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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1892/2019 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Margherita Guccione Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Cassarino Controparte_1
premesso che
- ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 407/2019 con cui questo Tribunale, su istanza di CP_1
, ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
[...]
2.720,96, oltre oneri e accessori, a titolo di saldo retribuzioni relative alle mensilità da giugno ad ottobre 2017;
- l'opponente ha eccepito di avere pagato, al netto e per intero, tutte le mensilità oggetto d'ingiunzione già tempo prima dell'azione monitoria e di avere persino erroneamente corrisposto l'ulteriore somma di €
1 426,84, di cui in via riconvenzionale ha chiesto la restituzione;
a riprova di tale assunto, ha prodotto cinque ricevute di versamento in contanti sottoscritte dal lavoratore e copia di un assegno bancario;
- l'opposto si è costituito in giudizio, imputando ad altra causale i versamenti di cui alle ricevute e contestando l'avvenuta consegna e negoziazione di detto assegno e, comunque, la riferibilità dello stesso alle mensilità oggetto del decreto ingiuntivo;
rilevato che
- dalle buste paga in atti (all. 2 ricorso) risulta che le retribuzioni oggetto dell'azione monitoria ammontano, al netto, a complessivi € 6.773,27 (di cui € 1.691,32 per giugno, € 1.414,46 per luglio, € 1.462,28 per agosto,
€ 874,17 per settembre e € 1.331,04 per ottobre);
- l'opponente ha dimostrato di avere effettuato pagamenti per complessivi € 7.700,00, di cui € 6.700,00 in contanti, in cinque soluzioni (all. 3) e € 1.000,00 a mezzo assegno bancario (all. 4);
- l'opposto ha contestato l'imputazione di detti versamenti alle mensilità
ingiunte;
- i primi quattro pagamenti in contanti sono ragionevolmente riferibili alle mensilità giugno-settembre 2017, avuto riguardo alle date, alle somme ed alle causali indicate nelle relative ricevute ed alla identità del modus
operandi del datore di lavoro nella corresponsione degli stipendi;
- invero, la prima ricevuta, datata 19.6.2017 per l'importo di € 1.000,00, ancorché rechi la generica causale “acconto stipendio”, indubbiamente riguarda la mensilità di giugno, atteso che il rapporto di lavoro tra le parti ha avuto inizio nel maggio 2017 e che la prima retribuzione, di €
1.451,42 netti, è stata saldata con assegno che il dipendente ha
2 negoziato il 28.6.2017 (come evincibile dai doc.
1-3 prodotti dall'opponente all'udienza del 18.11.2021, acquisibili ed utilizzabili ai fini della decisione giacché prodotti nella prima difesa utile e necessitati dalle difese spiegate dal convenuto nella memoria di costituzione, per l'appunto incentrate sulla diversa imputazione dei pagamenti documentati da parte datoriale);
- a tale ricevuta, infatti, segue quella datata 27.7.2017, per l'importo di €
1.000,00 €, recante la specifica causale “saldo giugno 2017 e acconto luglio 2017 in contanti”;
- segue una terza ricevuta, datata 18.8.2017 per l'importo di € 1.500,00
€, con causale (tutt'altro che generica) “saldo luglio e acconto agosto
2017 in contanti”, ed una quarta datata 27.9.2017, per l'importo di €
1.200,00 € con causale (altrettanto specifica) “saldo agosto e acconto settembre 2017”;
- dette ricevute, essendo sono state emesse tra metà giugno e fine settembre 2017, per importi compatibili con quelli esposti in busta paga, sono evidentemente riferite alle mensilità da giugno a settembre;
- altrettanto non può dirsi per la quinta ricevuta, datata 14.11.2017 per l'importo di € 1.500,00, non essendovi plausibile ragione per imputare il pagamento a saldo della mensilità di settembre e/o ad acconto su quella di ottobre, né potendo in tal caso soccorrere la causale,
genericamente indicata in “acconto stipendio”, la quale, anzi, depone in senso contrario, riferendosi esclusivamente ad un acconto (e,
quindi, non al saldo di settembre), per un importo non compatibile con la busta paga di ottobre (questa di € 1.331,04); non può escludersi, dunque, anche avuto riguardo alla data del versamento, che l'acconto in parola riguardi la mensilità di novembre;
3 - analoga considerazione vale per l'assegno di € 1.000,00, datato
30.11.2017 (che pare piuttosto riferirsi al saldo di novembre ed all'acconto su dicembre);
- in tal quadro ed in definitiva, deve ritenersi che i primi quattro pagamenti, eseguiti per complessivi € 4.700,00, sono da imputare alle mensilità da giugno a settembre (le quali, al netto, ammontano a €
5.442,23) e che resta privo di adeguato riscontro probatorio il saldo della mensilità di settembre (per € 742,23) ed il pagamento dell'intera retribuzione di ottobre (per € 1.331,04);
- va soggiunto che, per la retribuzione di settembre, non può che farsi riferimento all'importo esposto nel relativo prospetto paga, pur se contestato dal lavoratore, non avendo quest'ultimo (quale titolare del credito fatto valere) dimostrato di avere lavorato anche nei giorni ivi indicati come assenze ingiustificate;
- va ulteriormente precisato che tutte le mensilità in questione vanno corrisposte al netto, avendo l'opponente documentato di avere provveduto al tempestivo versamento delle ritenute (all. 5);
- per quanto sopra, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata l'opponente al pagamento della somma residua di €
2.073,27, con rigetto della domanda riconvenzionale intesa alla restituzione dell'importo di € 426,84 (verosimilmente debitamente corrisposto al lavoratore in relazione ad altra mensilità non oggetto d'ingiunzione);
- tenuto conto della fondatezza della domanda monitoria per la quasi totalità dell'importo ingiunto e della correlata revoca del decreto ingiuntivo per l'accertata non debenza di una modesta parte (€ 647,69 su € 2.720,96), nonché del rigetto della domanda riconvenzionale, si
4 stima equo porre a carico dell'opponente i ¾ delle spese di lite e compensare tra le parti il restante quarto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna a pagare, in favore di , la Parte_1 Controparte_1
somma di € 2.073,27 a titolo di retribuzione relativa alla mensilità
ottobre 2017 e di saldo su quella di settembre, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
4) condanna l'opponente a rifondere ¾ delle spese di lite, che si liquidano per tale frazione in complessivi € 1.200,00, oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore della parte opposta dichiaratosi antistatario;
5) compensa la residua parte delle spese.
Ragusa, 21.5.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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