Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2147/2023 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. DEL MONTE GIANFRANCO Parte 1
Parte attrice
E
Controparte_1 con l'Avv. RECAGNI LUCIANA
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge.
69/2009 ossia contiene "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione" (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il signor Parte 1 citava in
sentir, previa concessione della sospensione della esecutività del titolo,
accertare e dichiarare la sopravvenuta parziale inefficacia di detto titolo.
esecutivo, a seguito di accordo modificativo delle condizioni di separazione del settembre 1996, con conseguente accertamento della riduzione del contributo al mantenimento dovuto dal signor Pt 1 alla signora _1 ad euro 516,46.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e la dichiarazione di incompetenza relativamente alle domande di accertamento della inefficacia del titolo e della riduzione dell'assegno di mantenimento.
Il Giudice sospendeva l'esecutività del titolo.
Chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc, senza necessità
di istruttoria alcuna, il giudice fissava udienza ex art. 189 cpc.
Le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Conclusioni per parte attrice:
Piaccia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare: A) Accertare e dichiarare la sopravvenuta parziale inefficacia del titolo esecutivo a seguito dell'accordo modificativo dei coniugi del settembre del 1996;
B) accertare e dichiarare che, a partire dall'ottobre del 1996, a seguito dell'accordo modificativo a titolo dei coniugi, il Sig. Parte 1 è tenuto a versare alla Sig.ra Controparte_1 di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 516,46, senza rivalutazione ISTAT;
'
C) per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare o revocare l'atto di precetto;
D) con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria, ove occorrer possa, insistiamo nell'ammissione della prova per interrogatorio formale della Sig.ra Controparte 1 e per testi sulle circostanze articolate nella memoria ex art. 171 ter I co. n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati, anche a prova contrari nella denegata ipotesi di ammissione delle prove avversarie. Conclusioni per parte convenuta:
In via preliminare, revocare il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo per l'insussistenza dei motivi legittimanti;
Nel rito dichiararsi l'incompetenza del giudice dell'opposizione all'esecuzione in ordine alle domande B e C di accertamento e declaratoria svolte da parte opponente;
Nel merito rigettare la domanda avversaria, in quanto destituita da fondamento in fatto e in diritto;
Nel merito rigettare la domanda avversaria, in quanto destituita da fondamento in fatto e in diritto;
Nel merito, in subordine, ridurre il calcolo dell'aggiornamento ISTAT secondo legge e comunque secondo equità;
In via istruttoria unicamente nella non creduta ipotesi in cui l'intestato ufficio si ritenesse competente a decidere in ordine alla modifica del titolo giudiziale posto a base dell'atto di precetto, si reiterano le istanze istruttorie già formulate in comparsa di costituzione e risposta e precisate, quanto all'indicazione dei testi con la memoria n. 2 art. 171 ter cpc. Con vittoria di spese di lite.
Trattasi di opposizione ad atto di precetto notificato dalla signora CP 1 al
signor Pt 1 per il pagamento di somme non versate relative ad assegno di mantenimento a seguito di separazione consensuale dei coniugi.
Il signor Pt 1 ha versato, a far tempo dal settembre 1996, l'importo di euro
516,46 (allora lire 1.000.000) in luogo dell'importo portato dall'atto di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Lodi in data 13.3.1990
pari ad euro 723,03 (allora lire 1.400.000).
Secondo la tesi attorea nell'anno 1996 sarebbe intervenuto un accordo tra il signor Pt 1 e la signora CP 1 finalizzato a ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento percepito da quest'ultima. Il signor Pt 1 chiede, pertanto, che il giudice chiamato a decidere sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc accerti e dichiari l'inefficacia del titolo esecutivo a seguito dell'accordo modificativo dell'assegno di mantenimento come sopra citato. Secondo parte convenuta nessun accordo è intervenuto, e la riduzione dell'assegno di mantenimento è derivata da una decisione unilaterale dell'odierno opponente;
in relazione alla richiesta di dichiarazione di inefficacia del titolo esecutivo per sopravvenuta modifica a seguito di accordo dei coniugi,
la convenuta opposta eccepisce l'incompetenza del giudice adito.
Inoltre l'attore rileva che il conteggio dell'adeguamento ISTAT esposto in precetto dalla signora CP_1 non risulta corretto in quanto, seppur richiesto per le sole annualità non prescritte, è calcolato su un importo già adeguato alla data del giugno 2018, mentre dovrebbe essere calcolato a far tempo dal giugno
2018 sull'importo base al settembre 1996 (lire 1.000.000/euro 516,46).
Il Tribunale, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che il giudice chiamato a decidere sull'opposizione ad atto di precetto deve valutare la sussistenza del titolo esecutivo al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.
Nel caso che ci occupa il Tribunale deve, quindi, valutare l'esistenza e la validità del titolo esecutivo consistente nelle condizioni di separazione sottoscritte dagli ex coniugi ed omologate dal Tribunale in relazione a quello.
che viene indicato da parte attrice come accordo successivo tra gli ex coniugi volto alla riduzione dell'assegno di mantenimento.
Sul valore della scrittura privata di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio è intervenuta più volte la Corte di Cassazione che ha stabilito che gli accordi di separazione, così come le sentenze che statuiscono in merito alla separazione giudiziale dei coniugi, possano essere modificati dalle parti con accordi presi senza l'intervento del giudice a patto che non pregiudichino i diritti dei minorenni o del coniuge economicamente più debole.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
5065/2021 con la quale la Suprema Corte ha detto che "Se tradizionalmente gli accordi "negoziali" in materia familiare erano ritenuti del tutto estranei alla materia e alla logica contrattuale, (affermandosi che si perseguiva un interesse della famiglia trascendente quello delle parti) e si evidenziava che l'elemento patrimoniale, ancorchè presente era strettamente collegato e subordinato a quello personale, più di recente, escludendosi in genere che l'interesse della famiglia sia superiore e trascendente rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti, si ammette più frequentemente un'ampia autonomia negoziale, e si afferma con maggior convinzione la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, là dove essa non contrasti con l'esigenza di protezione dei minori o della parte più debole"
In pratica con la citata ordinanza gli Parte 2 sono arrivati ad ammettere
l'autonomia negoziale dei coniugi purchè si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al Giudice e non, invece, ad un peggioramento degli stessi.
Nel nostro caso non solo non è stata sottoscritta alcuna scrittura privata da parte dei coniugi, ma quand'anche fosse ritenuto esistente un accordo tra le parti in merito alla riduzione dell'assegno di mantenimento, questo non potrebbe essere considerato valido ed efficace essendo in contrasto con il principio secondo il quale l'accordo stipulato a latere degli accordi di separazione, senza l'intervento di autorità giudiziaria, può puntualizzare o ridefinire solo in senso migliorativo gli accordi di separazione o divorzio omologati dal giudice.
Il titolo azionato dalla signora _1 , alla luce di quanto sopra, è, pertanto,
valido ed efficace.
Quanto alla rivalutazione ISTAT, non essendo stata richiesta se non dal giugno
2018, la stessa va corrisposta a far tempo da tale data in quanto le somme precedenti sono prescritte. L'aggiornamento ISTAT, così come l'assegno di mantenimento, si prescrive in cinque anni dalla singola scadenza di pagamento, ciò implica il fatto che il beneficiario ha un limite massimo di cinque anni dalla data in cui l'adeguamento avrebbe dovuto avvenire per richiedere i pagamenti arretrati non ricevuti a causa della mancata rivalutazione della somma dovuta ad un adeguamento retroattivo. Oltre tale termine non sarà più
possibile richiedere la differenza non ricevuta a causa del mancato adeguamento;
tuttavia la prescrizione non influisce sul diritto attuale di ricevere il pagamento di un assegno aggiornato.
Di conseguenza se la signora CP 1 non ha richiesto l'adeguamento per gli anni pregressi, può richiedere, per le annualità non prescritte, il pagamento dell'assegno di mantenimento aggiornato anche per tutto il periodo non richiesto. Quello che si prescrive è il diritto al pagamento delle differenze sugli arretrati, non già l'aggiornamento dell'assegno in quanto l'adeguamento ISTAT
è automatico e finalizzato a mantenere nel tempo il valore reale dell'assegno di mantenimento.
L'importo dovuto alla data del precetto (19.5.2023), dall'esame dei conteggi di cui all'atto di precetto appare corretto;
è stata rideterminata la differenza dovuta per l'assegno di mantenimento, oltre adeguamento ISTAT da giugno 2018
sull'importo aggiornato ed oltre interessi legali.
Le domande dell'attore, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, non possono essere accolte.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M.
147/2022 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione di Parte 1
- revoca la sospensione del titolo;
- condanna Parte 1 al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si quantificano forfettariamente in € 5.810,00 per competenze, oltre R.F. cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 26 Marzo 2025.
II G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini