Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5311/2024 promossa da:
ass. avv. ta ARIONE ARIANNA e avv. DIMARTINO SALVATORE 67 ( Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
l ha proposto azione di regresso nei confronti di Pt_1 Controparte_1
chiedendo all'adito tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità
[...]
civile di quest'ultimo per l'infortunio sul lavoro occorso in data 25/2/2014 a
[...]
, e, per l'effetto, di condannarlo al pagamento in proprio Parte_2
favore della somma di euro 782.928,47,oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
a sostegno della domanda proposta, l ha allegato che: in data 25/02/2014 il Pt_1
sig. prestava la propria opera senza Parte_2 regolarizzazione per l'impresa individuale edile “ di CP_2 Controparte_1
effettuando operazioni di smontaggio del ponteggio in tubi e giunti, sulla
[...]
facciata dello stabile di via Vigone n.5; CP_1 Persona_1
, fratello del datore di lavoro – in quel momento non presente - chiedeva al
[...] lavoratore di salire sul ponteggio per rimuovere un'antenna precedentemente smontata e appoggiata sull'impalcato; Parte_2 giunto sull'impalcatura, raccoglieva l' antenna, ma nel posarla all'interno del vano scala attraverso una finestra prospicente, in corrispondenza di un tratto di ponteggio privo di tavola fermapiede , perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo da un'altezza di
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il lavoratore era privo di dispositivi di sicurezza per prevenire le cadute dall'alto e diverse zone del ponteggio erano prive di idonei sistemi di protezione dalle cadute dall'alto; a seguito delle gravi lesioni riportate dal lavoratore, l ha Pt_1 riconosciuto all'infortunato un grado di menomazione pari al 50% ex D.Lgs. 38/2000
e gli ha erogato l'importo totale complessivo di euro 782928,47; con sentenza n.
5200/17, depositata in data 20/02/2018, il Tribunale di Torino ha dichiarato
[...]
colpevole dei reati ascritti;
avverso detta sentenza non Parte_3
è stata proposta impugnazione, e pertanto, è diventata irrevocabile in data
08/04/2018;
2. il resistente, pur regolarmente evocato in giudizio, è rimasto contumace;
3. come dedotto e documentato dall' (doc. 10), il tribunale di Torino con sentenza Pt_1
n. 5200/2017 del 20/2/2018, divenuta irrevocabile, ha ritenuto il resistente responsabile del reato di cui all'art. 590 commi 1 e 2 c.p. per avere cagionato lesioni personali gravi (“una frattura mielica di L2 ed L3, frattura pluriframmentaria articolare scomposta del calcagno sinistro, frattura del II e II metatarso e del II cuneiforme a destra e lussazione del gomito sinistro, con prognosi inziale di giorni 90, successivamente prorogata") a , il Parte_2
quale prestava la propria opera presso il cantiere edile di Torino via di Vigone n. 5 senza regolare assunzione, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, e con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, per aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore, nella fase di smontaggio del ponteggio, un idoneo sistema di protezione assicurato a parti stabili delle opere fisse o provvisionali, per aver omesso di vigilare e di pretendere dal singolo lavoratore l'osservanza delle disposizioni aziendali in merito all'uso dei dispositivi di protezione individuale e per avere consentito che il lavoratore, che stava procedendo alle operazioni di smontaggio del ponteggio, mentre si trovava all'altezza del settimo piano, di raccogliere una antenna TV condominiale, smontata e appoggiata sull'impalcato del ponteggio, perdesse l'equilibrio e precipitasse al suolo, essendo privi il lavoratore e il ponteggio di idonei sistemi di protezione dalle cadute dall'alto;
4.
2 tanto premesso, pare opportuno effettuare alcune puntualizzazioni in ordine all'efficacia del giudicato penale di condanna nell'ambito dell'azione di regresso proposta dall' ; Pt_1
la Cassazione, con orientamento consolidato, ha chiarito che, sebbene il giudicato penale non possa sortire effetti nei confronti dei soggetti che non siano stati parti del giudizio penale, lo stesso è però vincolante per chi è stato parte di tale giudizio entro i limiti di quanto espressamente deciso e, inoltre, può essere invocato a proprio favore in seno al giudizio civile anche da un soggetto che non è stato parte del processo penale;
alla luce di tali principi, pertanto, “nell'azione di regresso esercitata dall' ai sensi Pt_1
degli artt. 10 e 11 DPR 1124/65 ben può giovare all' , che ad esso si richiami, il CP_3
giudicato penale che ha accertato la responsabilità penale del chiamato in regresso per ciò che attiene l'accertamento della sussistenza del fatto e dell'affermazione che
l'imputato lo ha commesso” (cfr. Cass. n. 21.563/2018 nella quale si legge anche:
"Ogni indagine, però, che non sia stata svolta nel giudizio penale e che, invece, sia essenziale nel giudizio civile, deve essere sviluppata in tale ultimo giudizio ed, in particolare, ciò vale per l'indagine sull'eventuale concorso di colpa della vittima, qualora non sia stata svolta nel giudizio penale o in tale giudizio non sia stato fissato il grado del concorso stesso.”);
5. nel presente giudizio l ha invocato la sopra richiamata sentenza n. 5200/2017 Pt_1
del Tribunale di Torino chiedendo che al tribunale adito di giungere all'accoglimento della domanda di regresso in base alle statuizioni contenute in tale sentenza;
ebbene, la sentenza penale contiene una approfondita ricostruzione della dinamica dell'infortunio e della diretta responsabilità del resistente in ordine all'accaduto e, pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali riportati al paragrafo che precede, costituisce valido e sufficiente elemento di prova per affermare la responsabilità del resistente medesimo in ordine alla domanda di regresso avanzata dall'ente assicuratore, la cui assenza del processo penale, come in precedenza rilevato, non può ridondare in suo danno nel presente giudizio, precludendogli il richiamo al giudicato penale per dar prova della responsabilità del datore di lavoro;
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3 la sentenza del Tribunale di Torino, invero, sulla base di prove testimoniali e documentali, ha ricostruito la dinamica dei fatti che hanno portato all'infortunio per cui
è causa: in data 25/2/2014 BR stava Parte_2
effettuando attività di smontaggio del ponteggio all'interno cortile del cantiere edile di un cantiere sito in Torino via Vigone n. 5 per l'impresa della resistente;
il lavoratore, mentre si trovava sul ponteggio impegnato a rimuovere dall'impalcatura una antenna, perdeva l'equilibrio e precipitava nel vuoto da un'altezza di circa 14 m in corrispondenza di un tratto del ponteggio privo di fermapiede;
il lavoratore non era assicurato né direttamente né indirettamente mediante connettori a parti stabili;
l'attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi era l'attività specifica svolta dall'impresa individuale delle resistente;
tale attività normalmente veniva svolta a terra e pertanto i lavoratori non disponevano di dispositivi di sicurezza atti a prevenire il rischio di caduta dall'alto; il lavoratore infortunato avrebbe dovuto operare a terra ricevendo dai colleghi i moduli per i ponteggi man mano che venivano smontati;
il fratello del resistente, non presente al momento dell'infortunio, tuttavia, aveva chiesto al lavoratore di salire sul ponteggio per rimuovere una antenna ivi depositata che impediva ai colleghi l'attività di smontaggio dei ponteggi;
l'attività di rimozione del antenna presente sull'impalcato del ponteggio non era attività di competenza del suo datore di lavoro, trattandosi di attività che avrebbe dovuto essere svolta dall'impresa edile che stava effettuando i lavori di ristrutturazione;
7.
Il tribunale di Torino ha ritenuto provate le violazioni contestate al resistente, titolare e preposto della ditta "i figli di nonché datore CP_1 Parte_3
di lavoro dell'infortunato, consistenti nel avere omesso di mettere a disposizione del dipendente, nella fase di smontaggio del ponteggio, idoneo sistema di protezione ex art. 115 comma 3 del dlgs 31/2008 e per aver omesso, quale preposto alle attività di smontaggio e montaggio dei ponteggi, di vigilare e di pretendere dal singolo lavoratore l'osservanza delle disposizioni aziendali in ordine all'uso dei dispositivi di protezione ex art. 19 comma 1 lettera a) del dlgs 81/2008; tenuto conto della sopra riportata dinamica di verificazione dell'infortunio per cui è causa, le predette violazioni appaiono dotate di efficienza causale nel determinismo dell'evento dannoso che si è verificato proprio per la mancata utilizzazione da parte del lavoratore dei prescritti dispositivi di sicurezza;
4 come correttamente sostenuto dal tribunale di Torino, la mancata presenza del resistente sul cantiere è irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità per l'infortunio: tale responsabilità, infatti, discende dalle posizioni di garanzia derivanti dalla sua qualità di titolare della ditta e di datore di lavoro dell'infortunato nonché di soggetto preposto a coordinare e controllare le attività di montaggio e smontaggio del ponteggio presso il cantiere di via Vigone n. 5 , essendo esclusa la presenza di atti di delega a terzi delle competenze relative a tali qualifiche o di nomina di preposti o capi cantiere;
8. in conclusione, non essendo stati forniti dal convenuto rimasto contumace elementi di sorta che possano condurre a diversa conclusione, quanto accertato in sede penale appare più che sufficiente a configurare la sua responsabilità per l'infortunio oggetto di causa e a fondare dunque la sua condanna al pagamento in favore dell' ricorrente delle somme che questo ha erogato all'infortunato; CP_3
9. quanto agli importi erogati dall' al dipendente del resistente, in assenza di Pt_1 contestazioni, appare più che sufficiente a quantificarle in € 782.928,47 l'attestazione del Dirigente della Sede del 31/10/2023 (doc. 7), trattandosi di attestazione Pt_1
che deve ritenersi assistita da presunzione di legittimità che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento
(cfr. Cass. 15.10.2007 n. 21540); il resistente, pertanto, deve essere condannato a pagare in favore dell' l'importo Pt_1
di euro 782. 928,47 oltre accessori di legge.;
9. la decisione sulle spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, segue la soccombenza di parte convenuta;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
condanna a pagare in favore dell' la Controparte_1 Pt_1
somma di euro 782. 928,47 oltre accessori di legge;
5 condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 17.869 oltre al 15% per rimborso spese forfettario.
Torino, 14.1.2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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