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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario
In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa GI Segna Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice rel.
Riunito nella camera di consiglio del 27.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2272 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente Parte_1
negli Stati Uniti d'America in 96 Lookout CT – Urbana – Ohio 43078 - c.f.
rappresentata e difesa dall'avv. Costanzi Metella (C.F.: C.F._1
, recapito pec con C.F._2 Email_1
studio legale in Malè (TN), Piazza Garibaldi, 2, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti telematica dd. 17.08.2022, rilasciata su foglio separato e allegata in calce all'atto di citazione;
parte attrice nata in [...] – Toronto il 28.07.1971, residente in [...], Parte_2
Ontario, Woodbridge 22 Nicola Court - c.f. ; C.F._3 Pt_3 nata in [...] – Toronto il 6.02.1973, residente in [...], Ontario,
[...]
Toronto 10 Penhaledrive - c.f. , entrambe rappresentate e C.F._4
difese dall'avv. Metella Costanzi (C.F.: , recapito pec C.F._2
con studio legale in Malè (TN), Piazza Email_1
Garibaldi, 2, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura alle liti dd. 15.02.2023 autenticata da PP NN – Notary Public di
Ontario, rilasciata su foglio separato e allegata in calce all'atto di intervento volontario;
intervenienti attrici
CONTRO
nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
e residente in [...] Corso del Popolo, C.F._5
39; nata a [...] in data [...] (C.F. CP_2
) e residente in [...] Frazione Maset, 11; C.F._6
nata a [...] in data [...] (C.F. CP_3
) e residente in [...], tutti C.F._7
rappresentati e difesi, in forza delle rispettive procure speciali alle liti allegate alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'avvocato Vittorio Cristanelli
(Cod. Fisc. ) del Foro di Trento ed elettivamente CodiceFiscale_8
domiciliati presso il suo studio legale in 38122 Trento, Via Filippo Serafini n. 9, con indirizzo pec Email_2
parti convenute
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario
Pag. 2 di 18 OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note di precisazione delle conclusioni dd.
10.01.2025, il procuratore di parte attrice concludeva nel modo seguente:
“Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, l'incapacità di intendere e di volere del signor al momento della redazione della scheda Persona_1
testamentaria di data 20 maggio 2019 pubblicata con verbale redatto dal Notaio
Dr. in data 23.03.2021; per l'effetto, annullare il predetto Persona_2
testamento di data 20 maggio 2019; dichiararsi conseguentemente eredi di
[...]
le odierne attrici , e Per_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
sulla base del testamento di data 20 gennaio 2013, da Controparte_1
considerarsi unico testamento olografo validamente redatto dal testatore;
respingersi, per i motivi di cui in atti e perché totalmente e/o parzialmente infondate ed inammissibili, tutte le istanze e domande, ivi compresa quella riconvenzionale, formulata ex adverso nella comparsa di costituzione e risposta dd. 29 dicembre 2022 e nelle memorie autorizzate;
con vittoria di spese di causa oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge;
In via istruttoria: si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU per le ragioni esposte nel foglio di deduzioni da far parte integrante del verbale d'udienza di data 12.12.2024 per le attrici e per l'ammissione della prova per interpello formale dei convenuti e per testi sulle circostanze capitolate da 1) a 21) in seconda memoria ex art. 183 c. 6
c.p.c. di data 13.02.2924 ed in terza memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. di data
4.03.2024 a mezzo dei testi ivi già indicati e ci si oppone alle istanze istruttorie di parte convenuta per le ragioni esposte in terza memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. di data 4.03.2024”.
Con note di precisazione delle conclusioni dd. 06.01.2025, il procuratore di parte convenuta concludeva nel modo seguente: “nel merito, in via principale: rigettare le domande proposte dalle attrici , e Parte_1 Parte_2 Pt_2
Pag. 3 di 18 in quanto infondate in fatto e in diritto;
nel merito in stretto subordine: in Pt_3
denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare la qualità di legatario e non di erede del coimpetito in base Controparte_1
alle disposizioni contenute nel testamento a firma recante data Persona_1
20.01.2013; in via riconvenzionale: accertato e dichiarato il complessivo credito maturato dal coimpetito nei confronti del de cuius Controparte_1 Per_1
, pari a complessivi Euro 34.823,52 o alla diversa somma risultante di
[...]
giustizia, condannare gli eredi del de cuius , pro quota, al Persona_1
pagamento degli importi accertati come dovuti, oltre ad interessi legali dalla data dei singoli esborsi alla data odierna, oltre ad interessi ex art. 1284 co. 4
c.c. dalla data odierna alla data del saldo effettivo. In ogni caso: con l'integrale rifusione delle spese e competenze di lite, rimborso spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria: la difesa la difesa dei convenuti insiste per
l'ammissione della prova per interpello formale dell'attrice e delle intervenute e per testi, sulle circostanze capitolate da 1) a 59) in seconda memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. di data 12.02.2024 a mezzo dei testi già indicati e si oppone alle istanze istruttorie di parte attrice e di parte intervenuta per le ragioni di fatto e diritto esposte in terza memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. di data 04.03.2024, richiamando, sul punto, anche il contenuto dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal Tribunale in data 13.04.2024. Si oppone, in ogni caso, alla rinnovazione della CTU richiesta ex adverso per le ragioni già esposte a verbale di udienza 12.12.2024”. Ancora, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., dd. 04.02.2025, “La difesa delle attrici si richiama agli atti depositati in causa ed alle istanze istruttorie ivi formulate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione”; mentre, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., dd. 05.02.2025, “La difesa dei convenuti contesta integralmente il contenuto della memoria di replica depositata dalla difesa dell'attrice e delle intervenute, insiste per l'accoglimento
Pag. 4 di 18 delle conclusioni già rassegnate con note di data 06.01.2025 e chiede che la causa si trattenuta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 27 settembre 2022, Parte_1
e queste ultime anche con atto di
[...] Parte_2 Parte_3
intervento volontario dd. 27.02.2023, hanno citato in giudizio gli odierni convenuti al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo di
(nato a [...], TN, in data 04.05.1928), dd. 20.05.2019, Persona_1
pubblicato con verbale dd. 23.03.2021 dal Notaio Dott.ssa Persona_2
con conseguente apertura della successione legittima, per non essere il de cuius, al momento della redazione dello stesso, in grado di testare ex articolo 591, n. 3,
c.c..
Nei fatti, in particolare, l'attrice nipote del de cuius, ha Parte_1
rappresentato di essere in possesso del testamento olografo di , dd. Persona_1
20.01.2013, pubblicato con verbale dd. 22.03.2021 dal Notaio Dott. Per_3
(doc. 2), che designa “Nella piena facoltà di mente, come da certificato
[...]
medico lascio erede mia nipote residente negli Stati Uniti. La casa Parte_1
di mia proprietà P.ed. 348 sub. 1-2-3 in Cavedago con andito e tutto il contenuto che essa contiene, nella località Msett al No 6 in Cavedago. A mio nipote residente in [...]lascio il fondo in località Maset Controparte_1
(detto A O. Api). La rimanente mia proprietà lascio erede le mie pronipoti figlie di mia nipote deceduta A la e residenti a [...]in Persona_4 Pt_3 Pt_2
Canada”; che, al testamento olografo, risultava essere allegato un certificato medico (all. B, verbale di pubblicazione del testamento-doc. 2) del dott. CP_4
attestante la capacità di intendere e volere, al momento della redazione del
[...]
testamento, del testatore;
che, tuttavia, in seguito, alla morte di , Persona_1
l'attrice era venuta a sapere, dal cugino che, in Parte_1 Controparte_1
Pag. 5 di 18 data 20.05.2019, il de cuius aveva redatto un altro testamento, pubblicato con verbale dd. 23.03.2021 dal Notaio Dott.ssa (doc. 3), con Persona_2
cui, invece, il testatore aveva dichiarato di lasciare “le mie sostanze in parti eguali ai miei nipoti e Giovanni figli dei miei fratelli Controparte_5
e ”; che la stessa, a motivo di questa scoperta, aveva iniziato a Per_5 Per_6
compiere delle indagini;
che, in particolare, a partire dall'anno 2018, ella aveva potuto constatare un peggioramento nelle condizioni di salute di;
Persona_1
che, in data 06.07.2018, quest'ultimo era caduto presso la propria abitazione dopo avere avuto uno svenimento, così riportando una frattura al radio sinistro e rimanendo in Ospedale a Cles per 8 giorni (doc. 4); che, da quel momento, il Sig. non era stato più nelle condizioni di vivere da solo, venendo quindi Per_1
assistito da una badante presso la propria abitazione;
che le condizioni del Sig. avevano giustificato, in data 03.08.2018, ad opera dei nipoti Per_1 CP_1
e GI, la presentazione di un'istanza di nomina di
[...] CP_2 CP_3
amministratore di sostegno presso l'ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di
Trento, segnalando “il declino psico-fisico ed in particolare la costante diminuzione di memoria pone il beneficiario nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, come certificato anche dal medico curante;
in particolare il beneficiario tende a dimenticarsi di assumere quotidianamente i farmaci e ciò nonostante venga contattato giornalmente dal nipote che gli Controparte_1
ricorda di assumere i medicinali, nonché a dimenticarsi gli eventi più recenti che gli accadono, circostanze queste che impongono necessariamente di provvedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno che possa rappresentarlo nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione”; che la situazione in parola era stata confermata dal medico di base del de cuius, Dott.
che, in data 23.07.2018, dichiarava che “il paziente ha Persona_7
difficoltà a compiere attività quotidiane e necessita di aiuto” (doc. 5); che, in data 17.12.2018, il Giudice Tutelare aveva aperto l'amministrazione di sostegno
Pag. 6 di 18 nominando l'avv. Ossanna Isabella, successivamente sostituita dall'avv. Boriero
Denise (doc. 8); che di tale procedimento e di tale nomina le odierne attrici nulla avevano saputo, avendo gli allora ricorrenti ottenuto l'esenzione alla notifica, come da atto riportato in calce al predetto ricorso (doc. 6).
Tanto posto, le odierne attrici hanno rappresentato che lo stato di confusione e di incapacità del Sig. era cosa nota e sostenuta anche nelle conclusioni del Per_1
consulente tecnico di parte, Dott. , che accertava che “In Testimone_1
ragione della documentazione approfondita e in particolare di quella di natura medica e tenendo presenti le argomentazioni di ordine psichiatrico forense sopra esposte questo consulente ritiene che alla data di stesura del Persona_1
testamento del 20.5.2020 non fosse in grado di testare consapevolmente e liberamente per un severo quadro di decadimento mentale, strumentalmente accertato e clinicamente diagnosticato come incidente la sua condizione psicofisica già nel luglio 2018” (doc. 10); che, pertanto, era da ritenere che il testatore non fosse nelle sue piene facoltà mentali al momento della redazione del testamento dd. 20.05.2019, pubblicato con verbale dd. 23.03.2021.
Con memoria di costituzione e comparsa di riposta dd. 29.12.2022, si sono costituiti in giudizio i convenuti e Controparte_1 CP_3 CP_2
rappresentati e difesi dall'avv. Cristanelli Vittorio, i quali hanno
[...]
formulato le seguenti richieste: “accertare dichiarare (…) la nullità della procura speciale alle liti asseritamente rilasciata in Malè, in data 17 agosto
2022 dalle attrici e al difensore avv. Metella Parte_2 Parte_3
Costanzi; accertare e dichiarare l'omessa integrazione del litisconsorzio necessario nel presente giudizio e nella precedente mediazione obbligatoria con la , beneficiaria contemplata dal testatore nel testamento del Controparte_6
2013, disponendo la conseguente integrazione necessaria del contraddittorio e la rinnovazione della mediazione obbligatoria;
rigettare le domande proposte dalle
Pag. 7 di 18 attrici , e in quanto infondate in fatto e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in diritto”.
Segnatamente i predetti hanno rappresentato che, in ordine all'asserita incapacità del testatore, il declino psicofisico descritto dalle attrici non era da riferirsi a una asserita incapacità di intendere e volere del Sig. bensì a una situazione di Per_1
progressiva difficoltà legata all'età del predetto che, all'apertura dell'amministrazione di sostegno, aveva già compiuto 90 anni;
che, ancora, lo stesso risultava ben orientato e lucido;
che, difatti, lo stesso G.T. aveva precisato come “l'amministrazione di sostegno viene richiesta per la gestione ordinaria di
nonché per la vendita di alcuni beni immobili di proprietà del Persona_1
beneficiario al fine di poter procedere al pagamento della badante che lo assiste, per la gestione dei propri interessi, attinenti alla cura della persona e per la gestione della propria situazione anche dal punto di vista patrimoniale, mediante la riscossione della pensione…” (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), nonché, a seguito dell'audizione del testatore, che quest'ultimo appariva come “orientato nel tempo e nello spazio”.
Nel caso di accoglimento della domanda attorea è stato, altresì, richiesto di
“accertare e dichiarare la qualità di legatario e non di erede del coimpetito
in base alle disposizioni contenute nel testamento a firma Controparte_1
recante data 20.01.2013. In via riconvenzionale, è stato ancora Persona_1
domandato che “accertato e dichiarato il complessivo credito maturato dal
nei confronti del de cuius , pari a Parte_4 Controparte_1 Persona_1
complessivi Euro 34.823,52 o alla diversa somma risultante di giustizia, condannare gli eredi del de cuius , pro quota, al pagamento degli Persona_1
importi accertati come dovuti, oltre ad interessi legali dalla data dei singoli esborsi alla data odierna, oltre ad interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data odierna alla data del saldo effettivo”. In ogni caso, con l'integrale rifusione delle spese e competenze di lite, rimborso spese generali ed accessori di legge.
Pag. 8 di 18 La causa è stata istruita con le prove ritenute rilevanti come da decreto di questo
Tribunale, depositato in data 15.04.2024 e, segnatamente, ammettendo l'istanza di C.T.U. articolata da parte attrice (memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. dd.
13.02.2024).
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., rispettivamente dd. 04.02.2025 e dd. 05.02.2025, parte attrice e parte convenuta hanno concluso come da atti introduttivi, memorie di replica e note di precisazione delle conclusioni, contestando le reciproche richieste.
……………………….
Orbene ciò posto, la domanda proposta da parte attrice, in ordine alla nullità del testamento per incapacità naturale del testatore, risulta essere infondata e come tale va rigettata.
Va, anzitutto, osservato, in ordine alle questioni preliminari, che le stesse sono state risolte nel corso del giudizio.
I convenuti, con memoria di costituzione e comparsa di risposta dd. 29.12.2022, hanno, difatti, sollevato eccezione di nullità della procura speciale alle liti, non risultando che tutte le attrici fossero effettivamente presenti a Malè – luogo indicato nella procura alle liti quale luogo di rilascio della stessa – al momento della sottoscrizione dell'atto e del conferimento dell'incarico all'Avv. Costanzi
Metella. Detta eventuale nullità della procura alle liti è stata, tuttavia, superata con atto di intervento volontario da parte di e dd. Parte_2 Parte_3
27.02.2023, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Metella Costanzi, giusta procura alle liti, dd. 15.02.2023, autenticata da PP NN – Notary
Public di Ontario, rilasciata su foglio separato e allegato in calce all'atto di intervento.
Pag. 9 di 18 Ancora, con memoria di costituzione e comparsa di risposta dd. 29.12.2022, i convenuti hanno sollevato eccezione di mancanza di integralità del contraddittorio, per non avere le attrici convenuto in giudizio, altresì, la parrocchia di Cavedago, risultante beneficiaria di un'istituzione testamentaria in termini di legato, nel testamento oggetto di causa.
All'udienza dd. 12.07.2023 l'avv. di parte attrice ha, tuttavia, rappresentato di avere depositato la rinuncia della parrocchia di Cavedago (Arcidiocesi di Trento) al legato testamentario, come da nota di deposito dd. 27.02.2023. L'irregolare instaurazione del contraddittorio è stata, pertanto, superata, a motivo del difetto di legittimazione passiva, per rinuncia al legato, della parrocchia di Cavedago.
Infine, all'udienza dd. 12.07.2023 il procuratore di parte convenuta ha rappresentato il mancato espletamento della mediazione in relazione alla domanda riconvenzionale, domandando, dunque, che la stessa venisse esperita. A tal proposito, si richiama il verbale della predetta udienza, con cui il Tribunale ha disposto quanto segue: “rilevato che il procedimento di mediazione obbligatoria rispetto ad una domanda riconvenzionale non ha carattere obbligatorio
(Tribunale di Pavia sentenza n. 88/2023) e che, dunque, il mancato esperimento della stessa non è motivo di improcedibilità dell'azione”, rimettendo, poi, in termini parte attrice per l'esperimento di detta procedura, la quale ha, tuttavia, sortito esito negativo (verbale depositato in data 21.09.2023).
Venendo, adesso, al merito della controversia, si ritiene che, riguardo alla dedotta incapacità del testatore al momento della redazione testamento oggetto dell'impugnazione, debbano, preliminarmente e in punto di diritto, effettuarsi talune precisazioni.
In ordine alla natura dell'apprezzamento del giudice di merito circa lo stato di capacità di intendere e volere del testatore, occorre, in particolare, premettere che esso si sostanzia in un'indagine di fatto e valutazione meritale (Cass., n.
Pag. 10 di 18 162/1981) e che, al fine di verificare la correttezza di detta indagine, è irrilevante la distinzione fra testamento olografo e testamento raccolto da notaio, non mutando la nozione di capacità naturale del testatore nelle predette fattispecie;
infatti, l'eventuale stato di incapacità non costituisce una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, postulando, invece,
“la prova che, a cagione di infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi” (Cass., n. 28758/2017).
Ciò premesso, deve, altresì, considerarsi che “lo stato di capacità costituisce la regola”, mentre “quello di incapacità l'eccezione”, pertanto, “spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente (nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo)” (Cass., n. 8079/2005; Cass., n. 28758/2017).
Conseguentemente, può dirsi che, nel caso in cui si impugni il testamento per motivo di incapacità naturale del testatore, è onere di parte attrice provare la stessa incapacità; a ben vedere, quindi, si dà applicazione all'art. 2697, c.c. a tenore del quale è onere di chi vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Per contro, nell'ipotesi in cui il testatore sia affetto da incapacità totale e permanente, spetta a chi – convenuto nel giudizio di impugnazione – voglia avvalersi del testamento, provare che lo stesso sia stato redatto in un momento di lucidità del de cuius.
Nel caso di specie, ci si trova nella prima delle due ipotesi appena sopra delineate;
infatti, le attrici intendono, a motivo dell'asserita incapacità del testatore, ottenere la declaratoria di nullità dell'atto, del quale, quindi, non intendono avvalersi.
Pag. 11 di 18 Ciò posto in punto di diritto e, nello specifico, per quanto attiene all'onere della prova gravante su parte attrice nel caso di specie, deve ora richiamarsi quanto emerso, in via di fatto e dall'istruttoria, nel presente procedimento.
In primo luogo, si dà atto che è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, nominando la Dott.ssa psicologa-psicoterapeuta e Persona_8
neuropsichiatra, sul seguente quesito: “Dica (l'esperto nominato) se, alla luce di tutta la documentazione versata in atti e, dunque, delle probabili condizioni psicofisiche del sig. sia possibile stabilire se, al momento della Persona_1 redazione del testamento olografo dd. 20/05/2019, quest'ultimo fosse o meno capace di intendere e di volere e con quale grado di probabilità” (decreto depositato in data 15.04.2024).
Dalla C.T.U. del 08.11.2024, è emerso che:
- Il quadro neuroradiologico può essere utilizzato per aumentare la probabilità diagnostica clinica di demenza ma, in assenza di un evidente quadro di alterazione cognitiva (clinicamente significativo) e funzionale, la sola compromissione neuroradiologica non consente la formulazione diagnostica;
- Il “Declino psicofisico” menzionato nel ricorso per l'amministrazione di sostegno non è una diagnosi, la diagnosi eventualmente è “Demenza”;
- Una diagnosi di “Demenza”, per sé, non prefigura automaticamente un'incapacità di intendere e volere, che va sempre dimostrata;
- La presenza di un'eventuale demenza vascolare, mai peraltro diagnosticata nel signor prevederebbe tra l'altro un andamento Per_1
a scalini, a partire dall'esordio, con possibilità di permanenza ad un grado lieve di malattia anche per periodi medio-lunghi, come ampiamente riportato in letteratura.
Pag. 12 di 18 Dunque, la C.T.U. ha rilevato che: la sola compromissione neuroradiologica del
Sig. non è da sola sufficiente a ricavare una diagnosi in ordine allo Persona_1
stato cognitivo del predetto;
il “declino psicofisico” non è espressione di valore diagnostico, essendo la diagnosi, semmai, quella di “demenza”; la demenza vascolare non è mai stata diagnosticata al Sig. . Persona_1
Infine, l'esperto nominato ha concluso ritenendo che: “Rispetto al quesito posto dal Giudice, quanto emerso dalla consulenza consente di affermare che il signor
al momento della redazione del testamento olografo dd. 20/05/2019 non Per_1
fosse affetto da apprezzabile “infermità o menomazione psichica”, anche transitoria, che potesse escludere o condizionare la sua volontà, la coscienza dei propri atti o la capacità di autodeterminarsi. Con i dati a disposizione dello scrivente CTU, la sua capacità di intendere e volere corrispondeva di fatto alla percentuale massima, non avendo alcuna prova a dimostrazione della possibile, anche parziale, riduzione.”
Per quanto attiene, poi, in particolare, alla documentazione presente in atti e depositata da parte attrice (oggetto di esame nella stessa consulenza tecnica d'ufficio), se ne deve osservare l'inidoneità a provare l'asserita incapacità del de cuius, in quanto fondata su mere valutazioni e congetture e non, invece, su dati e riscontri oggettivi. Infatti, si fa riferimento, nella documentazione clinica del testatore (doc. 4, allegato all'atto di citazione), a patologie fisiche, come, ad esempio, a frattura di colles, sostituzione della valvola cardiaca, uso a lungo termine (in corso) di anticoagulanti e, per dette patologie sono stati effettuati degli esami di accertamento della condizione fisica – non già psicologica/intellettiva – del paziente, come tac, radiografie, ecografia del cuore.
Inoltre, il successivo accertamento della situazione cognitiva del de cuius, effettuato in data 12.07.2018 (doc. 4), riporta un numero di errori ad opera del predetto, in risposta alle domande proposte dal personale sanitario, pari a 4, che
Pag. 13 di 18 coincide con una situazione di “deterioramento lieve”, non risultando, quindi, un quadro clinico grave e tale da privare il Sig. “in modo assoluto, al Persona_1
momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi” (Cass., n. 28758/2017). Per quanto attiene, poi, alla valutazione sensoria e della comunicazione (doc. 4), emerge che linguaggio e comunicazione sono definiti normali, che il paziente parla normalmente, che, infine, udito e vista sono normali.
La documentazione in atti, pertanto, appare in linea con quanto osservato dalla
C.T.U. circa lo stato mentale del de cuius, rilevandosi l'assenza di apprezzabile infermità o menomazione psichica, anche temporanea, in grado da condizionare o, persino, escludere “la sua volontà, la coscienza dei propri atti o la capacità di autodeterminarsi”.
Si osserva, inoltre, come la relazione di consulenza psichiatrico forense depositata da parte attrice (doc. 10) – in cui il C.T. Dott. Testimone_1
conclude nel senso della sussistenza di un “severo quadro di decadimento mentale, strumentalmente accertato e clinicamente diagnosticato come incidente la sua condizione psicofisica già nel luglio 2018” – appare priva di documentazione idonea a supportare dette conclusioni. Infatti, come sinora esposto, dalla documentazione medica rinvenibile nella cartella clinica del testatore (doc. 4), il quadro clinico dello stesso non è corrispondente a quello indicato dal C.T. Dott. , anzi il deterioramento cognitivo cui si Testimone_1
dà attestazione è ivi qualificato come lieve.
A ciò si aggiunge quanto emerso dalle specifiche contestazioni di parte convenuta e, in particolare, dalle dichiarazioni della Sig. che Persona_9
assisteva il testatore, la quale ha affermato (su foglio autografo) che “il Sig.
è sempre stato lucido e capace di intendere e volere” dal Persona_1
Pag. 14 di 18 18.08.2018, sino al suo decesso (doc. 9 allegato alla memoria di costituzione e di comparsa di risposta).
Dagli atti depositati da parte convenuta emerge, poi, che il medico del Sig.
Dott. ha osservato che il predetto “mi è risultato lucido, Per_1 Per_7 collaborativo e capace di intendere e volere” (doc. 4 allegato alla memoria di costituzione e di comparsa di risposta).
Si precisa, ancora, che le condizioni generali di salute del de cuius risultano dalla tabella di individuazione del grado di invalidità civile della persona (doc. 23 di parte convenuta) e dal verbale di accertamento dello stato di invalidità del predetto (doc. 21 di parte convenuta) in cui, sebbene si attesti la presenza di difficoltà a svolgere compiti e funzioni oggetto di analisi, si riconduce detta difficoltà all'età avanzata del paziente e si nega, conseguentemente, all'esito dell'esame, il diritto alla indennità di accompagnamento.
In conclusione, parte attrice non è stata in grado di assolvere integralmente all'onere probatorio in ordine all'asserita incapacità del Sig. a testare, Per_1
non emergendo, dalla documentazione dalla stessa depositata, un quadro clinico idoneo a decretare, al momento della redazione del testamento, una condizione di assoluta incapacità di autodeterminarsi del predetto, ed essendosi invece limitata a produrre documentazione attestante uno stato patologico del de cuius impreciso dal punto di vista medico-diagnostico e solo potenzialmente in grado di incidere sulle facoltà mentali dello stesso, senza poi ottenere riscontro nella disposta
C.T.U. e negli approfondimenti operati da questo Tribunale. Ciò con la precisazione che inammissibili si reputano le prove orali articolate da parte attrice per le ragioni già evidenziate nell'ordinanza del 13 aprile 2024, al contenuto della quale ci si richiama integralmente. Né ancora appaiono sussistenti i presupposti per un richiamo o per una rinnovazione delle operazioni peritali in quanto immuni da vizi logici-giuridici.
Pag. 15 di 18 Tutto ciò esposto e analizzato, la domanda di parte attrice appare infondata e deve, pertanto, rigettarsi.
Assorbita, inoltre, nel rigetto della domanda principale (con conseguente conferma del secondo testamento) va ritenuta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto essendo la stessa volta ad ottenere Controparte_1
l'accertamento e la condanna di tutti gli eredi, pro quota, al pagamento del credito, asseritamente maturato da nei confronti del de cuius Controparte_1
, per spese di assistenza, viaggio, gestione patrimoniale e, infine, Persona_1
spese funerarie, pari ad euro 34.823,52 oltre a interessi, e dovendosi, dunque, la stessa, stante la validità della seconda scheda testamentaria, giocoforza estendersi agli stessi convenuti, tuttavia rappresentati e costituitisi a mezzo dello stesso difensore, e, nei confronti dei quali, dunque, non è stata avanzata alcuna c.d. domanda riconvenzionale trasversale.
Assorbita ancora è da intendersi la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti espressamente in via subordinata all'accoglimento della domanda attorea.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, si ritiene che le stesse seguono la soccombenza e che vanno, pertanto, poste a carico delle attrici. Le spese vanno, inoltre, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto espletata dalle parti secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, che nel presente giudizio comportano l'applicazione dei valori medi per quanto attiene alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei valori minimi per quanto concerne alla fase istruttoria in assenza di espletamento di tale attività.
Si rappresenta, inoltre, per quanto attiene ai convenuti Controparte_1
che, in quanto assistiti dal medesimo CP_3 CP_2
procuratore, vanno considerati, rispettivamente, come unica parte, tenuto conto anche della medesima posizione processuale degli stessi e della identità, dunque,
Pag. 16 di 18 delle difese spiegate e che vanno, tuttavia, applicati gli aumenti previsti dal D.M.
n. 55/2014, all'art. 4, co. 2, per il numero delle parti assistite dallo stesso procuratore, come da apposita richiesta.
Le spese di ctp, sostenute dai convenuti, come documentate agli atti, vanno dei pari poste a carico delle attrici in virtù del principio a tenore del quale «il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio … essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente» (cfr: Cass. sez. un. 16990/2017) e considerato che, nel caso di specie, è stata fornita apposita prova del pagamento delle superiori spese.
Si ritengono, invece, non dovute le spese inerenti alla fase della mediazione attivata per la domanda riconvenzionale, stante la non obbligatorietà della stessa
(come anticipato nel corso del giudizio e come anche confermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 3452 depositata il 7 febbraio
2024), nonché tenuto conto dell'esito del presente giudizio (in relazione al quale le domande riconvenzionali sono state ritenute come assorbite nel rigetto della domanda attorea).
Le spese di ctu seguono del pari la soccombenza e vanno, pertanto, integralmente poste a carico delle attrici, con onere di quest'ultime di restituzione ai convenuti dell'acconto da questi ultimi eventualmente anticipato.
P.Q.M.
Pag. 17 di 18 Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda proposta da parte delle attrici Parte_1
e per infondatezza;
Parte_2 Parte_3
-Condanna le attrici al pagamento, a favore dei convenuti, delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di 10.740,80 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese di ctp come documentate in atti;
-Condanna le attrici al pagamento delle spese di ctu, con onere delle stesse di restituzione ai convenuti dell'acconto da questi ultimi eventualmente anticipato.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Dott. Luciano Spina
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario
In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa GI Segna Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice rel.
Riunito nella camera di consiglio del 27.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2272 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente Parte_1
negli Stati Uniti d'America in 96 Lookout CT – Urbana – Ohio 43078 - c.f.
rappresentata e difesa dall'avv. Costanzi Metella (C.F.: C.F._1
, recapito pec con C.F._2 Email_1
studio legale in Malè (TN), Piazza Garibaldi, 2, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti telematica dd. 17.08.2022, rilasciata su foglio separato e allegata in calce all'atto di citazione;
parte attrice nata in [...] – Toronto il 28.07.1971, residente in [...], Parte_2
Ontario, Woodbridge 22 Nicola Court - c.f. ; C.F._3 Pt_3 nata in [...] – Toronto il 6.02.1973, residente in [...], Ontario,
[...]
Toronto 10 Penhaledrive - c.f. , entrambe rappresentate e C.F._4
difese dall'avv. Metella Costanzi (C.F.: , recapito pec C.F._2
con studio legale in Malè (TN), Piazza Email_1
Garibaldi, 2, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura alle liti dd. 15.02.2023 autenticata da PP NN – Notary Public di
Ontario, rilasciata su foglio separato e allegata in calce all'atto di intervento volontario;
intervenienti attrici
CONTRO
nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
e residente in [...] Corso del Popolo, C.F._5
39; nata a [...] in data [...] (C.F. CP_2
) e residente in [...] Frazione Maset, 11; C.F._6
nata a [...] in data [...] (C.F. CP_3
) e residente in [...], tutti C.F._7
rappresentati e difesi, in forza delle rispettive procure speciali alle liti allegate alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'avvocato Vittorio Cristanelli
(Cod. Fisc. ) del Foro di Trento ed elettivamente CodiceFiscale_8
domiciliati presso il suo studio legale in 38122 Trento, Via Filippo Serafini n. 9, con indirizzo pec Email_2
parti convenute
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario
Pag. 2 di 18 OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note di precisazione delle conclusioni dd.
10.01.2025, il procuratore di parte attrice concludeva nel modo seguente:
“Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, l'incapacità di intendere e di volere del signor al momento della redazione della scheda Persona_1
testamentaria di data 20 maggio 2019 pubblicata con verbale redatto dal Notaio
Dr. in data 23.03.2021; per l'effetto, annullare il predetto Persona_2
testamento di data 20 maggio 2019; dichiararsi conseguentemente eredi di
[...]
le odierne attrici , e Per_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
sulla base del testamento di data 20 gennaio 2013, da Controparte_1
considerarsi unico testamento olografo validamente redatto dal testatore;
respingersi, per i motivi di cui in atti e perché totalmente e/o parzialmente infondate ed inammissibili, tutte le istanze e domande, ivi compresa quella riconvenzionale, formulata ex adverso nella comparsa di costituzione e risposta dd. 29 dicembre 2022 e nelle memorie autorizzate;
con vittoria di spese di causa oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge;
In via istruttoria: si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU per le ragioni esposte nel foglio di deduzioni da far parte integrante del verbale d'udienza di data 12.12.2024 per le attrici e per l'ammissione della prova per interpello formale dei convenuti e per testi sulle circostanze capitolate da 1) a 21) in seconda memoria ex art. 183 c. 6
c.p.c. di data 13.02.2924 ed in terza memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. di data
4.03.2024 a mezzo dei testi ivi già indicati e ci si oppone alle istanze istruttorie di parte convenuta per le ragioni esposte in terza memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. di data 4.03.2024”.
Con note di precisazione delle conclusioni dd. 06.01.2025, il procuratore di parte convenuta concludeva nel modo seguente: “nel merito, in via principale: rigettare le domande proposte dalle attrici , e Parte_1 Parte_2 Pt_2
Pag. 3 di 18 in quanto infondate in fatto e in diritto;
nel merito in stretto subordine: in Pt_3
denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare la qualità di legatario e non di erede del coimpetito in base Controparte_1
alle disposizioni contenute nel testamento a firma recante data Persona_1
20.01.2013; in via riconvenzionale: accertato e dichiarato il complessivo credito maturato dal coimpetito nei confronti del de cuius Controparte_1 Per_1
, pari a complessivi Euro 34.823,52 o alla diversa somma risultante di
[...]
giustizia, condannare gli eredi del de cuius , pro quota, al Persona_1
pagamento degli importi accertati come dovuti, oltre ad interessi legali dalla data dei singoli esborsi alla data odierna, oltre ad interessi ex art. 1284 co. 4
c.c. dalla data odierna alla data del saldo effettivo. In ogni caso: con l'integrale rifusione delle spese e competenze di lite, rimborso spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria: la difesa la difesa dei convenuti insiste per
l'ammissione della prova per interpello formale dell'attrice e delle intervenute e per testi, sulle circostanze capitolate da 1) a 59) in seconda memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. di data 12.02.2024 a mezzo dei testi già indicati e si oppone alle istanze istruttorie di parte attrice e di parte intervenuta per le ragioni di fatto e diritto esposte in terza memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. di data 04.03.2024, richiamando, sul punto, anche il contenuto dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal Tribunale in data 13.04.2024. Si oppone, in ogni caso, alla rinnovazione della CTU richiesta ex adverso per le ragioni già esposte a verbale di udienza 12.12.2024”. Ancora, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., dd. 04.02.2025, “La difesa delle attrici si richiama agli atti depositati in causa ed alle istanze istruttorie ivi formulate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione”; mentre, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., dd. 05.02.2025, “La difesa dei convenuti contesta integralmente il contenuto della memoria di replica depositata dalla difesa dell'attrice e delle intervenute, insiste per l'accoglimento
Pag. 4 di 18 delle conclusioni già rassegnate con note di data 06.01.2025 e chiede che la causa si trattenuta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 27 settembre 2022, Parte_1
e queste ultime anche con atto di
[...] Parte_2 Parte_3
intervento volontario dd. 27.02.2023, hanno citato in giudizio gli odierni convenuti al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo di
(nato a [...], TN, in data 04.05.1928), dd. 20.05.2019, Persona_1
pubblicato con verbale dd. 23.03.2021 dal Notaio Dott.ssa Persona_2
con conseguente apertura della successione legittima, per non essere il de cuius, al momento della redazione dello stesso, in grado di testare ex articolo 591, n. 3,
c.c..
Nei fatti, in particolare, l'attrice nipote del de cuius, ha Parte_1
rappresentato di essere in possesso del testamento olografo di , dd. Persona_1
20.01.2013, pubblicato con verbale dd. 22.03.2021 dal Notaio Dott. Per_3
(doc. 2), che designa “Nella piena facoltà di mente, come da certificato
[...]
medico lascio erede mia nipote residente negli Stati Uniti. La casa Parte_1
di mia proprietà P.ed. 348 sub. 1-2-3 in Cavedago con andito e tutto il contenuto che essa contiene, nella località Msett al No 6 in Cavedago. A mio nipote residente in [...]lascio il fondo in località Maset Controparte_1
(detto A O. Api). La rimanente mia proprietà lascio erede le mie pronipoti figlie di mia nipote deceduta A la e residenti a [...]in Persona_4 Pt_3 Pt_2
Canada”; che, al testamento olografo, risultava essere allegato un certificato medico (all. B, verbale di pubblicazione del testamento-doc. 2) del dott. CP_4
attestante la capacità di intendere e volere, al momento della redazione del
[...]
testamento, del testatore;
che, tuttavia, in seguito, alla morte di , Persona_1
l'attrice era venuta a sapere, dal cugino che, in Parte_1 Controparte_1
Pag. 5 di 18 data 20.05.2019, il de cuius aveva redatto un altro testamento, pubblicato con verbale dd. 23.03.2021 dal Notaio Dott.ssa (doc. 3), con Persona_2
cui, invece, il testatore aveva dichiarato di lasciare “le mie sostanze in parti eguali ai miei nipoti e Giovanni figli dei miei fratelli Controparte_5
e ”; che la stessa, a motivo di questa scoperta, aveva iniziato a Per_5 Per_6
compiere delle indagini;
che, in particolare, a partire dall'anno 2018, ella aveva potuto constatare un peggioramento nelle condizioni di salute di;
Persona_1
che, in data 06.07.2018, quest'ultimo era caduto presso la propria abitazione dopo avere avuto uno svenimento, così riportando una frattura al radio sinistro e rimanendo in Ospedale a Cles per 8 giorni (doc. 4); che, da quel momento, il Sig. non era stato più nelle condizioni di vivere da solo, venendo quindi Per_1
assistito da una badante presso la propria abitazione;
che le condizioni del Sig. avevano giustificato, in data 03.08.2018, ad opera dei nipoti Per_1 CP_1
e GI, la presentazione di un'istanza di nomina di
[...] CP_2 CP_3
amministratore di sostegno presso l'ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di
Trento, segnalando “il declino psico-fisico ed in particolare la costante diminuzione di memoria pone il beneficiario nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, come certificato anche dal medico curante;
in particolare il beneficiario tende a dimenticarsi di assumere quotidianamente i farmaci e ciò nonostante venga contattato giornalmente dal nipote che gli Controparte_1
ricorda di assumere i medicinali, nonché a dimenticarsi gli eventi più recenti che gli accadono, circostanze queste che impongono necessariamente di provvedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno che possa rappresentarlo nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione”; che la situazione in parola era stata confermata dal medico di base del de cuius, Dott.
che, in data 23.07.2018, dichiarava che “il paziente ha Persona_7
difficoltà a compiere attività quotidiane e necessita di aiuto” (doc. 5); che, in data 17.12.2018, il Giudice Tutelare aveva aperto l'amministrazione di sostegno
Pag. 6 di 18 nominando l'avv. Ossanna Isabella, successivamente sostituita dall'avv. Boriero
Denise (doc. 8); che di tale procedimento e di tale nomina le odierne attrici nulla avevano saputo, avendo gli allora ricorrenti ottenuto l'esenzione alla notifica, come da atto riportato in calce al predetto ricorso (doc. 6).
Tanto posto, le odierne attrici hanno rappresentato che lo stato di confusione e di incapacità del Sig. era cosa nota e sostenuta anche nelle conclusioni del Per_1
consulente tecnico di parte, Dott. , che accertava che “In Testimone_1
ragione della documentazione approfondita e in particolare di quella di natura medica e tenendo presenti le argomentazioni di ordine psichiatrico forense sopra esposte questo consulente ritiene che alla data di stesura del Persona_1
testamento del 20.5.2020 non fosse in grado di testare consapevolmente e liberamente per un severo quadro di decadimento mentale, strumentalmente accertato e clinicamente diagnosticato come incidente la sua condizione psicofisica già nel luglio 2018” (doc. 10); che, pertanto, era da ritenere che il testatore non fosse nelle sue piene facoltà mentali al momento della redazione del testamento dd. 20.05.2019, pubblicato con verbale dd. 23.03.2021.
Con memoria di costituzione e comparsa di riposta dd. 29.12.2022, si sono costituiti in giudizio i convenuti e Controparte_1 CP_3 CP_2
rappresentati e difesi dall'avv. Cristanelli Vittorio, i quali hanno
[...]
formulato le seguenti richieste: “accertare dichiarare (…) la nullità della procura speciale alle liti asseritamente rilasciata in Malè, in data 17 agosto
2022 dalle attrici e al difensore avv. Metella Parte_2 Parte_3
Costanzi; accertare e dichiarare l'omessa integrazione del litisconsorzio necessario nel presente giudizio e nella precedente mediazione obbligatoria con la , beneficiaria contemplata dal testatore nel testamento del Controparte_6
2013, disponendo la conseguente integrazione necessaria del contraddittorio e la rinnovazione della mediazione obbligatoria;
rigettare le domande proposte dalle
Pag. 7 di 18 attrici , e in quanto infondate in fatto e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in diritto”.
Segnatamente i predetti hanno rappresentato che, in ordine all'asserita incapacità del testatore, il declino psicofisico descritto dalle attrici non era da riferirsi a una asserita incapacità di intendere e volere del Sig. bensì a una situazione di Per_1
progressiva difficoltà legata all'età del predetto che, all'apertura dell'amministrazione di sostegno, aveva già compiuto 90 anni;
che, ancora, lo stesso risultava ben orientato e lucido;
che, difatti, lo stesso G.T. aveva precisato come “l'amministrazione di sostegno viene richiesta per la gestione ordinaria di
nonché per la vendita di alcuni beni immobili di proprietà del Persona_1
beneficiario al fine di poter procedere al pagamento della badante che lo assiste, per la gestione dei propri interessi, attinenti alla cura della persona e per la gestione della propria situazione anche dal punto di vista patrimoniale, mediante la riscossione della pensione…” (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), nonché, a seguito dell'audizione del testatore, che quest'ultimo appariva come “orientato nel tempo e nello spazio”.
Nel caso di accoglimento della domanda attorea è stato, altresì, richiesto di
“accertare e dichiarare la qualità di legatario e non di erede del coimpetito
in base alle disposizioni contenute nel testamento a firma Controparte_1
recante data 20.01.2013. In via riconvenzionale, è stato ancora Persona_1
domandato che “accertato e dichiarato il complessivo credito maturato dal
nei confronti del de cuius , pari a Parte_4 Controparte_1 Persona_1
complessivi Euro 34.823,52 o alla diversa somma risultante di giustizia, condannare gli eredi del de cuius , pro quota, al pagamento degli Persona_1
importi accertati come dovuti, oltre ad interessi legali dalla data dei singoli esborsi alla data odierna, oltre ad interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data odierna alla data del saldo effettivo”. In ogni caso, con l'integrale rifusione delle spese e competenze di lite, rimborso spese generali ed accessori di legge.
Pag. 8 di 18 La causa è stata istruita con le prove ritenute rilevanti come da decreto di questo
Tribunale, depositato in data 15.04.2024 e, segnatamente, ammettendo l'istanza di C.T.U. articolata da parte attrice (memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. dd.
13.02.2024).
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., rispettivamente dd. 04.02.2025 e dd. 05.02.2025, parte attrice e parte convenuta hanno concluso come da atti introduttivi, memorie di replica e note di precisazione delle conclusioni, contestando le reciproche richieste.
……………………….
Orbene ciò posto, la domanda proposta da parte attrice, in ordine alla nullità del testamento per incapacità naturale del testatore, risulta essere infondata e come tale va rigettata.
Va, anzitutto, osservato, in ordine alle questioni preliminari, che le stesse sono state risolte nel corso del giudizio.
I convenuti, con memoria di costituzione e comparsa di risposta dd. 29.12.2022, hanno, difatti, sollevato eccezione di nullità della procura speciale alle liti, non risultando che tutte le attrici fossero effettivamente presenti a Malè – luogo indicato nella procura alle liti quale luogo di rilascio della stessa – al momento della sottoscrizione dell'atto e del conferimento dell'incarico all'Avv. Costanzi
Metella. Detta eventuale nullità della procura alle liti è stata, tuttavia, superata con atto di intervento volontario da parte di e dd. Parte_2 Parte_3
27.02.2023, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Metella Costanzi, giusta procura alle liti, dd. 15.02.2023, autenticata da PP NN – Notary
Public di Ontario, rilasciata su foglio separato e allegato in calce all'atto di intervento.
Pag. 9 di 18 Ancora, con memoria di costituzione e comparsa di risposta dd. 29.12.2022, i convenuti hanno sollevato eccezione di mancanza di integralità del contraddittorio, per non avere le attrici convenuto in giudizio, altresì, la parrocchia di Cavedago, risultante beneficiaria di un'istituzione testamentaria in termini di legato, nel testamento oggetto di causa.
All'udienza dd. 12.07.2023 l'avv. di parte attrice ha, tuttavia, rappresentato di avere depositato la rinuncia della parrocchia di Cavedago (Arcidiocesi di Trento) al legato testamentario, come da nota di deposito dd. 27.02.2023. L'irregolare instaurazione del contraddittorio è stata, pertanto, superata, a motivo del difetto di legittimazione passiva, per rinuncia al legato, della parrocchia di Cavedago.
Infine, all'udienza dd. 12.07.2023 il procuratore di parte convenuta ha rappresentato il mancato espletamento della mediazione in relazione alla domanda riconvenzionale, domandando, dunque, che la stessa venisse esperita. A tal proposito, si richiama il verbale della predetta udienza, con cui il Tribunale ha disposto quanto segue: “rilevato che il procedimento di mediazione obbligatoria rispetto ad una domanda riconvenzionale non ha carattere obbligatorio
(Tribunale di Pavia sentenza n. 88/2023) e che, dunque, il mancato esperimento della stessa non è motivo di improcedibilità dell'azione”, rimettendo, poi, in termini parte attrice per l'esperimento di detta procedura, la quale ha, tuttavia, sortito esito negativo (verbale depositato in data 21.09.2023).
Venendo, adesso, al merito della controversia, si ritiene che, riguardo alla dedotta incapacità del testatore al momento della redazione testamento oggetto dell'impugnazione, debbano, preliminarmente e in punto di diritto, effettuarsi talune precisazioni.
In ordine alla natura dell'apprezzamento del giudice di merito circa lo stato di capacità di intendere e volere del testatore, occorre, in particolare, premettere che esso si sostanzia in un'indagine di fatto e valutazione meritale (Cass., n.
Pag. 10 di 18 162/1981) e che, al fine di verificare la correttezza di detta indagine, è irrilevante la distinzione fra testamento olografo e testamento raccolto da notaio, non mutando la nozione di capacità naturale del testatore nelle predette fattispecie;
infatti, l'eventuale stato di incapacità non costituisce una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, postulando, invece,
“la prova che, a cagione di infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi” (Cass., n. 28758/2017).
Ciò premesso, deve, altresì, considerarsi che “lo stato di capacità costituisce la regola”, mentre “quello di incapacità l'eccezione”, pertanto, “spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente (nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo)” (Cass., n. 8079/2005; Cass., n. 28758/2017).
Conseguentemente, può dirsi che, nel caso in cui si impugni il testamento per motivo di incapacità naturale del testatore, è onere di parte attrice provare la stessa incapacità; a ben vedere, quindi, si dà applicazione all'art. 2697, c.c. a tenore del quale è onere di chi vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Per contro, nell'ipotesi in cui il testatore sia affetto da incapacità totale e permanente, spetta a chi – convenuto nel giudizio di impugnazione – voglia avvalersi del testamento, provare che lo stesso sia stato redatto in un momento di lucidità del de cuius.
Nel caso di specie, ci si trova nella prima delle due ipotesi appena sopra delineate;
infatti, le attrici intendono, a motivo dell'asserita incapacità del testatore, ottenere la declaratoria di nullità dell'atto, del quale, quindi, non intendono avvalersi.
Pag. 11 di 18 Ciò posto in punto di diritto e, nello specifico, per quanto attiene all'onere della prova gravante su parte attrice nel caso di specie, deve ora richiamarsi quanto emerso, in via di fatto e dall'istruttoria, nel presente procedimento.
In primo luogo, si dà atto che è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, nominando la Dott.ssa psicologa-psicoterapeuta e Persona_8
neuropsichiatra, sul seguente quesito: “Dica (l'esperto nominato) se, alla luce di tutta la documentazione versata in atti e, dunque, delle probabili condizioni psicofisiche del sig. sia possibile stabilire se, al momento della Persona_1 redazione del testamento olografo dd. 20/05/2019, quest'ultimo fosse o meno capace di intendere e di volere e con quale grado di probabilità” (decreto depositato in data 15.04.2024).
Dalla C.T.U. del 08.11.2024, è emerso che:
- Il quadro neuroradiologico può essere utilizzato per aumentare la probabilità diagnostica clinica di demenza ma, in assenza di un evidente quadro di alterazione cognitiva (clinicamente significativo) e funzionale, la sola compromissione neuroradiologica non consente la formulazione diagnostica;
- Il “Declino psicofisico” menzionato nel ricorso per l'amministrazione di sostegno non è una diagnosi, la diagnosi eventualmente è “Demenza”;
- Una diagnosi di “Demenza”, per sé, non prefigura automaticamente un'incapacità di intendere e volere, che va sempre dimostrata;
- La presenza di un'eventuale demenza vascolare, mai peraltro diagnosticata nel signor prevederebbe tra l'altro un andamento Per_1
a scalini, a partire dall'esordio, con possibilità di permanenza ad un grado lieve di malattia anche per periodi medio-lunghi, come ampiamente riportato in letteratura.
Pag. 12 di 18 Dunque, la C.T.U. ha rilevato che: la sola compromissione neuroradiologica del
Sig. non è da sola sufficiente a ricavare una diagnosi in ordine allo Persona_1
stato cognitivo del predetto;
il “declino psicofisico” non è espressione di valore diagnostico, essendo la diagnosi, semmai, quella di “demenza”; la demenza vascolare non è mai stata diagnosticata al Sig. . Persona_1
Infine, l'esperto nominato ha concluso ritenendo che: “Rispetto al quesito posto dal Giudice, quanto emerso dalla consulenza consente di affermare che il signor
al momento della redazione del testamento olografo dd. 20/05/2019 non Per_1
fosse affetto da apprezzabile “infermità o menomazione psichica”, anche transitoria, che potesse escludere o condizionare la sua volontà, la coscienza dei propri atti o la capacità di autodeterminarsi. Con i dati a disposizione dello scrivente CTU, la sua capacità di intendere e volere corrispondeva di fatto alla percentuale massima, non avendo alcuna prova a dimostrazione della possibile, anche parziale, riduzione.”
Per quanto attiene, poi, in particolare, alla documentazione presente in atti e depositata da parte attrice (oggetto di esame nella stessa consulenza tecnica d'ufficio), se ne deve osservare l'inidoneità a provare l'asserita incapacità del de cuius, in quanto fondata su mere valutazioni e congetture e non, invece, su dati e riscontri oggettivi. Infatti, si fa riferimento, nella documentazione clinica del testatore (doc. 4, allegato all'atto di citazione), a patologie fisiche, come, ad esempio, a frattura di colles, sostituzione della valvola cardiaca, uso a lungo termine (in corso) di anticoagulanti e, per dette patologie sono stati effettuati degli esami di accertamento della condizione fisica – non già psicologica/intellettiva – del paziente, come tac, radiografie, ecografia del cuore.
