che il Tribunale ritiene di far proprie perchè approfondite, complete ed immuni da vizi logici.
Il CTU ha accertato che i terreni espropriati di proprietà di hanno Parte_1 estensione di mq. 4775, sono ubicati sull'argine destro del torrente Foenna, confinanti a sud con la strada provinciale SP n. 13 Via Selva Foiano della HI, sono parte di un più ampio compendio agricolo ridottosi di circa l'8% a seguito dell'esproprio. I terreni hanno destinazione esclusivamente agricola, essendo per l'esattezza seminativi a uso irriguo, e ante lavori (come risulta dallo stesso verbale di immissione in possesso e dalla fotografia all. 3: cfr. pagine 15-16 della relazione del CTU) erano serviti da una linea di 9 irrigatori fissi posizionati oltre il percorso al piede d'argine a circa 4 metri dall'argine destro del torrente Foenna, con collegamento sotterraneo alla rete di irrigazione privata dell'attore. Quanto al collegamento con la via pubblica, il CTU ha verificato che il residuo appezzamento di proprietà dell'attore ha mantenuto l'accesso dalla SP n. 13 tramite “percorso analogo” a quello preesistente, con discesa ai terreni “mediante rampa di modesta pendenza” seppure collocata in posizione diversa (oggi centrale e non più a sud dell'appezzamento), e possibilità di percorrenza da parte di macchine agricole “anche di grandi dimensioni”. Riguardo alla linea di 9 irrigatori il perito d'ufficio, con argomentazione condivisibile, assume che debbano considerarsi “fabbrica” ai sensi del R.D. n.
523/1904 pertanto la loro installazione avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 5 comma primo lett. E) L.R. 80/2015 –pacificamente non esistente- pertanto la loro perdita non è stata considerata ai fini della determinazione dell'indennità, trattandosi di impianto abusivo posizionato nella fascia di rispetto idraulico. I pagamenti da parte del ricorrente dei corrispettivi per la fornitura di acqua all Parte_2
, sono dimostrativi soltanto dell'uso irriguo dei terreni, ma non possono essere
[...] equiparati ad un canone concessorio, né sopperire alla mancanza di autorizzazione idraulica di ben altro contenuto, per l'installazione dei nove irrigatori.
La determinazione della stima è stata fatta dunque considerando che a seguito dell'esproprio sono rimaste inalterate la modalità di coltivazione del fondo, la possibilità di accesso al medesimo e quella di irrigazione, tenuto conto che i nove irrigatori quelli preesistenti e non assentititi, potranno essere ripristinati richiedendo la necessaria concessione amministrativa, dietro pagamento del canone corrispondente.
Riguardo al criterio di stima adottato dal CTU, rappresentato da una combinazione fra il metodo sintetico che tiene conto del VAM e quello comparativo che considera invece il valore di mercato, pervenendo così alla individuazione di un valore intermedio pari ad 3,00 € al mq alla data del decreto di esproprio, esso è da ritenersi corretto e conforme alla sentenza n. 181 del 10/06/2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi i commi 2 e 3 dell'art. 40 T.U.E. che ancoravano la determinazione dell'indennità dei suoli non edificabili ai V.A.M.
( ,dovendo l'indennizzo espropriativo costituire un "serio ristoro" e Parte_3 pertanto da riferirsi al valore del bene ricavabile in base alle sue caratteristiche essenziali e alla sua potenziale utilizzazione economica.
Il perito d'ufficio è quindi pervenuto alla seguente stima:
-indennità di esproprio quale valore del terreno espropriato € 14.325,00 (3,00 × 4775)
-indennità di occupazione temporanea finalizzata all'esproprio ( artt. 22 bis quinto comma e 50 primo comma) e di aree non soggette ad esproprio ma adibite a cantiere ( artt. 49-50 DPR
327/2001) € 4.150,00 - indennità aggiuntiva ex art. 40 comma quarto DPR 347/2001 in favore del proprietario- imprenditore agricolo professionale (fatto pacifico fra le parti) di € 12.960,00 per un valore complessivo di € 31.435,00, arrotondato nella somma di € 31.500,00 calcolata dal decreto di esproprio.
In definitiva, la domanda del ricorrente va accolta nei confronti della sola
[...]
idrico, nei limiti riguardo al quantum, della somma Controparte_7 stimata dal CTU;
va invece respinta nei confronti della avendo quest'ultima Controparte_2 agito - come chiarito in precedenza- in qualità di Commissario delegato dal Governo.
3. Gli interessi ex art. 1224 comma secondo c.c. Non compete infine al ricorrente la maggiorazione richiesta ex art. 1224 comma secondo c.c. in quanto "Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3274 del 10/02/2021; in senso conforme: Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20178 del 18/08/2017).
Spettano invece al ricorrente sulle somme liquidate a titolo di indennità di esproprio, gli interessi legali tenendo presente gli effetti sulla decorrenza dei medesimi dell'intervenuto deposito dell'indennità a disposizione delle parti espropriate: la S.C. ha avuto modo di rilevare come, una volta avvenuto il deposito della somma oggetto della stima amministrativa, l' espropriante sia liberato per lo specifico importo e come sullo stesso maturino gli interessi compensativi secondo le norme sulla Cassa depositi e prestiti, talché il giudice non può riconoscere gli interessi che sulla differenza tra quanto dovuto e quanto già depositato allo stesso titolo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1701 del 27/01/2005, Sez. 1, Sentenza n. 1823 del
28/01/2005).
Nel caso di specie con Decreto Dirigenziale n. 9204 del 05/06/2019 (all.to 7 comparsa di costituzione ) è stato disposto il deposito dell'indennità presso il per Controparte_2 CP_8
l'importo di euro 29.138,46, conseguentemente, deve essere ordinato alla CP_1
Consiglio dei Ministri-Agenzia , quale ente espropriante ( Controparte_9 anche tramite la Presidenza della Regione Toscana quale Commissario delegato) e beneficiario dell'espropriazione, il deposito della somma risultante dalla differenza tra le indennità come determinate nel presente giudizio in favore del ricorrente e gli importi riconosciuti e depositati presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Servizio depositi definitivi della CP_8
Cassa Depositi e Prestiti – sede di Firenze.
4.Le spese di lite
Ricorrono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite , considerata l'esigua differenza fra la stima determinata dalla terna arbitrale ex art. 21 DPR
327/2001 pari ad euro € 27.614,40 oltre occupazione temporanea e quella accertata nel presente giudizio e, per quanto concerne i rapporti fra il ricorrente e la valutata la Controparte_2 complessità della questione circa l'esatta individuazione del ruolo rivestito dal predetto ente nell'ambito della procedura di esproprio, come confermato dalla contestazione della titolarità del rapporto controverso da parte della Controparte_1
Le spese di CTU vanno poste a carico del ricorrente e della Controparte_1 nella misura del 50% ciascuna per le medesime ragioni in precedenza enunciate a
[...] sostegno della disposta compensazione delle spese di giudizio. Nulla invece a carico della attesa la non titolarità in capo alla medesima della obbligazione indennitaria. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G.
1359/2023, così decide:
1)determina l'indennità di esproprio e di occupazione spettante a nella Parte_1 somma complessiva di € 31.500,00;
2) dato atto dell'avvenuto deposito delle indennità dovute per i medesimi titoli, ordina alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Agenzia del Demanio Pubblico dello Stato –ramo idrico, di depositare a favore del ricorrente presso il M.E.F. Servizio depositi definitivi della Cassa
Depositi e Prestiti – sede di Firenze, la differenza tra le somme già depositate e l'importo indicato al precedente capo 1) oltre interessi legali decorrenti sulla predetta differenza dalla data del deposito al saldo;
3) rigetta la domanda del ricorrente nei confronti della Controparte_2
4) dichiara le spese di lite interamente compensate fra le parti;
5) pone le spese di ctu definitivamente a carico del ricorrente e della Controparte_1 nella misura del 50% ciascuna.
[...]
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Quarta Civile
Il Collegio, nelle persone di:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est.
Ing. Giancarlo Fianchisti Esperto nella causa civile iscritta al n. r.g. 1359/2023 promossa da
(c.f. ), con l'avv. Gian Domenico Comporti Parte_1 C.F._1
e l'avv. Vittorio Chierroni, elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici è legalmente domiciliata come in atti
RESISTENTE nonché
(c.f. , in persona del Presidente pro tempore della Controparte_2 P.IVA_2 [...]
con l'avv. Giuseppe Vincelli, elettivamente domiciliata come in atti Controparte_3
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA trattenuta in decisione con ordinanza del 10 luglio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per “affinché l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Parte_1
Appello di Firenze, contrariis reiectis, voglia dichiarare infondati e illegittimi i criteri di stima elaborati dalla terna di tecnici di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e, per l'effetto accertare la giusta e seria indennità di espropriazione e di occupazione spettante all'attore nella misura di € 72.300,00= o in quella diversa, maggiore
o minore, che risulterà di giustizia e, di conseguenza, condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore e/o la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in solido tra loro o nella misura in cui ciascun ente sarà tenuto a rispondere, al pagamento della stessa somma in favore del ricorrente nelle forme di legge (id est: mediante deposito presso la Ragioneria dello Stato competente per territorio), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e spese di lite in favore dell'attore”.
Per la “Voglia codesto eccellentissimo Tribunale delle Acque Controparte_1
Pubbliche dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e disporre Controparte_1
l'estromissione della medesima dal presente giudizio”.
Per la “Voglia l'Ecc.mo T.R.A.P. adìto, in via principale e nel merito: - Controparte_2 rigettare le pretese dei ricorrenti, poiché destituite di qualsiasi fondamento e dichiarare la congruità dell'indennità di esproprio così come quantificata dalla terna dei tecnici;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di opposizione, per le ragioni sopra esposte, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, in ogni caso, dichiarare tenuto al pagamento di quanto dovuto il Controparte_2
Commissario di Governo e, per esso, la quale promotore e beneficiario Controparte_1 dell'esproprio, ovvero condannare lo stesso Commissario a tenere indenne e comunque rifondere la CP_2
di quanto dovesse essere condannata a pagare, per i titoli dedotti in giudizio, al ricorrente. In ogni caso,
[...] dichiarare che nessun obbligo indennitario sussiste in capo alla stessa nei confronti del ricorrente. Con CP_2 vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 09/02/2021 alla quale autorità Controparte_2 espropriante, impugnava ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 327/2001 dinanzi alla Parte_1
Corte di appello di Firenze la stima redatta dalla terna di tecnici ex art. 21 D.P.R. 327/2001 di terreni agricoli di sua proprietà siti nel Comune di NA (SI) in Località Poggiolo.
Il ricorrente allegava di essere imprenditore agricolo professionale e proprietario di vari terreni agricoli situati nei Comuni di NA e IG Val di HI (per complessivi ha.
50.45.22) e, ai fini dell'esproprio oggetto di causa, di seminativi irrigui, costituenti un unitario corpo aziendale (inizialmente della superficie di ha. 5.90.20) collocato in area pianeggiante a nord del centro abitato di NA (SI), in Località Poggiolo, in prossimità dell'uscita dalla via di grande comunicazione E78-“NA”. I terreni in questione, a seguito degli eventi alluvionali del novembre del 2012, erano interessati dal progetto di adeguamento dell'argine destro idraulico del Torrente Foenna, inizialmente approvato dalla Provincia di Siena come soggetto attuatore e poi portato avanti dal Governatore della quale Controparte_2
Commissario delegato subentrato alla Provincia di Siena – con ordinanza n. 126 del 2018 – nelle funzioni di autorità espropriante. Con decreto n. 5637 del 15/04/2019 del dirigente della
Direzione difesa del suolo e protezione civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore della
Regione Toscana veniva disposta l'occupazione d'urgenza dei terreni espropriandi (per una superficie complessiva di ha. 0.47.75) e l'occupazione temporanea ex art. 49 D.P.R. 327/2001 delle ulteriori aree necessarie per l'esecuzione dei lavori idraulici. In data 20/05/2019 veniva redatto il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza, risultando che la coltura effettivamente in atto era l'erba medica e che i terreni erano serviti da comodo accesso tramite strada poderale a fondo naturale posta ad est e corrente parallelamente all'argine del Torrente
Foenna, con ingresso dalla strada Selva-Foiano della HI tramite una rampa a modesta pendenza. Tale strada, escluso un breve tratto iniziale, scorreva sul medesimo piano di campagna e lungo tutto il suo confine, permettendo le lavorazioni agricole necessarie e la corretta manutenzione dell'impianto di irrigazione. I terreni erano anche serviti da impianto di irrigazione composto da tre linee poste in senso longitudinale con 9 irrigatori ricadenti nella parte occupata in via d'urgenza e 3 in quella occupata temporaneamente per i lavori. Anche la presa di adduzione dalla Diga del Calcione, esistente sulla linea centrale, era ricaduta parzialmente (con 5 irrigatori) nell'area occupata.
In data 12/06/2019, con ordinanza commissariale n. 66, veniva disposta l'espropriazione di complessivi ha.
0.47.75 in favore del Stato-ramo idrico. L'indennità provvisoria CP_4 indicata nel piano particellare di esproprio (€ 27.372,69 oltre occupazione temporanea) non veniva accettata perché troppo bassa e, dunque, si procedeva alla nomina della terna di tecnici di cui all'art. 21 D.P.R. 327/2001. La relazione estimativa del 13/08/2020, con allegata relazione di minoranza della Dott.ssa , veniva comunicata al proprietario via PEC in data Per_1
31/08/2020.
Il ricorrente deduceva altresì che siffatta stima (€ 27.614,40 oltre occupazione temporanea), oltre ad essere erronea e inattendibile, non fosse conforme al criterio del serio ristoro stabilito da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di valutazione non irrisoria o meramente simbolica dei terreni agricoli, in forza del quale è illegittima una valutazione condotta con criteri tabellari o di altro genere che sia del tutto astratta in quanto sganciata dalle caratteristiche essenziali del bene ablato, dovendosi pertanto tenersi conto dei requisiti specifici del bene che incidono sul suo valore intrinseco, quali il tipo di coltura in atto, le caratteristiche di posizione del suolo, la presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione, la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale del bene. A tali inderogabili parametri valutativi non si era invece attenuta la terna di tecnici, la quale, attraverso considerazioni arbitrarie tese a svilire specifici requisiti decisivi del bene espropriato – come la via di accesso, il sistema di irrigazione e la perizia nella coltivazione
– aveva calcolato strumentalmente un effimero valore unitario di € 2,50 a mq., poi ridotto ulteriormente ad € 2,125 a mq., ancora più basso di quello di € 3,0184 a mq. che era stato previsto in via approssimativa e sulla base dei valori generali della zona nel piano particellare di esproprio.. Inoltre, non si era tenuto conto della decisiva circostanza che il bene da stimare era parte integrante di un corpo aziendale attivo e unitario, condotto in modo remunerativo e produttivo secondo irripetibili e differenziate caratteristiche specifiche, per tenere adeguatamente conto delle quali sarebbe stato necessario ricorrere al differente metodo della capitalizzazione del beneficio fondiario, calcolando la differenza tra il reddito aziendale ante esproprio e il reddito ritraibile dall'azienda senza i terreni espropriati, ottenendo così il valore complementare corrispondente al valore di base su cui calcolare l'indennizzo. A tale metodo di estimo, in quanto più serio e attendibile in relazione alle caratteristiche economiche del bene in esame, doveva farsi pertanto riferimento per calcolare il valore base del terreno e il deprezzamento della residua parte del fondo coltivato nonché le indennità di occupazione d'urgenza e temporanea, alle quali dovevano aggiungersi l'indennità spettante all'imprenditore agricolo professionale ex art. 40, c. 4, D.P.R. 327/2001 e l'incremento dei costi relativi alla parte non occupata del fondo, così per un valore non inferiore ad € 72.300,00; con la riserva di valutazione degli ulteriori danni nel caso in cui l'impianto residuo di irrigazione non fosse in condizioni di funzionare o non fosse garantito un accesso ai fondi con carreggiata e inclinazione tali da poter essere percorsi da tutte le macchine necessarie alle lavorazioni della terra.
Si costituiva la la quale eccepiva in via preliminare: l'inammissibilità del Controparte_2 ricorso per difetto di competenza della Corte di appello di Firenze, trattandosi di controversia di competenza del T.R.A.P. ex art. 140 R.D. 1775/1933; l'inammissibilità della domanda per incompletezza del contraddittorio, da integrarsi nei confronti dell'Amministrazione dello Stato;
il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva la correttezza e legittimità della stima dell'indennità di esproprio effettuata dalla terna dei tecnici ex art. 21 D.P.R. 327/2001.
Con ordinanza del 07/02/2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della del Consiglio dei Ministri nella sua concorrente qualità di autorità espropriante CP_1
e di ente beneficiario dell'espropriazione. Verificata la tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti della la quale rimaneva Controparte_1 contumace, con ordinanza del 06/06/2023 la Corte di appello di Firenze, Prima Sezione Civile dichiarava la propria incompetenza in favore del T.R.A.P.
Con ricorso ritualmente notificato in data 28/06/2023, riassumeva il Parte_1 giudizio nei confronti della e della Controparte_2 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: nel merito, dichiarare infondati e illegittimi i criteri di stima elaborati dalla terna di tecnici di cui all'art. 21 D.P.R. 327/2001 e, per l'effetto, previa ammissione di apposita CTU, accertare la giusta e seria indennità di espropriazione spettante all'attore nella misura di € 72.300,00 o in quella diversa che risulterà di giustizia, con conseguente condanna della e/o della in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro o nella misura in cui ciascun ente sarà tenuto a rispondere, alla liquidazione mediante deposito presso la dello Stato competente per territorio dell'indennità CP_5 dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via istruttoria, ammettere CTU volta a
“descrivere i beni espropriati e calcolare il giusto valore di mercato dei medesimi, nonché l'indennità anche per deprezzamento della residua parte aziendale e quella aggiuntiva spettante all'imprenditore agricolo principale ex art. 40, c. 4, del D.P.R. n. 327/2001”.
Ritualmente costituitasi, la eccepiva la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Si costituiva la la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_2 rilevando che nel procedimento di esproprio per cui è causa i ruoli principali erano stati svolti dal Commissario delegato quale autorità espropriante, rappresentato dal Presidente della organo dello Stato, e dal Demanio dello Stato - ramo idrico quale beneficiario Controparte_2 dell'espropriazione, essendo la soltanto l'ente di cui il Commissario delegato Controparte_2 si era avvalso per la realizzazione delle opere. Assumeva comunque che il soggetto tenuto al pagamento delle indennità era la in qualità di soggetto Controparte_1 beneficiario dell'espropriazione Nel merito, ribadiva la correttezza della stima della terna di tecnici, istando per il rigetto della domanda del ricorrente
La causa era istruita attraverso produzioni documentali e CTU;
con ordinanza del 08/11/2024 il Consigliere istruttore assegnava alle parti termine per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 180 R.D. 1775/1933 e rinviava per la discussione dinanzi al Collegio all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c del 26/06/2025, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione..
Motivi della decisione
1.Sulla titolarità del rapporto controverso
Riguardo alla legittimazione passiva della quale ente espropriante e del Controparte_2 beneficiario dell'espropriazione Agenzia del Demanio Pubblico dello Stato-ramo idrico in realtà la questione di cui si controverte, poiché attiene all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento delle indennità dovute al ricorrente in qualità di proprietario di terreni agricoli espropriati, da considerarsi in tal senso parti del rapporto espropriativo, non concerne propriamente la legittimazione passiva, intesa come «legitimatio ad causam», ma la titolarità effettiva del rapporto sostanziale in capo ai soggetti evocati in giudizio (cfr. Cass. n. 4776 e
6025 del 2007, n. 6935 del 2003, n. 12850 del 1992), che è questione attinente al merito, da accertarsi (dopo Cass. SU. 2951 del 2016, conf. n. 11744 del 2018) anche d'ufficio dal giudice, in concreto, sulla base delle risultanze degli atti di causa.
Qualora poi l'ente espropriante non coincida con il beneficiario dell'espropriazione si amplia la platea dei debitori della medesima prestazione indennitaria nei giudizi di opposizione alla stima e di determinazione delle indennità espropriative, con l'effetto di includervi i soggetti che concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, all'espletamento della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera ( cfr Cass. 25294/2022) .
Tali principi di diritto applicati al caso di specie inducono a ritenere, sulla base delle risultanze degli atti di causa, che il soggetto obbligato alla prestazione indennitaria sia in via esclusiva la
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Demanio dello Stato ramo idrico, da considerarsi non soltanto ente beneficiario dell'espropriazione ( doc. 1 comparsa di costituzione CP_2
ma anche ente espropriante.
[...]
Invero, il procedimento di esproprio oggetto di causa rientra nell'ambito dell' intervento di
“Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla a seguito CP_6 dall'evento dell'11 e 12 novembre 2012”, ed ha visto coinvolti come Autorità espropriante, il Presidente della nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art 1 comma Controparte_2
548 della Legge n. 228/2012, quale Responsabile del procedimento di esproprio, in persona del dirigente del Genio Civile Valdarno Superiore, organo di cui si è avvalso il Commissario per la realizzazione degli interventi, infine quale beneficiario dell'esproprio, il Demanio dello Stato- ramo idrico L'intervento è stato interamente finanziato per un importo pari ad € 1.600.000,00 dallo Stato ( L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 comma 548) con fondi propri assegnati direttamente al Commissario in contabilità speciale , la nomina del Presidente della in CP_2 tale qualità è stata effettuata quale rappresentante dell'ente territoriale interessato alla situazione emergenziale, scaturita dagli alluvioni verificatisi nel novembre del 2012 in numerose province della CP_2
Il Presidente della ha agito dunque quale Commissario Delegato e in tale veste ha CP_2 rivestito il ruolo di ente espropriante, come emerge chiaramente dalle ordinanze commissariali adottate nel corso del procedimento, vi è stato quindi un avvalimento, da parte dell'Amministrazione Statale, per la cura di interessi nazionali nell'esercizio dei poteri emergenziali, di uffici di enti diversi, conservando tuttavia essa la piena titolarità della funzione, cosicché pur restando gli uffici strutturalmente incardinati nell'ente cui appartengono, le competenze restano in capo al Commissario Delegato che si limita ad utilizzare l'apparato organizzativo dell'ente, atteggiandosi l'Ufficio Commissariale quale organo straordinario di cui il Governo si avvale, mantenendo la titolarità della funzione.
2. Determinazione delle indennità di esproprio
Nel merito, la causa va decisa sulla scorta delle risultanze della relazione peritale che il Tribunale ritiene di far proprie perchè approfondite, complete ed immuni da vizi logici.
Il CTU ha accertato che i terreni espropriati di proprietà di hanno Parte_1 estensione di mq. 4775, sono ubicati sull'argine destro del torrente Foenna, confinanti a sud con la strada provinciale SP n. 13 Via Selva Foiano della HI, sono parte di un più ampio compendio agricolo ridottosi di circa l'8% a seguito dell'esproprio. I terreni hanno destinazione esclusivamente agricola, essendo per l'esattezza seminativi a uso irriguo, e ante lavori (come risulta dallo stesso verbale di immissione in possesso e dalla fotografia all. 3: cfr. pagine 15-16 della relazione del CTU) erano serviti da una linea di 9 irrigatori fissi posizionati oltre il percorso al piede d'argine a circa 4 metri dall'argine destro del torrente Foenna, con collegamento sotterraneo alla rete di irrigazione privata dell'attore. Quanto al collegamento con la via pubblica, il CTU ha verificato che il residuo appezzamento di proprietà dell'attore ha mantenuto l'accesso dalla SP n. 13 tramite “percorso analogo” a quello preesistente, con discesa ai terreni “mediante rampa di modesta pendenza” seppure collocata in posizione diversa (oggi centrale e non più a sud dell'appezzamento), e possibilità di percorrenza da parte di macchine agricole “anche di grandi dimensioni”. Riguardo alla linea di 9 irrigatori il perito d'ufficio, con argomentazione condivisibile, assume che debbano considerarsi “fabbrica” ai sensi del R.D. n.
523/1904 pertanto la loro installazione avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 5 comma primo lett. E) L.R. 80/2015 –pacificamente non esistente- pertanto la loro perdita non è stata considerata ai fini della determinazione dell'indennità, trattandosi di impianto abusivo posizionato nella fascia di rispetto idraulico. I pagamenti da parte del ricorrente dei corrispettivi per la fornitura di acqua all Parte_2
, sono dimostrativi soltanto dell'uso irriguo dei terreni, ma non possono essere
[...] equiparati ad un canone concessorio, né sopperire alla mancanza di autorizzazione idraulica di ben altro contenuto, per l'installazione dei nove irrigatori.
La determinazione della stima è stata fatta dunque considerando che a seguito dell'esproprio sono rimaste inalterate la modalità di coltivazione del fondo, la possibilità di accesso al medesimo e quella di irrigazione, tenuto conto che i nove irrigatori quelli preesistenti e non assentititi, potranno essere ripristinati richiedendo la necessaria concessione amministrativa, dietro pagamento del canone corrispondente.
Riguardo al criterio di stima adottato dal CTU, rappresentato da una combinazione fra il metodo sintetico che tiene conto del VAM e quello comparativo che considera invece il valore di mercato, pervenendo così alla individuazione di un valore intermedio pari ad 3,00 € al mq alla data del decreto di esproprio, esso è da ritenersi corretto e conforme alla sentenza n. 181 del 10/06/2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi i commi 2 e 3 dell'art. 40 T.U.E. che ancoravano la determinazione dell'indennità dei suoli non edificabili ai V.A.M.
( ,dovendo l'indennizzo espropriativo costituire un "serio ristoro" e Parte_3 pertanto da riferirsi al valore del bene ricavabile in base alle sue caratteristiche essenziali e alla sua potenziale utilizzazione economica.
Il perito d'ufficio è quindi pervenuto alla seguente stima:
-indennità di esproprio quale valore del terreno espropriato € 14.325,00 (3,00 × 4775)
-indennità di occupazione temporanea finalizzata all'esproprio ( artt. 22 bis quinto comma e 50 primo comma) e di aree non soggette ad esproprio ma adibite a cantiere ( artt. 49-50 DPR
327/2001) € 4.150,00 - indennità aggiuntiva ex art. 40 comma quarto DPR 347/2001 in favore del proprietario- imprenditore agricolo professionale (fatto pacifico fra le parti) di € 12.960,00 per un valore complessivo di € 31.435,00, arrotondato nella somma di € 31.500,00 calcolata dal decreto di esproprio.
