Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2017, n. 28972
CASS
Sentenza 4 dicembre 2017

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Massime2

Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento intimato a conclusione della procedura finalizzata alla mobilità, a norma dell'art. 4 della l. n. 223 del 1991, il giudice non può rilevare d'ufficio eventuali ragioni di illegittimità di essa, incombendo sulla parte l'onere di allegare, tempestivamente, tutte le circostanze che giustificano la proposizione della domanda, inclusi i vizi di forma o di sostanza dei quali intenda avvalersi ai fini della inefficacia o annullabilità della procedura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello di rigetto della domanda del lavoratore il quale, nel prospettare l'illegittimità del licenziamento, deduceva solo la mancata conoscenza della comunicazione di apertura della procedura, di cui chiedeva ordinarsi l'esibizione in giudizio).

L’analiticità della disciplina dettata dall’art. 4 della l. n. 223 del 1991, in tema di licenziamenti per esubero esclude lacune legislative, nonché la necessità di ricorrere all’applicazione analogica dell’onere di comunicazione dei motivi al lavoratore, previsto dall’art. 2 della l. n. 604 del 1966; le informazioni circa il rispetto dei criteri di scelta, infatti, per il singolo lavoratore si riducono alla mera comunicazione del recesso nel rispetto dei termini di preavviso, mentre per le associazioni sindacali di categoria, di cui al comma 2 del citato art. 4, e per la P.A. consistono nel rendere noti gli elenchi dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia e delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2017, n. 28972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28972
Data del deposito : 4 dicembre 2017

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