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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto collegiale 21/07/2021, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2021
N. 00378/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2005, proposto da
ND TO, in qualità di erede di IU TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ludovica Bernardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Comune di Asolo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roberto Favero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n. 46/2004, prot. n. 22516 del 2.12.2004, con il quale il Comune di Asolo ha ordinato al ricorrente la demolizione di due manufatti asseritamente realizzati in assenza ed in difformità dal titolo abitativo;
vista l’istanza per l’emissione del decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’Avv. Ludovica Bernardi per la rappresentanza e la difesa di ND TO nel giudizio n. r.g. 378/2005;
visto il decreto di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio n. 15 del 15 maggio 2020;
vista la sentenza che ha definito il ricorso;
considerato che la pretesa del ricorrente non può essere ritenuta manifestamente infondata;
visti gli atti del fascicolo di causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta;
visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Ritenuto, in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale richiesto, che è congrua la determinazione in complessivi € 1.500,00 della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), liquida complessivamente in favore dell’Avv. Ludovica Bernardi la somma di euro 1.500,00 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge.
Il presente provvedimento è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO