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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Specializzata in materia di Impresa in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott. Giovanna Nozzetti Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4468 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2023
T R A
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Giuseppe Mandalà ( giusta procura Email_1
depositata in copia nel fascicolo informatico
ATTRICE
E
(P.I. E C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e , nato a [...] il Controparte_2
12.6.1967 (C.F. , quale socio della C.F._2 Controparte_1
rappresentati e difesi - per mandato depositato in copia nel fascicolo informatico – dall'avv.
Pietro Bruno Email_2
CONVENUTI avente ad oggetto: impugnativa di delibera di esclusione socio ex art. 2479 ter c.c. e di revoca amministratore
Conclusioni: per la ricorrente, come da note scritte ex art. 189 co. 1 n. 1 c.p.c. depositate il
26.7.2024
r.g. 4468/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 14 marzo 2023, – Parte_1
premettendo di essere socia e amministratrice della Controparte_1
possedendo la quota pari al 50% del capitale sociale ed essendo l'altro socio ed amministratore,
, titolare dell'ulteriore quota del 50% e deducendo che l'attività Controparte_2
commerciale della società era centrata sull'esercizio “BAR” senza cucina presso la sede legale in Marsala, Piazza della Repubblica n. 4, la cui gestione era sempre stata affidata disgiuntamente ai due amministratori – ha esposto di aver ricevuto, in data 20 febbraio 2023, la nota con oggetto “Comunicazione di esclusione e revoca”, con la quale le si comunicava che, in pari data, l'assemblea aveva deliberato di escluderla dalla compagine sociale nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto sociale, e di essere stata inoltre revocata dalla carica di amministratore della società “considerato … il mancato rendiconto delle somme trattenute”. Alla comunicazione era allegato il verbale di assemblea del 20.2.2023, non sottoscritto dal presidente né dal segretario, nella quale il unico socio autoconvocatosi, assunta la presidenza dell'assemblea, CP_2
dichiarava di avere constatato l'irregolarità della gestione della società da parte della Pt_1
di averla infatti inutilmente invitata a provvedere al versamento immediato del saldo cassa risultante dalla contabilità sociale pari, al 29.11.2022, ad € 130.216,30; di avere inoltre accertato che la medesima non aveva presentato alcun rendiconto sui prelievi e sull'impiego delle somme di proprietà della società, tutte condotte gravissime integranti giusta causa di esclusione dalla compagine sociale.
La ha quindi chiesto che – previa sospensione ex art. 2378 c.c. - fossero Pt_1
dichiarate la nullità e l'inefficacia ovvero in subordine l'annullabilità della predetta delibera, delle relative comunicazioni a mezzo servizio postale del 20.2.2023 e a mezzo telegramma del
23.2.2023 e della revoca dalla carica di amministratore, eccependo: 1) la violazione dell'art. 2378 bis c.c. e degli artt. 7 e 18 dello Statuto societario, esulando le ragioni poste a fondamento della deliberata esclusione dalle ipotesi previste dall'art. 7, ed essendo la delibera priva della sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante;
2) la violazione degli artt. 2479 co. 5, 2479 bis, dell'art. 2479 ter c.c., nonché degli artt. 11, 12, 13 dello Statuto per essere stata l'esclusione deliberata dal socio/co-amministratore all'esito di una assemblea della quale essa ricorrente non aveva ricevuto alcuna comunicazione;
3) l'illegittimità della delibera di esclusione per insussistenza delle ragioni giustificative, non avendo mai impiegato in modo
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anomalo né arbitrariamente gestito alcuna somma di denaro di pertinenza societaria né avendo mai posto in essere nessuna delle altre condotte contestate;
4) l'inesistenza, nullità, inefficacia e, in subordine, l'annullabilità della revoca dalla carica di amministratore, in assenza di alcun pertinente deliberato assembleare.
I convenuti hanno eccepito l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria adita, avendo i soci previsto, all'art. 7 co. 4 dello Statuto, la competenza esclusiva del collegio arbitrale di cui al successivo art. 30 per la risoluzione delle controversie nascenti dall'esclusione di taluno di essi dalla società. Nel merito, si sono opposti all'accoglimento dell'avversa impugnazione, ritenendo la delibera legittimamente assunta in conseguenza delle gravissime condotte poste in essere dalla in danno della società, degli altri soci e dei creditori sociali. Pt_1
Quest'ultima, infatti, avrebbe gestito in via esclusiva la società - intrattenendo i rapporti con i fornitori, effettuando i relativi pagamenti, disponendo in via esclusiva dell'operatività on line del conto corrente bancario e detenendo l'unica carta di debito aziendale -, omettendo però di rendere il conto di questa gestione: in particolare, a fronte del saldo del conto corrente bancario della società pari ad € 12.098,32, dalle scritture contabili risultava una cassa contanti di importo anomalo, ossia pari in data 29.11.2022 ad € 130.216,30, e, nonostante l'espressa richiesta dell'altro socio, la non avrebbe provveduto a versare questa somma sul Pt_1
conto corrente della società. Parte attrice, poi, avrebbe dato indicazioni al consulente della società di aggiornare le scritture contabili in modo irregolare ed incoerente, così da ridurre la consistenza di cassa;
con cadenza mensile ed in assenza di alcuna delibera autorizzativa, dunque in violazione dell'art. 23 dello Statuto, si sarebbe appropriata di somme di denaro che aveva liquidato autonomamente sulla base di “note spese” con causale “rimborso indennità chilometrica” per il complessivo importo di € 12.236,04; avrebbe effettuato prelievi di contante dal conto corrente bancario asseritamente utilizzati per fini sociali, nonostante l'elevato importo della cassa contanti, così privando la società della provvista economica necessaria alle spese correnti, cui aveva dovuto far fronte il eseguendo in due tranches il CP_2
versamento del residuo capitale di sua spettanza.
Nel corso del giudizio è stata disposta in via cautelare la sospensione della delibera impugnata.
Esposti i fatti di causa, ragioni di priorità logico – giuridica impongono di dar conto dell'infondatezza dell'eccezione di incompetenza formulata dai convenuti in ragione della
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clausola compromissoria contenuta nell'art. 7 dello Statuto sociale sebbene su tale eccezione costoro non abbiano più insistito in seguito all'emissione del provvedimento cautelare che l'ha correttamente disattesa.
E' principio di diritto consolidato (cfr. Cass. sez. 6, ord. 23485/2017; sez. 6, ord. N.
21422/2016; sez. 1, 15841/2015; sez. 1, 3655/2014) che negli atti costitutivi delle società di capitali può essere inserita un'unica tipologia di clausola compromissoria, ovvero quella prevista dall'art. 34 D. Lgs. 5/2003, restando escluso il ricorso in via alternativa o aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune disciplinata dall'art. 808 c.p.c. A tale condivisa esegesi, la Suprema Corte è pervenuta valorizzando in particolare la previsione contenuta nel secondo comma della disposizione in esame – “La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale” – che sanziona con la nullità
l'inosservanza di una delle regole dettate per la stipula della clausola arbitrale escludendo implicitamente la possibilità di salvezza della clausola difforme come clausola di diritto comune (Cass. sez. 3, 15892/2011).
L'art. 7 dello Statuto della - che testualmente stabilisce Controparte_1
che il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale, di cui al successivo art. 30 del presente Statuto, affinché si pronunci in merito all'esclusione - non impone il ricorso all'arbitrato, prevedendo piuttosto la facoltà del socio escluso di adire gli arbitri, con conseguente possibilità per la socia di procedere innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.
Comunque, la clausola compromissoria è nulla ai sensi del richiamato art. 34 D. Lgs.
5/2003 (applicabile ratione temporis e oggi trasposto, dal D Lgs 149/2022, nell'art. 838 bis c.p.c.) in quanto l'art. 7 non contiene alcuna prescrizione circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri ma rinvia all'art. 30 dello Statuto, secondo il quale “per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia” e, quindi, non stabilisce che la nomina degli arbitri sia rimessa ad un soggetto esterno alla società (che neppure individua).
Sempre in linea preliminare deve escludersi che l'esame del merito della proposta impugnazione sia precluso dalla sopravvenuta carenza di interesse dell'attrice che i convenuti
4 r.g. 4468/2023
fanno discendere dalla cessazione della sua qualità di socia per effetto della vendita della sua quota ai sensi dell'art, 2466 c.c. a causa della sua morosità nei conferimenti.
Questo rilievo è stato infatti formulato nella comparsa conclusionale, depositata oltre il termine di cui all'art. 189 co. 1 n. 2) c.p.c. (trenta giorni prima dell'udienza del 20 gennaio
2025 di rimessione della causa in decisione), unitamente alla quale i convenuti hanno depositato documenti, nonostante l'intervenuta decadenza da questa possibilità – e senza nemmeno effettuare espressa richiesta di rimessione in termini -.
Nel merito, le domande attoree meritano accoglimento.
Costituisce circostanza incontestata che la delibera di esclusione della sia stata Pt_1
adottata dall'assemblea dei soci del 20 febbraio 2023, alla quale l'attrice non era stata convocata e di cui non era stata neppure informata.
La delibera è allora certamente invalida ai sensi degli artt. 2479 bis co. 1 e 2479 ter co. 3
c.c, per omessa convocazione della socia;
a nulla rileva poi che l'art. 7 co. 3 ultimo periodo dello Statuto stabilisca che “per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervenire in assemblea”. Detta clausola è infatti nulla per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 2479 co. 5 c.c., che riconosce ad ogni socio il diritto di partecipare alle decisioni prese dall'assemblea (cfr., ex multis, Trib. Napoli,
18.9.2023 n. 8508).
Vanno infatti tenute distinte le fasi della convocazione dell'assemblea e della deliberazione: eventuali specificità della seconda non possono giustificare la deroga alle regole procedimentali previste per la prima, per cui se è legittima la mancata considerazione della partecipazione del socio della cui esclusione si discute nel quorum costitutivo e deliberativo, non lo è invece l'omessa convocazione del socio stesso, che non è neppure posto in condizione di esercitare il diritto di difesa avanti all'organo assembleare chiamato a pronunciarsi sulla sua esclusione.
L'accoglimento del principale motivo di impugnativa rende superfluo qualsivoglia ulteriore esame sulla citata delibera.
Altrettanto fondata è la domanda di parte attrice relativa alla decisione di revocarla dall'incarico di amministratrice, comunicata in data 20.1.2023 dall'altro amministratore considerato che la revoca avrebbe dovuto essere deliberata dall'assemblea (il cui CP_2
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ordine del giorno era invece limitato alla sola esclusione della socia) per espressa previsione statutaria (art. 19 co. 5 “Gli amministratori potranno essere nominati anche a tempo indeterminato, salvo revoca deliberata dall'Assemblea dei soci”) ed è pertanto inefficace.
Non v'è, peraltro, alcuno spazio per valutare, in questa sede, la fondatezza degli addebiti mossi all'attrice, stante la inammissibilità delle nuove domande (pronunciare l'esclusione del socio ai sensi dell'ultimo comma dell'art 2287 cod civ.; pronunciare la revoca della Parte_1
dalla carica di amministratore sociale) formulate dai comparenti in seno alle Parte_2
note di trattazione scritta per l'udienza del 19 giugno 2023, oltre il termine decadenziale fissato dall'art. 281 undecies co. 3 c.p.c.
All'accoglimento delle domande attoree, segue – in ossequio al criterio generale fissato dall'art 91 cpv c.p.c. – la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio e della sua fase cautelare (conclusasi con l'accoglimento dell'istanza di inibitoria), spese che si liquidano nel dispositivo in conformità ai parametri fissati dal DM 55/2014, applicando, per le fasi di studio e introduttiva del giudizio di merito, i compensi medi indicati nella tabella n. 2
(scaglione di valore da 26.000 al 52.000 euro), e per le fasi di trattazione e decisionale sia del giudizio di merito che del sub procedimento cautelare i compensi minimi risultanti dall'applicazione dei massimi coefficienti riduttivi ai valori previsti rispettivamente dalle tabelle nn. 2 e 10, attese la natura prettamente documentale del procedimento e la semplicità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
provvedendo sulle domande proposte da nei confronti della società e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
:
[...]
accoglie le domande di parte attrice e per l'effetto dichiara nulla la delibera impugnata di esclusione della stessa da socia di ed inefficace la revoca Controparte_1
dell'attrice dalla carica di amministratrice della società; condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 7.400,00, di cui € 6.854,00 per compensi (comprensivi di € 1.593,5 riferibili alla fase cautelare), oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
6 r.g. 4468/2023
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa del
Tribunale di Palermo il 7 febbraio 2025
La Giudice est. La Presidente
Giovanna Nozzetti Daniela Galazzi
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