Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2549/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. BRUNO COSIMO DAMIANO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28.03.2024, la parte ricorrente esponeva:
di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71;
di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità delle CP_1 contestazioni e l'infondatezza nel merito della pretesa contestando la sussistenza del requisito sanitario.
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2) In via preliminare e dirimente occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
Ed invero la parte ricorrente ha espressamente rinunciato al presente giudizio con nota depositata il 22.07.2024 da parte del proprio procuratore dotato di ampi poteri ivi compreso quello di rinunciare al giudizio.
A tal proposito si consideri che “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass.
19845/2019).
3) In merito alle spese non occorre provvedere alla luce della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di CTU sono, dunque, da porre a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 08/01/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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