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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2425/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Hamida Megherbi;
Parte_1
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.2.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva “in via preliminare accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire dall' , il CP_2 reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dal mese luglio 2021 e fino a settembre 2022, accertarsi e dichiararsi la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento di revoca/decadenza del reddito di cittadinanza domanda prot. per violazione CodiceFiscale_1
e falsa applicazione della l. 26/2019, nonché dichiararsi l'estinzione della pretesa e, per l'effetto, dichiararsi non fondato il diritto dell' di procedere ad CP_2 esecuzione forzata nei propri confronti, accogliersi l'opposizione da lei proposta e, per l'effetto, annullarsi e dichiararsi che nulla è da lei dovuto all' a titolo CP_2 di restituzione del RDC percepito, per intervenuta remissione del debito, per l'effetto autorizzarla a trattenere la complessiva somma di euro 6.845/36 percepita a titolo di reddito di cittadinanza su domanda prot. CP_3
4600638.
Esponeva che in data che in data 29.12.2023 l' le aveva notificato il CP_2 provvedimento di revoca/decadenza del reddito di cittadinanza domanda prot. INPS-RDC 2021-4600638, ad oggetto la richiesta di restituzione degli importi percepiti a far data dal mese di luglio 2021 a settembre 2022, poiché era stata accertata la non veridicità del nucleo familiare dichiarato in DSU ex art. 3 del DPCM 159/2013. Evidenziava, altresì, che le somme richieste nel medesimo provvedimento erano state calcolate alla luce del saldo della carta di pagamento Rdc come comunicato da Dichiarava che il provvedimento Controparte_4 impugnato era illegittimo poiché era frutto di una valutazione errata di tutta la documentazione da ella allegata e della situazione di fatto posta alla base della richiesta di tale sussidio. Deduceva, a sostegno della propria tesi, che la domanda da lei presentata era completa di tutti i requisiti previsti dalla legge per la corresponsione del reddito di cittadinanza. In particolare, in merito al requisito anagrafico posto alla base della predetta revoca, riferiva che la contestata variazione anagrafica era stata determinata dal trasferimento del proprio nucleo familiare a partire dal mese di dicembre del 2020. Esponeva che tale trasferimento era stato dettato dal proprio stato di gravidanza non accettato dalla madre, con lei prima convivente. Evidenziava, altresì', che, in sede di autotutela, aveva dichiarato che tutte le dichiarazioni allegate con la presentazione della domanda di rdc, in data 22/06/2021, erano corrispondenti alla DSU da lei presentata, poiché era già residente in [...] piano 1 interno 2 (Napoli), come emergeva dal proprio certificato di residenza storico. Dichiarava a sostegno della propria tesi, che aveva allegato anche il contratto di comodato d'uso dell'immobile, da lei stipulato con la signora
, sua suocera. Evidenziava che lei non apparteneva al nucleo familiare Pt_2 della madre, poiché conviveva con il signor , padre del Persona_1 bambino, presso l'immobile della , che possedeva un reddito inferiore a Pt_2
2840,51 euro ed era in stato interessante. Deduceva di essere figlia di genitori separati, e che il padre era deceduto nel mese di ottobre 2021, e che non riceveva alcun mantenimento dalla famiglia di origine.
Evidenziava che l'amministrazione resistente, in sede amministrativa, in riscontro alle dichiarazioni da lei allegate aveva precisato oche la revoca era stata determinata dalla violazione dei requisiti previsti dalla legge 26/2019 per una
“illegittima costituzione di un nucleo monocomponente infra 26 anni”, dovendo la stessa essere inquadrata nel nucleo familiare della madre.
Esponeva, infine, che l'atto impugnato era illegittimo per violazione del contraddittorio poiché nel procedimento di revoca/decadenza l'amministrazione resistente non le aveva consentito alcun diritto di difesa, pertanto le si rendeva necessario agire nel presente giudizio.
In data 7.10.2024, l' , ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza CP_2 della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, disposto lo scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc, la causa veniva ì decisa.
Il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, ai fini di una corretta analisi della presente disamina, si rende necessario evidenziare i requisiti previsti ex lege per l'erogazione del predetto contributo.
L'art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n. 26/2019, prevede che “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Pertanto, nel caso in cui rilevino congiuntamente le condizioni indicate da tale norma, il richiedente non può costituire un nucleo familiare a sé, ovvero il c.d. nucleo monocomponente, e dovrà rientrare ex lege nel nucleo dei suoi genitori.
Il nucleo familiare monocomponente, alla luce delle allegazioni contenute nel sistema informativo ISEE, è individuato in coloro che versano nelle seguenti condizioni: a) essere maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni;
b) non essere conviventi con i propri genitori;
c) non essere coniugati;
d) non avere figli.
Nel caso di specie, l'istante al momento di presentazione della domanda di Reddito di cittadinanza, in data 22.6.2021, presentava tutti i requisiti previsti dalla legge per la corresponsione di tale sussidio. La stessa, infatti, nel periodo oggetto di causa, intercorrente dal mese di luglio 2021 al mese di settembre 2022, aveva una età inferiore ai 26 anni e rientrava nella nozione di nucleo familiare monocomponente, poiché la stessa risiedeva da sola alla via Augusto Righi n°6 piano 1 interno 2 (Napoli), come emerge dai documenti versati in atti, dal certificato di residenza storico e dal contratto di comodato d'uso dell'immobile stipulato dalla ricorrente con la signora , sua suocera. Pt_2
Si precisa, infine, che l'istante era altresì in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla normativa ad oggetto il reddito di cittadinanza per i nuclei monoparentali, avendo la stessa infatti percepito nel periodo oggetto di causa un reddito complessivo inferiore a 2840,51 euro.
Pertanto, avendo provato il possesso della ricorrente dei requisiti previsti dalla legge per la percezione del reddito di cittadinanza, il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire dall' , il reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a CP_2 far d al mese luglio 2021 e fino a settembre 2022;
- Dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca/decadenza del reddito di cittadinanza, domanda prot. ; dichiara che nulla è Controparte_5 dovuto dalla ricorrente all' a titolo di restituzione del RDC percepito su CP_2 domanda prot. ; autorizza la ricorrente a trattenere la Controparte_5 complessiva somma di euro 6.845/36 percepita a titolo di reddito di cittadinanza su domanda prot. ; Controparte_5
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00 CP_2 oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 8/04/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2425/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Hamida Megherbi;
Parte_1
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.2.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva “in via preliminare accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire dall' , il CP_2 reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dal mese luglio 2021 e fino a settembre 2022, accertarsi e dichiararsi la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento di revoca/decadenza del reddito di cittadinanza domanda prot. per violazione CodiceFiscale_1
e falsa applicazione della l. 26/2019, nonché dichiararsi l'estinzione della pretesa e, per l'effetto, dichiararsi non fondato il diritto dell' di procedere ad CP_2 esecuzione forzata nei propri confronti, accogliersi l'opposizione da lei proposta e, per l'effetto, annullarsi e dichiararsi che nulla è da lei dovuto all' a titolo CP_2 di restituzione del RDC percepito, per intervenuta remissione del debito, per l'effetto autorizzarla a trattenere la complessiva somma di euro 6.845/36 percepita a titolo di reddito di cittadinanza su domanda prot. CP_3
4600638.
Esponeva che in data che in data 29.12.2023 l' le aveva notificato il CP_2 provvedimento di revoca/decadenza del reddito di cittadinanza domanda prot. INPS-RDC 2021-4600638, ad oggetto la richiesta di restituzione degli importi percepiti a far data dal mese di luglio 2021 a settembre 2022, poiché era stata accertata la non veridicità del nucleo familiare dichiarato in DSU ex art. 3 del DPCM 159/2013. Evidenziava, altresì, che le somme richieste nel medesimo provvedimento erano state calcolate alla luce del saldo della carta di pagamento Rdc come comunicato da Dichiarava che il provvedimento Controparte_4 impugnato era illegittimo poiché era frutto di una valutazione errata di tutta la documentazione da ella allegata e della situazione di fatto posta alla base della richiesta di tale sussidio. Deduceva, a sostegno della propria tesi, che la domanda da lei presentata era completa di tutti i requisiti previsti dalla legge per la corresponsione del reddito di cittadinanza. In particolare, in merito al requisito anagrafico posto alla base della predetta revoca, riferiva che la contestata variazione anagrafica era stata determinata dal trasferimento del proprio nucleo familiare a partire dal mese di dicembre del 2020. Esponeva che tale trasferimento era stato dettato dal proprio stato di gravidanza non accettato dalla madre, con lei prima convivente. Evidenziava, altresì', che, in sede di autotutela, aveva dichiarato che tutte le dichiarazioni allegate con la presentazione della domanda di rdc, in data 22/06/2021, erano corrispondenti alla DSU da lei presentata, poiché era già residente in [...] piano 1 interno 2 (Napoli), come emergeva dal proprio certificato di residenza storico. Dichiarava a sostegno della propria tesi, che aveva allegato anche il contratto di comodato d'uso dell'immobile, da lei stipulato con la signora
, sua suocera. Evidenziava che lei non apparteneva al nucleo familiare Pt_2 della madre, poiché conviveva con il signor , padre del Persona_1 bambino, presso l'immobile della , che possedeva un reddito inferiore a Pt_2
2840,51 euro ed era in stato interessante. Deduceva di essere figlia di genitori separati, e che il padre era deceduto nel mese di ottobre 2021, e che non riceveva alcun mantenimento dalla famiglia di origine.
Evidenziava che l'amministrazione resistente, in sede amministrativa, in riscontro alle dichiarazioni da lei allegate aveva precisato oche la revoca era stata determinata dalla violazione dei requisiti previsti dalla legge 26/2019 per una
“illegittima costituzione di un nucleo monocomponente infra 26 anni”, dovendo la stessa essere inquadrata nel nucleo familiare della madre.
Esponeva, infine, che l'atto impugnato era illegittimo per violazione del contraddittorio poiché nel procedimento di revoca/decadenza l'amministrazione resistente non le aveva consentito alcun diritto di difesa, pertanto le si rendeva necessario agire nel presente giudizio.
In data 7.10.2024, l' , ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza CP_2 della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, disposto lo scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc, la causa veniva ì decisa.
Il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, ai fini di una corretta analisi della presente disamina, si rende necessario evidenziare i requisiti previsti ex lege per l'erogazione del predetto contributo.
L'art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n. 26/2019, prevede che “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Pertanto, nel caso in cui rilevino congiuntamente le condizioni indicate da tale norma, il richiedente non può costituire un nucleo familiare a sé, ovvero il c.d. nucleo monocomponente, e dovrà rientrare ex lege nel nucleo dei suoi genitori.
Il nucleo familiare monocomponente, alla luce delle allegazioni contenute nel sistema informativo ISEE, è individuato in coloro che versano nelle seguenti condizioni: a) essere maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni;
b) non essere conviventi con i propri genitori;
c) non essere coniugati;
d) non avere figli.
Nel caso di specie, l'istante al momento di presentazione della domanda di Reddito di cittadinanza, in data 22.6.2021, presentava tutti i requisiti previsti dalla legge per la corresponsione di tale sussidio. La stessa, infatti, nel periodo oggetto di causa, intercorrente dal mese di luglio 2021 al mese di settembre 2022, aveva una età inferiore ai 26 anni e rientrava nella nozione di nucleo familiare monocomponente, poiché la stessa risiedeva da sola alla via Augusto Righi n°6 piano 1 interno 2 (Napoli), come emerge dai documenti versati in atti, dal certificato di residenza storico e dal contratto di comodato d'uso dell'immobile stipulato dalla ricorrente con la signora , sua suocera. Pt_2
Si precisa, infine, che l'istante era altresì in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla normativa ad oggetto il reddito di cittadinanza per i nuclei monoparentali, avendo la stessa infatti percepito nel periodo oggetto di causa un reddito complessivo inferiore a 2840,51 euro.
Pertanto, avendo provato il possesso della ricorrente dei requisiti previsti dalla legge per la percezione del reddito di cittadinanza, il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire dall' , il reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a CP_2 far d al mese luglio 2021 e fino a settembre 2022;
- Dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca/decadenza del reddito di cittadinanza, domanda prot. ; dichiara che nulla è Controparte_5 dovuto dalla ricorrente all' a titolo di restituzione del RDC percepito su CP_2 domanda prot. ; autorizza la ricorrente a trattenere la Controparte_5 complessiva somma di euro 6.845/36 percepita a titolo di reddito di cittadinanza su domanda prot. ; Controparte_5
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00 CP_2 oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 8/04/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio