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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7585 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 15685/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'udienza del 26 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15685/2025 R.G.A.C., promossa
DA
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. S. Rossetti Parte_1
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
- Avv. S. Cupellini Controparte_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società nominata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro di Roma con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma ivi indicata all'opposto a titolo di differenze retributive e TFR.
Si costituiva l'opposto ammettendo di avere ottenuto la somma oggetto del decreto ingiuntivo nelle more del giudizio da altra società, appaltatrice della società opponente, e concludeva per la condanna della società opponente alla rifusione delle spese di questo giudizio.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della percezione nelle more da parte dell'opposto, sia pure da altra società, della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite devono essere compensate perché la società che ha pagato
è appaltatrice di quella ingiunta.
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 26 giugno 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'udienza del 26 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15685/2025 R.G.A.C., promossa
DA
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. S. Rossetti Parte_1
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
- Avv. S. Cupellini Controparte_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società nominata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro di Roma con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma ivi indicata all'opposto a titolo di differenze retributive e TFR.
Si costituiva l'opposto ammettendo di avere ottenuto la somma oggetto del decreto ingiuntivo nelle more del giudizio da altra società, appaltatrice della società opponente, e concludeva per la condanna della società opponente alla rifusione delle spese di questo giudizio.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della percezione nelle more da parte dell'opposto, sia pure da altra società, della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite devono essere compensate perché la società che ha pagato
è appaltatrice di quella ingiunta.
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 26 giugno 2025
IL GIUDICE