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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2778/2024 VG
SENTENZA N.
Repubblica Italiana
N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13.11.2024, da
1) LEGGERI Parte_1
Nato a NA (CO) il 02.06.1973
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Sergio Sartori e Federica Sartori
e
2) Controparte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. CP_2 C.F._2
con gli Avv.ti Sergio Sartori e Federica Sartori
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in OC (LC), in data 05.10.2002
(anno 2002, atto n. 26, parte II, serie A)
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con sentenza n. 1367/2023 del 3.11.2023 – pubblicata l'11.12.2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.11.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Il sig. rimane nella casa coniugale peraltro di proprietà. Pt_2
2) Permane la collocazione della figlia presso l'abitazione della madre in quanto studentessa liceale Parte_2
e pertanto, in quanto maggiorenne, potrà vedere il padre secondo la volontà e le proprie esigenze.
3) Il sig. si impegna a corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 700,00 da Pt_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat - a mezzo bonifico bancario.
4) Le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra scolastiche, purché documentate e preventivamente concordate, verranno suddivise nella misura del 50%.
5) I ricorrenti, godendo di adeguato reddito da lavoro, danno atto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio avendo peraltro già definito ogni questione di carattere economico in sede di separazione. 6) Le parti si prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti personali validi per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_3 Controparte_1
in data 05.10.2022, in OC (LC)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OC (LC)
(anno 2002, atto n. 26, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OC (LC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao