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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/10/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1341 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. FAUSTO GIUNTA Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
, C.F. in persona del Sindaco pro-tempore, avv. Controparte_1 P.IVA_1
PE Lo MO con il patrocinio dell'Avv. VERIANA PATTI
PARTE CONVENUTA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che il sinistro per cui vi è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del
, proprietario del demanio stradale ove è occorso il sinistro, per Controparte_1 omessa manutenzione, prevenzione e segnalazione dell'insidia, ex art. 2051 c.c., ovvero ai sensi del principio generale di responsabilità del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
- per l'effetto, condannarlo, all'integrale risarcimento di Euro 15.125,31, o di quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà dalla istruttoria del presente giudizio, per le lesioni patite dalla sig.ra in conseguenza del sinistro. Il tutto col favore degli interessi maturati e maturandi, Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese,
1 competenze ed onorari legali stragiudiziali e di giudizio, comprensive di spese generali (15% sul compenso totale), cpa e maggiorazione forfettaria ex lege, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, quale procuratore antistatario”;
A fondamento dell'azione ha dedotto che:
• in data 27 agosto 2019, alle ore 07:30 circa, percorrendo via Udine a Barrafranca (EN), direzione via Armando Casalini, nello svoltare a sinistra su quest'ultima, è inciampata su di una buca cadendo rovinosamente a terra e battendo, in modo violento, braccio e polso sinistro;
• che è stata soccorsa ed aiutata a rialzarsi da un passante ma, avvertendo un forte dolore al braccio sinistro, è stata trasportata, nell'immediatezza, presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero “S. Elia” di Caltanissetta;
• che in data 27.08.2019, ovvero il medesimo giorno del sinistro, è stata trasportata presso il
Pronto Soccorso del P.O. “S. Elia” di Caltanissetta, dove le hanno, diagnosticato “frattura
EDR sx” ed effettuata immobilizzazione A G, utile arto in scarico;
• in data 25.09.2019, si è recava presso il medesimo Presidio Ospedaliero e, accertata l'avvenuta consolidazione della frattura, le è stata rimossa la gessatura (ag) e consigliato ciclo di “fkt pr
5 10+10” ;
• in data 30.09.2019, persistendo il dolore all'arto, ha effettuato opportuna visita ortopedica specialistica presso lo studio del Dott. il quale le ha diagnosticato “Trauma Per_1 discorsivo polso sx con frattura composta dell'estremo distale radio sx…”, “in atto persiste dolore alla mobilizzazione e marcata limitazione funzionale in flesso estensione e nei movimenti di lateralità” e, ha prescritto ciclo di terapia fisiatrica “Massoterapia, Tekar, rieducazione funzionale, Magneto Terapia.”. Conseguentemente, si è recata presso l'Istituto
“IGEA” di Enna, via Lombardia, n. 8, ed ha inziato il prescritto ciclo di Fisiokinesiterapia;
• in data 11.11.2019, al perdurare della sintomatologia algica al polso ed alla mano sinistra, ha effettuato nuova visita ortopedica presso lo stesso specialista che, dopo aver diagnosticato una
“limitazione articolare di 1/3 in flesso estensione” e “riduzione della forza alla mano sx”, ha ritenuto il quadro clinico stabilizzato;
• come accertato e riportato in consulenza medico-legale del Dott. , a causa della Persona_2 rovinosa caduta, in perfetto nesso causale con l'insidia, ha riportato un danno biologico nella misura non inferiore al 6% (sei per cento) di Invalidità Permanente (I. P.), oltre giorni 30
(trenta) di Inabilità Temporanea Totale (I. T. T.) e giorni 60 (trenta) di Inabilità Temporanea
Parziale – 50% (I. T. P.), determinando un risarcimento di € 14.470,00, oltre spese mediche documentate in Euro 655,31;
• in data 16.09.2019, ha denunciato il sinistro al Comando di Polizia Municipale del Comune di , sollecitando opportuno sopralluogo che è stato effettuato in data 04.10.2019, CP_1
2 in cui il personale del Comand ha accertato “una buca nel tratto di via Casalini compreso tra le vie Caserta e Vittoria;
precisamente sul lato destro della via Casalini percorrendola in direzione Corso Garibaldi adiacente il marciapiede all'altezza con la via Udine”;
• in data 22.07.2020, il resistente è stato inviato a stipulare Convenzione di Negoziazione
Assistita e che è e stata tentata la risoluzione stragiudiziale della controversia;
• in data 17.01.2020, il Geom. , su espressa richiesta del Capo I Settore, Controparte_2
Ufficio Contenzioso, ha espletato accertamento tecnico sullo stato dei luoghi ove era occorso il sinistro ma che il detto geometra, ha effettuato un accertamento presso una area stradale che, seppur facente parte della medesima via Casalini (luogo del sinistro), era ricompresa in una porzione stradale differente rispetto il sito ove era presente l'insidia oggetto di causa;
• conseguentemente il geom. , travisando le indicazioni presenti in denuncia, ha CP_2 effettuato una perizia tecnica avanti il civico 13 di via A. Casalini, anziché sul margine opposto dello stesso, ovvero all'angolo tra la predetta e via Udine di e così il CP_1
Comune di ha mutato orientamento riconoscendo la responsabilità dell'ente ed CP_1 inviando comunicazione a mezzo pec, con la quale ha reso la propria disponibilità ad effettuare una transazione mediante proposta risarcitoria pari ad euro 2.000,00, di cui euro
1.600,00 a titolo di risarcimento del danno, ed euro 400,00 per compensi legali, proposta ritenuta inidonea.
Si è costituito in giudizio il che ha contestato, preliminarmente, la nullità Controparte_1 della citazione, l'an della domanda per mancanza di prova, il nesso eziologico tra il danno lamentato e la pavimentazione stradale, evidenziando contraddizioni nella ricostruzione dei fatti e la sua disponibilità a soluzioni transattive.
Ha comunque contestato l'ammontare della pretesa risarcitoria.
La causa è proseguita con l'interrogatorio formale di parte attrice, l'esame dei testi ammessi e con l'espletamento della CTU medico legale, individuando quale consulente tecnico il dott. Per_3
che ha provveduto a depositare l'elaborato peritale in data 18.03.2025.
[...]
All'esito dell'istruttoria la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si può prescindere dalla decisione sull'eccezione della nullità della notifica, atteso il raggiungimento dello scopo raggiunto mediante la costituzione di parte convenuta.
Ad ogni modo, la domanda di parte attrice è infondata.
3 La giurisprudenza più risalente, nel tentativo di delimitare i rischi del gestore pubblico, aveva stabilito che la norma dell'art. 2051 c.c. non si applicava ai beni demaniali qualora la loro estensione territoriale fosse tale da non consentire una vigilanza o un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, potendo semmai ravvisarsi una responsabilità solo ai sensi del generale principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.) ove nel caso di specie si riscontrasse l'esistenza di un pericolo occulto.
Detto orientamento, tuttavia, ha subìto una evoluzione a partire dalla sentenza n. 156/99 della Corte
Costituzionale, che ha affermato il principio per cui alla P.A. non è applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c. solo quando sul bene demaniale non sia possibile esercitare, per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso diretto e generale da parte di terzi, un controllo continuo ed efficace, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.
La giurisprudenza successiva, rifuggendo dunque dall'affermazione di una esclusione aprioristica della responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per la custodia di beni demaniali, ha ritenuto che occorra piuttosto effettuare un rigoroso accertamento caso per caso, nell'ambito del quale l'estensione dei beni e l'uso generale degli stessi da parte degli utenti configurano solo indici da tenere in attenta considerazione insieme ad altri elementi parimenti significativi (ad es. le caratteristiche della strada, la posizione, le dotazioni, l'ubicazione all'interno o all'esterno della perimetrazione del centro abitato) al fine di verificare se sia possibile l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza e controllo.
Nell'ottica di una ricostruzione della nozione di caso fortuito in termini più elastici e quindi di una selezione più mirata dei rischi da attribuire al custode, si è poi ulteriormente sottolineata la necessità di tener conto della natura delle cause che abbiano provocato il danno, distinguendosi quelle intrinseche alla struttura del bene (ad es. in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole) - che in quanto fattori di rischio conosciuti o conoscibili da parte del custode sono idonee a generare responsabilità ex art. 2051 c.c., da quelle costituite dalla condotta estemporanea di terzi (es. perdita di olio ad opera di un veicolo di passaggio, abbandono di altri agenti offensivi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza nemmeno con la più diligente attività di manutenzione e quindi inidonee a configurare una responsabilità per custodia in capo alla P.A. (in questo senso v. Cass. n. 15042/2008).
In questa ottica si è precisato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione,
4 ovvero da una situazione (es. macchia d'olio presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017; n. 6101/2013).
Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti è onere del danneggiato provare il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
La natura oggettiva della responsabilità prevista dalla norma, infatti, esonera l'attore solo dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non anche dalla prova dell'elemento oggettivo del fatto illecito.
Infatti, secondo l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (vd. tra le altre
Corte di Cassazione, ordinanza n. 1896 del 3.2.2015): “spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia”.
Si veda al riguardo anche Cass. Civ. n. 11802/2016 che ribadisce il principio per cui “il danneggiato
è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa”;
Ciò premesso, si deve dare atto delle risultanze istruttorie:
- interrogata la parte ha dichiarato:”….Si, ricordo di essere caduta nell'agosto 2019. Si sono caduta in Via Udine. ADR: no non sono caduta in via Udine, percorrevo via Udine, poi ho attraversato la strada. Ho svoltato a sinistra su un'altra strada e sono caduta. Questa via è
Via Casalini….quando sono caduta non stavo percorrendo via Casalini- Appena ho svoltato la strada sono caduta. C'era un buco.”;
- :” conosco quelle vie citate perché per un paio di anni Testimone_1 consegnavo a domicilio pizze. Si ricordo della caduta della signora perché mi trovavo Pt_2 su via Casalini e stavo andando verso Corso Garibaldi. Ero solo in quel momento ed ero a piedi. Stavo andando a comprare sigarette ad un tabacchino che si trova a corso Garibaldi.
Non ricordo il periodo in cui si è verificata la caduta. Non ricordo il mese, non ricordo la stagione. Non ricordo come era vestito (se indossavo abbigliamento estivo o invernale)
…Ricordo che la sig.ra è caduta. Io mi trovavo dietro, ad una distanza di 20 metri circa. Lei
è caduta, l'ho aiutata a rialzarsi. Ho visto che è inciampata….. Preciso che via Udine si
5 interseca con via Armando Casalini. Non ricordo di preciso dove sia (mi sembra CP_3 dalla parte opposta proseguendo avanti)….Preliminarmente il Giudice chiede al teste di descrivere il luogo dove è caduta la sig.ra Il teste dichiara: mi sembra che la sig.ra Pt_1
è caduta in strada (sulla carregiata, non sul marciapiede); era un po' dissestata, nel Pt_2 senso che c'era un avvallamento. Il teste conferma la foto allegata alla citazione con il n. 1., dichiarando che si trova all'angolo tra via Casalini e via Udine…. il Giudice sottopone al teste il fotogramma n. 2 allegato alla relazione del tecnico . In un primo momento il CP_2 teste invitato a indicare il dissesto (luogo della caduta) indica dietro l'autovettura, modello
Punto, successivamente, anche su invito del difensore ad allargare la visuale dell'immagine il teste riferisce che il dissesto si trova tra il “punto” dietro l'auto e l'altro angolo della strada
(precisamente in basso a sinistra). Il teste precisa: “non riesco ad orientarmi vedendo la foto”
Richiesto nuovamente al teste, lo stesso dichiara che non riesce ad orientarsi. Non lo vedo.
Confermo che è accaduto all'angolo…Cap. 8 mostrata al teste la foto all. 17 (insidia raffigurata nella relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale)… Il teste non sa riferire….Mentre sul cap. 2) dell'atto di citazione il teste riferisce: si è vero. C'ero solo io che
l'ho aiutata a rialzarsi. Non c'erano altre persone….”.
Dalle dichiarazioni rese dall'unico teste non è possibile ricostruire con sufficiente certezza la dinamica dell'evento.
Anzitutto, le dichiarazioni rese da appaiono contraddittorie, incomplete Testimone_1
e comunque connotate da incertezze, e per tal motivo non possono essere sufficienti a dimostrare la dinamica degli eventi per come esposti in citazione, e comunque, sono emerse anche altre circostanze contraddittorie che non consentono di colmare le lacune della testimonianza resa.
