Sentenza 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/03/2022, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00442/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massafra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Dimito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Tritta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- dell’VI di selezione del Comune di Massafra per la progressione verticale del personale dipendente per un posto di categoria D/1 nel profilo professionale “Istruttore Direttivo” - Specialista di Polizia Locale, in esecuzione della determinazione comunale n. -OMISSIS-di approvazione dello schema di VI pubblico, pubblicato sull'Albo pretorio On-line del sito web del Comune di Massafra il 4 dicembre 2018;
- di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, i conseguenti verbali, successivi alla pubblicazione dell'VI e concernenti l'espletamento della prova scritta e della prova orale, l'atto di ammissione alla prova orale dell'unico partecipante, sig. -OMISSIS-, l'esito della prova orale e il conseguente punteggio complessivo;
nonché per la condanna
del Comune di Massafra a procedere ad una nuova riedizione del Bando, emendato delle illegittimità di seguito denunciate o, in via gradata, alle misure più idonee per la proposizione della domanda di partecipazione all'avviso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente il 31 gennaio 2019 e depositati l’11 febbraio 2019:
per l’annullamento
- della determinazione del Comune di Massafra - Ripartizione seconda - n. -OMISSIS-comprensiva di n. 2 allegati, nonché della determinazione del Comune di Massafra - Ripartizione seconda - n. -OMISSIS-comprensiva di n. 1 allegato, con cui, rispettivamente, è stata approvata la graduatoria finale della procedura di cui all’VI di selezione per la progressione verticale del personale dipendente per un posto di categoria D/1 nel profilo professionale “Istruttore Direttivo” - Specialista di Polizia Locale, con conseguente dichiarazione del controinteressato dott. -OMISSIS- quale vincitore della selezione, e lo schema del contratto individuale con conseguente sottoscrizione tra le parti;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente il 4 maggio 2021 e depositati lo stesso giorno:
per l’annullamento
- dell’VI di selezione del Comune di Massafra per la progressione verticale del personale dipendente per un posto di categoria D/1 nel profilo professionale “Istruttore Direttivo” - Specialista di Polizia Locale, in esecuzione della determinazione comunale n. -OMISSIS-di approvazione dello schema di VI pubblico, pubblicato sull'Albo pretorio On-line del sito web del Comune di Massafra il 4 dicembre 2018;
- di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, i conseguenti verbali, successivi alla pubblicazione dell'avviso e concernenti l'espletamento della prova scritta e della prova orale, l'atto di ammissione alla prova orale dell'unico partecipante, sig. -OMISSIS-, l'esito della prova orale e il conseguente punteggio complessivo;
- della determinazione del Comune di Massafra - Ripartizione seconda - n. -OMISSIS-comprensiva di n. 2 allegati, nonché della determinazione del Comune di Massafra - Ripartizione seconda - n. -OMISSIS-comprensiva di n. 1 allegato, con cui, rispettivamente, è stata approvata la graduatoria finale della procedura di cui all’VI di selezione per la progressione verticale del personale dipendente per un posto di categoria D/1 nel profilo professionale “Istruttore Direttivo” - Specialista di Polizia Locale, con conseguente dichiarazione del controinteressato dott. -OMISSIS- quale vincitore della selezione, e dello schema del contratto individuale con conseguente sottoscrizione tra le parti;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massafra e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 14 gennaio 2019 e depositato il 29 gennaio 2019 la ricorrente, dipendente del Comune di Massafra di Categoria C in possesso di laurea in Economia, ha impugnato l’VI di selezione del Comune di Massafra per la progressione verticale del personale dipendente per un posto di categoria D/1 nel profilo professionale “Istruttore Direttivo” - Specialista di Polizia Locale, in esecuzione della determinazione comunale n. -OMISSIS-di approvazione dello schema di VI pubblico, pubblicato sull'Albo pretorio On-line del sito web del Comune di Massafra il 4 dicembre 2018 nonché ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, i conseguenti verbali, successivi alla pubblicazione dell'VI e concernenti l'espletamento della prova scritta e della prova orale, l'atto di ammissione alla prova orale dell'unico partecipante, sig. -OMISSIS-, l'esito della prova orale e il conseguente punteggio complessivo. Ha, altresì, chiesto la condanna dell'Amministrazione Comunale di Massafra a procedere ad una nuova riedizione del bando, emendato delle illegittimità di seguito denunciate o, in via gradata, alle misure più idonee per la proposizione della domanda di partecipazione all'avviso da parte della ricorrente stessa; il tutto con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore costituito antistatario.
1.1 A sostegno del ricorso introduttivo ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione da parte dell'VI (in esecuzione della determinazione del Comune di Massafra, 2a Ripartizione -OMISSIS-) della deliberazione di G.C. del Comune di Massafra n. -OMISSIS-, dell'art. 8 del Regolamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Massafra n.-OMISSIS- rubricato “Regolamento sulle modalità di accesso all'Ente”, dell'art. 6 del D.P.R. n. 487 del 1994 avente ad oggetto il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990 per assenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità, eccesso di potere per carenza di istruttoria;
2) violazione da parte dell’art. 1 dell'VI (d'esecuzione della determinazione del Comune di Massafra, 2a Ripartizione R.G.-OMISSIS-) della deliberazione di G.C. del Comune di Massafra-OMISSIS-quale atto di indirizzo, violazione degli artt. 48 e 107 del T.U.E.L., violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990, assenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità.
2. Con motivi aggiunti notificati il 31 gennaio 2019 e depositati l’11 febbraio 2019 la ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, la determinazione del Comune di Massafra - Ripartizione seconda - n. -OMISSIS-comprensiva di n. 2 allegati, nonché la determinazione del Comune di Massafra - Ripartizione seconda - n. -OMISSIS-comprensiva di n. 1 allegato, con cui, rispettivamente, è stata approvata la graduatoria finale della procedura di cui all’VI di selezione per la progressione verticale del personale dipendente per un posto nel profilo professionale categoria D/1 “Istruttore Direttivo” - Specialista di Polizia Locale, con conseguente dichiarazione del controinteressato dott. -OMISSIS- quale vincitore della selezione, e lo schema del contratto individuale con conseguente sottoscrizione tra le parti nonché ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
2.1 A sostegno dei suddetti motivi aggiunti ha dedotto le medesime censure già poste a base del ricorso introduttivo.
3. In data 16 marzo 2019 si è costituito in giudizio il controinteressato -OMISSIS- chiedendo in via principale di dichiarare inammissibile per carenza di interesse e, nel merito, di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
4. Il 4 aprile 2019 si è costituito in giudizio il Comune di Massafra chiedendo la reiezione del gravame.
5. Con motivi aggiunti notificati il 4 maggio 2021 e depositati lo stesso giorno parte ricorrente ha introdotto nuove ragioni di gravame avverso gli atti già impugnati, emerse dalla documentazione comunicata dall'Amministrazione Comunale resistente a mezzo PEC in data 6 aprile 2021 ad evasione dell’istanza di accesso presentata l’1 marzo 2021, a sostegno delle domande già proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti notificati il 31 gennaio 2019 e depositati l’11 febbraio 2019.
5.1 In particolare ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e/o falsa applicazione dell'Art. 1 dell'VI Pubblico (d'esecuzione della determinazione del Comune di Massafra, 2a Ripartizione -OMISSIS-) e degli atti e provvedimenti successivi ad esso comunque correlati e/o connessi (determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-di ammissione alla progressione verticale; Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-di approvazione degli atti della Commissione, graduatoria della progressione verticale, determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-di approvazione dello schema di contratto individuale della progressione verticale, Schema di contratto individuale della progressione verticale, stipula del contratto individuale di lavoro, violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 46, 47 e 71 del D.P.R. n 445 del 2000, contraddittorietà, illogicità, eccesso di potere per carenza di istruttoria;
2) violazione e/o falsa applicazione da parte dell'art. 1 dell'VI Pubblico (d'esecuzione della Determinazione del Comune di Massafra, Ripartizione -OMISSIS-) della Delibera G.C. del Comune di Massafra n. -OMISSIS-, nonché del “Regolamento sulle modalità di accesso all’Ente” approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Massafra n. -OMISSIS-, artt. 4 e 33, comma 1, – Tabella A – in relazione al documento n. 7 allegato alla PEC inviata dal Comune di Massafra del 6/4/2021, denominato “Domanda del dipendente -OMISSIS-”;
3) violazione del “principio di selettività”, costituzionalmente previsto dagli artt. 3, 51, 97 della Costituzione.
6. In data 8 gennaio 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Massafra per resistere ai motivi aggiunti notificati il 4 maggio 2021 e depositati lo stesso giorno chiedendo di “dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, e, in ogni caso, dichiararli infondati, con conseguente reiezione dei medesimi”.
7. Il 21 gennaio 2022 il Comune di Massafra ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. insistendo per la reiezione del ricorso.
8. Sempre in data 21 gennaio 2022 ha depositato memorie difensive anche il controinteressato -OMISSIS-.
9. L’11 febbraio 2022 la ricorrente ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo come integrato dai motivi aggiunti.
10. All’udienza pubblica del 22 febbraio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Va, anzitutto, scrutinata l’eccezione, sollevata dalle parti resistenti, di inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva della ricorrente. Ad avviso delle pari resistenti la ricorrente non verserebbe in una posizione qualificata e differenziata rispetto alla vicenda amministrativa che occupa né sarebbe in grado di trarre alcuna concreta ed attuale utilità dall’accoglimento del gravame in quanto non avrebbe presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva di che trattasi.
1.1 L’eccezione in parola va disattesa.
E, infatti, ritiene il Collegio che la ricorrente non avesse l’onere di presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva de qua posto che ella lamenta, a mezzo tanto del ricorso introduttivo quanto dei motivi aggiunti notificati il 31 gennaio 2019 e depositati l’11 febbraio 2019, la fissazione da parte dell’A.C. di un termine inferiore a quello normativamente prescritto per la pubblicazione dell’VI di selezione (dieci giorni anziché quindici giorni) e perché, in ogni caso, non in possesso di tutti i requisiti soggettivi di partecipazione posti dalla lex specialis della procedura concorsuale (e, segnatamente, di quelli previsti dall’art. 5 comma 1 e 2 della L. Quadro n. 65 del 1986 ivi richiamata, ossia anche della qualità di Agente di P.S. conferita dal Prefetto).
Preme, in proposito osservare, infatti, che l’VI di selezione de quo prevede al suo art. 1 (“Requisiti di Ammissione alla Selezione”) che “Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del presente VI, siano in possesso dei seguenti requisiti: […] possesso dei requisiti specifici di cui alla Legge Quadro n° 65/1986 e successive modificazioni e/o integrazioni nonché alla Legge Regione Puglia n° 37/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni”. La disposizione in parola non rimanda, quindi, né ad una previsione specifica, né, tanto meno, ad un comma specifico della Legge quadro n. 65 del 1986 e della Legge Regione Puglia n. 37/2011, bensì opera un rinvio per relationem alle suddette discipline (statale e regionale) nella loro interezza e non solo ad una o più parti della stessa (e, segnatamente, al solo comma 2 dell’art. 5 della Legge quadro n. 65 del 1986, come ha sostenuto la difesa del controinteressato). Ne discende che, alla luce dell’unica interpretazione plausibile della lex specialis, anche la qualità di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto (di cui al comma 1 del già richiamato art. 5 della Legge quadro n. 65 del 1986 e di cui la ricorrente non è in possesso) costituisse requisito soggettivo di partecipazione alla selezione de qua. Tanto è confermato sul piano sistematico dalla circostanza che nell’intestazione e nelle premesse dell’VI di selezione si fa riferimento, nel definirne l’oggetto, ad un “posto nel profilo professionale di Specialista in attività di Polizia Locale”.
L’art. 1 dell’VI di selezione di che trattasi (oggetto, peraltro di diretta impugnazione a mezzo del secondo motivo di gravame del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti notificati il 31 gennaio 2019 e depositati l’11 febbraio 2019) si poneva, pertanto, come clausola/prescrizione a portata immediatamente escludente nei confronti della ricorrente in quanto le precludeva con certezza la possibilità di partecipazione alla procedura. La presentazione della domanda di partecipazione da parte della ricorrente, in quanto destinata ad una sicura reiezione, si sarebbe risolta in un inutile adempimento di natura formale che nulla avrebbe aggiunto con riguardo alla posizione sostanziale della medesima, a bene vedere già qualificata e differenziata rispetto al quisque de populo in ragione della circostanza che la stessa era dipendente di Categoria C dell’Amministrazione Comunale procedente e, quindi, potenzialmente in condizione di prendere parte alla selezione interna per la progressione verticale indetta dalla stessa.
1.2 Alla stessa maniera la fissazione, all’art. 2 dell’VI di selezione (anch’esso oggetto di espressa impugnazione a mezzo del secondo motivo di gravame del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti notificati il 31 gennaio 2019 e depositati l’11 febbraio 2019), di un termine inferiore a quello normativamente previsto per la presentazione della domanda di partecipazione, pur non integrando, a rigore, una clausola/prescrizione a portata direttamente ed automaticamente escludente, incide sulla possibilità stessa di accedervi e sull’adempimento di natura formale (la presentazione della domanda di partecipazione) che dovrebbe costituire, secondo la prospettazione della difesa del controinteressato, il fattore fondante la legitimatio ad causam.
1.3 Del resto, la giurisprudenza amministrativa, seppur con riguardo al settore degli appalti pubblici (ma con il quale quello dei concorsi pubblici condivide, invero, la natura comparativa), ritiene che, se la presentazione della domanda di partecipazione rappresenta, di regola, condizione fondante la legittimazione ad agire, si possa, tuttavia, prescindere dalla stessa nel caso di clausole della lex specialis a carattere immediatamente escludente, dovendosi, peraltro, far rientrare in tale ultimo genus anche quelle che stabiliscono “regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 4 del 26 aprile 2018 che ha ripreso i principi già sanciti con l’Adunanza plenaria n. 3 del 2001).
Ebbene, non v’è dubbio che la fissazione di un termine di presentazione della domanda di partecipazione inferiore a quello minimo di legge costituisce un’ipotesi paradigmatica di disciplina di procedura concorsuale che rende “incongruamente difficoltosa” la partecipazione alla procedura medesima. Ciò in quanto alla fissazione di tale termine minimo sottende proprio l’esigenza di garantire una finestra temporale minima per l’accesso alla procedura la cui durata, nell’interesse dei potenziali partecipanti ma anche dell’Amministrazione procedente all’ampliamento della platea dei possibili candidati, è certamente incomprimibile, dovendosi presumere ogni termine inferiore iuris et de iure inadeguato a tutelare siffatti interessi.
Per queste ragioni non assume, peraltro, rilievo quanto obiettato sul punto dalla difesa del controinteressato. In particolare, a nulla vale osservare che la ricorrente fosse a conoscenza della pubblicazione dell’VI di selezione quanto meno dal 5 dicembre 2018 (cioè dalla data della nota prot. n. 51487 a sua firma prodotta in atti) e che sarebbe stata, quindi, in condizione di presentare la domanda di partecipazione nel rispetto del termine stabilito dall’art. 2 del medesimo VI.
Del resto, a ben vedere, la presentazione della domanda di partecipazione da parte della ricorrente entro il termine previsto dall’VI di selezione avrebbe potuto costituire una forma di acquiescenza rispetto al vizio lamentato di inosservanza del termine minimo di legge, precludendole di far valere lo stesso in sede giudiziale.
2. Va, poi, scrutinata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti resistenti per carenza originaria di interesse a ricorrere. In particolare, ad avviso delle difese delle parti resistenti, la ricorrente non sarebbe in grado di trarre alcuna concreta ed attuale utilità dall’accoglimento del gravame in quanto avrebbe mancato di impugnare tempestivamente la delibera di Giunta Municipale del Comune di Massafra-OMISSIS-che ha, a monte, destinato la progressione verticale del personale dipendente dell’Amministrazione Comunale all’area di vigilanza.
2.1 L’eccezione è infondata.
Non sussisteva, infatti, a carico della ricorrente alcun onere di immediata impugnazione della menzionata delibera di Giunta Municipale n. -OMISSIS-, anche perchè quest’ultima è atto di mero indirizzo politico-amministrativo a carattere non immediatamente lesivo della sua posizione (a differenza, per quanto detto supra al punto 1, dell’VI di selezione).
3. Sempre in limine occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa del controinteressato. Quest’ultima ha evidenziato che la ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal Comune di Massafra per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Istruttore direttivo amministrativo, Categoria giuridica D, posizione economica D/1, di cui n. 1 posto riservato al personale interno al Civico Ente. Si aggiunge che, dall’elenco degli ammessi si evince che la ricorrente è anche l’unica candidata interna dell’Amministrazione Comunale, sicché concorrerebbe da sola alla copertura del posto riservato al personale interno.
3.1 Anche la suddetta eccezione va disattesa.
Le considerazioni svolte dalla difesa del controinteressato appaiono, infatti, defintivamente superate dalla documentazione prodotta dalla difesa di parte ricorrente l’11 febbraio 2022 e che attesta che la procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal Comune di Massafra per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Istruttore direttivo amministrativo, Categoria giuridica D, posizione economica D/1, di cui n. 1 posto riservato al personale interno al Civico Ente, è terminata e che la ricorrente è stata esclusa dalla medesima non avendo la stessa superato le prove previste.
4. Nel merito il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato nei sensi appresso precisati e deve essere accolto.
4.1 Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti notificati il 31 gennaio 2019 e depositati l’11 febbraio 2019, recando identiche censure, possono essere esaminati congiuntamente.
5. Con il primo motivo di gravame del ricorso introduttivo e con l’identico motivo proposto a mezzo dei motivi aggiunti notificati il 31 gennaio 2019 e depositati l’11 febbraio 2019 si lamenta che l’VI pubblico de quo avrebbe previsto, per la presentazione delle domande, un termine di dieci giorni e non di quindici giorni, come disposto dalla delibera di G.C. n. -OMISSIS- e dal Regolamento sulle modalità di accesso all’Ente approvato con deliberazione della G.C. n. -OMISSIS-e che il diario delle prove scritte della medesima selezione non sarebbe stato reso pubblico almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove in violazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 487/1994.
5.1 La prima delle due censure svolte in seno al motivo di gravame in esame coglie nel segno.
La delibera di G.M. n. -OMISSIS-, ha, infatti, stabilito, nell’indire la procedura di che trattasi, che “sia emanato un apposito avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente
per giorni 15 (quindici), con il quale accogliere le domande dei dipendenti in servizio
aspiranti alla progressione verticale di carriera”. Anche il nuovo “Regolamento sulle modalità di accesso all’Ente” del Comune di Massafra, approvato con la delibera di G.M. n. -OMISSIS-, all’art. 8, stabilisce, in generale, che “Il bando di selezione deve essere pubblicato all’Albo pretorio on line e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Comune di Massafra per un periodo da un minimo di 15 (quindici) a un massimo 30 (trenta) giorni consecutivi. Il bando può essere diffuso anche sul sito istituzionale dei Comuni limitrofi e/o pubblicato per estratto su quotidiani e riviste”,
Per contro, l’art. 2 dell’VI di selezione di che trattasi, pubblicato il 4 dicembre 2018, ha previsto che “I candidati interessati alla presente selezione devono presentare domanda specifica entro le ore 12,00 di venerdì 14 dicembre 2018 termine perentorio rappresentato dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente VI sull’Albo Pretorio on line e in Amministrazione trasparente, Sezione “Bandi di concorso”, del sito internet del Comune di Massafra”.
È, quindi, evidente che l’VI di selezione de quo ha illegittimamente previsto un termine di presentazione delle domande di soli dieci giorni, come tale inferiore a quello minimo di quindici giorni stabilito dall’art. 8 del “Regolamento sulle modalità di accesso all’Ente” del Comune di Massafra e dalla delibera di G.M. di Massafra n. -OMISSIS-.
6. Con il secondo motivo di gravame del ricorso introduttivo e con l’identico motivo proposto a mezzo dei motivi aggiunti notificati il 31 gennaio 2019 e depositati l’11 febbraio 2019 si sostiene che la previsione da parte dell’VI di che trattasi come requisiti di partecipazione alla procedura di quelli di cui alla Legge Quadro n. 65/1986 e alla L.R. Puglia n. 37/2011 avrebbe di fatto determinato un’indebita limitazione all’accesso alla selezione, trasformando una selezione aperta in una selezione pressoché chiusa, limitata, in definitiva, solo agli operatori di Polizia Locale. La ricorrente deduce, infine, un’asserita divergenza tra l’VI pubblico e la delibera di G.M. n. -OMISSIS-con riguardo al necessario possesso da parte dei partecipanti dei requisiti di cui alla legge quadro n. 65/1986 e della L.R. Puglia n. 37/2011. In particolare, la delibera di G.M. di indirizzo-OMISSIS-non avrebbe fatto alcun riferimento a detti criteri di ammissione.
6.1 Anche la suddetta doglianza merita positivo apprezzamento.
L’VI di selezione di che trattasi, nel prevedere al suo art. 1, per le ragioni già esposte al punto 1, come requisito di partecipazione alla procedura, il possesso di tuti i requisiti di cui alla Legge Quadro n. 65 del 1986 (e, quindi anche la qualità di Agente di P.S. conferita dal Prefetto ai sensi dell’art. 5 comma 1 e 2 della medesima legge), ha significativamente ed illegittimamente ristretto la platea dei possibili concorrenti così contraddicendo apertamente l’indirizzo politico - amministrativo espresso con la delibera di G.M.-OMISSIS-(che non ha previsto siffatto specifico requisito limitandosi a stabilire che “siano ammessi alla selezione i candidati inquadrati nella categoria giuridica «C» del CCNL Comparto Funzioni Locali, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per la categoria D nell'area di vigilanza” senza operare alcun richiamo alla Legge Quadro n. 65 del 1986).
7. L’accertata fondatezza delle principali censure svolte a mezzo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti notificati il 31 gennaio 2019 e depositati l’11 febbraio 2019 esonera il Collegio dall’esaminare le ulteriori doglianze formulate in via gradata (avverso i provvedimenti impugnati) con i medesimi atti e con i motivi aggiunti notificati il 4 maggio 2021.
Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere accolto.
7.1 Ne consegue che sono illegittimi e devono essere annullati tanto gli atti impugnati a mezzo del ricorso introduttivo (l’VI di selezione per la progressione verticale del personale dipendente per un posto di Categoria D/1 nel profilo professionale “Istruttore Direttivo” - Specialista di Polizia Locale pubblicato sull'Albo pretorio On-line del sito web del Comune di Massafra il 4 dicembre 2018) quanto, in via derivata, quelli impugnati a mezzo dei motivi aggiunti notificati il 31 gennaio 2019 e depositati l’11 febbraio 2019 (e, segnatamente, la determinazione del Comune di Massafra - Ripartizione seconda - n. -OMISSIS-comprensiva di n. 2 allegati nonché la determinazione del Comune di Massafra - Ripartizione seconda - n. -OMISSIS-comprensiva di n. 1 allegato, con cui, rispettivamente, è stata approvata la graduatoria finale della procedura di cui all’VI di selezione per la progressione verticale del personale dipendente per un posto di Categoria D/1 nel profilo professionale “Istruttore Direttivo” - Specialista di Polizia Locale, con conseguente proclamazione del controinteressato dott. -OMISSIS- quale vincitore della selezione de qua ed il relativo schema del contratto individuale).
All’annullamento dei suddetti atti amministrativi seguirà, ad opera del Comune di Massafra, la caducazione del contratto di lavoro stipulato tra il controinteressato -OMISSIS- e la medesima Amministrazione Comunale resistente.
7.2 In sede di riedizione del potere sarà, invece, l’Amministrazione Comunale di Manduria a valutare, rientrando ciò nella sua ampia ed incomprimibile discrezionalità, se indire o meno una nuova procedura di selezione per il posto di che trattasi (salvi, per l’ipotesi in cui scelga di rinnovare la procedura, gli effetti conformativi discendenti dall’accoglimento dei motivi di gravame qui scrutinati).
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico del Comune di Massafra e del controinteressato -OMISSIS- in solido tra loro; quanto al riparto interno tra i condebitori le spese di lite vanno, invece, poste a carico del Comune di Massafra e del controinteressato -OMISSIS- nella misura della metà ciascuno.
Va, in ultimo, disposta, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, la distrazione delle predette spese legali in favore del procuratore costituito antistatario Avv. Andrea Capobianco.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla tutti gli atti amministrativi comunali impugnati.
Condanna il Comune di Massafra, in persona del Sindaco pro tempore, e il controinteressato -OMISSIS- al pagamento, in solido tra loro e nella misura della metà ciascuno, in favore della ricorrente -OMISSIS- della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre gli accessori di legge con distrazione della stessa in favore del procuratore costituito antistatario Avv. Andrea Capobianco.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.