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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
2. DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL
3. DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 290/2022 del ruolo generale contenzioso, trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'08.01.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa, in forza di procura su foglio Parte_1 C.F._1 separato e materialmente congiunto all'atto di appello, dall'Avv. Mariafrancesca Colistra, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Piazza Europa, n. 14;
- APPELLANTE –
E
P.IVA: , in persona dell'institore e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, Avv. Domenico Galli, rappresentata e difesa in forza di procura su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonello Bevilacqua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, alla Via A. Anile, n. 3;
- APPELLATA – E
P.IVA: , in persona dell'institore Controparte_2 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore, Avv. Guglielmo Bove, rappresentata e difesa in forza di procura su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Antonello Bevilacqua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, alla
Via A. Anile, n. 3;
- APPELLATA –
Nonché
P.IVA: , in persona dell'institore e legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa in forza di procura su foglio Controparte_4 separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonello
Bevilacqua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, alla Via A.
Anile, n. 3;
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro Adita, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza n. 23/2022, emessa dal Tribunale di OL – Dott.ssa Simona Scovotto – depositata in data
11.01.2022 pubblicata in data 12.01.2022 e notifica in data 18.01.2022, nell'ambito del proc. n.
936/2011 RGAC, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e
- Riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, riconosciuta la responsabilità delle convenute nel determinismo dell'eventus damni, condannare in solido tra loro, ovvero secondo le rispettive responsabilità, le parti appellate al pagamento nei confronti di parte appellante sig.ra
[...]
, della somma pari ad € 330.772,41 (ovvero per quota parte, come quantificata, rispetto alla Pt_1 domanda avanzata nell'interesse di tutti gli eredi in primo grado), a titolo di danno jure proprio, nonchè condannare al pagamento in suo favore di quanto per jure ereditario quantificato in
€250.000,00 (ovvero per quota parte rispetto alla domanda avanzata nell'interesse di tutti gli eredi in primo grado), oltre interessi e rivalutazione e/o condannare alla somma maggiore o minore che
l'On.le Corte di Appello riterrà di giustizia”.
Per : Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito
-in via preliminare dichiarare l'atto di appello manifestamente infondato e di conseguenza immediatamente inammissibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio;
-sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della appellata
con vittoria di spese e competenze di lite;
Controparte_1
-nel merito rigettare l'atto di appello perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, e con condanna dell'appellante alle spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Per : Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito
-in via preliminare dichiarare l'atto di appello manifestamente infondato e di conseguenza immediatamente inammissibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio;
-sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della appellata
con vittoria di spese e competenze di lite;
Controparte_2
-nel merito rigettare l'atto di appello perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, e con condanna dell'appellante alle spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Per Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito
-in via preliminare dichiarare l'atto di appello manifestamente infondato e di conseguenza immediatamente inammissibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio;
-nel merito rigettare l'atto di appello perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, e con condanna dell'appellante alle spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
, in proprio ed in qualità di eredi di hanno convenuto in giudizio, Parte_4 Persona_1
dinanzi al Tribunale di OL, le società e in persona Controparte_3 Controparte_1
dei loro rispettivi rappresentanti legali pro tempore, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, iure proprio e iure ereditatis, in conseguenza del decesso della loro congiunta.
A sostegno della spiegata domanda gli attori hanno evidenziato che: a) in data Persona_1
24.08.2008, alle ore 12.58 circa, è giunta alla stazione di Fuscaldo Marina (CS), non presidiata ed in stato di totale abbandono, con un convoglio proveniente da Cosenza, accedendo al marciapiede posto fra il terzo ed il secondo binario;
b) al fine di raggiungere l'uscita, ha sceso la rampa di scale che conduce al sottopassaggio, i cui gradini si presentavano impolverati ed umidi, per poi tornare indietro poiché l'accesso oltre ad essere pericoloso, sembrava precluso da pannelli in legno apposti per eseguire i lavori di ammodernamento della stazione;
c) al fine di valutare le modalità più opportune per impegnare l'uscita della stazione, in assenza di segnali e/o cartelloni ed indicatori direzionali, è stata costretta ad avvicinarsi al ciglio del secondo binario sicché, intorno alle ore 13.00, attratta sotto le rotaie a causa dell'effetto sospingimento del locomotore, è stata travolta dal treno proveniente da
Napoli e diretto a Reggio Calabria, il quale viaggiava ad una velocità maggiore rispetto a quella consentita, decedendo sul colpo a causa del violento impatto;
d) la stessa, non ha potuto avvertire alcuna segnalazione acustica di avviso treni in transito a causa del mancato corretto funzionamento del relativo impianto (ovvero del sistema automatico di diffusione sonora T.I.D.S.) e della campanella
Leopolder né è stato diramato, in contrasto con la normativa vigente, un altro avviso sonoro;
e) a causa del rumore di sottofondo generato dal convoglio in partenza, da cui era scesa pochi minuti prima, non ha potuto sentire l'unico messaggio sonoro diramato all'interno della stazione.
Ritenuta, quindi, la grave responsabilità delle società convenute per l'inosservanza della normativa in materia di sicurezza prevista dal d.lgs n. 81/2008, per il mancato funzionamento degli impianti acustici, per l'omessa adozione di particolari cautele preventive ex art. 2050 c.c. a fronte della situazione di pericolo eccedente il normale livello di rischio, per l'omessa vigilanza dei luoghi ex art. 2051 c.c. o comunque, in subordine, per la violazione del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento in loro favore della somma complessiva di € 2.138.853,25 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti iure proprio e iure hereditatis, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 03.01.2012, si sono costituite in giudizio le società e in persona dei rispettivi Controparte_3 Controparte_1
legali rappresentanti pro tempore, per resistere alle domande ex adverso formulate chiedendone il rigetto.
Le società convenute hanno, preliminarmente, eccepito la nullità dell'atto di citazione, in ragione della mancata specificazione del titolo sulla cui base sono state evocate in giudizio, attesa la loro distinta personalità giuridica e le differenti attività esercitate pur facendo entrambe parte del Gruppo
Ferrovie dello Stato nonché per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 5 c.p.c., per omessa specifica indicazione dei documenti offerti in comunicazione. Hanno eccepito, altresì, il difetto di legittimazione passiva di non ricorrendo alcuna violazione di norme regolamentari Controparte_1
in tema di trasporto viaggiatori. Nel merito ed in via principale, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree poiché l'evento lesivo, per come emerso anche nel procedimento penale conclusosi con l'archiviazione della notizia di reato disposta dal Tribunale di OL su conforme richiesta del P.M.,
è causalmente dipeso dalla condotta imprudente di la quale, nonostante il corretto Persona_1
funzionamento degli impianti, anche acustici, della stazione, e la possibilità di utilizzare il sottopasso,
è scesa sui binari dal marciapiede posto tra il secondo ed il terzo binario e, nel tentativo di attraversarli, non si è avveduta del treno in transito;
in subordine, hanno chiesto la riduzione del risarcimento richiesto ex art. 1227 c.c., commi 2 o 1, c.c., attesa l'eccessività e genericità della quantificazione dei danni operata in citazione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Autorizzata la chiamata in causa della società richiesta dagli attori Controparte_2 all'udienza di prima comparizione delle parti, la stessa si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 21.11.2012, reiterando le medesime eccezioni preliminari già sollevate dalle altre parti convenute e, con riferimento alla legittimazione passiva, ne ha rilevato la carenza in quanto capogruppo avente solo compiti di natura finanziaria ed organizzativa, senza alcuna interferenza con le altre attività svolte dalla (gestore Controparte_3 dell'infrastruttura ferroviaria e responsabile delle linee, delle stazioni e degli impianti) e da CP_1
(gestore delle attività di trasporto dei passeggeri e di logistica). Nel merito, anch'essa ha
[...]
domandato il rigetto della domanda attorea o, in subordine, l'applicazione dell'art. 1227 c.c..
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed istruita documentalmente, mediante prova testimoniale e consulenza tecnica espletata nell'ambito delle indagini penali (RGNR 3122/2008), acquisita a seguito di ordine di esibizione - ex artt. 210 e 211 c.p.c. - disposto con ordinanza del
12.02.2013, la causa, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 21.09.2021, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di repliche. Con sentenza n. 23/2022, pubblicata in data 12.01.2022 e notificata in data 18.01.2022, il Tribunale di OL, ha così statuito:
“1. rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori;
2. condanna gli attori, in solido, alla rifusione, in favore della Controparte_5
e delle spese lite, liquidate nella complessiva Controparte_1 Controparte_2 somma di € 4.835,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cpa ed Iva come per legge”.
In sintesi, il Tribunale, disattese le eccezioni di nullità della citazione sollevate dalle società convenute nonché dalla terza chiamata ha ritenuto infondata la Controparte_2
domanda di risarcimento danni proposta dagli attori poiché sulla scorta delle risultanze probatorie in atti (relazione tecnica d'ufficio redatta su incarico del PM nell'ambito delle indagini penali e relative controdeduzioni;
atti redatti dalla ER di OL intervenuta nell'immediatezza del fatto e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, correlati da documentazione fotografica;
dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalle parti interessate al sinistro;
certificazioni redatte dal medico del 118 nonché dal medico-legale; esame del convoglio ferroviario coinvolto nell'investimento; lettura della zona tachimetrica da cui si evince la velocità nei limiti consentiti del treno;
prove testimoniali) è emerso che, sebbene la stazione ferroviaria fosse interessata da lavori di ammodernamento,
l'investimento di è stato la diretta conseguenza della condotta imprudente ed imperita Persona_1
dalla stessa tenuta, la quale, anziché utilizzare il sottopassaggio, ha prima oltrepassato la linea gialla di sicurezza presente sul marciapiede della stazione e poi ha attraversato i binari nonostante la presenza di segnali che vietassero tali condotte e l'avviso acustico segnalante l'arrivo del treno. Ha, quindi, assunto una condotta abnorme, imprevedibile ed inevitabile integrante gli estremi del caso fortuito, facendo venire meno qualsivoglia profilo di responsabilità (contrattuale e non) addebitato alle società evocate in giudizio. Alla luce della pronuncia di rigetto, il Tribunale ha, infine, ritenuto assorbite le ulteriori questioni dibattute tra le parti, comprese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle convenute.
1.2 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
in data 17.02.2022, affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati.
Con separate comparse di costituzione e risposta depositate in data 08.06.2022, si sono costituiti in giudizio e in persona Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. e, solo le prime due, la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, hanno chiesto il rigetto del gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite. Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'08.01.2025, la Corte, con provvedimento del 10.01.2025, comunicato in data 14.01.2025, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel termine assegnato le parti appellate hanno depositato la comparsa conclusionale …
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
2.2 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle appellate e Controparte_1
è assorbita dalla pronuncia di rigetto di cui si dirà appresso. Controparte_2
§3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “Omessa/carente e contraddittoria motivazione su un capo principale della domanda, in ordine alle condizioni della stazione al momento del fatto”.
Più in particolare, egli lamenta che il Tribunale ha erroneamente fondato il suo convincimento sulla consulenza espletata dall'Ing. nell'ambito delle indagini penali di cui al procedimento Persona_2
penale RGNR n. 3122/2008, redatta ben cinque mesi dopo l'accaduto, anziché su quella eseguita dal tecnico di parte, Ing. nei giorni immediatamente successivi al sinistro. Per_3
L'appellante, censurando espressamente la sentenza laddove il primo giudice ha statuito che “dunque, posta l'utilizzabilità nel presente giudizio delle risultanze delle operazioni peritali svolte dall'Ing.
(sulla cui attendibilità non residuano dubbi, anche alla luce delle compiute motivazioni Persona_2 rese dal medesimo consulente dell'attenta analisi dei luoghi di causa e della documentazione acquisita in atti)”, imputa al Tribunale l'aver riconosciuto credibilità ed attendibilità alla ricostruzione dei fatti operata dal consulente delegato dal PM nonostante egli non abbia compiuto nessun accertamento nell'immediatezza del fatto ma si sia basato esclusivamente sulle informazioni rese da soggetti terzi, non presenti in occasione del tragico evento.
3.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “Errata e contraddittoria motivazione circa le deposizioni testimoniali – travisamento della prova”.
Egli impugna la sentenza a pag. 10, nella parte in cui il Tribunale ha così statuito: “A fronte, poi, di quanto sin'ora osservato, occorre rilevare che la ricostruzione dei fatti di causa evincibile dalla sopraindicata documentazione (perizia Ing. ha in ogni caso trovato sostanziale Persona_2
conferma nella prova testimoniale assunta nel corso del presente giudizio…. Controparte_6 confermando di aver eseguito il sopralluogo dei luoghi di causa anche mediante la redazione di apposite relazioni e verbali….”.
Più in particolare, l'appellante sostiene che detta motivazione sia erronea poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, i testimoni escussi in giudizio hanno smentito la circostanza dedotta dall'Ing. circa il perfetto funzionamento degli strumenti acustici e visivi. Persona_2
Afferma che dalla documentazione versata in atti (all.ti 9, 10, 11, annotazioni di servizio del
03.11.2008, del 13.04.2010 e del 24.03.2010 a firma rispettivamente dei sig.ri , CP_6 Pt_5
, e è emerso che all'epoca del sinistro la campanella che segnalava treni
[...] Parte_6 Per_4
provenienti da NO (direzione da cui è giunto il convoglio investitore) era fuori uso, mentre la campanella che segnalava i treni provenienti da UD emetteva un suono sordo e scarsamente udibile a causa della mancanza della sfera metallica su cui battere.
Deduce, ancora, che detta circostanza sia stata confermata dal teste , escusso all'udienza CP_6 dell'8.01.2015, nella cui occasione ha specificato, altresì, che il tabellone orario era rotto e che l'annuncio sonoro “treno in transito” è stato effettuato una sola volta.
Rappresenta, infine, che l'allora capo stazione di Fuscaldo, , mentre nel corso delle Persona_5
indagini penali ha dichiarato che l'indicatore sonoro dei treni provenienti da NO era danneggiato, in sede di esame testimoniale ha dichiarato il contrario.
Alla luce di ciò, l'appellante ritiene che la motivazione del Tribunale – ove sostiene che i testi abbiano avvalorato e confortato la ricostruzione operata dal consulente delegato nell'indagine penale – sia incoerente, illogica, contraddittoria e apparente.
3.3 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “Errata e contraddittoria motivazione circa la valutazione della deposizione del teste ”. Tes_1
Egli afferma che le dichiarazioni rese dal suddetto teste sullo stato dei luoghi al momento del sinistro, sono corrispondenti con le immagini video e con i fotogrammi allegati alla consulenza di parte dell'Ing. Il teste , escusso all'udienza del 12.07.2016, ha così dichiarato: “in Per_3 Tes_1
data 24.08.2008 la stazione di Fuscaldo era interessata da lavori di ristrutturazione, precisamente interessanti la zona del sottopasso. Ricordo che l'accesso al sottopasso era materialmente impossibile stante la presenza di tavole di legno le quali erano posizionate anche per sostenere il soffitto. Era tutto buio e c'era acqua per terra, nonché cavi elettrici che pendevano dalla parte esterna”. Costui, ha riferito, altresì, di essere giunto alla stazione di Fuscaldo subito dopo la tragedia ove notava l'assenza di personale e che nel dirigersi nel sottopassaggio constatava che “dalla visuale all'inizio della rampa comunque si vedeva che lo spazio era buio e l'accesso parzialmente ostruito dalla presenza delle tavole…”. L'appellante rappresenta che lo stato dei luoghi così come raffigurato dal teste e dalle fotografie allo stesso mostrate, è stato confermato dagli altri testimoni sentiti in giudizio, dalle cui dichiarazioni è emerso anche l'omesso funzionamento del tabellone, delle campane Leopolder nonché lo stato disagiato in cui versava la stazione.
Egli afferma che non si è mai ipotizzato che il sottopasso fosse ostruito ma che lo stesso appariva inagibile al transito degli utenti per come emerge dal video in atti evidentemente non attenzionato dal
Tribunale, da cui si evince chiaramente la rappresentazione che la de cuius ha avuto nell'occasione del tunnel sottopasso. Alla luce di ciò, dunque, l'appellante ritiene che il giudizio del Tribunale, di inattendibilità delle dichiarazioni rese da perché a seguito del sinistro gli utenti della Testimone_2
stazione venivano invitati a scendere dal sottopasso, è del tutto inconsistente.
3.4 Con il quarto motivo d'appello, l'appellante contesta la “Omessa valutazione e motivazione delle risultanze contenute nel CD allegato al fascicolo di questa difesa di cui al n. 8 dell'indice” ed impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha così statuito: “dunque, anche considerato quanto dichiarato dagli agenti della ER di OL nel corso della loro escussione come testi (oltre che quanto indicato nei verbali prodotti in atti) il predetto teste ha riferito circostanze Tes_1
prive di ulteriori riscontri probatori ed anzi in palese contrasto con quanto risultante dall'ulteriore compendio istruttorio acquisito in atti (documentale e non)”.
Egli lamenta che il Tribunale non ha esaminato il DVD mai contestato da controparte, il cui contenuto riproduce lo stato dei luoghi così come raffigurato dal teste , investigato proprio sui Tes_1
fotogrammi ivi contenuti. La visione del video avrebbe permesso al giudice di percepire, in maniera diretta, l'effettivo stato della stazione di Fuscaldo al momento dell'occorso e di giungere, così, ad una decisione segno contrario.
3.5 Con il quinto motivo d'appello, l'appellante contesta la “Omessa/insufficiente motivazione circa gli elementi probatori da cui il giudice trae il convincimento del sito ove si trovava la al Per_1 momento dell'impatto”.
L'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha statuito che “non può che ritenersi che
l'investimento della de cuius sia conseguito alla condotta imprudente ed imperita da Persona_1 lei tenuta, stante l'attraversamento prima, della linea gialla di sicurezza presente sul marciapiede della stazione e poi, dei binari, pur a fronte dell'agibilità ed utilizzabilità del sottopasso, sebbene interessato dall'arrivo in corsi, della presenza di segnali che vietassero tali condotte e dell'avviso acustico segnalante l'arrivo di un treno”.
Egli lamenta che il giudice ha così deciso sulla sola base delle conclusioni del TU senza spiegare, tuttavia, i motivi di fatto e/o di diritto che lo hanno condotto a tale decisione. 3.6 Con il sesto motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza per “Omessa motivazione circa il punto di impatto del convoglio con il corpo della sig.ra . Per_1
Egli lamenta che il Tribunale ha omesso di prendere posizione sulla diversa ricostruzione dei fatti operata dai due consulenti relativamente alla posizione della al momento dell'impatto la quale, Per_1
contrariamente a quanto sostenuto dal TU si trovava sul marciapiede e non sui binari. Tanto può desumersi dal punto in cui sono stati trovati i resti della vittima insieme ad alcuni oggetti personali.
3.7 L'appello, i cui motivi possono esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, è infondato.
L'appellante assume che l'evento lesivo per cui è causa è stato determinato non già dalla condotta assunta dalla propria congiunta bensì a) dall'assenza di adeguata cartellonistica sui luoghi di causa che rendesse noto ai fruitori del servizio ferroviario l'agibilità del sottopasso, in quel periodo interessato da lavori di ammodernamento il quale, a scorgerlo dalla rampa di scala posta tra il secondo ed il terzo binario appariva non percorribile, b) dalla mancanza di personale che fornisse assistenza ai viaggiatori, c) dal mancato funzionamento degli impianti sonori (sistema T.I.D.S. e campanelle
Leopolder), d) dall'eccessiva velocità del treno in transito.
Al netto di tutto quanto si dirà appresso, va qui in primo luogo affermato che se anche il sottopassaggio fosse stato inagibile e gli impianti sonori non funzionanti, non avrebbe Persona_1
comunque dovuto tentare l'attraversamento dei binari per raggiungere l'uscita della stazione.
Ciò premesso, tutte le risultanze probatorie in atti portano a ritenere che la morte della è stata Per_1
la diretta conseguenza della condotta imprudente dalla stessa assunta nell'occasione dell'evento.
Il Tribunale, ai fini della decisione, ha utilizzato, unitamente a tutte le altre prove raccolte, la TU delegata dal P.M. all'Ing. nel corso del procedimento penale aperto a seguito del sinistro Persona_2
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OL (RG 3122/2008), poi conclusosi con l'archiviazione. Al TU è stato affidato l'incarico di determinare la dinamica del sinistro, evidenziando le eventuali anomalie o difetti di funzionamento dei dispositivi di allarmi acustici e visivi rispetto alle prescrizioni normative e regolamentari applicabili, stabilendone l'incidenza ai fini del determinismo eziologico dell'evento. Egli, nel redigere l'elaborato, ha tenuto conto di tutta la documentazione ufficiale della ER di OL e dell'Autorità Giudiziaria (redatta nell'immediatezza del fatto e corredata da apposita documentazione fotografica), delle dichiarazioni rilasciate dalle persone interessate al sinistro (dipendenti delle società convenute) e dai testi ( e Tes_1 [...]
, rispettivamente cugino e figlia della vittima), della documentazione medica, dell'esame del Pt_1
convoglio ferroviario effettuato dalla di OL, della lettura della zona tachimetrica attestante CP_7
la velocità del treno nonché della stessa CT dell'Ing. (con relativa produzione fotografica Per_3 e videografica sullo stato dei luoghi) unitamente alle osservazioni alle quali è stata fornita puntuale risposta.
L'Ing. sulla base di tutta la documentazione suddetta, confortata dalle dichiarazioni Persona_2
rilasciate dal personale delle società convenute, ha potuto affermare che: a) in stazione erano presenti e visibili i cartelli che vietavano l'attraversamento dei binari, obbligando i passeggeri a servirsi del sottopassaggio e imponendo loro di non oltrepassare la linea gialla di sicurezza, b) il sottopassaggio, sebbene interessato da lavori in corso era perfettamente agibile, tanto è vero che tutti i passeggeri presenti in stazione immediatamente dopo il sinistro lo hanno percorso su invito delle autorità, compreso il personale di polizia ed il P.M. (per come risulta anche dalla richiesta di archiviazione allegata dalle società convenute alla memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) ; c) l'assenza di ostacoli visivi che impedivano ai viaggiatori di scorgere l'arrivo di un treno, d) gli avvisi sonori T.I.D.S. erano perfettamente funzionanti e udibili dai passeggeri, e) le campanelle Leopolder e i monitor posti sul binario non funzionavano ma che, tuttavia, non avevano alcuna incidenza causale in quanto le prime sono semplici suonerie d'allarme e non d'annuncio d'arrivo di un treno in transito ed i secondi segnalano solo i treni che sostano in stazione per poi ripartire e non anche i treni in transito, f) il treno viaggiava a 155 km/h e, dunque, nel limite consentito per la tratta in questione, pari a 160 km/h, g) il macchinista, avvedutosi della presenza di un altro treno, ha azionato la segnalazione acustica e, notata poi la presenza di sui binari ha continuato ad azionare il segnale acustico ed ha avviato Persona_1 la frenata di emergenza, senza tuttavia riuscire ad evitare l'impatto, h) la vittima è stata colpita lateralmente dalla fiancata destra del treno, quando era già sulla sede ferroviaria in incipiente fase di attraversamento dei binari e l'impatto è avvenuto non già con il locomotore (come sostenuto dal CT
, che nel convoglio in questione si trovava in coda al treno, bensì con la vettura di testa, Per_3
ove sono state rinvenute tracce ematiche ed organiche (si vedano a riguardo i verbali redatti dalla
ER il giorno dell'evento, la cui descritta dinamica è perfettamente congruente con quella fornita dal macchinista nell'immediatezza dei fatti). Controparte_8
Alla luce di ciò, il TU ha così concluso: “Il comportamento della sig.ra viaggiatrice, Persona_1
ha permesso che accadesse il sinistro che la vide investita dal Treno Regionale 22231. Se la stessa avesse tenuto un comportamento più attento e rispettoso delle prescrizioni della che vietano Pt_7
l'attraversamento dei binari, in altri termini se avesse adottato la normale diligenza, non sarebbe perita ad opera il treno. Nessuna incidenza causale può essere attribuita alla campanella Leopolder non funzionante. La stessa, come ampiamente descritto, è una suoneria d'allarme e non d'annuncio
d'arrivo di un treno” (cfr. pagg. 29 e 30).
La ricostruzione dei fatti di causa (evincibile da tutta la documentazione versata in atti) e lo stato dei luoghi teatro dell'evento lesivo (confermato anche dalle fotografie e dal video allegati alla CT), hanno trovato piena conferma nella prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado, che l'appellante pone a sostegno del secondo motivo d'appello sebbene poi con lo stesso si dolga semplicemente del travisamento di prova relativamente al malfunzionamento degli strumenti acustici e visivi, affermando che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, tutti i testi escussi hanno smentito la circostanza riferita dall'Ing. relativa al loro perfetto funzionamento. Persona_2
Ebbene, quanto dedotto da parte appellante non corrisponde al vero se sol si consideri che quanto emerso nel corso della prova testimoniale combacia perfettamente con quanto sostenuto dal TU sulla scorta di tutta la documentazione redatta dalla ER di OL.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che 1) il sistema T.I.D.S. (sistema automatico di diffusione sonora per l'avviso ai viaggiatori dell'arrivo/partenza/transito dei treni) era perfettamente funzionante, per come attestato pure dallo stesso CT (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale); 2) i segnalatori d'allarme erano malfunzionanti: il segnalatore sonoro per i treni provenienti Per_6
da UD emanava un leggero trillo mentre quello per i treni provenienti da NO (da cui è giunto il convoglio investitore) non era funzionante;
3) il tabellone posto sul binario, indicante solo l'orario di arrivo e partenza dei treni e l'eventuale ritardo ma non anche i treni in transito, non era funzionante
(cfr. all.ti 7,8,9,10 all'atto di citazione di primo grado).
Tali circostanze, sono state confermate dai testi , Persona_5 Testimone_3 Tes_4
e dagli stessi testi di parte attrice (pure Consulente di parte) e
[...] Testimone_5 Pt_1
e tuttavia, eccetto che per il (provato) funzionamento dell'impianto T.I.D.S., il quale rientra nei
[...]
sistemi di sicurezza del passeggero, il mancato o non corretto funzionamento del monitor e delle campanelle Leopolder non ha alcuna incidenza causale nella fattispecie de qua per due ordini di ragioni: 1) la campanella Leopolder, come spiegato dal TU sulla scorta della normativa citata a pag.
24 della perizia, è uno strumento che non rientra tra i presidi di sicurezza del passeggero ed il tabellone orario indica semplicemente i treni che sostano e ripartono e non anche ai treni in transito); 2) Per_1
nonostante il cattivo funzionamento, non avrebbe dovuto comunque impiegare i binari per
[...] raggiungere l'uscita della stazione.
I testi escussi hanno, altresì, confermato quanto emerso nell'istruttoria penale circa l'agibilità del sottopassaggio, il quale è stato impiegato nell'immediatezza del fatto dai passeggeri presenti in stazione, dagli agenti recatisi sul posto e dallo stesso P.M. (cfr. dichiarazioni testimoniali di CP_6
e .
[...] Testimone_4
Risulta per tabulas che il sottopassaggio era interessato da lavori di ristrutturazione tanto è vero che in parte era ostruito da tavole di legno (cfr. documentazione fotografica e DVD allegati alla CT).
Tuttavia, ancorché interessato dai lavori di manutenzione, lo stesso era percorribile. Tale circostanza è stata sostanzialmente confermata dal teste di parte attrice , il quale in Tes_1 un primo momento ha dichiarato “Ricordo che l'accesso al sottopasso era materialmente impossibile stante la presenza di tavole in legno le quali erano posizionate anche per sostenere il soffitto” per poi affermare “Preciso che nell'occasione sono sceso giù nel sottopasso” (cfr. verbale udienza del
12.07.2016).
Egli ha, altresì, affermato che la “stazione era in uno stato di assoluto degrado” e “non era funzionante l'avviso che segnalava la presenza dei treni”; non vi era alcun cartello che suggeriva ai passeggeri il percorso da intraprendere alla discesa dal treno o che segnalava la presenza dei lavori in corso, essendovi solo i “cartelloni che vietavano l'attraversamento dei binari”; dopo l'incidente avrebbe visto “le persone attraversare i binari e non utilizzare il sottopasso in quanto inagibile”.
Le suddette dichiarazioni, oltre che contraddittorie nel punto in cui il teste tratta del sottopassaggio, sono perfino contrastanti con tutte le altre risultanze probatorie (documentali e non), ragion per cui il
Tribunale ha correttamente deciso di disattenderle.
Infine, la circostanza addotta dall'appellante, secondo cui la vittima avrebbe perso la vita a causa della rappresentazione che ebbe del sottopasso, alla quale sarebbe apparso non percorribile, non coglie nel segno in ragione del fatto che non può rintracciarsi in una mera percezione alcuna responsabilità in capo alle società convenute e, ad ogni modo, quand'anche il sottopassaggio fosse stato realmente inagibile, la non avrebbe comunque dovuto scendere sulla sede ferroviaria nel Per_1
tentativo di attraversare i binari.
La sentenza impugnata si pone nel solco delle argomentazioni fin qui svolte e va quindi confermata.
L'appello è, dunque, rigettato.
§4. Le spese di lite
4.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55 – valori medi - (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000), aggiornato sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia ed inclusa la fase istruttoria/di trattazione ineludibile anche nel giudizio di appello (Cass. 30219/2023).
4.2 Sebbene le parti appellate, difese dal medesimo avvocato, si siano costituite con separate comparse di costituzione e risposta, sarà loro liquidato un unico compenso, pari all'importo che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte, ridotto del 30% ex art 4, comma 4, D.M. 55/14 poiché la difesa non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, e maggiorato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% ex art. 4, comma 2, D.M. 55/14, in ragione del fatto che l'avvocato assiste più parti aventi la medesima posizione processuale (cfr. a riguardo Cass.
10367/2024 su interpretazione e coordinamento delle due norme precedenti).
4.3 Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di rigetto dell'appello), si dà atto della sussistenza delle condizioni per imporre il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 all'appellante, parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato in data 07.04.2023 come da provvedimento in atti (a tal uopo Cass. civ., SS. UU., n. 4315 del
20.02.2020 secondo cui “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi del D.P.R: n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d.
“raddoppio del contributo”); ciò perché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all'art. 136 T.U.S.G.”).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale Parte_1
erede di con atto di citazione notificato il 17.02.2022, avverso la sentenza definitiva n. Persona_1
23/2022 del Tribunale di OL, pubblicata in data 12.01.2022 e notificata in data 18.01.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di e , in persona dei Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, che si liquidano in complessivi € 14.646,80, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto