Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2272/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata ad [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ALIPERTA ANTONIETTA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1
07/10/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in data 15/03/2021, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Saviano (al n. 2,
Parte I, ufficio 1, anno 2021).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, (ad Avellino il 10/05/2021), le parti hanno Per_1 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 20/01/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi del figlio minore , rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e Per_1
30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del
1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 21/01/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione del medesimo, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore;
2. I coniugi si impegnano al rispetto reciproco nei loro rapporti, obbligandosi a non interferire l'uno nelle scelte personali dell'altro, salvo che le stesse attengano al minore e al suo interesse psico fisico.
Il padre sig. potrà tenere la prole con sè ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento, Parte_2
e comunque, secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
• Domeniche alternate dalle ore 16.00 fino alle 19.00;
• I giorni del martedì e giovedì, salvo gli impegni scolastici del minore e quelli lavorativi del padre dalle ore 18.00 alle ore 20.00;
2 • durante le vacanze natalizie, i coniugi data la tenera età del minore, si impegnano a trascorrere qualche festività insieme, laddove non risultasse possibile il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 24 al 26 Dicembre, oppure, dal 30 al 1 Gennaio;
• nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
• nel periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre dieci giorni delle vacanze estive, non continuativi e con esclusione del pernotto almeno fino all'età di anni 6, in un periodo preventivamente concordato con la madre, entro il mese di Maggio, e/o altri periodi sempre previo accordo tra i coniugi;
• festa della mamma e festa del papà con i rispettivi genitori;
• compleanni ed onomastici dei genitori con i rispettivi soggetti;
• compleanni ed onomastici del minore i coniugi cercheranno, laddove possibile di organizzare attività che coinvolgano l'intero nucleo famigliare;
3. il sig.re corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento del minore alla coniuge, la somma Parte_2 mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), comprensivo di assegno unico, entro il 16 di ogni mese con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal deposito del presente ricorso. Lo stesso, corrisponderà, altresì, la metà delle spese straordinarie sostenute dalla SI.ra purché Parte_1 previamente concordate e debitamente documentate in ossequio al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola e COA di Nola. Le predette somme, saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico a favore della coniuge del cui iban dichiara di essere già a conoscenza;
all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il/la i/le figlio/a/i/e con sé.
I genitori concordano, considerando la giovane età del piccolo, al fine di fargli vivere con serenità l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerlo immediatamente in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprenda una stabile e duratura relazione sentimentale.
4. Eventuali cambi di residenza, come di domicilio o dimora, dovranno essere comunicati all'altro coniuge.
5. I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente anche l'eventuale cambio del recapito telefonico;
sempre e comunque ciascuno deve essere a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro in altre località differenti da quelli usuali, allorquando quest'ultimo genitore ha con sé affidata il bambino.
6. La SI.ra svolge il ruolo di apprendista barista percependo una retribuzione pari ad € Parte_1
700,00 e dichiara, dunque, di essere economicamente indipendente rinunciando alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
3 7. Relativamente alla casa coniugale, sita in Saviano alla via Cimitero 103, la stessa resterà nel possesso del sig.re unitamente all'arredo ivi presente. Pt_2
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sè stessi.
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...]_1 il 13/01/1997, e , nato a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio a Saviano (NA) il 15/03/2021 (atto n.2 , Parte I, Ufficio 1, anno 2021);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saviano(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 24/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4