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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 243 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO per Parte_1 procura alle liti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE GIULIO CESARE
95, ROMA
RICORRENTE
E
– rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELO Controparte_1
BELLAROBA in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Roma, VIA
CESARE BECCARIA 29 ROMA, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.2.2025 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c. avverso il mancato riconoscimento, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo N.R.G. 621/2024, del requisito sanitario prescritto per la pensione di inabilità ex art. 12 della legge 118/71; affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti, conveniva in giudizio CP_ l' chiedendo a questo Tribunale di:
- RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/71 dalla data della domanda amministrativa o da quella di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e, conseguentemente,
- CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' costituitosi in giudizio, eccepiva l'improponibilità del ricorso per omessa e/o tardiva CP_1 contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e, nel merito, chiedeva il rigetto essendo generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio.
All'udienza odierna la causa, matura allo stato degli atti, è stata decisa come da dispositivo.
Va innanzitutto rilevato che dal fascicolo telematico emerge la tempestività del deposito della dichiarazione di dissenso (avvenuta il 24.01.2025) con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare avanzata da CP_1
Passando al merito, con riferimento alla domanda di accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/71, questo Tribunale ritiene che le contestazioni espresse nel ricorso non consentano di disattendere la valutazione del consulente medico nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle condizioni di salute di successivamente alla visita (avvenuta il 21.10.2024) né avendo Parte_1 prodotto, unitamente al ricorso, documentazione medica di formazione successiva.
La parte ricorrente ha contestato la valutazione espressa dal CTU affermando che l'ausiliario non ha adeguatamente considerato le patologie che emergono dalla documentazione medica in atti, tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione richiesta. Le censure, dunque, si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione del quadro clinico descritto nelle certificazioni, con particolare riferimento alla « grave patologia neurologica sofferta dalla sig.ra , e ben certificata nella Pt_1 documentazione medica allegata, a causa della.....epilessia a tipo assenze con crisi plurimensili in scarso compenso metabolico...in paziente con fibromialgia in terapia medica specifica…e sindrome depressiva nevrotica in terapia farmacologica….con obbligo di continue terapie farmacologiche e la conseguente necessità di controlli clinici e strumentali periodici al fine di monitorare l'efficacia delle terapie seguite...e con significativa alterazione del funzionamento personale e relazionale.. che influiscono in modo negativo sulla qualità della vita della ricorrente ».
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto il CTU ha valutato l'intera documentazione sanitaria prodotta, comprensiva dei suddetti certificati medici, - espressamente menzionati nella relazione peritale e di cui ha riportato il contenuto per esteso.
Il consulente ha ravvisato in capo alla perizianda “Esiti di intervento chirurgico di artroprotesi di anca sinistra per coxartrosi. Epilessia a tipo assenze con crisi plurimensili in scarso compenso farmacologico. Esiti di intervento chirurgico di mastopessi bilaterale. Esiti di intervento chirurgico di addominoplastica. Esiti di intervento chirurgico di
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asportazione di polipo vaginale. Diabete mellito in terapia farmacologica. Sindrome depressiva in terapia farmacologica. Fibromialgia in terapia medica specifica”. Dette patologie, come il consulente osserva, incidono sulla capacità di lavoro della perizianda, comportando indubbie ripercussioni invalidanti;
tuttavia, in base al calcolo effettuato con applicazione della “tecnica a scalare”, su cui non è stata mossa specifica contestazione, non sono tali da abolire la capacità di lavoro della sig.ra , Pt_2 risultando, complessivamente, una minorazione fisica pari all'85%.
A fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati sulle patologie riscontrate e sull'esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione esprimendo un mero dissenso diagnostico, senza tuttavia aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superflua una nuova consulenza.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (risolvendosi le avverse contestazioni nella mera prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico d'ufficio), non possono, pertanto, essere ritenuti sussistenti i requisiti sanitari richiesti per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/71.
In conclusione va ribadita la percentuale del 85% di invalidità con conseguente rigetto del ricorso.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara che non sussistono in capo alla ricorrente, , i requisiti sanitari per Parte_1 beneficiare pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/71;
-rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 04/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Soro
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 243 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO per Parte_1 procura alle liti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE GIULIO CESARE
95, ROMA
RICORRENTE
E
– rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELO Controparte_1
BELLAROBA in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Roma, VIA
CESARE BECCARIA 29 ROMA, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.2.2025 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c. avverso il mancato riconoscimento, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo N.R.G. 621/2024, del requisito sanitario prescritto per la pensione di inabilità ex art. 12 della legge 118/71; affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti, conveniva in giudizio CP_ l' chiedendo a questo Tribunale di:
- RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/71 dalla data della domanda amministrativa o da quella di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e, conseguentemente,
- CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' costituitosi in giudizio, eccepiva l'improponibilità del ricorso per omessa e/o tardiva CP_1 contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e, nel merito, chiedeva il rigetto essendo generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio.
All'udienza odierna la causa, matura allo stato degli atti, è stata decisa come da dispositivo.
Va innanzitutto rilevato che dal fascicolo telematico emerge la tempestività del deposito della dichiarazione di dissenso (avvenuta il 24.01.2025) con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare avanzata da CP_1
Passando al merito, con riferimento alla domanda di accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/71, questo Tribunale ritiene che le contestazioni espresse nel ricorso non consentano di disattendere la valutazione del consulente medico nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle condizioni di salute di successivamente alla visita (avvenuta il 21.10.2024) né avendo Parte_1 prodotto, unitamente al ricorso, documentazione medica di formazione successiva.
La parte ricorrente ha contestato la valutazione espressa dal CTU affermando che l'ausiliario non ha adeguatamente considerato le patologie che emergono dalla documentazione medica in atti, tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione richiesta. Le censure, dunque, si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione del quadro clinico descritto nelle certificazioni, con particolare riferimento alla « grave patologia neurologica sofferta dalla sig.ra , e ben certificata nella Pt_1 documentazione medica allegata, a causa della.....epilessia a tipo assenze con crisi plurimensili in scarso compenso metabolico...in paziente con fibromialgia in terapia medica specifica…e sindrome depressiva nevrotica in terapia farmacologica….con obbligo di continue terapie farmacologiche e la conseguente necessità di controlli clinici e strumentali periodici al fine di monitorare l'efficacia delle terapie seguite...e con significativa alterazione del funzionamento personale e relazionale.. che influiscono in modo negativo sulla qualità della vita della ricorrente ».
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto il CTU ha valutato l'intera documentazione sanitaria prodotta, comprensiva dei suddetti certificati medici, - espressamente menzionati nella relazione peritale e di cui ha riportato il contenuto per esteso.
Il consulente ha ravvisato in capo alla perizianda “Esiti di intervento chirurgico di artroprotesi di anca sinistra per coxartrosi. Epilessia a tipo assenze con crisi plurimensili in scarso compenso farmacologico. Esiti di intervento chirurgico di mastopessi bilaterale. Esiti di intervento chirurgico di addominoplastica. Esiti di intervento chirurgico di
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
asportazione di polipo vaginale. Diabete mellito in terapia farmacologica. Sindrome depressiva in terapia farmacologica. Fibromialgia in terapia medica specifica”. Dette patologie, come il consulente osserva, incidono sulla capacità di lavoro della perizianda, comportando indubbie ripercussioni invalidanti;
tuttavia, in base al calcolo effettuato con applicazione della “tecnica a scalare”, su cui non è stata mossa specifica contestazione, non sono tali da abolire la capacità di lavoro della sig.ra , Pt_2 risultando, complessivamente, una minorazione fisica pari all'85%.
A fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati sulle patologie riscontrate e sull'esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione esprimendo un mero dissenso diagnostico, senza tuttavia aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superflua una nuova consulenza.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (risolvendosi le avverse contestazioni nella mera prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico d'ufficio), non possono, pertanto, essere ritenuti sussistenti i requisiti sanitari richiesti per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/71.
In conclusione va ribadita la percentuale del 85% di invalidità con conseguente rigetto del ricorso.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara che non sussistono in capo alla ricorrente, , i requisiti sanitari per Parte_1 beneficiare pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/71;
-rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 04/07/2025
IL GIUDICE
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