Anzitutto, il sig. non è stato in grado di riferire nulla riguardo la collocazione temporale del Tes_1 sinistro, non ricordando neppure se indossasse abiti invernali o estivi al fine di indicare, almeno approssimativamente, la stagione in cui sarebbe avvenuta la caduta della attrice. Già tali dichiarazioni evidenziano che il soggetto ha scarsa memoria dei fatti in quanto non riesce neanche a ricordare circostanze di contorno e ambientali, attinenti alla sfera sensoriale e certamente in grado di rimanere più impresse nei ricordi rispetto a singoli episodi o dettagli, i quali, inevitabilmente, con il passare del tempo, sono destinati più facilmente a deteriorare nella memoria.
Incertezze e contraddizioni si riscontrano anche riguardo il luogo del sinistro, non coincidendo la via indicata dall'attrice con quella riferita dal teste.
6 Ed invero, parte attrice ha dichiarato “quando sono caduta non stavo percorrendo via Casalini” diversamente da quanto riferito dal teste: “mi trovavo su via Casalini e stavo andando verso Corso
Garibaldi”;).
Il teste è comunque apparso confuso, incerto e disorientato.
Si rilevano contraddizioni anche in riferimento al giorno in cui sarebbe avvenuto il sinistro.
Orbene, fermo restando che in sede di audizione parte attrice non ha fornito al riguardo alcuna informazione, si riscontrano incongruenze anche nella stessa testimonianza resa dall' atteso Tes_1 che, come da documentazione prodotta con l'atto introduttivo del giudizio (cfr. doc. 2), questa si pone in netta contraddizione con quanto riferito dal detto teste in sede di audizione e quanto dallo stesso sottoscritto nella citata prodotta documentazione datata 12.09.2019 in cui ha esposto con precisione dettagli del giorno in cui sarebbe avvenuto il sinistro, collocandolo temporalmente nella data del
27.08.2019.
Ebbene, a tal proposito si rileva che non vi è neppure coincidenza fra quanto indicato nell'atto introduttivo e nella citata documentazione e quanto emerge dal certificato di pronto soccorso del
27.08.2019 in cui, nell'anamnesi, la ha riferito che la caduta sarebbe avvenuta nella giornata Pt_2 precedente (“ieri”), pertanto il 26.08.2019. Al contrario, nella dichiarazione sottoscritta da
[...] in data 12.09.2019 la data della caduta viene indicata nella giornata del Testimone_1
27.08.2019.
Alla luce delle numerose contraddizioni in atti e alla mancanza di un quadro probatorio sufficientemente chiaro si deve ritenere comunque che l'attrice non abbia fornito elementi sufficienti a far ritenere che la sua eventuale caduta sul suolo pubblico sia avvenuta a causa del dissesto stradale e non per ragioni indipendenti da essa, e che, in altri termini, la strada non sia stato solo il luogo dell'evento (pur eventualmente nel luogo e nella data prospettata), ma anche che la caduta sia avvenuta proprio a causa delle condizioni del manto stradale.
Riscontrandosi incertezze anche in ordine alla data dell'evento, non solo per quanto anzidetto, ma anche per come evidenziato dal CTU nell'elaborato peritale in sede di anamnesi (cfr. p. 14 relazione), dato che nonostante il tempo trascorso appare strano che proprio la vittima di un evento tanto traumatico non ricordi se si sia recata immediatamente al Pronto Soccorso (come dichiarato in citazione) o il giorno dopo (come invece pare emergere dal referto di P.S.).
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Le spese legali, possono integralmente compensarsi, in ragione della particolare complessità dell'indagine e della sussistenza di circostanze emerse in sede di istruzione probatoria di non
7 inequivoca interpretazione. Si evidenzia, inoltre, come l'esame delle prospettazioni difensive, sia stata di complessa valutazione alla luce di atti delle parti che non appaiono connotati da chiarezza e sinteticità.
Le spese del CTU medico-legale sono però comunque poste a carico di parte attrice, secondo un principio di causalità
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1341/2023, così provvede:
• rigetta la domanda dell'attrice;
• compensa integralmente le spese di lite;
• pone definitivamente a carico di le spese della CTU, liquidate come da Parte_1 separato provvedimento.
Enna, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1341 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. FAUSTO GIUNTA Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
, C.F. in persona del Sindaco pro-tempore, avv. Controparte_1 P.IVA_1
PE Lo MO con il patrocinio dell'Avv. VERIANA PATTI
PARTE CONVENUTA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che il sinistro per cui vi è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del
, proprietario del demanio stradale ove è occorso il sinistro, per Controparte_1 omessa manutenzione, prevenzione e segnalazione dell'insidia, ex art. 2051 c.c., ovvero ai sensi del principio generale di responsabilità del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
- per l'effetto, condannarlo, all'integrale risarcimento di Euro 15.125,31, o di quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà dalla istruttoria del presente giudizio, per le lesioni patite dalla sig.ra in conseguenza del sinistro. Il tutto col favore degli interessi maturati e maturandi, Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese,
1 competenze ed onorari legali stragiudiziali e di giudizio, comprensive di spese generali (15% sul compenso totale), cpa e maggiorazione forfettaria ex lege, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, quale procuratore antistatario”;
A fondamento dell'azione ha dedotto che:
• in data 27 agosto 2019, alle ore 07:30 circa, percorrendo via Udine a Barrafranca (EN), direzione via Armando Casalini, nello svoltare a sinistra su quest'ultima, è inciampata su di una buca cadendo rovinosamente a terra e battendo, in modo violento, braccio e polso sinistro;
• che è stata soccorsa ed aiutata a rialzarsi da un passante ma, avvertendo un forte dolore al braccio sinistro, è stata trasportata, nell'immediatezza, presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero “S. Elia” di Caltanissetta;
• che in data 27.08.2019, ovvero il medesimo giorno del sinistro, è stata trasportata presso il
Pronto Soccorso del P.O. “S. Elia” di Caltanissetta, dove le hanno, diagnosticato “frattura
EDR sx” ed effettuata immobilizzazione A G, utile arto in scarico;
• in data 25.09.2019, si è recava presso il medesimo Presidio Ospedaliero e, accertata l'avvenuta consolidazione della frattura, le è stata rimossa la gessatura (ag) e consigliato ciclo di “fkt pr
5 10+10” ;
• in data 30.09.2019, persistendo il dolore all'arto, ha effettuato opportuna visita ortopedica specialistica presso lo studio del Dott. il quale le ha diagnosticato “Trauma Per_1 discorsivo polso sx con frattura composta dell'estremo distale radio sx…”, “in atto persiste dolore alla mobilizzazione e marcata limitazione funzionale in flesso estensione e nei movimenti di lateralità” e, ha prescritto ciclo di terapia fisiatrica “Massoterapia, Tekar, rieducazione funzionale, Magneto Terapia.”. Conseguentemente, si è recata presso l'Istituto
“IGEA” di Enna, via Lombardia, n. 8, ed ha inziato il prescritto ciclo di Fisiokinesiterapia;
• in data 11.11.2019, al perdurare della sintomatologia algica al polso ed alla mano sinistra, ha effettuato nuova visita ortopedica presso lo stesso specialista che, dopo aver diagnosticato una
“limitazione articolare di 1/3 in flesso estensione” e “riduzione della forza alla mano sx”, ha ritenuto il quadro clinico stabilizzato;
• come accertato e riportato in consulenza medico-legale del Dott. , a causa della Persona_2 rovinosa caduta, in perfetto nesso causale con l'insidia, ha riportato un danno biologico nella misura non inferiore al 6% (sei per cento) di Invalidità Permanente (I. P.), oltre giorni 30
(trenta) di Inabilità Temporanea Totale (I. T. T.) e giorni 60 (trenta) di Inabilità Temporanea
Parziale – 50% (I. T. P.), determinando un risarcimento di € 14.470,00, oltre spese mediche documentate in Euro 655,31;
• in data 16.09.2019, ha denunciato il sinistro al Comando di Polizia Municipale del Comune di , sollecitando opportuno sopralluogo che è stato effettuato in data 04.10.2019, CP_1
2 in cui il personale del Comand ha accertato “una buca nel tratto di via Casalini compreso tra le vie Caserta e Vittoria;
precisamente sul lato destro della via Casalini percorrendola in direzione Corso Garibaldi adiacente il marciapiede all'altezza con la via Udine”;
• in data 22.07.2020, il resistente è stato inviato a stipulare Convenzione di Negoziazione
Assistita e che è e stata tentata la risoluzione stragiudiziale della controversia;
• in data 17.01.2020, il Geom. , su espressa richiesta del Capo I Settore, Controparte_2
Ufficio Contenzioso, ha espletato accertamento tecnico sullo stato dei luoghi ove era occorso il sinistro ma che il detto geometra, ha effettuato un accertamento presso una area stradale che, seppur facente parte della medesima via Casalini (luogo del sinistro), era ricompresa in una porzione stradale differente rispetto il sito ove era presente l'insidia oggetto di causa;
• conseguentemente il geom. , travisando le indicazioni presenti in denuncia, ha CP_2 effettuato una perizia tecnica avanti il civico 13 di via A. Casalini, anziché sul margine opposto dello stesso, ovvero all'angolo tra la predetta e via Udine di e così il CP_1
Comune di ha mutato orientamento riconoscendo la responsabilità dell'ente ed CP_1 inviando comunicazione a mezzo pec, con la quale ha reso la propria disponibilità ad effettuare una transazione mediante proposta risarcitoria pari ad euro 2.000,00, di cui euro
1.600,00 a titolo di risarcimento del danno, ed euro 400,00 per compensi legali, proposta ritenuta inidonea.
Si è costituito in giudizio il che ha contestato, preliminarmente, la nullità Controparte_1 della citazione, l'an della domanda per mancanza di prova, il nesso eziologico tra il danno lamentato e la pavimentazione stradale, evidenziando contraddizioni nella ricostruzione dei fatti e la sua disponibilità a soluzioni transattive.
Ha comunque contestato l'ammontare della pretesa risarcitoria.
La causa è proseguita con l'interrogatorio formale di parte attrice, l'esame dei testi ammessi e con l'espletamento della CTU medico legale, individuando quale consulente tecnico il dott. Per_3
che ha provveduto a depositare l'elaborato peritale in data 18.03.2025.
[...]
All'esito dell'istruttoria la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si può prescindere dalla decisione sull'eccezione della nullità della notifica, atteso il raggiungimento dello scopo raggiunto mediante la costituzione di parte convenuta.
Ad ogni modo, la domanda di parte attrice è infondata.
3 La giurisprudenza più risalente, nel tentativo di delimitare i rischi del gestore pubblico, aveva stabilito che la norma dell'art. 2051 c.c. non si applicava ai beni demaniali qualora la loro estensione territoriale fosse tale da non consentire una vigilanza o un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, potendo semmai ravvisarsi una responsabilità solo ai sensi del generale principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.) ove nel caso di specie si riscontrasse l'esistenza di un pericolo occulto.
Detto orientamento, tuttavia, ha subìto una evoluzione a partire dalla sentenza n. 156/99 della Corte
Costituzionale, che ha affermato il principio per cui alla P.A. non è applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c. solo quando sul bene demaniale non sia possibile esercitare, per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso diretto e generale da parte di terzi, un controllo continuo ed efficace, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.
La giurisprudenza successiva, rifuggendo dunque dall'affermazione di una esclusione aprioristica della responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per la custodia di beni demaniali, ha ritenuto che occorra piuttosto effettuare un rigoroso accertamento caso per caso, nell'ambito del quale l'estensione dei beni e l'uso generale degli stessi da parte degli utenti configurano solo indici da tenere in attenta considerazione insieme ad altri elementi parimenti significativi (ad es. le caratteristiche della strada, la posizione, le dotazioni, l'ubicazione all'interno o all'esterno della perimetrazione del centro abitato) al fine di verificare se sia possibile l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza e controllo.
Nell'ottica di una ricostruzione della nozione di caso fortuito in termini più elastici e quindi di una selezione più mirata dei rischi da attribuire al custode, si è poi ulteriormente sottolineata la necessità di tener conto della natura delle cause che abbiano provocato il danno, distinguendosi quelle intrinseche alla struttura del bene (ad es. in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole) - che in quanto fattori di rischio conosciuti o conoscibili da parte del custode sono idonee a generare responsabilità ex art. 2051 c.c., da quelle costituite dalla condotta estemporanea di terzi (es. perdita di olio ad opera di un veicolo di passaggio, abbandono di altri agenti offensivi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza nemmeno con la più diligente attività di manutenzione e quindi inidonee a configurare una responsabilità per custodia in capo alla P.A. (in questo senso v. Cass. n. 15042/2008).
