Art. 4.
All'Istituto sono assegnati tre posti di professore di ruolo di grado universitario.
I titolari dei predetti posti sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione fra i professori ordinari delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore statali, su proposta del Consiglio dei professori dell'Istituto e conservano lo stato giuridico ed economico dei professori di ruolo delle Universita', anche per quanto attiene allo sviluppo di carriera.
All'Istituto sono assegnati tre posti di professore di ruolo di grado universitario.
I titolari dei predetti posti sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione fra i professori ordinari delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore statali, su proposta del Consiglio dei professori dell'Istituto e conservano lo stato giuridico ed economico dei professori di ruolo delle Universita', anche per quanto attiene allo sviluppo di carriera.