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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1177/2018, promossa da:
– -, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria RT C.F._1
Teresa Battaglia ed elettivamente domiciliato presso e nello studio della stessa in
Maierato (VV) Contrada Casalinuovo snc, per procura in calce all'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- OPPONENTE –
Contro
: – -. rappresentata e difesa dall' Email_1 C.F._2
Avv. Domenico Ioppolo ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso in Soriano Calabro alla via IV Novembre n. 24 per procura in calce alla comparsa costitutiva e di risposta,
- OPPOSTA -
OGGETTO : Opposizione all' esecuzione ex art. 615 c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., regolarmente notificata alla IGa , il IG Parte_2 RT adiva il Tribunale di Vibo Valentia, per ivi sentir, previa sospensione dell' efficacia esecutiva del titolo sotteso all'opposto atto di precetto - notificato in data
11 luglio 2018 in esecuzione della sentenza numero 177/2018 pubblicata il 13 aprile 2018 ed emessa dal Tribunale di Vibo Valentia - , con il quale l'odierna parte opposta richiedeva il pagamento dell'importo di 1.545,78 quali spese legali liquidate, in suo favore, nella citata sentenza, ponendo le stesse a carico del IG
. Nel merito chiedeva dichiararsi che l'opponente nulla deve alla RT IGa in forza del titolo azionato, poiché il credito si sarebbe Parte_2 estinto per compensazione, e, conseguentemente, chiedeva dichiararsi l'inefficacia del precetto allo stesso notificato.
1.1. Con comparsa del 25 settembre 2018 si costituiva in giudizio la IGa PT
, la quale, previo accertamento dell'inesistenza di una obbligazione
[...] reciproca tra le parti, chiedeva rigettarsi la richiesta di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
1.2. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e, con provvedimento del 4 dicembre 2018, della dott.ssa , in mancanza Persona_1
di elementi idonei a giustificare la sospensione del titolo, veniva rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del titolo impugnato, e la causa iscritta al numero 1177/2018 R.G. veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
1.3. Indi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale, la causa, dopo una serie di rinvii, veniva discussa all'udienza del 24 gennaio 2025 e trattenuta in decisione.
2. L' opposizione proposta dal IG non e' meritevole di RT
accoglimento, per quanto di seguito rappresentato.
3. Parte opponente riterrebbe potersi operare la compensazione tra un presunto credito dallo stesso vantato nei confronti della IGa , e relativo Parte_2
alla chiesta restituzione di parte di un prezzo di vendita di un terreno con annesso fabbricato sito nel Comune di Sorianello (VV), oggetto di una compravendita tra le parti, poiché il bene oggetto della compravendita non sarebbe stato nella disponibilità giuridica dell'odierna opposta, non essendo alla stessa pervenuto per successione legittima, per come dichiarato nella scrittura privata intercorsa tra le parti.
3.1. - Con sentenza numero 177/2018 pubblicata il 13 aprile 2018, il Tribunale
Civile di Vibo Valentia – avendo, gli altri comproprietari, IGe e _1
, già corrisposto in corso di causa la somma di euro 5.000,00 Parte_3
all'odierno opponente – , rigettava la richiesta di indebito arricchimento avanzata anche nei confronti della IGa , ritenendola inammissibile, e PT condannando il IG alla rifusione delle spese di giudizio, nella RT
misura di euro 1.000,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA .
3.2. - Avverso l'atto di precetto, con il quale viene richiesto il pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in sentenza, propone opposizione il IG
, contestando il credito azionato con il precetto, e chiedendo che RT
ne venga dichiarata l'estinzione per compensazione con il credito vantato dallo stesso opponente.
4. – L'art. 1243 c.c. al primo e secondo comma disciplina due ipotesi di compensazione, dovendo essere, i crediti opposti in compensazione, nell'ipotesi contemplata dal primo comma (compensazione legale), oltre che certi, anche liquidi ed esigibili, mentre nell'ipotesi contemplata dal secondo comma del medesimo articolo (compensazione giudiziale), si richiede che gli stessi crediti debbano essere certi e non necessariamente liquidi ed esigibili, purchè di pronta e facile liquidazione.
4.1. La certezza del credito, intendendosi per credito certo un credito non contestato, è un requisito necessario ed imprescindibile nell'ipotesi in cui debba operarsi una compensazione, sia essa legale o giudiziale : requisito, che, invece,
difetta nel caso di specie.
4.2. Ed invero, il credito che parte opponente ritiene di poter compensare con le spese legali liquidate in favore dell'opposto, non è un credito certo, perché già
oggetto di una domanda giudiziale tendente proprio all'accertamento del fatto causativo dell'impoverimento della parte istante e dell' ingiustificato arricchimento del soggetto nei confronti del quale si agisce.
4.3. - Con la sentenza numero 177/2018, il giudice del Tribunale di Vibo Valentia
ha ritenuto di non dover accogliere la domanda avanzata nell'interesse del IG
– escludendo l'ammissibilità dell'azione residuale di RT
arricchimento, in presenza dei requisiti per la proposizione di altra domanda giudiziale, fondata sull'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti -, ed ha dichiarato la soccombenza dell'odierno opponente, rigettando la richiesta di restituzione delle somme asseritamente dovute dalla . PT
4.4. - La soccombenza si concretizza nella difformità tra la richiesta formulata dalla parte, ed il contenuto della pronuncia giudiziale, a prescindere dalle ragioni che hanno determinato tale esito, per cui deve considerarsi soccombente la parte le cui ragioni non siano state accolte in quel giudizio, a prescindere dalla circostanza che, come sostenuto nella sentenza, la parte avrebbe potuto esperire un altro rimedio per far valere le sue ragioni di credito (Cass. Civ. Sez III, n. 27535 del 10 dicembre 2013)
4.5. – Deve, in ragione di ciò, respingersi la richiesta di compensazione tra un credito già oggetto di accertamento, in un giudizio conclusosi con il rigetto della domanda, ed a prescindere dalle ragioni che lo hanno determinato, ed il credito vantato dalla IGa e relativo alle spese legali liquidate proprio Parte_2
a definizione di quel giudizio.
5. - Deve, parimenti, respingersi la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
avanzata dal creditore opposto, per quanto di seguito evidenziato.
5. - Ex art. 96 comma 1 c.p.c. la parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, (c.d. lite temeraria), può essere condannata,
su istanza della parte che sia risultata vincitrice, sia al pagamento delle spese di lite, che al risarcimento dei danni che abbia causato alla controparte, in virtù del suo comportamento processuale.
5.1. - Per malafede deve intendersi la consapevolezza dell' infondatezza della domanda o dell' eccezione, mentre per colpa grave si intende la mancanza di avvedutezza nel riconoscerne l' infondatezza (Cass. Civ. 8 settembre 2003 n.
13071) : in entrambi i casi il legislatore ha previsto una tutela risarcitoria del vincitore che abbia subito un danno a causa della condotta della controparte.
5.2. - La prova del danno subito, anche in ipotesi di responsabilità aggravata,
deve essere fornita, non essendo sufficiente, a riguardo, un generico richiamo all'esistenza dello stesso, poiché parte opponente avrebbe dovuto, nel rispetto dei principi codicistici, allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., Sez. III, n. 21798 del
27 ottobre 12015):ciò che non è stato fatto dal creditore opposto.
6. – Infine, le spese di lite seguono la soccombenza, ma appare equo disporne la compensazione tra le parti in causa, anche a motivo del non integrale accoglimento delle ragioni di parte opposta.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona persona del Giudice Onorario, dott.ssa Loredana Surace, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda domanda promossa dal IG nei confronti della IGa RT
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Parte_2
cosi' provvede:
1) Respinge l'opposizione proposta dal IG , e, per l'effetto, RT
conferma l'atto di precetto allo stesso notificato;
2) Compensa tra le parti le spese di lite, per quanto disposto in parte motiva.
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 30 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Loredana Surace )