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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/04/2024, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 567/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ex art. 28 co. 2 L. 300/1970, introdotta
DA
in Parte_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco
De Cicco, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio Proietti ed Emanuele Bove, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa revoca del decreto di rigetto del 8.2.2022 (R. G. n.
3336/2021), dichiarare e conseguentemente ordinare la rimozione della condotta antisindacale serbata da in ordine al mancato riconoscimento dei Controparte_1 permessi sindacali dei lavoratori R.S.A. iscritti a F.I.L.A.S. e di tutti i diritti sindacali negati come da comunicazione del 25.8.2021; con vittoria delle spese del doppio grado;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.2.2022, la esponeva di aver proposto Parte_2
1 ricorso ex art. 28 L. 300/1970 dinanzi all'intestato Tribunale, premettendo che la resistente esercitava, in regime di appalto, attività di ristorazione collettiva in favore degli enti pubblici, fra cui, nel caso di specie, l' Organizzazione_1
, di cui fa parte anche il plesso di Solofra, ed era succeduta dal
[...] Org_2
1.8.2021 a nella gestione dell'appalto in questione. CP_2
Riferiva che, in data 30.7.2021, veniva firmato un protocollo d'intesa con tutte le sigle sindacali, essa inclusa, teso a disciplinare le criticità legate al cambio appalto.
Aggiungeva che, in data 3.8.2021, l'assemblea degli iscritti aveva proceduto Parte_1 all'elezione della R.S.A. (in persona del sig. , comunicata al datore in Persona_1 data 5.8.2021 a mezzo P.E.C..
Lamentava che, in data 25.8.2021, era pervenuta comunicazione dell'impresa datrice, la quale aveva dichiarato che, poiché non risultava essere in possesso dei Parte_1 requisiti previsti dall'art. 19 L. 300/1970 (cioè non risultava firmataria del C.C.N.L.), non le potevano essere riconosciuti i diritti e le prerogative sindacali, sicché era stato, tra l'altro, disconosciuto il diritto al permesso sindacale retribuito in favore del proprio
R.S.A., il quale, in occasione delle assemblee, si era visto decurtare la paga giornaliera oppure applicare un giorno di ferie.
Deduceva la natura antisindacale di siffatta condotta, alla luce della sentenza C. Cost.
231/2013, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 L. 300/1970 nel punto in cui non prevede che le RSA possano essere “… costituite anche fra i sindacati non firmatari del CCNL purché' abbiano partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti dei lavoratori…”.
Riferiva che, nel giudizio sommario, si era costituita la quale Controparte_1 aveva asserito l'irrilevanza del protocollo siglato il 30.7.2021, difettando i requisiti di un contratto collettivo ad efficacia normativa, il escludeva la legittimazione di a costituire una R.S.A. e quindi ad esercitare i diritti e le prerogative di cui al Parte_1 titolo III L. 300/1970.
Impugnava il decreto definitivo della fase sommaria, con cui il Tribunale aveva ritenuto che il protocollo del 30.7.2021 non avesse i requisiti di un contratto collettivo, bensì natura di “contratto gestionale”, destinato a regolare operazioni contingenti e come tale non idoneo ad avere efficacia normativa.
Insisteva nella tesi già sostenuta, in specie ribadendo la natura ed il contenuto dell'accordo siglato addì 31.7.2021, essendo esso diretto a fronteggiare gli esuberi ed a gestire la situazione di crisi connessa al cambio appalto, ivi stabilendosi di evitare la
2 rideterminazione degli orari di lavoro anche attraverso il ricorso ad ammortizzatori sociali oppure lo smaltimento delle ferie arretrate e l'uso dei permessi individuali a rotazione, maggiorati delle festività soppresse, rimaste prive di monetizzazione.
Evidenziava che lo scopo dell'accordo era stato quello di affrontare una situazione di difficoltà, definendo regole estese a tutti i lavoratori, sicché esso aveva certamente natura contrattuale.
Aggiungeva che, in data 22.10.2021, l'impresa l'aveva convocata per partecipare ad un tavolo di trattative in azienda con il deducente sindacato.
Insisteva altresì nella natura antisindacale della condotta denunciata, riconducibile agli artt. 15, 16 e 17 L. 300/1970, quanto meno per la discriminazione connessa al mancato riconoscimento del permesso sindacale, idonea ad indirizzare i lavoratori ad iscriversi ad altre sigle.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le avverse deduzioni.
Ricostruiti i fatti, affermava che dovesse essere pienamente condivisa la tesi, contenuta nel decreto opposto, della natura gestionale del protocollo del 30.7.2021, unicamente diretto a gestire l'applicazione della clausola sociale del C.C.N.L. ristorazione collettiva per il transito dei lavoratori, protocollo peraltro preceduto da riunioni, culminate con il verbale di mancato accordo del 28.7.2021, a cui non aveva partecipato. Parte_1
Insisteva nell'assenza di efficacia normativa, analizzando nel dettaglio il protocollo in questione ed in specie evidenziando che, dal relativo contenuto, era agevole trarre l'assenza di norme da riversare nei contratti individuali.
Evocava giurisprudenza favorevole. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pacifici i fatti di causa, il thema decidendum verte sulla natura dell'accordo del
30.7.2021, connessa alla effettività rappresentatività della O.S. nel contesto aziendale e, pertanto, al rivendicato diritto di costituire una R.S.A..
La tesi accolta nel decreto opposto, secondo cui siffatto accordo avrebbe natura esclusivamente programmatica e gestionale, contenendo mere dichiarazioni
3 d'impegno, senza produrre alcun effetto normativo ed economico, non può essere condivisa, o almeno non del tutto.
Come si vedrà meglio appresso, se è vero che alcune clausole costituiscono, in effetti, dichiarazioni generiche, dirette a programmare, a livello aziendale, i futuri rapporti tra impresa e lavoratori, è altrettanto vero che altre clausole, come condivisibilmente sostenuto dalla O.S. ricorrente, hanno invece prodotto un immediato impatto sui diritti dei lavoratori interessati dal transito nell'organico di in qualità Controparte_1 di appaltatore subentrato.
Si reputa necessario far precedere l'esame della fattispecie concreta da alcune considerazioni di carattere generale.
L'art. 19 L. 300/1970, nella sua originaria formulazione, attribuiva i diritti sindacali previsti dal titolo III, alle R.S.A. costituite nell'ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (lett. a) e alle associazioni sindacali non affiliate alle suddette confederazioni, ma risultanti firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva (lett. b).
La norma, dunque, nel fissare il criterio selettivo della rappresentanza, riconosceva ampi poteri alle organizzazioni dei lavoratori espresse dal sindacalismo confederale, e al contempo estendeva detti poteri anche alle associazioni autonome che, per il fatto di avere stipulato contratti nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva, dimostravano, nei fatti, una capacità di consenso non marginale in ambiti territoriali non ristretti.
In esito al referendum svoltosi nel giugno 1995, l'attuale formulazione della norma prevede che le rappresentanze sindacali aziendali “possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 231/2013, ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 39 Cost., l'art. 19 co. 1 lett. b) L. 300/1970, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda (principio che risponde all'esigenza di sanare l'aporia indotta dalla esclusione dal godimento dei diritti in azienda del sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato
4 dell'effettivo consenso da parte dei lavoratori, che ne permette l'accesso alle trattative).
In tale sentenza, il giudice delle leggi ha avuto modo di precisare che le pronunzie emesse dalla stessa Corte nel quinquennio successivo al referendum dell'11.6.1995
(sentenza n. 244/1996, ordinanze n. 345/1996, n. 148/1997 e n. 76/1998) avevano già fornito alcune indicazioni di chiarificazione circa la portata dell'art. 19.
È stato, infatti, precisato che, “pur nella versione risultante dalla prova referendaria”,
“la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia, ma è una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato” - o che abbiano partecipato al tavolo delle trattative per la conclusione contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva - consistente nella “capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale”; “non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto”, e “nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva”.
Il sindacato dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19, quale risultante dalla sentenza C. Cost. n. 231/2013, è dunque anche quello che ha partecipato alle trattative del contratto (pur dopo, in ipotesi, non sottoscritto), purché tale partecipazione abbia riguardato un contratto “normativo”, ossia quello che regola in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva (Tribunale di Napoli, sez. lav., dott. sentenza n. 4634/2017 dell'8.6.2017). Per_2
L'estensione non può riguardare la sottoscrizione - o la partecipazione alle trattative - di un contratto solo “gestionale”, come pure non è sufficiente “la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati”.
Ne consegue che la rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali in azienda dipende dall'effettività dell'azione sindacale che si esprime nella stipula, o nella partecipazione alle trattative, di un contratto collettivo avente le suddette caratteristiche ed applicato nell'unità produttiva.
In mancanza, allo stato della legislazione vigente, il sindacato non è legittimato alla
5 costituzione della con conseguente esclusione dell'antisindacalità della Pt_3 condotta datoriale che neghi le prerogative sindacali a organismi aziendali promananti da associazioni prive della rappresentatività negoziale.
Tali indicazioni consentono anche di ritenere che il giudice delle leggi abbia sostanzialmente avallato l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, secondo cui la capacità dell'organizzazione sindacale di accreditarsi come interlocutrice stabile dell'imprenditore è testimoniata dalla stipulazione di un contratto collettivo, certamente di qualunque livello, ma non di qualunque natura, dovendo trattarsi di un contratto con caratteristiche tali da attestare l'effettività dell'azione sindacale, rappresentando un arco di interessi più vasto di quello dei soli iscritti, e incidendo sugli istituti che regolano i rapporti di lavoro, sicché vanno escluse dal novero delle OO.SS. ex art. 19 le organizzazioni firmatarie di contratti collettivi normativi e non anche di contratti gestionali, che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39 Cost. e non sono, per loro natura, atti a comprovare la rappresentatività richiesta dalla norma
(Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2008, n. 19275).
In tal modo, risulta superato il precedente e contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 24/09/2004, n. 19271: “Hanno diritto alla costituzione di rappresentanze sindacali anche le organizzazioni firmatarie di contratti gestionali applicati nell'unità produttiva”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav.,
11/01/2008, n. 520).