Inoltre, il successivo accertamento della situazione cognitiva del de cuius, effettuato in data 12.07.2018 (doc. 4), riporta un numero di errori ad opera del predetto, in risposta alle domande proposte dal personale sanitario, pari a 4, che
Pag. 13 di 18 coincide con una situazione di “deterioramento lieve”, non risultando, quindi, un quadro clinico grave e tale da privare il Sig. “in modo assoluto, al Persona_1
momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi” (Cass., n. 28758/2017). Per quanto attiene, poi, alla valutazione sensoria e della comunicazione (doc. 4), emerge che linguaggio e comunicazione sono definiti normali, che il paziente parla normalmente, che, infine, udito e vista sono normali.
La documentazione in atti, pertanto, appare in linea con quanto osservato dalla
C.T.U. circa lo stato mentale del de cuius, rilevandosi l'assenza di apprezzabile infermità o menomazione psichica, anche temporanea, in grado da condizionare o, persino, escludere “la sua volontà, la coscienza dei propri atti o la capacità di autodeterminarsi”.
Si osserva, inoltre, come la relazione di consulenza psichiatrico forense depositata da parte attrice (doc. 10) – in cui il C.T. Dott. Testimone_1
conclude nel senso della sussistenza di un “severo quadro di decadimento mentale, strumentalmente accertato e clinicamente diagnosticato come incidente la sua condizione psicofisica già nel luglio 2018” – appare priva di documentazione idonea a supportare dette conclusioni. Infatti, come sinora esposto, dalla documentazione medica rinvenibile nella cartella clinica del testatore (doc. 4), il quadro clinico dello stesso non è corrispondente a quello indicato dal C.T. Dott. , anzi il deterioramento cognitivo cui si Testimone_1
dà attestazione è ivi qualificato come lieve.
A ciò si aggiunge quanto emerso dalle specifiche contestazioni di parte convenuta e, in particolare, dalle dichiarazioni della Sig. che Persona_9
assisteva il testatore, la quale ha affermato (su foglio autografo) che “il Sig.
è sempre stato lucido e capace di intendere e volere” dal Persona_1
Pag. 14 di 18 18.08.2018, sino al suo decesso (doc. 9 allegato alla memoria di costituzione e di comparsa di risposta).
Dagli atti depositati da parte convenuta emerge, poi, che il medico del Sig.
Dott. ha osservato che il predetto “mi è risultato lucido, Per_1 Per_7 collaborativo e capace di intendere e volere” (doc. 4 allegato alla memoria di costituzione e di comparsa di risposta).
Si precisa, ancora, che le condizioni generali di salute del de cuius risultano dalla tabella di individuazione del grado di invalidità civile della persona (doc. 23 di parte convenuta) e dal verbale di accertamento dello stato di invalidità del predetto (doc. 21 di parte convenuta) in cui, sebbene si attesti la presenza di difficoltà a svolgere compiti e funzioni oggetto di analisi, si riconduce detta difficoltà all'età avanzata del paziente e si nega, conseguentemente, all'esito dell'esame, il diritto alla indennità di accompagnamento.
In conclusione, parte attrice non è stata in grado di assolvere integralmente all'onere probatorio in ordine all'asserita incapacità del Sig. a testare, Per_1
non emergendo, dalla documentazione dalla stessa depositata, un quadro clinico idoneo a decretare, al momento della redazione del testamento, una condizione di assoluta incapacità di autodeterminarsi del predetto, ed essendosi invece limitata a produrre documentazione attestante uno stato patologico del de cuius impreciso dal punto di vista medico-diagnostico e solo potenzialmente in grado di incidere sulle facoltà mentali dello stesso, senza poi ottenere riscontro nella disposta
C.T.U. e negli approfondimenti operati da questo Tribunale. Ciò con la precisazione che inammissibili si reputano le prove orali articolate da parte attrice per le ragioni già evidenziate nell'ordinanza del 13 aprile 2024, al contenuto della quale ci si richiama integralmente. Né ancora appaiono sussistenti i presupposti per un richiamo o per una rinnovazione delle operazioni peritali in quanto immuni da vizi logici-giuridici.
Pag. 15 di 18 Tutto ciò esposto e analizzato, la domanda di parte attrice appare infondata e deve, pertanto, rigettarsi.
Assorbita, inoltre, nel rigetto della domanda principale (con conseguente conferma del secondo testamento) va ritenuta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto essendo la stessa volta ad ottenere Controparte_1
l'accertamento e la condanna di tutti gli eredi, pro quota, al pagamento del credito, asseritamente maturato da nei confronti del de cuius Controparte_1
, per spese di assistenza, viaggio, gestione patrimoniale e, infine, Persona_1
spese funerarie, pari ad euro 34.823,52 oltre a interessi, e dovendosi, dunque, la stessa, stante la validità della seconda scheda testamentaria, giocoforza estendersi agli stessi convenuti, tuttavia rappresentati e costituitisi a mezzo dello stesso difensore, e, nei confronti dei quali, dunque, non è stata avanzata alcuna c.d. domanda riconvenzionale trasversale.
Assorbita ancora è da intendersi la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti espressamente in via subordinata all'accoglimento della domanda attorea.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, si ritiene che le stesse seguono la soccombenza e che vanno, pertanto, poste a carico delle attrici. Le spese vanno, inoltre, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto espletata dalle parti secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, che nel presente giudizio comportano l'applicazione dei valori medi per quanto attiene alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei valori minimi per quanto concerne alla fase istruttoria in assenza di espletamento di tale attività.
Si rappresenta, inoltre, per quanto attiene ai convenuti Controparte_1
che, in quanto assistiti dal medesimo CP_3 CP_2
procuratore, vanno considerati, rispettivamente, come unica parte, tenuto conto anche della medesima posizione processuale degli stessi e della identità, dunque,
Pag. 16 di 18 delle difese spiegate e che vanno, tuttavia, applicati gli aumenti previsti dal D.M.
n. 55/2014, all'art. 4, co. 2, per il numero delle parti assistite dallo stesso procuratore, come da apposita richiesta.
Le spese di ctp, sostenute dai convenuti, come documentate agli atti, vanno dei pari poste a carico delle attrici in virtù del principio a tenore del quale «il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio … essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente» (cfr: Cass. sez. un. 16990/2017) e considerato che, nel caso di specie, è stata fornita apposita prova del pagamento delle superiori spese.
Si ritengono, invece, non dovute le spese inerenti alla fase della mediazione attivata per la domanda riconvenzionale, stante la non obbligatorietà della stessa
(come anticipato nel corso del giudizio e come anche confermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 3452 depositata il 7 febbraio
2024), nonché tenuto conto dell'esito del presente giudizio (in relazione al quale le domande riconvenzionali sono state ritenute come assorbite nel rigetto della domanda attorea).
Le spese di ctu seguono del pari la soccombenza e vanno, pertanto, integralmente poste a carico delle attrici, con onere di quest'ultime di restituzione ai convenuti dell'acconto da questi ultimi eventualmente anticipato.
P.Q.M.
Pag. 17 di 18 Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda proposta da parte delle attrici Parte_1
e per infondatezza;
Parte_2 Parte_3
-Condanna le attrici al pagamento, a favore dei convenuti, delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di 10.740,80 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese di ctp come documentate in atti;
-Condanna le attrici al pagamento delle spese di ctu, con onere delle stesse di restituzione ai convenuti dell'acconto da questi ultimi eventualmente anticipato.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Dott. Luciano Spina
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