In questa ottica si è precisato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione,
4 ovvero da una situazione (es. macchia d'olio presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017; n. 6101/2013).
Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti è onere del danneggiato provare il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
La natura oggettiva della responsabilità prevista dalla norma, infatti, esonera l'attore solo dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non anche dalla prova dell'elemento oggettivo del fatto illecito.
Infatti, secondo l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (vd. tra le altre
Corte di Cassazione, ordinanza n. 1896 del 3.2.2015): “spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia”.
Si veda al riguardo anche Cass. Civ. n. 11802/2016 che ribadisce il principio per cui “il danneggiato
è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa”;
Ciò premesso, si deve dare atto delle risultanze istruttorie:
- interrogata la parte ha dichiarato:”….Si, ricordo di essere caduta nell'agosto 2019. Si sono caduta in Via Udine. ADR: no non sono caduta in via Udine, percorrevo via Udine, poi ho attraversato la strada. Ho svoltato a sinistra su un'altra strada e sono caduta. Questa via è
Via Casalini….quando sono caduta non stavo percorrendo via Casalini- Appena ho svoltato la strada sono caduta. C'era un buco.”;
- :” conosco quelle vie citate perché per un paio di anni Testimone_1 consegnavo a domicilio pizze. Si ricordo della caduta della signora perché mi trovavo Pt_2 su via Casalini e stavo andando verso Corso Garibaldi. Ero solo in quel momento ed ero a piedi. Stavo andando a comprare sigarette ad un tabacchino che si trova a corso Garibaldi.
Non ricordo il periodo in cui si è verificata la caduta. Non ricordo il mese, non ricordo la stagione. Non ricordo come era vestito (se indossavo abbigliamento estivo o invernale)
…Ricordo che la sig.ra è caduta. Io mi trovavo dietro, ad una distanza di 20 metri circa. Lei
è caduta, l'ho aiutata a rialzarsi. Ho visto che è inciampata….. Preciso che via Udine si
5 interseca con via Armando Casalini. Non ricordo di preciso dove sia (mi sembra CP_3 dalla parte opposta proseguendo avanti)….Preliminarmente il Giudice chiede al teste di descrivere il luogo dove è caduta la sig.ra Il teste dichiara: mi sembra che la sig.ra Pt_1
è caduta in strada (sulla carregiata, non sul marciapiede); era un po' dissestata, nel Pt_2 senso che c'era un avvallamento. Il teste conferma la foto allegata alla citazione con il n. 1., dichiarando che si trova all'angolo tra via Casalini e via Udine…. il Giudice sottopone al teste il fotogramma n. 2 allegato alla relazione del tecnico . In un primo momento il CP_2 teste invitato a indicare il dissesto (luogo della caduta) indica dietro l'autovettura, modello
Punto, successivamente, anche su invito del difensore ad allargare la visuale dell'immagine il teste riferisce che il dissesto si trova tra il “punto” dietro l'auto e l'altro angolo della strada
(precisamente in basso a sinistra). Il teste precisa: “non riesco ad orientarmi vedendo la foto”
Richiesto nuovamente al teste, lo stesso dichiara che non riesce ad orientarsi. Non lo vedo.
Confermo che è accaduto all'angolo…Cap. 8 mostrata al teste la foto all. 17 (insidia raffigurata nella relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale)… Il teste non sa riferire….Mentre sul cap. 2) dell'atto di citazione il teste riferisce: si è vero. C'ero solo io che
l'ho aiutata a rialzarsi. Non c'erano altre persone….”.
Dalle dichiarazioni rese dall'unico teste non è possibile ricostruire con sufficiente certezza la dinamica dell'evento.
Anzitutto, le dichiarazioni rese da appaiono contraddittorie, incomplete Testimone_1
e comunque connotate da incertezze, e per tal motivo non possono essere sufficienti a dimostrare la dinamica degli eventi per come esposti in citazione, e comunque, sono emerse anche altre circostanze contraddittorie che non consentono di colmare le lacune della testimonianza resa.