Può, dunque, affermarsi che la sottoscrizione di un accordo o contratto gestionale, benché costituisca indice del riconoscimento dell'organizzazione firmataria come interlocutrice, non equivalga alla stipulazione di un contratto collettivo di lavoro applicato nell'unità produttiva e non accrediti della stessa capacità rappresentativa che discende dalla stipulazione di un contratto di contenuto normativo, che abbracci, invece, diversi istituti che regolano i rapporti di lavoro all'interno dell'azienda.
Va tenuto presente che, secondo il dictum contenuto nella sentenza C. Cost. n.
231/2013, è compito esclusivo del legislatore dare completa attuazione all'art. 39 Cost., individuando un criterio di rappresentatività ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'art. 19, con la precisazione che, ad oggi, l'unico criterio ex art. 19 per individuare un soggetto come maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo è costituito “dal non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative”.
2. Ciò chiarito, occorrerà in questa sede esaminare il contenuto dell'accordo del
6 30.7.201 per poterne affermare la natura gestionale o normativa o, come sopra anticipato, “mista”.
Il tutto non senza sottolineare che pur non avendo partecipato alle trattative Parte_1 esitate con il verbale di mancato accordo del 28.7.2021, ha però preso parte a quelle di cui al verbale del 30.7.2021, allorquando, a seguito di un ripensamento di
[...] in ordine alla rideterminazione degli orari di lavoro, le trattative sono state CP_1 riavviate, stavolta con la partecipazione della O.S. ricorrente.
Ciò secondo quanto si legge nello stesso verbale del 30.7.2021:
In sintesi, l'impresa resistente, dopo aver mutato indirizzo, ha instaurato un nuovo tavolo di trattative sindacali, ritenendo necessario convocare anche l'O.S. a Parte_1 differenza di quanto avvenuto in precedenza.
Tale circostanza può ritenersi indice di rappresentatività aziendale in capo alla ricorrente, pretermessa nel precedente incontro ma poi convolta nel secondo, sfociato in un'intesa tra le parti.
Ebbene, allo scopo di individuare la portata negoziale o meramente programmatica di siffatta intesa, è dirimente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto statuito dal sottoscritto giudicante nelle sentenze “gemelle” n. 34/2022,
35/2022, 38/2022 e 40/2022, tutte del 5.3.2024, inerenti al contenzioso seriale introdotto dai lavoratori di allo scopo di vedersi riconosciuto Controparte_1 il diritto al superminimo aziendale asseritamente accordato dal precedente appaltatore, domanda che, nei precedenti succitati, è stata rigettata.
7 In specie, nelle sentenze de quibus, si legge, tra l'altro, quanto segue: “Ricorrono, dunque, le condizioni per una nuova parametrazione dei livelli retributivi nell'organico del nuovo appaltatore, in forza della quale legittimamente la società resistente e le OO.SS. firmatarie hanno previsto l'applicazione delle sole condizioni economiche e normative del C.C.N.L. pubblici esercizi, escludendo implicitamente la riconoscibilità di trattamenti di favore accordati a livello aziendale dall'impresa uscente, a mezzo di deroghe in melius al C.C.N.L.”.
In buona sostanza, secondo quanto anticipato nel verbale del 28.7.2021 e vieppiù in base all'accordo contenuto nel verbale del 30.7.2021, l'impresa ha accordato il riconoscimento delle condizioni economiche e normative contenute nel C.C.N.L. di settore, implicitamente disconoscendo qualsiasi trattamento di miglior favore applicato dal precedente appaltatore a livello aziendale.
Trattasi di uno dei motivi che ha condotto al rigetto delle domande dei lavoratori, poiché questo giudice ha ritenuto che l'eventuale (ed indimostrato) diritto al superminimo aziendale maturato nei confronti della precedente impresa appaltatrice fosse comunque stato escluso in sede di concertazione sindacale tra le OO.SS. e e ciò sia in base a quanto prefigurato nel verbale del 28.7.2021, Controparte_1 che così recita:
; sia in base a quanto pattuito nel verbale del 30.7.2021, nella parte in cui si legge quanto segue (art. 2):
8 Di conseguenza, non può dubitarsi che l'accordo del 30.7.2021, all'art. 2, non si limiti a contenere un generico programma gestionale della pur delicata e critica fase di transizione connessa al cambio d'appalto, ma tracci anche la concreta disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro, che si impegna, in maniera Controparte_1 immediatamente vincolante, ad applicare in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. di settore, con esclusione tacita di qualsiasi pregresso accordo migliorativo aziendale.
In sostanza, gli obblighi tracciati nel riportato art. 2, a parere del giudicante, non contengono una mera dichiarazione d'impegno, ma l'assunzione di un vero e proprio obbligo contrattuale, di diffusa applicazione a tutti i lavoratori, sia per quanto concerne la costituzione dei rapporti di lavoro, ex novo, ossia con tacita esclusione delle garanzie ex art. 2112 c.c., sia per quanto riguarda gli aspetti normativi ed economici di tutti i rapporti di lavoro coinvolti (inquadramento, parametro orario, paga base, ecc.).
Per di più, l'elemento centrale dell'accordo del 30.7.2021 risulta costituito proprio dalla rinuncia di a decurtare l'orario osservato dai lavoratori alle Controparte_1 dipendenze del precedente appaltatore, nonostante i riscontrati esuberi.
Tale manifestazione di volontà, diretta ad accordare la conservazione dell'orario e, quindi, della retribuzione integrale goduta sino al cambio d'appalto, non solo è stata oggetto di trattative negoziate con ma è stata altresì esternata in una Parte_1 dichiarazione che certamente ha valore contrattuale, incidendo, in senso conservativo, sul patrimonio giuridico di tutti i lavoratori interessati.
Trattasi di manifestazioni di volontà negoziale, idonea a determinare l'insorgere di un vincolo obbligatorio contrattuale a carico della società, con effetti a lungo termine, estesi all'intera platea dei lavoratori transitati dall'organico del precedente datore e che escludono che l'intesa sindacale in esame abbia, almeno in parte qua, un contenuto di gestione programmatica di una singola contingenza o crisi aziendale.
3. A ciò si aggiunga che, in disparte le pattuizioni inerenti a singoli lavoratori, il protocollo d'intesa del 30.7.2021 altresì prevede la rideterminazione oraria condizionata, con imputazione a ferie, R.O.L. e festività soppresse, in base a quanto stabilito negli artt. 9 e 10:
9 L'art. 9 deve ritenersi avente natura contrattuale poiché impone ai lavoratori una diminuzione oraria nell'espletamento dell'attività di lavoro, sia attraverso la fruizione delle ferie arretrate, sia attraverso l'utilizzo dei permessi individuali, appositamente incrementati da 72 ad 80 ore annue, e ciò al dichiarato scopo di sopperire agli esuberi orari connessi al calo dei pasti da somministrare, nel caso in cui gli esuberi stessi permanessero anche dopo i primi mesi di attività del nuovo appaltatore.
Tale circostanza deve essere giuridicamente qualificata ex art. 1353 c.c., ossia come condizione sospensiva dell'efficacia della pattuizione collettiva predetta, nel senso che quest'ultima avrebbe prodotto effetti solo se la condizione della permanenza degli esuberi orari si fosse verificata ad una certa data (1.1.2022).
La presenza di siffatta condizione sospensiva già potrebbe di per sé essere significativa della natura contrattuale dell'accordo, poiché una generica dichiarazione programmatica, intrinsecamente priva di effetti vincolanti, non sarebbe utilmente condizionabile al verificarsi o meno di un determinato evento.
In ogni caso, la clausola de qua, a seguito di apposito atto ricognitivo di accertamento della verificazione della condizione, avrebbe certamente prodotto l'effetto conformativo da essa previsto per tutti i rapporti di lavoro, ossia la riduzione oraria attraverso ferie e R.O.L..
Direttamente incisivo sul patrimonio giuridico dei lavoratori è altresì il patto contenuto nel succitato art. 10, che esclude la monetizzazione delle ex festività soppresse, facendone confluire il corrispondente monte orario nei permessi individuali.
Per entrambe le norme (la prima al verificarsi della condizione), non può dubitarsi né dell'efficacia contrattuale né della loro natura dispositiva dei diritti dei lavoratori.
10 Dunque, posto che altre statuizioni hanno effettivamente natura programmatica (ad esempio, gli artt. 7 e 11), i succitati artt. 2, 9 e 10 non contengono generiche dichiarazioni impegno, bensì concrete pattuizioni che incidono direttamente sui diritti anche retributivi dei lavoratori, e ciò non già in maniera episodica o occasionale ma astrattamente stabile, nel senso che la permanenza degli esuberi orari certamente consente all'impresa di applicare quanto concordato con le sigle sindacali, delimitando o modificando in maniera permanente le posizioni giuridiche dei lavoratori.
Acclarata la natura negoziale del protocollo del 30.7.2021, e pacifica la partecipazione di alle trattative preliminari alla sua formazione, nonché alla stipula, avendo Parte_1 la icorrente sottoscritto l'accordo all'atto della sua conclusione e non già per mera Pt_2 adesione successiva, deve ritenersi sussistente ogni presupposto stabilito dall'art. 19 L.
300/1970 per la costituzione di una R.S.A. da parte della stessa Parte_1
Pertanto, in riforma del decreto impugnato, va dichiarata l'antisindacalità della condotta datoriale, costituita dal mancato riconoscimento della e dei Parte_4 correlati diritti sindacali, come rivendicati nel ricorso in opposizione, ossia la fruizione dei permessi retribuiti di cui all'art. 23 L. 300/1970.
Pacifica la permanenza e l'attualità della condotta di cui sopra, di essa va ordinata, con pronuncia inibitoria, la cessazione e la rimozione degli effetti.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo post C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale sia per la fase sommaria sia per la presente fase di opposizione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, letto l'art. 28 L. 300/1970, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. in riforma del decreto opposto, dichiara l'antisindacalità della condotta di nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, Controparte_1 ordina alla società, in persona del l. r. p. t., la cessazione immediata di tale comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti;
2. compensa interamente le spese di lite della fase sommaria e del presente giudizio.
Così deciso in Avellino, lì 3.4.2024. Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 567/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ex art. 28 co. 2 L. 300/1970, introdotta
DA
in Parte_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco
De Cicco, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio Proietti ed Emanuele Bove, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa revoca del decreto di rigetto del 8.2.2022 (R. G. n.
3336/2021), dichiarare e conseguentemente ordinare la rimozione della condotta antisindacale serbata da in ordine al mancato riconoscimento dei Controparte_1 permessi sindacali dei lavoratori R.S.A. iscritti a F.I.L.A.S. e di tutti i diritti sindacali negati come da comunicazione del 25.8.2021; con vittoria delle spese del doppio grado;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.2.2022, la esponeva di aver proposto Parte_2
1 ricorso ex art. 28 L. 300/1970 dinanzi all'intestato Tribunale, premettendo che la resistente esercitava, in regime di appalto, attività di ristorazione collettiva in favore degli enti pubblici, fra cui, nel caso di specie, l' Organizzazione_1
, di cui fa parte anche il plesso di Solofra, ed era succeduta dal
[...] Org_2
1.8.2021 a nella gestione dell'appalto in questione. CP_2
Riferiva che, in data 30.7.2021, veniva firmato un protocollo d'intesa con tutte le sigle sindacali, essa inclusa, teso a disciplinare le criticità legate al cambio appalto.
Aggiungeva che, in data 3.8.2021, l'assemblea degli iscritti aveva proceduto Parte_1 all'elezione della R.S.A. (in persona del sig. , comunicata al datore in Persona_1 data 5.8.2021 a mezzo P.E.C..
Lamentava che, in data 25.8.2021, era pervenuta comunicazione dell'impresa datrice, la quale aveva dichiarato che, poiché non risultava essere in possesso dei Parte_1 requisiti previsti dall'art. 19 L. 300/1970 (cioè non risultava firmataria del C.C.N.L.), non le potevano essere riconosciuti i diritti e le prerogative sindacali, sicché era stato, tra l'altro, disconosciuto il diritto al permesso sindacale retribuito in favore del proprio
R.S.A., il quale, in occasione delle assemblee, si era visto decurtare la paga giornaliera oppure applicare un giorno di ferie.
Deduceva la natura antisindacale di siffatta condotta, alla luce della sentenza C. Cost.
231/2013, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 L. 300/1970 nel punto in cui non prevede che le RSA possano essere “… costituite anche fra i sindacati non firmatari del CCNL purché' abbiano partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti dei lavoratori…”.
Riferiva che, nel giudizio sommario, si era costituita la quale Controparte_1 aveva asserito l'irrilevanza del protocollo siglato il 30.7.2021, difettando i requisiti di un contratto collettivo ad efficacia normativa, il escludeva la legittimazione di a costituire una R.S.A. e quindi ad esercitare i diritti e le prerogative di cui al Parte_1 titolo III L. 300/1970.
Impugnava il decreto definitivo della fase sommaria, con cui il Tribunale aveva ritenuto che il protocollo del 30.7.2021 non avesse i requisiti di un contratto collettivo, bensì natura di “contratto gestionale”, destinato a regolare operazioni contingenti e come tale non idoneo ad avere efficacia normativa.
Insisteva nella tesi già sostenuta, in specie ribadendo la natura ed il contenuto dell'accordo siglato addì 31.7.2021, essendo esso diretto a fronteggiare gli esuberi ed a gestire la situazione di crisi connessa al cambio appalto, ivi stabilendosi di evitare la
2 rideterminazione degli orari di lavoro anche attraverso il ricorso ad ammortizzatori sociali oppure lo smaltimento delle ferie arretrate e l'uso dei permessi individuali a rotazione, maggiorati delle festività soppresse, rimaste prive di monetizzazione.
Evidenziava che lo scopo dell'accordo era stato quello di affrontare una situazione di difficoltà, definendo regole estese a tutti i lavoratori, sicché esso aveva certamente natura contrattuale.
Aggiungeva che, in data 22.10.2021, l'impresa l'aveva convocata per partecipare ad un tavolo di trattative in azienda con il deducente sindacato.
Insisteva altresì nella natura antisindacale della condotta denunciata, riconducibile agli artt. 15, 16 e 17 L. 300/1970, quanto meno per la discriminazione connessa al mancato riconoscimento del permesso sindacale, idonea ad indirizzare i lavoratori ad iscriversi ad altre sigle.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le avverse deduzioni.
Ricostruiti i fatti, affermava che dovesse essere pienamente condivisa la tesi, contenuta nel decreto opposto, della natura gestionale del protocollo del 30.7.2021, unicamente diretto a gestire l'applicazione della clausola sociale del C.C.N.L. ristorazione collettiva per il transito dei lavoratori, protocollo peraltro preceduto da riunioni, culminate con il verbale di mancato accordo del 28.7.2021, a cui non aveva partecipato. Parte_1
Insisteva nell'assenza di efficacia normativa, analizzando nel dettaglio il protocollo in questione ed in specie evidenziando che, dal relativo contenuto, era agevole trarre l'assenza di norme da riversare nei contratti individuali.
Evocava giurisprudenza favorevole. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pacifici i fatti di causa, il thema decidendum verte sulla natura dell'accordo del
30.7.2021, connessa alla effettività rappresentatività della O.S. nel contesto aziendale e, pertanto, al rivendicato diritto di costituire una R.S.A..
La tesi accolta nel decreto opposto, secondo cui siffatto accordo avrebbe natura esclusivamente programmatica e gestionale, contenendo mere dichiarazioni
3 d'impegno, senza produrre alcun effetto normativo ed economico, non può essere condivisa, o almeno non del tutto.
Come si vedrà meglio appresso, se è vero che alcune clausole costituiscono, in effetti, dichiarazioni generiche, dirette a programmare, a livello aziendale, i futuri rapporti tra impresa e lavoratori, è altrettanto vero che altre clausole, come condivisibilmente sostenuto dalla O.S. ricorrente, hanno invece prodotto un immediato impatto sui diritti dei lavoratori interessati dal transito nell'organico di in qualità Controparte_1 di appaltatore subentrato.
Si reputa necessario far precedere l'esame della fattispecie concreta da alcune considerazioni di carattere generale.
L'art. 19 L. 300/1970, nella sua originaria formulazione, attribuiva i diritti sindacali previsti dal titolo III, alle R.S.A. costituite nell'ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (lett. a) e alle associazioni sindacali non affiliate alle suddette confederazioni, ma risultanti firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva (lett. b).
La norma, dunque, nel fissare il criterio selettivo della rappresentanza, riconosceva ampi poteri alle organizzazioni dei lavoratori espresse dal sindacalismo confederale, e al contempo estendeva detti poteri anche alle associazioni autonome che, per il fatto di avere stipulato contratti nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva, dimostravano, nei fatti, una capacità di consenso non marginale in ambiti territoriali non ristretti.
In esito al referendum svoltosi nel giugno 1995, l'attuale formulazione della norma prevede che le rappresentanze sindacali aziendali “possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 231/2013, ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 39 Cost., l'art. 19 co. 1 lett. b) L. 300/1970, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda (principio che risponde all'esigenza di sanare l'aporia indotta dalla esclusione dal godimento dei diritti in azienda del sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato
4 dell'effettivo consenso da parte dei lavoratori, che ne permette l'accesso alle trattative).
In tale sentenza, il giudice delle leggi ha avuto modo di precisare che le pronunzie emesse dalla stessa Corte nel quinquennio successivo al referendum dell'11.6.1995
(sentenza n. 244/1996, ordinanze n. 345/1996, n. 148/1997 e n. 76/1998) avevano già fornito alcune indicazioni di chiarificazione circa la portata dell'art. 19.
È stato, infatti, precisato che, “pur nella versione risultante dalla prova referendaria”,
“la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia, ma è una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato” - o che abbiano partecipato al tavolo delle trattative per la conclusione contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva - consistente nella “capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale”; “non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto”, e “nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva”.
Il sindacato dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19, quale risultante dalla sentenza C. Cost. n. 231/2013, è dunque anche quello che ha partecipato alle trattative del contratto (pur dopo, in ipotesi, non sottoscritto), purché tale partecipazione abbia riguardato un contratto “normativo”, ossia quello che regola in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva (Tribunale di Napoli, sez. lav., dott. sentenza n. 4634/2017 dell'8.6.2017). Per_2
L'estensione non può riguardare la sottoscrizione - o la partecipazione alle trattative - di un contratto solo “gestionale”, come pure non è sufficiente “la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati”.
Ne consegue che la rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali in azienda dipende dall'effettività dell'azione sindacale che si esprime nella stipula, o nella partecipazione alle trattative, di un contratto collettivo avente le suddette caratteristiche ed applicato nell'unità produttiva.
In mancanza, allo stato della legislazione vigente, il sindacato non è legittimato alla
5 costituzione della con conseguente esclusione dell'antisindacalità della Pt_3 condotta datoriale che neghi le prerogative sindacali a organismi aziendali promananti da associazioni prive della rappresentatività negoziale.
Tali indicazioni consentono anche di ritenere che il giudice delle leggi abbia sostanzialmente avallato l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, secondo cui la capacità dell'organizzazione sindacale di accreditarsi come interlocutrice stabile dell'imprenditore è testimoniata dalla stipulazione di un contratto collettivo, certamente di qualunque livello, ma non di qualunque natura, dovendo trattarsi di un contratto con caratteristiche tali da attestare l'effettività dell'azione sindacale, rappresentando un arco di interessi più vasto di quello dei soli iscritti, e incidendo sugli istituti che regolano i rapporti di lavoro, sicché vanno escluse dal novero delle OO.SS. ex art. 19 le organizzazioni firmatarie di contratti collettivi normativi e non anche di contratti gestionali, che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39 Cost. e non sono, per loro natura, atti a comprovare la rappresentatività richiesta dalla norma
(Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2008, n. 19275).
In tal modo, risulta superato il precedente e contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 24/09/2004, n. 19271: “Hanno diritto alla costituzione di rappresentanze sindacali anche le organizzazioni firmatarie di contratti gestionali applicati nell'unità produttiva”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav.,
11/01/2008, n. 520).
Può, dunque, affermarsi che la sottoscrizione di un accordo o contratto gestionale, benché costituisca indice del riconoscimento dell'organizzazione firmataria come interlocutrice, non equivalga alla stipulazione di un contratto collettivo di lavoro applicato nell'unità produttiva e non accrediti della stessa capacità rappresentativa che discende dalla stipulazione di un contratto di contenuto normativo, che abbracci, invece, diversi istituti che regolano i rapporti di lavoro all'interno dell'azienda.
Va tenuto presente che, secondo il dictum contenuto nella sentenza C. Cost. n.
231/2013, è compito esclusivo del legislatore dare completa attuazione all'art. 39 Cost., individuando un criterio di rappresentatività ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'art. 19, con la precisazione che, ad oggi, l'unico criterio ex art. 19 per individuare un soggetto come maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo è costituito “dal non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative”.
2. Ciò chiarito, occorrerà in questa sede esaminare il contenuto dell'accordo del
6 30.7.201 per poterne affermare la natura gestionale o normativa o, come sopra anticipato, “mista”.
Il tutto non senza sottolineare che pur non avendo partecipato alle trattative Parte_1 esitate con il verbale di mancato accordo del 28.7.2021, ha però preso parte a quelle di cui al verbale del 30.7.2021, allorquando, a seguito di un ripensamento di
[...] in ordine alla rideterminazione degli orari di lavoro, le trattative sono state CP_1 riavviate, stavolta con la partecipazione della O.S. ricorrente.
Ciò secondo quanto si legge nello stesso verbale del 30.7.2021:
In sintesi, l'impresa resistente, dopo aver mutato indirizzo, ha instaurato un nuovo tavolo di trattative sindacali, ritenendo necessario convocare anche l'O.S. a Parte_1 differenza di quanto avvenuto in precedenza.
Tale circostanza può ritenersi indice di rappresentatività aziendale in capo alla ricorrente, pretermessa nel precedente incontro ma poi convolta nel secondo, sfociato in un'intesa tra le parti.
Ebbene, allo scopo di individuare la portata negoziale o meramente programmatica di siffatta intesa, è dirimente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto statuito dal sottoscritto giudicante nelle sentenze “gemelle” n. 34/2022,
35/2022, 38/2022 e 40/2022, tutte del 5.3.2024, inerenti al contenzioso seriale introdotto dai lavoratori di allo scopo di vedersi riconosciuto Controparte_1 il diritto al superminimo aziendale asseritamente accordato dal precedente appaltatore, domanda che, nei precedenti succitati, è stata rigettata.
7 In specie, nelle sentenze de quibus, si legge, tra l'altro, quanto segue: “Ricorrono, dunque, le condizioni per una nuova parametrazione dei livelli retributivi nell'organico del nuovo appaltatore, in forza della quale legittimamente la società resistente e le OO.SS. firmatarie hanno previsto l'applicazione delle sole condizioni economiche e normative del C.C.N.L. pubblici esercizi, escludendo implicitamente la riconoscibilità di trattamenti di favore accordati a livello aziendale dall'impresa uscente, a mezzo di deroghe in melius al C.C.N.L.”.
In buona sostanza, secondo quanto anticipato nel verbale del 28.7.2021 e vieppiù in base all'accordo contenuto nel verbale del 30.7.2021, l'impresa ha accordato il riconoscimento delle condizioni economiche e normative contenute nel C.C.N.L. di settore, implicitamente disconoscendo qualsiasi trattamento di miglior favore applicato dal precedente appaltatore a livello aziendale.
Trattasi di uno dei motivi che ha condotto al rigetto delle domande dei lavoratori, poiché questo giudice ha ritenuto che l'eventuale (ed indimostrato) diritto al superminimo aziendale maturato nei confronti della precedente impresa appaltatrice fosse comunque stato escluso in sede di concertazione sindacale tra le OO.SS. e e ciò sia in base a quanto prefigurato nel verbale del 28.7.2021, Controparte_1 che così recita:
; sia in base a quanto pattuito nel verbale del 30.7.2021, nella parte in cui si legge quanto segue (art. 2):
8 Di conseguenza, non può dubitarsi che l'accordo del 30.7.2021, all'art. 2, non si limiti a contenere un generico programma gestionale della pur delicata e critica fase di transizione connessa al cambio d'appalto, ma tracci anche la concreta disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro, che si impegna, in maniera Controparte_1 immediatamente vincolante, ad applicare in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. di settore, con esclusione tacita di qualsiasi pregresso accordo migliorativo aziendale.
In sostanza, gli obblighi tracciati nel riportato art. 2, a parere del giudicante, non contengono una mera dichiarazione d'impegno, ma l'assunzione di un vero e proprio obbligo contrattuale, di diffusa applicazione a tutti i lavoratori, sia per quanto concerne la costituzione dei rapporti di lavoro, ex novo, ossia con tacita esclusione delle garanzie ex art. 2112 c.c., sia per quanto riguarda gli aspetti normativi ed economici di tutti i rapporti di lavoro coinvolti (inquadramento, parametro orario, paga base, ecc.).
Per di più, l'elemento centrale dell'accordo del 30.7.2021 risulta costituito proprio dalla rinuncia di a decurtare l'orario osservato dai lavoratori alle Controparte_1 dipendenze del precedente appaltatore, nonostante i riscontrati esuberi.
Tale manifestazione di volontà, diretta ad accordare la conservazione dell'orario e, quindi, della retribuzione integrale goduta sino al cambio d'appalto, non solo è stata oggetto di trattative negoziate con ma è stata altresì esternata in una Parte_1 dichiarazione che certamente ha valore contrattuale, incidendo, in senso conservativo, sul patrimonio giuridico di tutti i lavoratori interessati.
Trattasi di manifestazioni di volontà negoziale, idonea a determinare l'insorgere di un vincolo obbligatorio contrattuale a carico della società, con effetti a lungo termine, estesi all'intera platea dei lavoratori transitati dall'organico del precedente datore e che escludono che l'intesa sindacale in esame abbia, almeno in parte qua, un contenuto di gestione programmatica di una singola contingenza o crisi aziendale.
3. A ciò si aggiunga che, in disparte le pattuizioni inerenti a singoli lavoratori, il protocollo d'intesa del 30.7.2021 altresì prevede la rideterminazione oraria condizionata, con imputazione a ferie, R.O.L. e festività soppresse, in base a quanto stabilito negli artt. 9 e 10:
9 L'art. 9 deve ritenersi avente natura contrattuale poiché impone ai lavoratori una diminuzione oraria nell'espletamento dell'attività di lavoro, sia attraverso la fruizione delle ferie arretrate, sia attraverso l'utilizzo dei permessi individuali, appositamente incrementati da 72 ad 80 ore annue, e ciò al dichiarato scopo di sopperire agli esuberi orari connessi al calo dei pasti da somministrare, nel caso in cui gli esuberi stessi permanessero anche dopo i primi mesi di attività del nuovo appaltatore.
Tale circostanza deve essere giuridicamente qualificata ex art. 1353 c.c., ossia come condizione sospensiva dell'efficacia della pattuizione collettiva predetta, nel senso che quest'ultima avrebbe prodotto effetti solo se la condizione della permanenza degli esuberi orari si fosse verificata ad una certa data (1.1.2022).
La presenza di siffatta condizione sospensiva già potrebbe di per sé essere significativa della natura contrattuale dell'accordo, poiché una generica dichiarazione programmatica, intrinsecamente priva di effetti vincolanti, non sarebbe utilmente condizionabile al verificarsi o meno di un determinato evento.
In ogni caso, la clausola de qua, a seguito di apposito atto ricognitivo di accertamento della verificazione della condizione, avrebbe certamente prodotto l'effetto conformativo da essa previsto per tutti i rapporti di lavoro, ossia la riduzione oraria attraverso ferie e R.O.L..
Direttamente incisivo sul patrimonio giuridico dei lavoratori è altresì il patto contenuto nel succitato art. 10, che esclude la monetizzazione delle ex festività soppresse, facendone confluire il corrispondente monte orario nei permessi individuali.
Per entrambe le norme (la prima al verificarsi della condizione), non può dubitarsi né dell'efficacia contrattuale né della loro natura dispositiva dei diritti dei lavoratori.
10 Dunque, posto che altre statuizioni hanno effettivamente natura programmatica (ad esempio, gli artt. 7 e 11), i succitati artt. 2, 9 e 10 non contengono generiche dichiarazioni impegno, bensì concrete pattuizioni che incidono direttamente sui diritti anche retributivi dei lavoratori, e ciò non già in maniera episodica o occasionale ma astrattamente stabile, nel senso che la permanenza degli esuberi orari certamente consente all'impresa di applicare quanto concordato con le sigle sindacali, delimitando o modificando in maniera permanente le posizioni giuridiche dei lavoratori.
Acclarata la natura negoziale del protocollo del 30.7.2021, e pacifica la partecipazione di alle trattative preliminari alla sua formazione, nonché alla stipula, avendo Parte_1 la icorrente sottoscritto l'accordo all'atto della sua conclusione e non già per mera Pt_2 adesione successiva, deve ritenersi sussistente ogni presupposto stabilito dall'art. 19 L.
300/1970 per la costituzione di una R.S.A. da parte della stessa Parte_1
Pertanto, in riforma del decreto impugnato, va dichiarata l'antisindacalità della condotta datoriale, costituita dal mancato riconoscimento della e dei Parte_4 correlati diritti sindacali, come rivendicati nel ricorso in opposizione, ossia la fruizione dei permessi retribuiti di cui all'art. 23 L. 300/1970.
Pacifica la permanenza e l'attualità della condotta di cui sopra, di essa va ordinata, con pronuncia inibitoria, la cessazione e la rimozione degli effetti.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo post C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale sia per la fase sommaria sia per la presente fase di opposizione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, letto l'art. 28 L. 300/1970, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. in riforma del decreto opposto, dichiara l'antisindacalità della condotta di nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, Controparte_1 ordina alla società, in persona del l. r. p. t., la cessazione immediata di tale comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti;
2. compensa interamente le spese di lite della fase sommaria e del presente giudizio.
Così deciso in Avellino, lì 3.4.2024. Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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