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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò ConSIliere dr. Caterina Garufi ConSIliere
nella causa iscritta al n. 2309 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, ha emesso la seguente sentenza
TRA
, rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Leonardi Caterina, come da procura in atti
-APPELLANTI-
E
e quali eredi di CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Azzariti Luigi e Cervone PE
Mario, come da procura in atti
-APPELLATI- E
, non costituita CP_4
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5325/2024 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 25 marzo 2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
r.g. n. 1 Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 7.4.2020 , Parte_1 Parte_2
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare CP_4
e dichiarare l'intervenuta decadenza del fratello dal Persona_1
diritto di accettare l'eredità del defunto (fratello delle Persona_2
parti), per non avere questi reso la dichiarazione di accettazione dell'eredità nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario ex art. 487 c.c. A sostegno di tali domande le ricorrenti hanno dedotto che:
- non è mai stato nel possesso dei beni ereditari e, senza Persona_1
previamente accettare l'eredità, ha formato l'inventario in quanto ha depositato in data 20.9.2019, nell'ambito del procedimento n. 14195/2019
R.G.V.G. instaurato dalle attrici, istanza di adesione all'inventario rappresentando l'intenzione di presentare anch'egli accettazione con beneficio di inventario dell'eredità relitta dal de cuius (istanza che è stata accolta con provvedimento del 23.9.2019). - successivamente PE
, per il tramite del suo legale e di sua figlia, ha partecipato a tutte le
[...]
operazioni di inventario per come risulta dai relativi verbali;
- l'inventario di cui trattasi è stato concluso in data 4.10.2019 e non è intervenuta tempestiva dichiarazione di accettazione dell'eredità, conseguentemente intervenendo la decadenza dal diritto di accettare l'eredità anteriormente all'accettazione beneficiata successivamente effettuata dal convenuto solo in data 7.2.2020. 2.
Si è costituito chiedendo il rigetto della domanda Persona_1
formulata dalle attrici.
Il convenuto ha in particolare dedotto che l'istanza presentata nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione non può essere qualificata come un vero e proprio atto di proposizione dell'inventario,
r.g. n. 2 essendosi egli in buona sostanza limitato a partecipare alle operazioni di inventario tramite il proprio difensore dopo che le operazioni erano state già avviate a cura delle odierne attrici (in tal modo esprimendo la volontà ex art. 510 c.c. di voler beneficiare della limitazione di responsabilità a seguito dell'inventario già promosso).
Il convenuto ha quindi dedotto di non essere decaduto dal diritto di accettare l'eredità e di aver anzi legittimamente accettato tale eredità con atto del 7.2.2020, rep. n. 19434 rac. 13962. 3.
Disposto il mutamento del rito, con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. le attrici, a fronte delle eccezioni di parte convenuta, hanno chiesto di accertare la nullità dell'atto di accettazione beneficiata del 7.2.2020 in quanto effettuato in violazione di legge oltre il termine di decadenza previsto, nonché di accertare la non veridicità delle dichiarazioni rese in tale atto dal convenuto in ordine alla mancata proposizione di istanza per l'inventario da parte sua.
Tali ulteriori domande sono state contestate, nel merito, dal convenuto, che ne ha chiesto il rigetto.”.
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“1. Rigetta le domande proposte da , Parte_1 [...]
e nei confronti di;
Parte_2 CP_4 Persona_1
2. Condanna , e Parte_1 Parte_2 CP_4
al pagamento in favore di delle spese di lite, che
[...] Persona_1
liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A.
e cassa come per legge”.
r.g. n. 3 A fondamento della decisione, il Tribunale, dopo aver richiamato gli istituti che sorreggono la materia di causa, e, segnatamente, la norma di cui all'art. 487 c.c. - secondo cui il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari: - può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto;
- quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione e, in mancanza, è considerato erede puro e semplice;
- quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, deve fare tale dichiarazione nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario e, in mancanza, perde il diritto di accettare l'eredità -, ha premesso: - che l'istanza depositata in data 20.9.2019 dal convenuto nell'ambito del sopra menzionato procedimento di volontaria giurisdizione non è stata preceduta da una dichiarazione di accettazione da parte del convenuto medesimo;
- che la dichiarazione di accettazione non è intervenuta entro quaranta giorni dalla conclusione delle operazioni di inventario.
Tanto premesso, ha escluso l'operatività della decadenza, sul presupposto che essa opera solo nei confronti di chi “abbia fatto l'inventario” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 487 u.c. c.c., dunque, abbia sostanzialmente promosso l'inventario e non anche nei confronti di chi ha aderito all'istanza di inventario depositata da altri chiamati all'eredità.
A sostegno di tale argomentazione ha richiamato la sentenza n.
1482/64 della Suprema Corte, facendo presente che la norma in esame, introducendo una decadenza, è insuscettibile di applicazione analogica, donde non può essere applicata a chi non ha promosso l'inventario.
A conforto della suddetta interpretazione ha richiamato le norme di r.g. n. 4 cui agli artt. 771 e 772 c.p.c., in forza delle quali gli altri chiamati all'eredità devono essere avvertiti delle operazioni di inventario ed hanno facoltà di poter assistere.
La mera partecipazione alle operazioni di inventario, dunque, ad avviso del Tribunale, non può in alcun modo essere equiparata all'iniziativa di chi, proponendo con ricorso l'istanza ex art. 769 c.p.c., abbia effettivamente fatto l'inventario, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 487 c.c.
Alla luce di tali principi, il Tribunale, esaminando il caso concreto, ha osservato: “(..) nel caso di specie nella menzionata istanza del 20.9.2019 il convenuto ha chiesto di aderire e beneficiare dell'inventario da altri richiesto nell'ambito del procedimento n. 14195/19 R.G.V.G. ed il Giudice ha adottato un provvedimento di semplice autorizzazione in calce in data
23.9.2019. Sebbene tale istanza non sia qualificabile come mera dichiarazione di assistenza alle operazioni seguito del ricevimento dell'avviso ex art. 772 c.p.c., la stessa non può neanche essere qualificata come autonoma istanza ex art. 769 c.p.c. da cui far discendere
l'applicazione dei rigorosi termini decadenziali di cui all'art. 487 c.c.
Vengono infatti in rilievo, da un lato, una disposizione, quella di cui all'art. 487 c.c., insuscettibile di applicazione analogica e, dall'altro lato, un procedimento, quello di volontaria giurisdizione, in cui non è direttamente trasponibile l'istituto dell'intervento di cui all'art. 105 c.p.c.
(ed in cui, nel caso di specie, il convenuto non poteva certo essere ritenuto un vero e proprio controinteressato).
In tale quadro non può dunque pienamente equipararsi la presentazione della sopra descritta istanza alla proposizione di un ricorso
e, dunque, ad un'attività da cui non può che conseguire una piena
r.g. n. 5 consapevolezza in ordine ai termini decadenziali eventualmente derivanti dall'esercizio dell'azione (diversamente, ad esempio, da quanto si verificherebbe nell'ipotesi di proposizione di più distinti ricorsi successivamente riuniti nel medesimo procedimento di volontaria giurisdizione).
Inoltre la dichiarazione di voler aderire e beneficiare dell'inventario ben potrebbe ricondursi al beneficio espressamente previsto dall'art. 510
c.c. a favore di chi, come l'odierno convenuto alla data della presentazione dell'istanza, non era già accettante puro e semplice dell'eredità né era già decaduto dalla facoltà di accettazione con beneficio di inventario.
Non ricorre dunque la possibilità di ritenere, con l'univocità necessaria in relazione a disposizioni introduttive di decadenze, che
l'istanza presentata dal convenuto sia qualificabile come promozione dell'inventario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 487 u.c. c.c.”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere la Parte_2
domanda giudiziale formulata dalle SI.re e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta Parte_2
decadenza del SI. - al quale sono succeduti a causa di Persona_1
morte i di lui eredi SI.ri , , - CP_1 Controparte_2 CP_5
dal diritto di accettare l'eredità del defunto fratello ai Persona_2
sensi e per gli effetti di cui all'art. 487 c.c., in epoca anteriore alla stipula dell' atto di “accettazione di eredità con beneficio d'inventario” per Notar
Avv. coadiutore dell'Avv. Antonio Germani, del Persona_3
7.2.2020, rep. n. 19434, racc. 13962, registrato l'11.02.2021, per i dedotti
e comprovati motivi. Quanto precede con ogni conseguenza;
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle allegazioni, domande ed eccezioni
r.g. n. 6 formulate da - al quale sono succeduti a causa di morte i Persona_1
di lui eredi SI.ri , , - previo CP_1 Controparte_2 CP_5
accertamento e declaratoria di: a) nullità dell'atto di “accettazione di eredità con beneficio d'inventario” per Notar Avv. Persona_3
coadiutore dell'Avv. Antonio Germani, del 7.2.2020 , rep. n.
[...]
19434, racc. 13962, registrato l'11.02.2021, giacché reso in violazione di legge;
b) non veridicità delle dichiarazioni rese da con l' Persona_1
atto di “accettazione di eredità con beneficio d'inventario” per Notar Avv.
coadiutore dell'Avv. Antonio Germani, del Persona_3
7.2.2020, rep. n. 19434, racc. 13962, registrato l'11.02.2021, per come di seguito testualmente riportate “il SInor ... premette ... pur Persona_1
avendo assistito alle operazioni d'inventario a mezzo dell'Avv. Francesco
Scardaccione, non ha promosso istanza per l'inventario in questione”; - condannare, ex art. 96 c.p.c., il SI. - al quale sono Persona_1
succeduti a causa di morte i di lui eredi SI.ri , CP_1 [...]
, -al risarcimento dei danni subiti dalla odierna CP_2 CP_5
parte appellante, da quantificarsi, in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura ritenuta di giustizia;
- con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e diritto dell'odierna parte appellante a ripetere le somme medio tempore pagate a tale titolo in forza della sentenza di primo grado. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del proposto appello, si chiede comunque che le spese legali di entrambi i gradi di giudizio siano integralmente compensate tra le parti.”
e quali eredi di CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, hanno contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto PE
dell'appello.
La causa, all'udienza del 13 febbraio 2025, all'esito della discussione,
r.g. n. 7 è stata trattenuta in decisione.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza per motivazione illogica, contraddittoria, perplessa, dubitativa e incomprensibile, nonché per errori di fatto e di diritto.
Hanno sostenuto che il Tribunale, dopo aver affermato che “l'istanza adesione inventario (..) non sia qualificabile come mera dichiarazione di assistenza alle operazioni a seguito del ricevimento dell'avviso ex art. 772
c.p.c.” , ha proseguito, con argomentazione contraddittoria e incomprensibile, sostenendo che “ la stessa non può neanche essere qualificata come autonoma istanza ex art. 769 c.p.c. da cui far discendere l'applicazione dei rigorosi termini decadenziali di cui all'art. 487 c.c. (..)
.non può dunque pienamente equipararsi la presentazione della sopra descritta istanza alla proposizione di un ricorso e, dunque, ad un'attività da cui non può che conseguire una piena consapevolezza in ordine ai termini decadenziali eventualmente derivanti dall'esercizio dell'azione”.
Le appellanti hanno dedotto che il giudice di prima istanza è incorso in erronea valutazione dell'“istanza adesione inventario” depositata da
, con il patrocinio dell'Avv. Scardaccione, e delle relative Persona_1
conseguenze giuridiche, in quanto dall'esame di detta istanza emerge la volontà di controparte di avanzare specifica domanda di inventario e non la mera volontà di assistere alla formazione dell'inventario, giacché così testualmente formulata: “il SI. come sopra rappresentato Persona_1
e difeso fa istanza all'Ill.mo Giudice, affinché possa anch'egli aderire e beneficiare dell'inventario della successione del de cuius Persona_2
che sarà redatto dal Cancelliere già nominato dott.ssa Controparte_6
nel procedimento RG 14195/2029”.
r.g. n. 8 Ed inoltre, , per il tramite dell'Avv. Scardaccione e Persona_1
della di lui figlia SI.ra , ha partecipato a tutte le operazioni di CP_1
inventario di cui trattasi per come risulta dai relativi verbali datati
20.9.2019, 27.09.2019 e 4.10.2019, sollevando anche specifiche eccezioni relativamente ai crediti reclamati dalla coerede SI.ra . Parte_1
Le censure sono infondate.
Dal tenore letterale dell'istanza si desume che ha Persona_1
chiesto di aderire alle operazioni di inventario.
La volontà di beneficiare dell'inventario, sia pur espressa in tale istanza, non integra la pretesa sostanziale, da ridursi alla volontà di assistere alle operazioni di inventario, in quanto il detto beneficio è previsto dall'art. 510 c.c. in favore di tutti i chiamati, anche di quelli che non hanno assistito all'inventario.
Né tantomeno, al fine di individuare il contenuto dell'istanza, può farsi riferimento al fatto che abbia delegato un legale ad assistere alle operazioni di inventario, o che questi, abbia, per suo conto, sollevato eccezioni, in quanto è in facoltà di chi assiste all'inventario, anche in nome e per conto del chiamato all'eredità, tutelare i propri interessi, facendo in modo che tutti i beni del de cuius vengano inventariati.
Tanto detto, si condivide quanto affermato dal Tribunale in merito all'applicabilità dell'istituto della decadenza di cui all'art. 487 c.c. solo al chiamato che promuove l'inventario.
Opinare diversamente, ritenendo applicabile la decadenza anche al chiamato che assiste alle operazioni di inventario, si porrebbe in contrasto con il divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali ex art. 14
r.g. n. 9 preleggi, nel novero delle quali si inseriscono le norme dettate in materia di decadenza, per derogare al principio generale secondo il quale l'esercizio dei diritti soggettivi non può essere soggetto a limiti.
In sostanza, le norme che prevedono termini di decadenza sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione oltre i casi espressamente considerati, anche ove dovesse ravvisarsi la necessità di tutelare la medesima eSIenza. (in tal senso, Cass. sentenza n. 8350/2012).
L'ultimo motivo di appello concerne censure riguardanti il rigetto della domanda di accertamento della nullità dell'atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario effettuato da per essere Persona_1
inveritiera la dichiarazione in esso riportata, e segnatamente, per aver dichiarato la controparte: “il SInor (...) premette (...) pur Persona_1
avendo assistito alle operazioni d'inventario a mezzo dell'Avv. Francesco
Scardaccione, non ha promosso istanza per l'inventario in questione”.
Il Tribunale ha ritenuto superfluo l'esame di tali domande, atteso che, avendo accertato che non ha promosso il procedimento per Persona_1
l'inventario dei beni, nessuna dichiarazione inveritiera è contenuta nell'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
Per le stesse ragioni, la Corte ritiene superfluo esaminare il motivo di appello testé citato.
Per quanto fin qui detto, si rigetta l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione del D.M. n. 55/2014 (parametri medi dello scaglione valore r.g. n. 10 indeterminabile -complessità bassa-, con esclusione della fase istruttoria perché non espletata).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
;
[...]
condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, in favore di e CP_1 Controparte_2 CP_3
quali eredi di , che liquida in complessivi € 6.946,00,
[...] Persona_1
oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
nulla sulle spese di lite in relazione alla posizione di , perché CP_4
non si è costituita;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n.
228/12, per il pagamento da parte delle appellanti, in favore dell'erario,
della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di conSIlio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 11