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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 3792/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3792/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi nel presente giudizio dall'avv. Pascucci Alfonso, come da procura alle liti in atti;
ATTORI
contro
(C.F. ), QUALE TITOLARE DELL'IMPRESA CP_1 C.F._4 [...]
; OP
CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.01.2025, il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_1 [...]
rappresentato di essere proprietari pro quota dell'immobile sito in Santarcangelo di Parte_2
Romagna, distinto al Catasto al Foglio 19, Particella 321, Subalterno 13, Categoria A/4, Classe 3,
Consistenza 5 vani, Rendita € 309,87, esponevano che nel corso del 2023, aveva Parte_3
scoperto che il deposito/cantina era occupato interamente da merce (manichini e scatole di scarpe) direttamente riconducibile alla ditta individuale “ ” la quale, in forza di OP
contratto stipulato in data 14.11.2017, conduceva in locazione uno spazio commerciale, sempre di proprietà dei e ma sito in Santarcangelo di Romagna, Via A. Saffi n. 28, distinto al Parte_3 Pt_1
Catasto Fabbricati del Comune al foglio 19, particella 310, sub. 3, Cat. C/1, Classe 5 con rendita catastale 720,15. Gli odierni attori rappresentavano che la ditta individuale OP
, persa la disponibilità di un precedente magazzino ove ricoverare le proprie cose, profittando
[...]
del rapporto esistente con aveva richiesto a quest'ultima la gentilezza di utilizzare a Parte_2
titolo gratuito il deposito per un breve tempo (sei mesi) in attesa di poter trovare altro luogo.
[...]
e esponevano che, nonostante la temporanea Parte_3 Parte_1 Parte_2
concessione e la formale richiesta di rilascio, la convenuta continuava ad occupare illecitamente il bene e, pertanto, invocavano il proprio diritto ad esperire nei confronti della stessa azione personale di rilascio per la detenzione sine titulo e ad ottenere il risarcimento del danno per occupazione senza titolo. Chiedevano, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO I.- verificati i fatti così come esposti, dichiarare ed accertare l'avvenuta occupazione sine titulo del deposito pertinenziale dell'immobile ad uso abitativo in Comune di Santarcangelo di Romagna (1304), Foglio 19, Particella
321, Subalterno 13, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 5 vani, Rendita € 309,87; II.- per effetto, condannare la ditta individuale “ ” al rilascio del deposito pertinenziale OP dell'immobile ad uso abitativo in Comune di Santarcangelo di Romagna (1304), Foglio 19, Particella
321, Subalterno 13, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 5 vani, Rendita € 309,87; III.- per effetto, condannare la ditta individuale “ ” al risarcimento del danno patito e P_ OP
patendi dagli odierni attori in via equitativa, secondo il libero convincimento di questo Tribunale VI.- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre ad IVA e CNPA come per legge”.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, verificata in sede di emissione del decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c., quale titolare dell'impresa individuale P_ OP
, non si costituiva in giudizio.
[...]
pagina 2 di 5 Differita l'udienza di comparizione delle parti e depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 06.11.2024 compariva la sola parte attrice chiedendo, previa dichiarazione di contumacia della convenuta, la fissazione dell'udienza di discussione con termine per note conclusive e, in subordine, l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate.
[... Dichiarata la contumacia di , quale titolare dell'impresa individuale P_ P_
, il Giudice, a scioglimento della riserva trattenuta all'esito dell'udienza, ritenuta la causa P_
matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 09.01.2025, all'esito della discussione, il Giudice riservava la decisione.
Tutto ciò premesso, le domande proposte da e Parte_3 Parte_1 [...]
devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte. Parte_2
In atto di citazione, e hanno prospettato il Parte_3 Pt_1 Parte_1 Parte_2
loro diritto “di esperire nei confronti della convenuta azione personale di rilascio per la detenzione sine titulo dalla medesima posta in essere” (cfr. pag. 4).
Orbene, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (cfr. Cass. n. 25052/2018).
La proposizione di un'azione personale di restituzione, quindi, implica necessariamente il previo trasferimento della disponibilità o del godimento del bene in forza di un contratto che costituisce la fonte del diritto alla restituzione di quel medesimo bene. Ne deriva che l'attore in restituzione ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio e, quindi, il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa (cfr. Cass., Sez. Un., n.
13533/2001 e, conformemente, da ultimo, Cass., n. 1080 /2020). In altri termini, colui che agisce in restituzione deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo successivo venir meno per qualsiasi causa, l'uno e l'altro elemento costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore (cfr. da ultimo Cass. n. 36057/2021).
Nel caso di specie, e - i quali hanno Parte_3 Parte_1 Parte_2 genericamente prospettato che “la ditta individuale “ ”, …, profittando OP
pagina 3 di 5 del rapporto esistente con la Sig.ra abbia richiesto a quest'ultima la gentilezza di Parte_2
utilizzare a titolo gratuito il deposito per un breve tempo (sei mesi) in attesa di poter trovare altro luogo” - non hanno comprovato il titolo in forza del quale il bene è stato consegnato a - P_
titolo, peraltro, neppure specificamente indicato - avendo formulato istanze istruttorie del tutto irrilevanti a tal fine. Gli odierni attori, quindi, dopo aver invocato il loro diritto “di esperire nei confronti della convenuta azione personale di rilascio per la detenzione sine titulo dalla medesima posta in essere”, non hanno assolto agli oneri probatori sugli stessi gravanti e alla medesima conclusione si perverrebbe quand'anche la domanda proposta da Parte_3 Parte_1
e fosse qualificata come azione di rivendicazione.
[...] Parte_2
Tale azione si fonda sulla deduzione della titolarità del diritto di proprietà sul bene immobile e la restituzione è invocata quale effetto consequenziale all'accertamento di tale titolarità e non già alla verifica dell'inesistenza o della cessazione di un titolo fondante la detenzione del bene stesso in capo al convenuto.
L'attore che agisce in rivendica è tenuto alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, gravando sullo stesso l'onere di provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione. Se l'acquisto è
a titolo originario, sarà sufficiente per l'attore fornire la prova di tale titolo (usucapione; occupazione;
accessione ecc.); se, invece, l'acquisto è a titolo derivativo, la prova del titolo non è sufficiente, dal momento che l'alienante potrebbe non essere stato il proprietario del bene e, quindi, legittimato a disporne. Ne consegue che l'attore deve dar prova anche del titolo di acquisto dei propri danti causa, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.
A fronte di una domanda di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita da colui che agisce e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Orbene, nel caso di specie e hanno dedotto di essere diventati Parte_3 Parte_1
comproprietari dell'immobile per cui è causa in quanto eredi legittimi di mentre Persona_1
ha rappresentato di esserne già proprietaria, in proprio, per il residuo. Parte_2
A fronte delle circostanze così allegate, non ha fornito alcun elemento al fine di Parte_2
comprovare il proprio diritto - di cui, peraltro, non ha neppure precisato le modalità di acquisto -, mentre la documentazione che dimostrerebbe il diritto di e è del Parte_3 Parte_1
tutto insufficiente, trattandosi di una mera dichiarazione di subentro in un contratto di locazione:
pagina 4 di 5 l'attore in rivendica che abbia acquistato a titolo derivativo, infatti, ha l'onere di provare la proprietà risalendo, attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario.
Ne deriva che gli odierni attori non hanno dato prova della titolarità del diritto di proprietà sul bene immobile per cui è causa, prova necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivendicazione.
In conclusione, le domande proposte da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
devono essere rigettate.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 3792/2023, così provvede:
- rigetta le domande proposte da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 3 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3792/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi nel presente giudizio dall'avv. Pascucci Alfonso, come da procura alle liti in atti;
ATTORI
contro
(C.F. ), QUALE TITOLARE DELL'IMPRESA CP_1 C.F._4 [...]
; OP
CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.01.2025, il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_1 [...]
rappresentato di essere proprietari pro quota dell'immobile sito in Santarcangelo di Parte_2
Romagna, distinto al Catasto al Foglio 19, Particella 321, Subalterno 13, Categoria A/4, Classe 3,
Consistenza 5 vani, Rendita € 309,87, esponevano che nel corso del 2023, aveva Parte_3
scoperto che il deposito/cantina era occupato interamente da merce (manichini e scatole di scarpe) direttamente riconducibile alla ditta individuale “ ” la quale, in forza di OP
contratto stipulato in data 14.11.2017, conduceva in locazione uno spazio commerciale, sempre di proprietà dei e ma sito in Santarcangelo di Romagna, Via A. Saffi n. 28, distinto al Parte_3 Pt_1
Catasto Fabbricati del Comune al foglio 19, particella 310, sub. 3, Cat. C/1, Classe 5 con rendita catastale 720,15. Gli odierni attori rappresentavano che la ditta individuale OP
, persa la disponibilità di un precedente magazzino ove ricoverare le proprie cose, profittando
[...]
del rapporto esistente con aveva richiesto a quest'ultima la gentilezza di utilizzare a Parte_2
titolo gratuito il deposito per un breve tempo (sei mesi) in attesa di poter trovare altro luogo.
[...]
e esponevano che, nonostante la temporanea Parte_3 Parte_1 Parte_2
concessione e la formale richiesta di rilascio, la convenuta continuava ad occupare illecitamente il bene e, pertanto, invocavano il proprio diritto ad esperire nei confronti della stessa azione personale di rilascio per la detenzione sine titulo e ad ottenere il risarcimento del danno per occupazione senza titolo. Chiedevano, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO I.- verificati i fatti così come esposti, dichiarare ed accertare l'avvenuta occupazione sine titulo del deposito pertinenziale dell'immobile ad uso abitativo in Comune di Santarcangelo di Romagna (1304), Foglio 19, Particella
321, Subalterno 13, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 5 vani, Rendita € 309,87; II.- per effetto, condannare la ditta individuale “ ” al rilascio del deposito pertinenziale OP dell'immobile ad uso abitativo in Comune di Santarcangelo di Romagna (1304), Foglio 19, Particella
321, Subalterno 13, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 5 vani, Rendita € 309,87; III.- per effetto, condannare la ditta individuale “ ” al risarcimento del danno patito e P_ OP
patendi dagli odierni attori in via equitativa, secondo il libero convincimento di questo Tribunale VI.- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre ad IVA e CNPA come per legge”.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, verificata in sede di emissione del decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c., quale titolare dell'impresa individuale P_ OP
, non si costituiva in giudizio.
[...]
pagina 2 di 5 Differita l'udienza di comparizione delle parti e depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 06.11.2024 compariva la sola parte attrice chiedendo, previa dichiarazione di contumacia della convenuta, la fissazione dell'udienza di discussione con termine per note conclusive e, in subordine, l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate.
[... Dichiarata la contumacia di , quale titolare dell'impresa individuale P_ P_
, il Giudice, a scioglimento della riserva trattenuta all'esito dell'udienza, ritenuta la causa P_
matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 09.01.2025, all'esito della discussione, il Giudice riservava la decisione.
Tutto ciò premesso, le domande proposte da e Parte_3 Parte_1 [...]
devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte. Parte_2
In atto di citazione, e hanno prospettato il Parte_3 Pt_1 Parte_1 Parte_2
loro diritto “di esperire nei confronti della convenuta azione personale di rilascio per la detenzione sine titulo dalla medesima posta in essere” (cfr. pag. 4).
Orbene, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (cfr. Cass. n. 25052/2018).
La proposizione di un'azione personale di restituzione, quindi, implica necessariamente il previo trasferimento della disponibilità o del godimento del bene in forza di un contratto che costituisce la fonte del diritto alla restituzione di quel medesimo bene. Ne deriva che l'attore in restituzione ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio e, quindi, il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa (cfr. Cass., Sez. Un., n.
13533/2001 e, conformemente, da ultimo, Cass., n. 1080 /2020). In altri termini, colui che agisce in restituzione deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo successivo venir meno per qualsiasi causa, l'uno e l'altro elemento costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore (cfr. da ultimo Cass. n. 36057/2021).
Nel caso di specie, e - i quali hanno Parte_3 Parte_1 Parte_2 genericamente prospettato che “la ditta individuale “ ”, …, profittando OP
pagina 3 di 5 del rapporto esistente con la Sig.ra abbia richiesto a quest'ultima la gentilezza di Parte_2
utilizzare a titolo gratuito il deposito per un breve tempo (sei mesi) in attesa di poter trovare altro luogo” - non hanno comprovato il titolo in forza del quale il bene è stato consegnato a - P_
titolo, peraltro, neppure specificamente indicato - avendo formulato istanze istruttorie del tutto irrilevanti a tal fine. Gli odierni attori, quindi, dopo aver invocato il loro diritto “di esperire nei confronti della convenuta azione personale di rilascio per la detenzione sine titulo dalla medesima posta in essere”, non hanno assolto agli oneri probatori sugli stessi gravanti e alla medesima conclusione si perverrebbe quand'anche la domanda proposta da Parte_3 Parte_1
e fosse qualificata come azione di rivendicazione.
[...] Parte_2
Tale azione si fonda sulla deduzione della titolarità del diritto di proprietà sul bene immobile e la restituzione è invocata quale effetto consequenziale all'accertamento di tale titolarità e non già alla verifica dell'inesistenza o della cessazione di un titolo fondante la detenzione del bene stesso in capo al convenuto.
L'attore che agisce in rivendica è tenuto alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, gravando sullo stesso l'onere di provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione. Se l'acquisto è
a titolo originario, sarà sufficiente per l'attore fornire la prova di tale titolo (usucapione; occupazione;
accessione ecc.); se, invece, l'acquisto è a titolo derivativo, la prova del titolo non è sufficiente, dal momento che l'alienante potrebbe non essere stato il proprietario del bene e, quindi, legittimato a disporne. Ne consegue che l'attore deve dar prova anche del titolo di acquisto dei propri danti causa, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.
A fronte di una domanda di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita da colui che agisce e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Orbene, nel caso di specie e hanno dedotto di essere diventati Parte_3 Parte_1
comproprietari dell'immobile per cui è causa in quanto eredi legittimi di mentre Persona_1
ha rappresentato di esserne già proprietaria, in proprio, per il residuo. Parte_2
A fronte delle circostanze così allegate, non ha fornito alcun elemento al fine di Parte_2
comprovare il proprio diritto - di cui, peraltro, non ha neppure precisato le modalità di acquisto -, mentre la documentazione che dimostrerebbe il diritto di e è del Parte_3 Parte_1
tutto insufficiente, trattandosi di una mera dichiarazione di subentro in un contratto di locazione:
pagina 4 di 5 l'attore in rivendica che abbia acquistato a titolo derivativo, infatti, ha l'onere di provare la proprietà risalendo, attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario.
Ne deriva che gli odierni attori non hanno dato prova della titolarità del diritto di proprietà sul bene immobile per cui è causa, prova necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivendicazione.
In conclusione, le domande proposte da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
devono essere rigettate.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 3792/2023, così provvede:
- rigetta le domande proposte da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 3 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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