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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 723/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Manuela Cantù Presidente rel. est.
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 723/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 06/11/2024, promossa
OGGETTO: d a altri rapporti
, c.f. , con il Parte_1 C.F._1 condominiali patrocinio dell'avv. BERTONI ENRICO ed elettivamente domiciliato in CORSETTO SANT'AGATA 22 - 25100 BRESCIA, presso il difensore
APPELLANTE
c o n t r o c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore condominiale, con il patrocinio dell'avv. PERONI
PIERCARLO e dell'avv. PERONI MATTEO, ed elettivamente domiciliato in VIA GEROLAMO SAVOLDO 12 - 25124 BRESCIA, presso i medesimi difensori
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, pubblicata il 17/05/2022 con il n. 1315/2022.
CONCLUSIONI dell'appellante
Pag. 1 di 9 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in completa riforma della sentenza n. 1315/2022 del Tribunale di Brescia, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto perché errato, ingiusto, illegittimo ed infondato, in fatto e in diritto, dichiarandone nel contempo l'inefficacia, per quanto esposto nella narrativa degli atti di causa.
- In subordine accertare e dichiarare improcedibile, precluso e parzialmente prescritto il credito azionato monitoriamente e che, in ogni caso, l'attore non deve la somma ingiunta.
- Per l'effetto, in entrambi i casi, ordinare la restituzione (in tutto o in parte) delle somme già corrisposte, con riserva, nonché dei relativi interessi ex art. 1284 IV comma. cod. civ.
- Condannare la parte opposta alla restituzione delle spese liquidate nel provvedimento monitorio e di quelle del precetto, nonché quelle liquidate in primo grado, già pagate, con riserva, dall'attore/opponente, oltre interessi ex art. 1284 IV comma. cod. civ. dalle date dei singoli pagamenti al soddisfo.
Riservata ogni separata azione.
IN OGNI CASO
Spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio rifusi. dell'appellato
In via principale e nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dal dott. avverso la sentenza n. Parte_1
1315/2022 (R.g. 483/2016), emessa dal Tribunale Civile di Brescia, nella persona della Dott.ssa D'Ambrosio, pubblicata in data
17.05.2022 e notificata il 7.06.2022 e, per l'effetto, confermare la sentenza medesima, respingendo le istanze tutte dell'appellante perché
Pag. 2 di 9 infondate in fatto e diritto.
In via subordinata: comunque, condannarsi il dott. Parte_1
a corrispondere al condominio l'importo ingiunto o la
[...] CP_1
diversa somma che sarà giudizialmente accertata oltre alle spese legali del decreto ingiuntivo ed alle successive occorrende.
In via istruttoria: si indicano – solo se il giudice ne ritenesse opportuna l'ammissione – i seguenti capitoli di prova.
1. Vero che nell'assemblea del cond. tenutasi in data CP_1
23.06.2015 i condomini, con il punto 3, approvarono il documento che mi viene rammostrato (si mostri al teste il documento n. 17 prodotto dal
)? CP_1
Si indica quale testimone:
- dott. con studio in DE del GA (BS) Testimone_1
– via Scuole n. 2, sul capitolo di prova n. 1.
In ogni caso: spese ed onorari di causa rifusi, oltre IVA e CPA per legge
OL EL ES
, condomino del di Parte_1 Controparte_1
DE EL GA (BS), proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7701/2015 ottenuto in data 12.11.2015 dal CP_1
nei suoi confronti per € 8.870,82 oltre accessori dopo che l'assemblea aveva approvato, con delibera del 23.6.2015, il rendiconto consuntivo
2014 e il bilancio preventivo 2015 con i relativi riparti delle spese.
Assumeva l'opponente che dal 2005 al 2014 si erano succedute delle amministrazioni condominiali deficitarie tanto che dal 2006 non erano più state convocate assemblee fino al 29.12.2014, in cui era stata adottata la relativa delibera che precedeva quella su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto;
che egli aveva già impugnato la delibera del 29.12.2014 riguardante dieci anni di amministrazione, per cui pendeva altro giudizio, e altresì quella del 23.6.2015 per cui pendeva altro giudizio ancora;
che mai aveva ricevuto solleciti di pagamento
Pag. 3 di 9 così che difettavano i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
che anzi era in regola con i pagamenti avendo corrisposto: per l'anno
2015 € 2.446,86 - per l'anno 2014 € 2.021,48 - per gli anni dal 2010 al
2013 4.875,59 e null'altro era dovuto essendo il pregresso credito del prescritto ex art. 2948 c.c. n. 4, secondo cui i pagamenti CP_1
periodici si prescrivono in cinque anni.
Nel contraddittorio delle parti e istruita la causa documentalmente, il
Tribunale di Brescia con la sentenza qui impugnata rigettava l'opposizione di , così in sintesi argomentando, Parte_1
per quanto qui ancora rileva:
è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da secondo cui Pt_1
alla data della notifica del decreto ingiuntivo risultavano prescritti i crediti ultra quinquennali e quindi relativi al periodo antecedente al
2010, poiché si deve avere riguardo alla delibera di riferimento che è la delibera 23.6.2015, comunicata ad in data 2.7.2015 essendo egli Pt_1
assente al momento dell'approvazione, così che dal 2.7.2015 fino al
9.12.2015, data della notifica del decreto ingiuntivo, non erano trascorsi i cinque anni previsti dall'art. 2948, n. 4, c.c. In materia di spese condominiali, per giurisprudenza, ai fini della prescrizione il termine quinquennale decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (Cass. n. 4489/2014); nel merito, il credito è certo, liquido ed esigibile poiché si fonda su di una delibera che, benchè impugnata (il Tribunale di Brescia ha respinto l'impugnazione della delibera del 23.6.2015 con sentenza n. 449/2022; la sentenza non è passata in giudicato essendo stata appellata), è valida non essendo stata sospesa la sua esecutività; il decreto ingiuntivo, peraltro, è stato emesso nel rispetto degli artt. 63 disp. att. c.c. e 1129, comma 9, c.c. In particolare, l'art. 63 citato prevede che l'amministratore può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante l'opposizione, mentre l'art.
Pag. 4 di 9 1129 citato impone all'amministratore di agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, così che non è richiesto neppure un preventivo sollecito di pagamento;
non di nullità si tratta poiché semmai quella sollevata sarebbe questione che investe l'annullabilità della delibera che è la regola;
alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello . Parte_1
Resisteva il . Controparte_1
All'udienza del 6.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione una volta decorsi i termini per il deposito delle difese finali.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta erroneità della Pt_1
sentenza in quanto il , con il ricorso monitorio, non aveva CP_1
svolto una domanda riferita a crediti derivanti da gestioni precedenti a quella del 2014, né aveva fornito prova degli stessi dal momento che il verbale dell'assemblea, in forza del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, aveva ad oggetto il rendiconto consuntivo 2014 e il bilancio preventivo 2015 e, pertanto, era inidoneo a provare i crediti derivanti da gestioni precedenti, oggetto delle differenti delibere del 6.5.2005 e
29.12.2014, non prodotte nel giudizio monitorio in violazione dell'art. 63 disp. att. c.c.
Sostiene quindi che, con il pagamento di quanto dovuto per consuntivo
2014 e preventivo 2015, egli sia in regola avendo dimostrato di avere corrisposto quanto effettivamente chiesto per quegli esercizi e che, invece, per quanto riguarda le spese antecedenti al consuntivo 2014 nulla sia dovuto perché non domandato.
Chiede che, di conseguenza, il decreto ingiuntivo di € 8.870,82 che riguarda crediti condominiali non domandati e non provati, vada revocato.
Con il secondo motivo critica il rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti del Sostiene che, sebbene il primo motivo sia CP_1
Pag. 5 di 9 assorbente su ogni altro, in ogni caso, i crediti anteriori al 2010 sarebbero prescritti.
Premettendo che il giudice ha il potere di valutare in questi casi la legittimità della delibera secondo giurisprudenza (Cass. S.U. n.
9839/2021) e che anche d'ufficio può essere fatta valere la nullità della delibera condominiale, ricorda che l'argomento del primo giudice sulla prescrizione, secondo cui è alla delibera che occorre avere riguardo per il conteggio del quinquennio, sarebbe valido in una gestione regolare ma non in quella presente (per oltre un decennio le spese non furono mai deliberate e il geom. dal 2005 fino al 2014, senza CP_2
convocare assemblee, preferì addirittura anticipare di tasca propria le spese;
solo con la nomina del nuovo amministratore fu convocata l'assemblea per il giorno 29.12.2014 con cui furono approvati, “alla cieca”, i bilanci precedenti e poi altra per il giorno 23.6.2015 con cui furono approvati il consuntivo 2014 e il preventivo 2015).
Sostiene che con le predette delibere l'assemblea approvò: - i compensi all'amministratore dal 2005 al 2009, che erano ormai prescritti (€ 5.781,61); - le spese di gestione del 2004 anch'esse prescritte secondo bilancio approvato con delibera 6.5.2005 (€
3.728,42), a nulla rilevando l'approvazione assembleare non sussistendo la solidarietà passiva in questa materia (Cass. S.U. n.
9148/2008), ed essendo il singolo condomino libero di riconoscere o meno un proprio debito.
Preso atto dei rilievi difensivi dell'appellato, la Corte osserva che l'appello è infondato.
Come richiesto dalla giurisprudenza (Cass. n. 24804/2022), il risulta avere assolto l'onere probatorio a cui era tenuto al CP_1
fine di dimostrare la sussistenza del proprio credito, essendovi continuità fra tutte le poste, quelle presenti riportate nella delibera
23.6.2015, prodotta con il giudizio monitorio, e quelle riportate nelle delibere precedenti del 6.5.2005 e del 29.12.2014, a nulla rilevando che
Pag. 6 di 9 vi sia stato un intervallo temporale di circa dieci anni fra queste ultime.
Data la continuità di poste, al netto dei versamenti effettuati, Pt_1
doveva ancora € 8.770, 82.
Infatti, il rendiconto consuntivo del 2014 e il bilancio preventivo del
2015 con i relativi piani di riparto, approvati all'unanimità dei presenti all'assemblea del 23.6.2015, riporta correttamente tutte le somme dovute dal condomino comprese le morosità per le annualità Pt_1
precedenti, in continuità con il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo degli anni precedenti approvati con la delibera del
29.12.2014 e prima ancora con quella del 6.5.2005.
A riprova di quanto sin qui detto, si riporta la seguente massima di giurisprudenza in cui è stato trattato un caso analogo al presente.
Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condomino, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (Cass. n. 3847/2021).
In motivazione si legge che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la delibera condominiale è titolo sufficiente del credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del a pagare atteso che l'ambito del processo CP_1
oppositorio è ristretto alla perdurante esistenza della delibera, mentre il giudice deve accogliere l'opposizione solo qualora la delibera abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c. o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio
Pag. 7 di 9 di opposizione, ancorchè non passata in giudicato, annullato la deliberazione.
La delibera 29.12.2014 è efficace poiché non è mai stata sospesa;
è valida poiché il Tribunale ha respinto l'impugnazione con la sentenza n. 528/2020 e questa Corte d'Appello ha confermato sul punto il
Tribunale con la sentenza n. 1005/2023 del 13.6.2023; il ricorso per cassazione è attualmente pendente (nel relativo giudizio non è stata proposta eccezione di prescrizione).
La delibera 23.6.2015 è parimenti efficace perchè non è mai stata sospesa;
è valida perché il Tribunale ha respinto l'impugnazione con sentenza n. 449/2022 e questa Corte d'Appello l'ha confermata con sentenza n. 375/25 del 19.3.2025 (nel relativo giudizio è stata proposta eccezione di prescrizione, ritenuta tardiva dal Tribunale).
Al rigetto dell'appello segue la condanna di , Parte_1
soccombente, al rimborso delle spese del grado in favore del
, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri Controparte_1
di cui al D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1315/2022, emessa dal Tribunale di Brescia in data 17/05/2022, che conferma;
condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato le spese del grado liquidate in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.; dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato
Pag. 8 di 9 dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Manuela Cantù
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