Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: BE NG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2512 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 10.2.2025 tra
(cod. fisc. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, avv. Francesco Ferrazza, elettiva- mente domiciliata in Roma, Via di San Nicola de' Cesarini n. 3, presso lo studio dell'avv. prof. Francesco Macario, che la rappresenta e difende unita- mente all'avv. Enrico Caratozzolo per procura alle liti in calce all'atto di cita- zione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ), elettivamente domi- CP_1 CodiceFiscale_1 ciliato in Roma, Via dei Monti Parioli n. 8/a, presso lo studio dell'avv. Adriana Boscagli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Romano Vac- carella e all'avv. prof. Andrea Guaccero per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato- OGGETTO: impugnazione deliberazione società di capitali
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, Parte_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare integral- mente la sentenza del Tribunale di Roma n. 1270/2024, emessa nell'ambito
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di entrambi i CP_1 gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”; per : “rigettare i motivi di appello di CP_1 Parte_2
e confermare la sentenza n. 1270/2024 del Tribunale di Roma.
[...]
Con vittoria di compensi e spese, anche generali”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 18.6.2019, , quale CP_1 socio della ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_2
Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa la
[...]
impugnando la delibera assunta dall'assemblea dei soci Parte_2 di tale società nella riunione del 20.5.2019, con cui è stata decisa la rinuncia all'azione sociale di responsabilità promossa dal socio , ai sensi CP_1 dell'art. 2393-bis c.c., nei confronti dell'amministratore unico,
[...]
, nonché nei confronti del presidente, dott. Controparte_2 CP_3
, e dei componenti, dott. e dott. , del
[...] Controparte_4 CP_5
Collegio sindacale. In particolare, l'attore, premesso di avere promosso azione di responsabilità nei confronti di questi ultimi ritenendo che avessero posto in essere atti di mala gestio, a partire dal dicembre 2016, con riguardo alla partecipazione totalitaria (anche attraverso delle società controllate) nella Banca determinando la perdita del suo valore, come Controparte_6 dichiarato dallo stesso amministratore unico - al contempo, amministratore della e della - nell'as- Parte_2 Controparte_7 semblea del 4.12.2018; e che, nel costituirsi nel subprocedimento per se- questro preventivo dei beni dei convenuti in relazione al dedotto danno sca- turente dall'azione di responsabilità, la ha chie- Parte_2 sto l'improcedibilità del ricorso cautelare, proposto dal socio, per intervenuta rinuncia all'azione a seguito di delibera assembleare assunta ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis c.c. in data 20.5.2019; ha dedotto l'invalidità della delibera assunta dall'assemblea dei soci della Parte_2 in data 20.5.2019 per: (a) vizi di convocazione dell'assemblea in questione, essendo stato inviato l'avviso di convocazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Francesco Ferrazza, in data 9.5.2019 in assenza di
2 preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione, come invece previsto dall'art. 14 dello Statuto;
(b) assenza della rinuncia all'azione di responsabi- lità tra le materie inserite all'ordine del giorno della riunione assembleare, in violazione dell'art. 2393-bis, ult. co., c.c., il quale richiama l'art. 2393, ult. co., c.c., che facoltizza l'assemblea dei soci a rinunciare alla azione di respon- sabilità purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rap- presenti almeno un quinto del capitale sociale, con ciò implicando la neces- sità dell'enunciazione della delibera di rinuncia all'azione di responsabilità nell'ordine del giorno;
(c) conflitto di interessi in pregiudizio della società, ai sensi dell'art. 2373 c.c., posto che il socio e Parte_3 Controparte_2
, rispettivamente Vicepresidente e Presidente di
[...] [...]
avevano concordato con la - che subentrava CP_7 Controparte_8 nell'azionariato di - la rinuncia da parte di quest'ultima, Controparte_7 nuovo socio, all'azione di responsabilità nei loro confronti in Banca del Fu- cino s.p.a. e che la socia aveva votato in conflitto di interessi, Parte_4 in quanto l'azione di responsabilità era indirizzata nei confronti del figlio,
, peraltro proprietario di beni immobili di Controparte_2 cui è usufruttuaria a vita. Parte_4
Ciò premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti con- CP_1 clusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
(…) annullare per tutti ii motivi esposti le delibere assembleari di
[...] assunte in data 20 maggio 2019. Con vittoria di com- Parte_2 pensi e spese, anche generali”.
Con ricorso ex art. 2378 c.c., depositato contestualmente alla costituzione nel giudizio di merito, ha chiesto la sospensione della delibera CP_1 impugnata, e segnatamente “di volere: a) con decreto inaudita altera parte, sospendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2378 c.c. l'esecuzione della de- libera assembleare di di rinuncia all'azione di Parte_2 responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2393 bis c.c. assunta in data 20 maggio 2019; b) in ogni caso, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione e della notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza, disporre ovvero confermare con ordinanza la sospen- sione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2378 c.c. dell'esecuzione della delibera assembleare di di rinuncia all'azione di Parte_2
3 responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2393 bis c.c. assunta in data 20 maggio 2019. Con vittoria di compensi e spese, anche generali”.
Con ordinanza in data 17.10.2019, il giudice istruttore del Tribunale di
Roma ha accolto il ricorso ex art. 2378 c.c. dell'attore, disponendo la so- spensione dell'efficacia della delibera assunta dall'assemblea dei soci della in data 20.5.2019. Tale decisione è stata suc- Parte_2 cessivamente confermata all'esito del giudizio di reclamo ex art. 669-terde- cies c.p.c. proposto dalla società convenuta (odierna appellante).
In data 22.10.2019 la si è costituita nel giudi- Parte_2 zio di primo grado, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Vo- glia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate, per le ragioni di fatto e di diritto esposte”.
Con sentenza n. 1270/2024 del 24.1.2024 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha “1) Acco[lto] l'impugnativa promossa da avverso la delibera assunta dall'assemblea dei soci di CP_1
n data 20.05.2019 che ha deciso la rinuncia Parte_5 all'azione di responsabilità promossa dallo stesso avverso CP_1
l'organo amministrativo e di controllo della società medesima e, per l'effetto, ne dichiara l'invalidità per difetto di informazione per come in narrativa.
2) Condanna[to] altresì la parte a rifondere Parte_5 alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 14.000 per CP_1 onorari, comprensivi del doppio grado della fase cautelare, oltre 15% di spese generali, c.p.a. e IVA se dovuta”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello la
[...]
che ha svolto le censure riportate di seguito e ha Parte_6 concluso come in epigrafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio , che ha conte- CP_1 stato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante, riproponendo altresì i motivi di impugnazione della delibera assembleare del 20.5.2019 assorbiti dalla decisione di primo grado, e ha concluso per il rigetto dell'impugna- zione.
2. La impugna la sentenza di primo grado nella Parte_2 parte in cui, accogliendo il secondo motivo di impugnazione proposto da 4 , ha ritenuto illegittima, e quindi ha annullato, la delibera di CP_1 rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393-bis c.c. per assenza di inse- rimento quale punto all'ordine del giorno dell'assemblea del 20.5.2019 e per violazione del diritto di informazione dei soci. In particolare, la società appellante deduce che: (i) l'ordine del giorno sarebbe stato sufficientemente dettagliato e la sentenza appellata avrebbe erroneamente “optato per un evidente sbilanciamento a favore della tutela del socio”, mentre occorrerebbe salvaguardare la flessibilità dei lavori dell'assemblea, bilanciando i contrap- posti interessi connessi alla forma e al contenuto della convocazione assem- bleare e, in particolare, all'ordine del giorno;
(ii) non sarebbe stato necessario un esplicito riferimento nell'ordine del giorno alla delibera di rinuncia dell'azione sociale promossa dal socio e che, al contrario, sarebbe stata suf- ficiente l'espressione “delibere inerenti e conseguenti” al fine di tutelare il diritto di informazione dei soci, e segnatamente del socio;
(iii) CP_1 la convocazione assembleare si giustificava soltanto nella prospettiva di de- liberare la rinuncia all'azione di responsabilità, posto che le altre attività re- lative al giudizio promosso dal socio erano di competenza CP_1 dell'organo amministrativo.
L'appello non è fondato.
2.1. La convocazione dell'assemblea dei soci della Parte_2 per il giorno 20.5.2019 prevedeva un unico punto all'ordine del
[...] giorno, il seguente: “Citazione per risarcimento danni ai sensi dell'art. 2393- bis del codice civile dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale da parte di un Socio. Delibere inerenti e conseguenti” (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
L'azione di responsabilità esercitata da , ai sensi dell'art. 2393- CP_1 bis c.c., era dunque, indiscutibilmente, l'unico argomento all'ordine del giorno. Tuttavia, questo non implica, di necessità, che il punto in questione fosse idoneo a portare a conoscenza dei soci che potesse essere deliberata dall'assemblea anche la rinuncia alla suddetta azione, come invece deduce parte appellante.
Non è possibile sostenere - come fa parte appellante - che, anzi, dall'ordine del giorno fosse chiaro come la convocazione dell'assemblea dei soci fosse finalizzata a decidere sulla rinuncia al diritto di cui era titolare la società ed
5 azionato dal socio, mentre non avrebbe certo potuto avere ad oggetto la costituzione in giudizio e la nomina del legale, come ha ritenuto il giudice di primo grado, poiché queste erano di competenza esclusiva dell'organo am- ministrativo, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Parte_2
(v. doc. n. 36 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio
[...]
– sub procedimento cautelare ex art. 2378 c.c.). Infatti, l'assemblea dei soci non necessariamente deve essere convocata per deliberare, nel senso di as- sumere una decisione idonea a incidere su una posizione giuridica della so- cietà ovvero tra quelle alla stessa rimesse dalla legge o dallo statuto, ma può anche essere convocata con finalità anche soltanto informative dei soci, ossia al fine di consentire agli amministratori di portare a conoscenza di questi alcune vicende di particolare rilievo per la società, nel caso di specie l'azione sociale di responsabilità esercitata da un socio.
Tanto meno è possibile escludere ciò qualora si consideri che CP_1 ha allegato e documentato che, in diverse occasioni, anche in epoca prossima rispetto alla delibera in questione, l'organo amministrativo della
[...] aveva chiamato l'assemblea ad esprimersi su questioni pure Parte_7 di competenza dell'organo gestorio. E, segnatamente, per assumere, tra le altre, le seguenti decisioni: (a) la sottoscrizione dell'accordo quadro con la (assemblea del 4.12.2018: v. doc. n. 5 del fascicolo di parte Controparte_8 appellata – primo grado di giudizio); (b) la votazione a favore dell'aumento di capitale della riservato all' (assem- Controparte_7 Controparte_8 blea del 22.5.2019: v. doc. n. 15 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio); (c) la cessione all' delle azioni Controparte_8 [...]
(assemblea del 22.5.2019: : v. doc. n. 15 del fascicolo di parte CP_7 appellata - primo grado di giudizio).
Inoltre, le deliberazioni da assumere in ordine all'unico argomento all'ordine del giorno non necessariamente implicavano la rinuncia all'azione sociale di responsabilità. L'assemblea avrebbe potuto essere chiamata a deliberare, esemplificativamente, sulla posizione processuale da tenere nel giudizio in questione, di cui è parte necessaria (art. 2393-bis c.c.), anche considerato che, secondo la Suprema Corte, la posizione del socio attore è riconducibile alla previsione dell'art. 81 c.p.c., poiché assume la posizione di sostituto processuale della società (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.5.2021, 12568).
6 In questa diversa prospettiva, non è affatto “curioso il totale disinteresse manifestato dal socio che ha promosso l'azione, rispetto all'assemblea che proprio in relazione a quell'azione era stata convocata”. Anzi, in mancanza di espressa indicazione dell'intenzione della società di rinunciare all'azione proposta, in sostituzione della stessa, dal socio, non c'è da meravigliarsi – come invece fa parte appellante – che non abbia ritenuto “do- CP_1 veroso” partecipare a un'assemblea in cui la Parte_2 avrebbe dovuto e potuto assumere le proprie valutazioni in ordine a una domanda che non aveva proposto e che, quindi, con tutta evidenza non aveva avuto intenzione di proporre.
Vero è, allora, che – come deduce parte appellante – “la mera lettura combi- nata dell'ordine del giorno in questione con la disposizione di cui all'art. 2393 bis c.c. avrebbe fatto intendere a chiunque che, in sede assembleare, si sarebbe discusso (e deliberato) sulla posizione che la Società avrebbe do- vuto assumere rispetto all'iniziativa giudiziaria unilaterale del socio e, all'esito, si sarebbe assunta una decisione 'inerente e conseguente' circa la condotta della prima, nel rispetto del dettato legislativo”. Al contempo, però, in mancanza di espressa indicazione all'ordine del giorno non poteva essere assunta dalla società la decisione di rinunciare all'azione di responsabilità, e quindi non è censurabile la valutazione operata dal giudice di primo grado per cui sia stato “sorpreso” della delibera di rinuncia all'azione CP_1 assunta dalla società.
2.2. E' suggestiva – con tutta evidenza – la deduzione di parte appellante per cui “la stessa decisione di rinunciare (ovvero transigere) l'azione di cui all'art. 2393 bis c.c. non può che emergere, in termini generali, all'esito di una discussione svolta in seno all'assemblea dei soci (unica titolare del rela- tivo diritto a disporre dell'azione già intrapresa), sicché la convocazione dell'assemblea stessa e, in particolare, il relativo punto dell'ordine del giorno, non può che essere generale - senza poter essere definito 'generico', come si ritiene invece nella decisione impugnata -, ossia relativo all'oggetto/mate- ria su cui, in termini generali, si instaurerà il dibattito dei soci, con le delibere che, su quell'argomento e all'esito della discussione assembleare, non po- tranno che essere a quel punto effettivamente 'inerenti' (in quanto stabil- mente connesse) e 'conseguenti' (quale corollario di derivazione logica) ri- spetto all'azione promossa dal socio”. 7 Come si è detto sopra, nel caso in esame i soci erano stati convocati per discutere un ordine del giorno che aveva ad oggetto “Citazione per risarci- mento danni ai sensi dell'art. 2393-bis del codice civile dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale da parte di un Socio. Delibere inerenti e con- seguenti”. I soci sono stati invitati a dibattere sull'azione sociale di respon- sabilità già introdotta dal socio di minoranza, quindi l'ambito della discus- sione non era se agire o meno per far valere la responsabilità di amministra- tori e sindaci, ma piuttosto la posizione da assumere in ordine a un'azione proposta da altri e in relazione a cui, ai sensi del co. 3 della disposizione suddetta, la società è litisconsorte necessario.
Nel caso in cui l'assemblea fosse stata convocata per deliberare su un punto all'ordine del giorno che prevedeva “Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci”, e questa non fosse stata esercitata, allora oggetto della discussione in sede assembleare sarebbe stato se agire o meno nei confronti dell'organo amministrativo. Anche in questo caso, tuttavia, la discussione sarebbe stata determinata dalla previsione della questione all'or- dine del giorno, la quale consentiva che l'esito potesse essere la decisione di agire o meno.
In altri termini, è innegabile che la rinuncia all'azione può essere decisa sol- tanto all'esito del dibattito assembleare, come deduce parte appellante. Tale discussione dell'organo rappresentativo è però possibile esclusivamente qualora la questione venga specificamente indicata all'ordine del giorno, al pari dell'esercizio dell'azione sociale (salvo il caso espressamente previsto dall'art. 2393, co. 2, c.c.), non essendo legittima una decisione in tale senso assunta nell'ambito di una discussione genericamente convocata per discu- tere sull'azione sociale già promossa, poco importa se dal socio in sostitu- zione della società, ai sensi dell'art. 2393-bis c.c. (come nel caso in esame),
o dalla società stessa.
Tale conclusione si impone tanto più se si considera che, nel caso concreto, l'azione di responsabilità oggetto dell'argomento all'ordine del giorno era stata esercitata proprio dal socio di minoranza, titolare di una aliquota del capitale sociale (pari al 24,5%) da sola sufficiente all'esercizio del potere di veto, che non è stato messo in condizioni di esercitare proprio in ragione
8 della mancata esplicazione all'ordine del giorno di porre in discussione la rinuncia all'azione di responsabilità.
La necessità di un'espressa indicazione all'ordine del giorno della rinuncia all'azione di responsabilità non è determinata, come correttamente deduce parte appellante, ma pure va posta in relazione anche con il rilievo per cui il potere di veto attribuito alla minoranza dall'art. 2393, ult. co., c.c. “può es- sere esercitato dal socio solo partecipando alla assemblea ed esprimendo il voto contrario alla delibera, non essendo a tal fine sufficiente la mera assenza alla assemblea o la sua astensione”. Come ha osservato la dottrina, “Nel giudicare circa il grado di specificità dell'ordine del giorno richiesto al fine di ritenere legittima la delibera assembleare conseguentemente adottata, al di là della mera formulazione letterale dei singoli punti dell'ordine del giorno, occorre prestare particolare attenzione ai riflessi che gli argomenti da trat- tare possano avere sia sugli interessi della società, sia, direttamente, sugli interessi individuali dei singoli soci”.
