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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1993/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOVA Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO e dell'avv. PARRILLI EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA BRESCIA 16
ROMA presso il difensore avv. BOVA CLAUDIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUCCIONE CP_1 C.F._1
NEVA, elettivamente domiciliato in VIA SACRO CUORE 114/B MODICA presso il difensore avv. GUCCIONE NEVA
CONVENUTO/I
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somme di denaro, appalto, penale contrattuale.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis;
a) nel merito: accertare e dichiarare l'adempimento della alle obbligazioni Parte_1 assunte, provvedendo conseguentemente a revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato in fatto e diritto, in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa;
b) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e/o comunque revocarlo, per l'avvenuto illegittimo frazionamento del credito da parte del creditore, per quanto dedotto in narrativa;
pagina 1 di 7 c) in estremo subordine: accertare e dichiarare la decadenza dell'opposta dalla garanzia per vizi, per le motivazioni espresse nell'atto di opposizione, nonché eventualmente ridurre la penale riconducendola ad equità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c.;
d) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, da liquidarsi in favore della parte opponente”.
Parte convenuta:
“Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, PRELIMINARMENTE:
- Alla prima udienza per i motivi sopra esposti dichiarare il decreto ingiuntivo n. 483/2024 R.G. 1149/2024 provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per l'effetto dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e ricorrendone i presupposti richiesti dalla legge;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare l'odierna opposizione assolutamente inammissibile per aver fondato i motivi di contestazione su circostanze e rilievi non corrispondenti al vero, per l'assoluta mancanza di prova scritta, per avere sollevato contestazioni generiche e prive di riscontri, oltre che prive di allegazioni documentali;
conseguentemente Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di e Parte_1 l'applicazione della clausola penale per ritardata consegna dei lavori e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 483/2024 iscritto al n. 1149/2024 RGC in ogni sua parte;
IN VIA SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di e il ritardo nella Parte_1 consegna dei lavori e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della penale maturata a far data dal 14/10/2022 e sino al 27/4/2023 o ad altra successiva data che riterrà il Giudicante.
In ogni caso, Dichiarare la temerarietà della difesa azionata da parte opponente con l'opposizione spiegata, che ha costretto il sig. a costituirsi nell'odierno giudizio, e per CP_1 l'effetto condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che il Giudice Parte_1 adito riterrà equa e di giustizia.
Condannare il debitore alle spese del giudizio monitorio e di quello odierno.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2024, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di CP_1
Modena il decreto ingiuntivo n. 483/2024, con il quale veniva ingiunto a Parte_1 il pagamento della somma di € 13.050,00, oltre interessi e spese del procedimento
[...]
monitorio, a titolo di penale contrattuale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Modena, Via Nicolò Paganini n. 55.
Con atto di citazione notificato il 16 aprile 2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo: a) l'insussistenza del ritardo nell'esecuzione dei lavori, in quanto il verbale di collaudo del 27/4/2023 attestava l'ultimazione delle opere nei termini concordati con il committente;
b) l'illegittimo frazionamento del credito da parte pagina 2 di 7 dell'opposto; c) in subordine, la decadenza dalla garanzia per vizi e la necessità di ridurre equitativamente la penale.
Si costituiva ritualmente il contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo, CP_1
in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione, evidenziando che: a) il verbale di collaudo non era mai stato sottoscritto dal committente;
b) i lavori non erano stati ultimati alla data del
27.4.2023, come dimostrato dalla documentazione prodotta;
c) i vizi erano stati tempestivamente denunciati. Solo parte convenuta opposta ha depositato memoria autorizzata in data 13.1.2025.
All'udienza del 28.1.2025, alla quale partecipava il solo procuratore della convenuta opposta, dopo breve discussione, il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti.
1. Sull'onere della prova e sulla valutazione del materiale probatorio.
In via preliminare, occorre richiamare il consolidato principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la veste sostanziale di attore, gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa monitoria, mentre l'opposto riveste la posizione sostanziale di convenuto, tenuto a dimostrare il fondamento della pretesa azionata in via monitoria.
Nel caso di specie, l'opposto ha assolto al proprio onere probatorio, producendo CP_1
documentazione a sostegno della propria pretesa creditoria, tra cui: il contratto di appalto del
16/4/2022 (doc. 3), il preventivo dettagliato dei lavori (doc. 4), l'ampia corrispondenza intercorsa con l'appaltatrice attestante i ritardi e le incompletezze nell'esecuzione dei lavori (docc. 5-8), le diffide ad adempiere (docc. 9-10), la prova dell'integrale pagamento del corrispettivo pattuito
(doc. 11), nonché la documentazione tecnica comprovante la necessità di rivolgersi ad altra ditta per completare i lavori lasciati incompiuti (doc. 12).
Per contro, non ha fornito alcuna prova idonea a supporto delle proprie Parte_1
eccezioni. L'opponente si è infatti limitata a produrre, oltre alla copia del decreto ingiuntivo notificato, un verbale di collaudo privo della sottoscrizione del committente (come dimostrato dai docc. 13-14 dell'opposto), dal quale non può desumersi né l'accettazione dell'opera da parte del committente, né tantomeno un accordo sul differimento del termine di consegna originariamente pattuito.
Le mere allegazioni difensive dell'opponente, non supportate da alcun riscontro documentale, non sono sufficienti a superare il quadro probatorio offerto dall'opposto, dal quale emerge in modo pagina 3 di 7 inequivocabile sia il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine contrattualmente stabilito del 14/10/2022, sia la mancata ultimazione delle opere appaltate. Particolarmente significativa, in proposito, è la corrispondenza email prodotta dall'opposto (docc. 5-8), dalla quale si evince che la stessa , per il tramite dell'Ing. aveva riconosciuto Parte_1 Parte_2
la necessità di completare talune lavorazioni ancora nel mese di settembre 2023, ben oltre la data del presunto collaudo del 27/4/2023.
Tale circostanza, non specificamente contestata dall'opponente, costituisce ulteriore conferma della fondatezza della pretesa azionata in via monitoria. L'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice deve pertanto ritenersi provato, con conseguente diritto del committente all'applicazione della penale giornaliera di € 50,00 prevista dall'art. 7 del contratto di appalto per il caso di ritardo nella consegna dei lavori.
2. Sul principio di non contestazione e sulle conseguenze processuali
Va rilevato che l'opponente non ha specificamente contestato numerosi fatti decisivi allegati dall'opposto, che devono pertanto ritenersi pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In particolare, non ha contestato: Parte_1
- che alla data del 27.4.2023 i lavori non erano stati completati, tanto che gli operai si trovavano ancora in cantiere per montare il box doccia ed effettuare il collegamento elettrico dell'impianto di riscaldamento;
- che l'Ing. con email del 6/7/2023, aveva espressamente riconosciuto la necessità di Parte_2
completare il collegamento dei fili della centralina dell'impianto a pavimento nel successivo mese di settembre;
- che i certificati di conformità degli impianti (termoidraulico, gas, elettrico e di condizionamento), l'aggiornamento catastale e la dichiarazione di fine lavori non sono mai stati consegnati al committente;
- che, ancora alla data 3.10.2023, la società , per il tramite dell'arch. Parte_1 [...]
comunicava quanto segue “si certo. Le confermo la data del 23.10 per le lavorazioni Persona_1 ed entro la metà del mese le farò pervenire le certificazioni dall'azienda. Provo a mettermi in contatto con il tecnico per darle una mano sui documenti di sua competenza” (doc. 5);
- che alla fine di novembre del 2023 il signor è stato costretto a rivolgersi ad altra ditta per CP_1
la messa in funzione dell'impianto di riscaldamento, come attestato dalla relazione tecnica in atti
(doc. 12).
pagina 4 di 7 Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio" (Cass.
n. 1540/2007).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitata a contestazioni generiche e apodittiche, neppure riportate nelle memorie integrative ex art. 171 ter cpc (che non sono state depositate), incentrate principalmente sulla pretesa sottoscrizione di un verbale di collaudo che, come documentalmente provato, non reca alcuna firma del committente. Non ha invece preso posizione sui fatti specificamente allegati dall'opposto circa il mancato completamento dei lavori e l'omessa consegna della documentazione tecnica obbligatoria.
Tale condotta processuale, in applicazione del principio di non contestazione, comporta che i fatti non specificamente contestati dall'opponente debbano ritenersi provati e posti a fondamento della decisione, confermando ulteriormente la fondatezza della pretesa creditoria azionata dal ricorrente in via monitoria.
3. Sulla fondatezza del decreto ingiuntivo, sulla debenza della penale e sulla tempestiva denuncia dei vizi
Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Il contratto di appalto stipulato tra le parti il 16/4/2022 prevedeva espressamente, all'art. 7, una penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna dei lavori, fissato al 14/10/2022.
Preso atto del mancato rispetto del termine di consegna dei lavori da parte dell'appaltatrice, con conseguente mancata ultimazione degli stessi il committente ha legittimamente esercitato il diritto di avvalersi della clausola penale prevista dall'art. 7 del contratto di appalto.
In virtù di tale disposizione contrattuale, il committente ha diritto alla corresponsione della somma di Euro 50,00 per ciascun giorno lavorativo di ritardo, con decorrenza dal 21/10/2022
(data di efficacia della clausola penale ex art. 7 del contratto di appalto) sino al 30/11/2023, data in cui il committente si è rivolto a un diverso operatore economico per il completamento dei lavori (circostanza che, oltre ad essere documentalmente provata, non è stata specificamente contestata dall'opponente).
pagina 5 di 7 Essendosi l'attrice opponente resa responsabile di un ritardo complessivo di 261 giorni, la somma dovuta a titolo di penale contrattuale ammonta, in definitiva, ad € 13.050,00 pari all'importo ingiunto in sede monitoria.
Tale pattuizione è pienamente valida ed efficace: la pretesa di riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c., avanzata in via subordinata dall'opponente, non può trovare accoglimento.
Secondo consolidata giurisprudenza, la riduzione della penale presuppone che l'obbligazione principale sia stata comunque adempiuta, mentre nel caso di specie è emerso che i lavori non sono stati mai completati, come dimostrato dalla necessità per il committente di rivolgersi ad altra ditta per la messa in funzione degli impianti.
Inoltre, l'importo della penale non appare manifestamente eccessivo, considerando sia il valore complessivo dell'appalto sia i disagi subiti dal committente, costretto a sostenere ulteriori spese per rendere abitabile l'immobile.
Quanto alla tempestività della denuncia dei vizi, sebbene tale questione esuli dall'oggetto specifico del presente giudizio - che verte esclusivamente sulla penale da ritardo - va comunque rilevato che il committente ha tempestivamente denunciato le incompletezze e i vizi riscontrati, come dimostrato dalla seguente sequenza documentale:
- email del 14/2/2023, con cui il chiedeva delucidazioni sulle tempistiche di consegna e il CP_1
ripristino dei danni riscontrati;
- email del 27/4/2023, con cui denunciava specificamente i vizi riscontrati durante il sopralluogo;
- email di risposta dell'Ing. del 6/7/2023, che riconosceva la necessità di completare Parte_2
alcune lavorazioni nel successivo mese di settembre;
- diffide ad adempiere del 29/11/2022 e del 9/9/2023, rimaste prive di riscontro.
L'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, sollevata dall'opponente, è quindi infondata, non essendovi stata alcuna accettazione dell'opera da parte del committente.
Il verbale di collaudo prodotto da , infatti, non reca la sottoscrizione del Parte_1
il quale ha firmato unicamente la "scheda ritocchi" contenente l'elenco delle lavorazioni CP_1
ancora da completare.
4. Sul preteso frazionamento del credito.
Si rileva, infine, che il sig. non ha in alcun modo frazionato il credito, ma si è limitato a far CP_1 valere, nel presente giudizio, i diritti lesi in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di
, richiedendo esclusivamente l'applicazione della penale pattuita. Parte_1
pagina 6 di 7
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014 e ss. modd., applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cpc non ravvisandosi i profili del dolo e della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1993/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
483/2024 emesso dal Tribunale di Modena e, per l'effetto,
2) Conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, anche nella parte relativa ai compensi ed alle spese ivi liquidate, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 opposizione in favore dell'opposto che liquida in € 3.387,00 per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Respinge la richiesta di condanna ex art. 96 cpc avanzata dal convenuto opposto nei confronti della controparte.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1993/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOVA Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO e dell'avv. PARRILLI EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA BRESCIA 16
ROMA presso il difensore avv. BOVA CLAUDIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUCCIONE CP_1 C.F._1
NEVA, elettivamente domiciliato in VIA SACRO CUORE 114/B MODICA presso il difensore avv. GUCCIONE NEVA
CONVENUTO/I
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somme di denaro, appalto, penale contrattuale.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis;
a) nel merito: accertare e dichiarare l'adempimento della alle obbligazioni Parte_1 assunte, provvedendo conseguentemente a revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato in fatto e diritto, in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa;
b) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e/o comunque revocarlo, per l'avvenuto illegittimo frazionamento del credito da parte del creditore, per quanto dedotto in narrativa;
pagina 1 di 7 c) in estremo subordine: accertare e dichiarare la decadenza dell'opposta dalla garanzia per vizi, per le motivazioni espresse nell'atto di opposizione, nonché eventualmente ridurre la penale riconducendola ad equità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c.;
d) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, da liquidarsi in favore della parte opponente”.
Parte convenuta:
“Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, PRELIMINARMENTE:
- Alla prima udienza per i motivi sopra esposti dichiarare il decreto ingiuntivo n. 483/2024 R.G. 1149/2024 provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per l'effetto dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e ricorrendone i presupposti richiesti dalla legge;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare l'odierna opposizione assolutamente inammissibile per aver fondato i motivi di contestazione su circostanze e rilievi non corrispondenti al vero, per l'assoluta mancanza di prova scritta, per avere sollevato contestazioni generiche e prive di riscontri, oltre che prive di allegazioni documentali;
conseguentemente Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di e Parte_1 l'applicazione della clausola penale per ritardata consegna dei lavori e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 483/2024 iscritto al n. 1149/2024 RGC in ogni sua parte;
IN VIA SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di e il ritardo nella Parte_1 consegna dei lavori e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della penale maturata a far data dal 14/10/2022 e sino al 27/4/2023 o ad altra successiva data che riterrà il Giudicante.
In ogni caso, Dichiarare la temerarietà della difesa azionata da parte opponente con l'opposizione spiegata, che ha costretto il sig. a costituirsi nell'odierno giudizio, e per CP_1 l'effetto condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che il Giudice Parte_1 adito riterrà equa e di giustizia.
Condannare il debitore alle spese del giudizio monitorio e di quello odierno.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2024, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di CP_1
Modena il decreto ingiuntivo n. 483/2024, con il quale veniva ingiunto a Parte_1 il pagamento della somma di € 13.050,00, oltre interessi e spese del procedimento
[...]
monitorio, a titolo di penale contrattuale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Modena, Via Nicolò Paganini n. 55.
Con atto di citazione notificato il 16 aprile 2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo: a) l'insussistenza del ritardo nell'esecuzione dei lavori, in quanto il verbale di collaudo del 27/4/2023 attestava l'ultimazione delle opere nei termini concordati con il committente;
b) l'illegittimo frazionamento del credito da parte pagina 2 di 7 dell'opposto; c) in subordine, la decadenza dalla garanzia per vizi e la necessità di ridurre equitativamente la penale.
Si costituiva ritualmente il contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo, CP_1
in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione, evidenziando che: a) il verbale di collaudo non era mai stato sottoscritto dal committente;
b) i lavori non erano stati ultimati alla data del
27.4.2023, come dimostrato dalla documentazione prodotta;
c) i vizi erano stati tempestivamente denunciati. Solo parte convenuta opposta ha depositato memoria autorizzata in data 13.1.2025.
All'udienza del 28.1.2025, alla quale partecipava il solo procuratore della convenuta opposta, dopo breve discussione, il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti.
1. Sull'onere della prova e sulla valutazione del materiale probatorio.
In via preliminare, occorre richiamare il consolidato principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la veste sostanziale di attore, gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa monitoria, mentre l'opposto riveste la posizione sostanziale di convenuto, tenuto a dimostrare il fondamento della pretesa azionata in via monitoria.
Nel caso di specie, l'opposto ha assolto al proprio onere probatorio, producendo CP_1
documentazione a sostegno della propria pretesa creditoria, tra cui: il contratto di appalto del
16/4/2022 (doc. 3), il preventivo dettagliato dei lavori (doc. 4), l'ampia corrispondenza intercorsa con l'appaltatrice attestante i ritardi e le incompletezze nell'esecuzione dei lavori (docc. 5-8), le diffide ad adempiere (docc. 9-10), la prova dell'integrale pagamento del corrispettivo pattuito
(doc. 11), nonché la documentazione tecnica comprovante la necessità di rivolgersi ad altra ditta per completare i lavori lasciati incompiuti (doc. 12).
Per contro, non ha fornito alcuna prova idonea a supporto delle proprie Parte_1
eccezioni. L'opponente si è infatti limitata a produrre, oltre alla copia del decreto ingiuntivo notificato, un verbale di collaudo privo della sottoscrizione del committente (come dimostrato dai docc. 13-14 dell'opposto), dal quale non può desumersi né l'accettazione dell'opera da parte del committente, né tantomeno un accordo sul differimento del termine di consegna originariamente pattuito.
Le mere allegazioni difensive dell'opponente, non supportate da alcun riscontro documentale, non sono sufficienti a superare il quadro probatorio offerto dall'opposto, dal quale emerge in modo pagina 3 di 7 inequivocabile sia il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine contrattualmente stabilito del 14/10/2022, sia la mancata ultimazione delle opere appaltate. Particolarmente significativa, in proposito, è la corrispondenza email prodotta dall'opposto (docc. 5-8), dalla quale si evince che la stessa , per il tramite dell'Ing. aveva riconosciuto Parte_1 Parte_2
la necessità di completare talune lavorazioni ancora nel mese di settembre 2023, ben oltre la data del presunto collaudo del 27/4/2023.
Tale circostanza, non specificamente contestata dall'opponente, costituisce ulteriore conferma della fondatezza della pretesa azionata in via monitoria. L'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice deve pertanto ritenersi provato, con conseguente diritto del committente all'applicazione della penale giornaliera di € 50,00 prevista dall'art. 7 del contratto di appalto per il caso di ritardo nella consegna dei lavori.
2. Sul principio di non contestazione e sulle conseguenze processuali
Va rilevato che l'opponente non ha specificamente contestato numerosi fatti decisivi allegati dall'opposto, che devono pertanto ritenersi pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In particolare, non ha contestato: Parte_1
- che alla data del 27.4.2023 i lavori non erano stati completati, tanto che gli operai si trovavano ancora in cantiere per montare il box doccia ed effettuare il collegamento elettrico dell'impianto di riscaldamento;
- che l'Ing. con email del 6/7/2023, aveva espressamente riconosciuto la necessità di Parte_2
completare il collegamento dei fili della centralina dell'impianto a pavimento nel successivo mese di settembre;
- che i certificati di conformità degli impianti (termoidraulico, gas, elettrico e di condizionamento), l'aggiornamento catastale e la dichiarazione di fine lavori non sono mai stati consegnati al committente;
- che, ancora alla data 3.10.2023, la società , per il tramite dell'arch. Parte_1 [...]
comunicava quanto segue “si certo. Le confermo la data del 23.10 per le lavorazioni Persona_1 ed entro la metà del mese le farò pervenire le certificazioni dall'azienda. Provo a mettermi in contatto con il tecnico per darle una mano sui documenti di sua competenza” (doc. 5);
- che alla fine di novembre del 2023 il signor è stato costretto a rivolgersi ad altra ditta per CP_1
la messa in funzione dell'impianto di riscaldamento, come attestato dalla relazione tecnica in atti
(doc. 12).
pagina 4 di 7 Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio" (Cass.
n. 1540/2007).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitata a contestazioni generiche e apodittiche, neppure riportate nelle memorie integrative ex art. 171 ter cpc (che non sono state depositate), incentrate principalmente sulla pretesa sottoscrizione di un verbale di collaudo che, come documentalmente provato, non reca alcuna firma del committente. Non ha invece preso posizione sui fatti specificamente allegati dall'opposto circa il mancato completamento dei lavori e l'omessa consegna della documentazione tecnica obbligatoria.
Tale condotta processuale, in applicazione del principio di non contestazione, comporta che i fatti non specificamente contestati dall'opponente debbano ritenersi provati e posti a fondamento della decisione, confermando ulteriormente la fondatezza della pretesa creditoria azionata dal ricorrente in via monitoria.
3. Sulla fondatezza del decreto ingiuntivo, sulla debenza della penale e sulla tempestiva denuncia dei vizi
Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Il contratto di appalto stipulato tra le parti il 16/4/2022 prevedeva espressamente, all'art. 7, una penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna dei lavori, fissato al 14/10/2022.
Preso atto del mancato rispetto del termine di consegna dei lavori da parte dell'appaltatrice, con conseguente mancata ultimazione degli stessi il committente ha legittimamente esercitato il diritto di avvalersi della clausola penale prevista dall'art. 7 del contratto di appalto.
In virtù di tale disposizione contrattuale, il committente ha diritto alla corresponsione della somma di Euro 50,00 per ciascun giorno lavorativo di ritardo, con decorrenza dal 21/10/2022
(data di efficacia della clausola penale ex art. 7 del contratto di appalto) sino al 30/11/2023, data in cui il committente si è rivolto a un diverso operatore economico per il completamento dei lavori (circostanza che, oltre ad essere documentalmente provata, non è stata specificamente contestata dall'opponente).
pagina 5 di 7 Essendosi l'attrice opponente resa responsabile di un ritardo complessivo di 261 giorni, la somma dovuta a titolo di penale contrattuale ammonta, in definitiva, ad € 13.050,00 pari all'importo ingiunto in sede monitoria.
Tale pattuizione è pienamente valida ed efficace: la pretesa di riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c., avanzata in via subordinata dall'opponente, non può trovare accoglimento.
Secondo consolidata giurisprudenza, la riduzione della penale presuppone che l'obbligazione principale sia stata comunque adempiuta, mentre nel caso di specie è emerso che i lavori non sono stati mai completati, come dimostrato dalla necessità per il committente di rivolgersi ad altra ditta per la messa in funzione degli impianti.
Inoltre, l'importo della penale non appare manifestamente eccessivo, considerando sia il valore complessivo dell'appalto sia i disagi subiti dal committente, costretto a sostenere ulteriori spese per rendere abitabile l'immobile.
Quanto alla tempestività della denuncia dei vizi, sebbene tale questione esuli dall'oggetto specifico del presente giudizio - che verte esclusivamente sulla penale da ritardo - va comunque rilevato che il committente ha tempestivamente denunciato le incompletezze e i vizi riscontrati, come dimostrato dalla seguente sequenza documentale:
- email del 14/2/2023, con cui il chiedeva delucidazioni sulle tempistiche di consegna e il CP_1
ripristino dei danni riscontrati;
- email del 27/4/2023, con cui denunciava specificamente i vizi riscontrati durante il sopralluogo;
- email di risposta dell'Ing. del 6/7/2023, che riconosceva la necessità di completare Parte_2
alcune lavorazioni nel successivo mese di settembre;
- diffide ad adempiere del 29/11/2022 e del 9/9/2023, rimaste prive di riscontro.
L'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, sollevata dall'opponente, è quindi infondata, non essendovi stata alcuna accettazione dell'opera da parte del committente.
Il verbale di collaudo prodotto da , infatti, non reca la sottoscrizione del Parte_1
il quale ha firmato unicamente la "scheda ritocchi" contenente l'elenco delle lavorazioni CP_1
ancora da completare.
4. Sul preteso frazionamento del credito.
Si rileva, infine, che il sig. non ha in alcun modo frazionato il credito, ma si è limitato a far CP_1 valere, nel presente giudizio, i diritti lesi in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di
, richiedendo esclusivamente l'applicazione della penale pattuita. Parte_1
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5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014 e ss. modd., applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cpc non ravvisandosi i profili del dolo e della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1993/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
483/2024 emesso dal Tribunale di Modena e, per l'effetto,
2) Conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, anche nella parte relativa ai compensi ed alle spese ivi liquidate, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 opposizione in favore dell'opposto che liquida in € 3.387,00 per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Respinge la richiesta di condanna ex art. 96 cpc avanzata dal convenuto opposto nei confronti della controparte.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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