Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947:
a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale;
b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale;
a) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947:
a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale;
b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale;
a) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.