2.3. Proprio considerata la rilevanza della questione su cui si intende deli- berare e, quindi, la necessità di consentire ai soci – in particolare, me non esclusivamente, a quelli di minoranza – la preparazione dei soci al voto in- formato, è necessario che la rinuncia all'azione sociale già esercitata sia spe- cificamente indicata tra “le materie da trattare” nell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2366 c.c., non potendo certo essere genericamente inclusa tra le “delibere inerenti e conseguenti” dell'assemblea, come invece affermato da parte appellante.
Come ha ritenuto il giudice di primo grado, viene in rilievo il principio per il quale “l'indicazione – nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci – dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed infor- mazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non am- bigua, purché specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali
9 deliberazioni consequenziali ed accessorie, (cfr. Cass. n. 14814/2006; Cass. n. 21232/2004; Cass. n. 1408/1981)”.
In altri termini, se è vero che – come osserva il giudice di prime cure – “l'or- dine del giorno delimita la competenza dell'assemblea, salvo che questa sia totalitaria, impedendo che si possa deliberare su argomenti ulteriori e di- versi”; e che “l'ordine del giorno, quindi, può assolvere tale funzione soltanto se ha un sufficiente grado di specificità”; necessariamente “si deve ritenere che la delibera sia invalida per difetto di informazione”, considerato che “non vi è alcun riferimento nell'ordine del giorno alla delibera di rinuncia dell'azione sociale promossa dal socio”.
2.4. La necessità di un'espressa previsione all'ordine del giorno della rinun- cia all'azione di responsabilità, nel caso di specie proposta dal socio quale sostituto processuale della società, ai sensi dell'art. 2393-bis c.c., si ricava anche dalla disciplina dettata per tale rinuncia.
L'ultimo comma dell'art. dell'art. 2393-bis c.c. rinvia all'ultimo comma della disposizione codicistica precedente, la quale dispone: “La società può rinun- ziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere purché la ri- nunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'as- semblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione so- ciale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis”
La legge richiede, dunque, una “espressa deliberazione dell'assemblea” per la rinuncia all'azione di responsabilità, accezione nella quale si deve com- prendere non solo – e, forse, non tanto – la manifestazione della decisione assembleare, che con tutta evidenza deve essere di votazione sulla proposta di rinunzia all'azione introdotta, dalla società o dal socio in sostituzione della stessa, ma anzi soprattutto la necessaria informazione del socio in ordine a tale oggetto della deliberazione. Informazione che, di necessità, deve avve- nire, in primo luogo, con l'inserimento dell'oggetto della deliberazione all'or- dine del giorno.
10 In altri termini, in tanto è possibile ritenere che si sia in presenza di una deliberazione espressa dell'assemblea in quanto il socio è stato espressa- mente chiamato a deliberare sulla stessa, e questo può avvenire non soltanto in quanto la questione, vale a dire la proposta di rinuncia, venga posta nel corso di un'assemblea pure convocata per deliberare sull'azione di respon- sabilità stessa, ma soltanto qualora l'oggetto di tale deliberazione sia stato chiaramente, e quindi espressamente, posto all'ordine del giorno di quell'as- semblea in sede di convocazione.
Non è allora sufficiente il generale potere dell'assemblea di rinunciare all'azione di responsabilità, previsto dalla disposizione suddetta, perché la stessa possa esercitare tale facoltà nell'ambito di un'assemblea pure convo- cata per deliberare sull'azione di responsabilità proposta. È necessario che l'indicazione dell'esercizio di tale potere sia indicato tra le questioni da trat- tare all'ordine del giorno in sede di convocazione di quell'assemblea.
3. Il rigetto del primo motivo di appello assorbe ogni altra questione, e se- gnatamente l'esame degli ulteriori motivi di annullabilità della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci della nella riu- Parte_2 nione del 20.5.2019 riproposti da nel costituirsi nel presente CP_1 grado di giudizio.
In conclusione, l'appello proposto dalla avverso Parte_2 la sentenza n. 1270/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa il 24.1.2024 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:
11 rigetta l'appello proposto dalla avverso la Parte_2 sentenza n. 1270/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa il 24.1.2024; condanna la a rimborsare a Parte_2 CP_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55),
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 10.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro BE Thellung de Courtelary
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