In definitiva, la domanda del ricorrente va accolta nei confronti della sola
[...]
idrico, nei limiti riguardo al quantum, della somma Controparte_7 stimata dal CTU;
va invece respinta nei confronti della avendo quest'ultima Controparte_2 agito - come chiarito in precedenza- in qualità di Commissario delegato dal Governo.
3. Gli interessi ex art. 1224 comma secondo c.c. Non compete infine al ricorrente la maggiorazione richiesta ex art. 1224 comma secondo c.c. in quanto "Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3274 del 10/02/2021; in senso conforme: Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20178 del 18/08/2017).
Spettano invece al ricorrente sulle somme liquidate a titolo di indennità di esproprio, gli interessi legali tenendo presente gli effetti sulla decorrenza dei medesimi dell'intervenuto deposito dell'indennità a disposizione delle parti espropriate: la S.C. ha avuto modo di rilevare come, una volta avvenuto il deposito della somma oggetto della stima amministrativa, l' espropriante sia liberato per lo specifico importo e come sullo stesso maturino gli interessi compensativi secondo le norme sulla Cassa depositi e prestiti, talché il giudice non può riconoscere gli interessi che sulla differenza tra quanto dovuto e quanto già depositato allo stesso titolo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1701 del 27/01/2005, Sez. 1, Sentenza n. 1823 del
28/01/2005).
Nel caso di specie con Decreto Dirigenziale n. 9204 del 05/06/2019 (all.to 7 comparsa di costituzione ) è stato disposto il deposito dell'indennità presso il per Controparte_2 CP_8
l'importo di euro 29.138,46, conseguentemente, deve essere ordinato alla CP_1
Consiglio dei Ministri-Agenzia , quale ente espropriante ( Controparte_9 anche tramite la Presidenza della Regione Toscana quale Commissario delegato) e beneficiario dell'espropriazione, il deposito della somma risultante dalla differenza tra le indennità come determinate nel presente giudizio in favore del ricorrente e gli importi riconosciuti e depositati presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Servizio depositi definitivi della CP_8
Cassa Depositi e Prestiti – sede di Firenze.
4.Le spese di lite
Ricorrono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite , considerata l'esigua differenza fra la stima determinata dalla terna arbitrale ex art. 21 DPR
327/2001 pari ad euro € 27.614,40 oltre occupazione temporanea e quella accertata nel presente giudizio e, per quanto concerne i rapporti fra il ricorrente e la valutata la Controparte_2 complessità della questione circa l'esatta individuazione del ruolo rivestito dal predetto ente nell'ambito della procedura di esproprio, come confermato dalla contestazione della titolarità del rapporto controverso da parte della Controparte_1
Le spese di CTU vanno poste a carico del ricorrente e della Controparte_1 nella misura del 50% ciascuna per le medesime ragioni in precedenza enunciate a
[...] sostegno della disposta compensazione delle spese di giudizio. Nulla invece a carico della attesa la non titolarità in capo alla medesima della obbligazione indennitaria. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G.
1359/2023, così decide:
1)determina l'indennità di esproprio e di occupazione spettante a nella Parte_1 somma complessiva di € 31.500,00;
2) dato atto dell'avvenuto deposito delle indennità dovute per i medesimi titoli, ordina alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Agenzia del Demanio Pubblico dello Stato –ramo idrico, di depositare a favore del ricorrente presso il M.E.F. Servizio depositi definitivi della Cassa
Depositi e Prestiti – sede di Firenze, la differenza tra le somme già depositate e l'importo indicato al precedente capo 1) oltre interessi legali decorrenti sulla predetta differenza dalla data del deposito al saldo;
3) rigetta la domanda del ricorrente nei confronti della Controparte_2
4) dichiara le spese di lite interamente compensate fra le parti;
5) pone le spese di ctu definitivamente a carico del ricorrente e della Controparte_1 nella misura del 50% ciascuna.
[...]
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.