Anzitutto, il sig. non è stato in grado di riferire nulla riguardo la collocazione temporale del Tes_1 sinistro, non ricordando neppure se indossasse abiti invernali o estivi al fine di indicare, almeno approssimativamente, la stagione in cui sarebbe avvenuta la caduta della attrice. Già tali dichiarazioni evidenziano che il soggetto ha scarsa memoria dei fatti in quanto non riesce neanche a ricordare circostanze di contorno e ambientali, attinenti alla sfera sensoriale e certamente in grado di rimanere più impresse nei ricordi rispetto a singoli episodi o dettagli, i quali, inevitabilmente, con il passare del tempo, sono destinati più facilmente a deteriorare nella memoria.
Incertezze e contraddizioni si riscontrano anche riguardo il luogo del sinistro, non coincidendo la via indicata dall'attrice con quella riferita dal teste.
6 Ed invero, parte attrice ha dichiarato “quando sono caduta non stavo percorrendo via Casalini” diversamente da quanto riferito dal teste: “mi trovavo su via Casalini e stavo andando verso Corso
Garibaldi”;).
Il teste è comunque apparso confuso, incerto e disorientato.
Si rilevano contraddizioni anche in riferimento al giorno in cui sarebbe avvenuto il sinistro.
Orbene, fermo restando che in sede di audizione parte attrice non ha fornito al riguardo alcuna informazione, si riscontrano incongruenze anche nella stessa testimonianza resa dall' atteso Tes_1 che, come da documentazione prodotta con l'atto introduttivo del giudizio (cfr. doc. 2), questa si pone in netta contraddizione con quanto riferito dal detto teste in sede di audizione e quanto dallo stesso sottoscritto nella citata prodotta documentazione datata 12.09.2019 in cui ha esposto con precisione dettagli del giorno in cui sarebbe avvenuto il sinistro, collocandolo temporalmente nella data del
27.08.2019.
Ebbene, a tal proposito si rileva che non vi è neppure coincidenza fra quanto indicato nell'atto introduttivo e nella citata documentazione e quanto emerge dal certificato di pronto soccorso del
27.08.2019 in cui, nell'anamnesi, la ha riferito che la caduta sarebbe avvenuta nella giornata Pt_2 precedente (“ieri”), pertanto il 26.08.2019. Al contrario, nella dichiarazione sottoscritta da
[...] in data 12.09.2019 la data della caduta viene indicata nella giornata del Testimone_1
27.08.2019.
Alla luce delle numerose contraddizioni in atti e alla mancanza di un quadro probatorio sufficientemente chiaro si deve ritenere comunque che l'attrice non abbia fornito elementi sufficienti a far ritenere che la sua eventuale caduta sul suolo pubblico sia avvenuta a causa del dissesto stradale e non per ragioni indipendenti da essa, e che, in altri termini, la strada non sia stato solo il luogo dell'evento (pur eventualmente nel luogo e nella data prospettata), ma anche che la caduta sia avvenuta proprio a causa delle condizioni del manto stradale.
Riscontrandosi incertezze anche in ordine alla data dell'evento, non solo per quanto anzidetto, ma anche per come evidenziato dal CTU nell'elaborato peritale in sede di anamnesi (cfr. p. 14 relazione), dato che nonostante il tempo trascorso appare strano che proprio la vittima di un evento tanto traumatico non ricordi se si sia recata immediatamente al Pronto Soccorso (come dichiarato in citazione) o il giorno dopo (come invece pare emergere dal referto di P.S.).
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Le spese legali, possono integralmente compensarsi, in ragione della particolare complessità dell'indagine e della sussistenza di circostanze emerse in sede di istruzione probatoria di non
7 inequivoca interpretazione. Si evidenzia, inoltre, come l'esame delle prospettazioni difensive, sia stata di complessa valutazione alla luce di atti delle parti che non appaiono connotati da chiarezza e sinteticità.
Le spese del CTU medico-legale sono però comunque poste a carico di parte attrice, secondo un principio di causalità
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1341/2023, così provvede:
• rigetta la domanda dell'attrice;
• compensa integralmente le spese di lite;
• pone definitivamente a carico di le spese della CTU, liquidate come da Parte_1 separato provvedimento.
Enna, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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