Decreto cautelare 23 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 12/01/2022, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2022
N. 00006/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01725/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
EC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale di trasporti, rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Gabriele Rosafio, Sandro Maggio e Luigi Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EC, domiciliataria ex lege in EC, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento -OMISSIS-, notificato in pari data, a firma del Vicedirettore dell'Ufficio Motorizzazione CI di EC -OMISSIS-, avente ad oggetto “Cancellazione d'ufficio dall'Albo Autotrasportatori di cose in Conto Terzi. Pos. -OMISSIS-”, basato sulla motivazione “Perdurando la mancanza del requisito della capacità finanziaria ed il mancato versamento delle quote associative dovute annualmente alla Albo per gli anni 2019, 2020 e 2021”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale anche di estremi e contenuto ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to C. G. Rosafio e avv.to L. Fortunato;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso, in disparte da ogni considerazione in ordine alla giurisdizione dell’adito G.A. (che pare, invero, sussistere venendo in rilievo un’attività amministrativa - quale la cancellazione dal R.E.N. e dall'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi - vincolata nell’interesse dell’Amministrazione, e non del privato), appare infondato, ove si consideri sia che il provvedimento impugnato si basa - essenzialmente - sulla carenza del requisito di idoneità finanziaria di cui agli artt. 3 lett. c) e 7 del Regolamento CE n. 1071/2009 e 7 del D.M. del 25 novembre 2011 e costituisce applicazione dell’art. 13 del predetto Regolamento CE n. 1071/2009 (piuttosto che del richiamato art. 20 della L n. 298 del 1974), sia che l’esibita certificazione bancaria relativa alle disponibilità finanziarie della Impresa ricorrente negli anni 2018, 2019 e 2020 è datata solo 13 dicembre 2021 e non risulta quindi essere mai stata trasmessa alla Motorizzazione CI di EC (tantomeno nel termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione del 16 giugno 2021) per la necessaria dimostrazione (a carico dell’Impresa di trasporto) del requisito di idoneità finanziaria per gli anni in questione ossia dal 2018 al 2021 (mai data nemmeno tramite esibizione della certificazione di Revisore contabile).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia EC - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in EC nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.