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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/10/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere dr Francesco Billè Giudice ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1243/2024 R.G.,
Promossa da
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Ezio Pugliese;
APPELLANTE
Contro
, in persona della Commissione Straordinaria di gestione pro-tempore Controparte_1
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore P.IVA_2
Calcaterra;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 24 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 143, pubblicata il 20 febbraio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Caltagirone, sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal comune di , CP_1 dichiarava “improponibile la domanda svolta da con il ricorso per Parte_1 decreto ingiuntivo iscritto al numero di R.G. 1411/2020 e per l'effetto: - REVOCA il decreto ingiuntivo n. 57/2021, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 18/02/2021 - COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “..... ricorre nella fattispecie un caso frazionamento del credito derivante da un unico rapporto obbligatorio, con parcellizzazione della domanda giudiziale. L'esame della produzione documentale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo evidenzia infatti: - che Parte_1
con atto di cessione del 30/04/2018, aveva acquistato da Ambiente Italia s.r.l. la
[...] titolarità dei crediti da quest'ultima vantati nei confronti del , in forza di Controparte_1 un unico contratto di appalto del 31/03/2015 (cfr. all. 12 allegato all'atto di citazione); - che tale credito era recato da recato da 5 fatture: n. 07-A-2017 del 15/02/2017; n. 10- A-2017 del 01/03/2017; n. 17-A-2017 del 13/04/2017, n. 22-A-2017 del 23/05/2017, e n. 29-A-2017 del 14/06/2017 (cfr. doc. 11 allegato all'atto di citazione); - che soltanto la prima di tali fatture era stata posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 548/2019 ottenuto dall'odierna opposta il 2.12.2019 (cfr. doc. 7 allegato al fascicolo monitorio); - che le ulteriori quattro fatture sono state poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 57/2021 ottenuto il
18.2.2021, oggetto del presente giudizio di opposizione, nonostante i crediti – omogenei, afferenti il medesimo rapporto obbligatorio ed oggetto della medesima cessione di credito – fossero già tutti esigibili alla data deposito del primo ricorso per decreto ingiuntivo ...... i più recenti approdi giurisprudenziali sono giunti a specificare che "le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia ...... non v'è alcun dubbio che nella fattispecie in esame ricorra un'ipotesi di frazionamento del credito, trattandosi del caso (del quale si sono specificamente occupate le Sezioni Unite del 2017) del creditore
(asseritamente) titolare di pretese creditorie distinte, ma riconducibili a distinti (ma omogenei) fatti costitutivi, che si sono verificati nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, che ne abbia disciplinato il compimento e gli effetti. È necessario, a questo punto soffermarsi sulle conseguenze della violazione dell'enunciato divieto processuale.
Alla stregua della giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, deve ritenersi che
“la violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda ..... La pretesa creditoria azionata dalla attrice in senso Parte_1 sostanziale, deve pertanto considerarsi improponibile, con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta dal e revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
57/2021, emesso dal Tribunale di Caltagirone il 18/02/2021”.
Avverso tale sentenza ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 19 settembre 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituito in giudizio il , resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 24 giugno 2025.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'appello, si duole della declaratoria di Controparte_2 improcedibilità della domanda.
Sostiene che, diversamente da come statuito nella impugnata sentenza, il giudice di primo grado, decidendo sugli effetti derivanti dall'abuso del processo connesso alla parcellizzazione delle pretese creditorie azionate in due distinti procedimenti giudiziari, non avrebbe dovuto dichiarare l'improponibilità della domanda, ma emendare i pretesi effetti distorsivi che ne derivavano, disponendo la riunione dei due giudizi ovvero sanzionando la condotta processuale unicamente sul piano del regime delle spese processuali;
che nella fattispecie la decisione del primo giudice di improponibilità della domanda risulta ingiustamente gravosa per , atteso che la rigorosa conseguenza della Parte_1 improponibilità della pretesa potrebbe determinare la perdita del diritto sostanziale, che non sarebbe più validamente azionabile, poiché oggi è impossibile per la cessionaria Pt_1 agire senza frazionamento, dal momento che la statuizione qui impugnata ha impedito la riunione fra i due procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Caltagirone - per come, invece, richiesto dalla nel corso del giudizio di primo grado – e cioè quello oggetto Pt_1 del presente gravame e quello avente ad oggetto l'altra parte della pretesa creditoria.
Il motivo è fondato.
E' pacifico, siccome documentato e, comunque, riconosciuto da che Parte_1 ricorre nella fattispecie abusivo frazionamento del credito derivante da un unico rapporto obbligatorio, oggetto della medesima cessione di credito, con parcellizzazione della domanda giudiziale.
Invero, con atto di cessione del 30/04/2018 ha acquistato da Parte_1
Ambiente Italia s.r.l. la titolarità dei crediti da quest'ultima vantati nei confronti del comune di , in forza di un unico contratto di appalto del 31/03/2015. Tale credito era portato CP_1 da 5 fatture, di cui una è stata posta a fondamento del procedimento monitorio definito con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 548/2019 reso dal tribunale di Caltagirone in data
2.12.2019 e le ulteriori quattro fatture sono state poste a base del procedimento monitorio definito con il decreto ingiuntivo n. 57/2021 reso in data 18.2.2021, oggetto del giudizio di opposizione conclusosi con la sentenza gravata.
Si tratta di crediti omogenei, afferenti il medesimo rapporto obbligatorio ed oggetto della medesima cessione di credito, azionati monitoriamente da con Parte_1 autonome domande, nonostante fossero già tutti esigibili alla data di deposito del primo ricorso per decreto ingiuntivo.
Ciò posto, non è condivisibile la soluzione adottata dal primo giudice, il quale ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la violazione del divieto processuale di frazionamento del credito è sanzionato con l'improponibilità della domanda, discostandosi dagli approdi giurisprudenziali secondo i quali il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte dal creditore deve individuarsi sul piano della liquidazione delle spese di lite.
Sulla questione è stata investita la Suprema Corte a Sez. Unite la quale si è pronunciata in merito alle due questioni principali, ossia: se la soluzione, adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, in termini di improponibilità della domanda a fronte di un abusivo frazionamento del credito sia preferibile, anche nei casi in cui, in ragione dell'intervenuto formarsi del giudicato su parte della domanda, la stessa non sia in concreto riproponibile o se piuttosto appaia preferibile, e più conforme al principio di proporzionalità, limitarsi a sanzionare il fenomeno dell'abusivo frazionamento del credito sul piano delle spese processuali, ricorrendo eventualmente agli strumenti forniti dall'art. 96 c.p.c..
La Suprema Corte ha sancito il principio di diritto secondo cui “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 7299 del 19/03/2025).
Rileva la Suprema Corte che, a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, il giudice deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo all'accertamento separato;
qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l'improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domanda nella sua interezza;
- qualora, infine, accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsi ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione discrezionale motivata ex artt. 88 e 92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta.
Tornando al caso di specie, va anzitutto rilevato che non ha dedotto Parte_1 di avere agito mossa da interesse oggettivo all'accertamento separato, né tale interesse è, comunque, rinvenibile, sicchè deve ritenersi l'insussistenza di un interesse che giustificasse il frazionamento della domanda. la riscontrata carenza di interesse alla tutela processuale frazionata, tuttavia, non consente di pronunciare l'improponibilità della domanda, ostandovi il rilievo che la pretesa creditoria non sarebbe riproponibile unitariamente in separato giudizio, atteso che il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo previamente richiesto ed ottenuto da
[...]
pacificamente, siccome affermato da entrambe le parti, è stato ormai posto in Pt_1 decisione e, quindi, non sarebbe più possibile azionare unitariamente la pretesa creditoria, con la conseguenza che la sanzione della improponibilità della domanda comporterebbe la perdita definitiva del credito.
Sebbene, pertanto, ci si trovi in presenza di domanda abusivamente frazionata, occorre pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria.
Al riguardo, ritiene la Corte che la domanda monitoriamente azionata da
[...]
sia fondata e vada accolta, seppur nei termini che seguono. Pt_1 Sostiene il che ha azionato un credito, oggetto Controparte_1 Parte_1 dell'atto di cessione del 30 aprile 2018, relativo a fatture emesse da Ambiente Italia s.r.l. sulla base del contratto di appalto stipulato con l'ente comunale in data 31/03/2015, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale per la durata di cinque mesi, decorrenti dal verbale di consegna del servizio, avvenuto il 28 novembre 2014, cosicchè, essendo il contratto sottoscritto tra Ambiente Italia s.r.l. e il scaduto il 28/04/2015, le fatture azionate, poiché emesse in relazione Controparte_1
a periodi (febbraio – maggio 2017) successivi alla scadenza del contratto di appalto, sono da ritenersi illegittime per violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440 che prescrivono la forma scritta ad substantiam quando sia parte di un contratto la pubblica amministrazione.
Tale rilievo si appalesa, ad avviso della Corte, privo di pregio.
Giova, al riguardo, rilevare che i crediti di cui alle azionate fatture sono state certificati dallo stesso Comune di ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, CP_1 in attuazione dell'art. 9 comma 3-bis del D.L. n.185 del 29.11.2008 e succ. modificazioni ed integrazioni).
È noto che per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. ll processo di certificazione è gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ragioneria Generale dello Stato. L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile.
Orbene, risulta dalla documentazione prodotta da che il comune di Parte_1
ha rilasciato certificazione di sussistenza del credito portato dalle fatture azionate CP_1 monitoriamente, dopo aver “Riscontrato che il credito è certo, liquido ed esigibile alla data della presente certificazione”.
Le certificazioni rilasciate dal comune di in favore di Ambiente Italia srl, che CP_1 hanno consentito la cessione dei crediti in favore di , cessione regolarmente Parte_1 notificata all'ente comunale, consentono di ritenere la sussistenza dei crediti, siccome attestata da documentazione proveniente dalla stesso comune di , il quale, CP_1 peraltro, non risulta abbia contestato le fatture oggetto di ingiunzione, sia nei confronti di Ambiente Italia srl, che nei confronti di a seguito della notifica dell'atto di Parte_1 cessione del credito.
Giova ulteriormente rilevare che con nota del 17 maggio 2018, prodotta da
[...]
, il comune di ha comunicato di accettare la cessione di credito, Pt_1 CP_1 impegnandosi al pagamento delle somme relative ai crediti di cui alle certificazioni rilasciate nei confronti di Ambiente Italia srl.
Va, pertanto, ritenuta la fondatezza della pretesa creditoria azionata da
[...]
in relazione ai crediti di cui alle fatture poste a base dell'ingiunzione di pagamento Pt_1 opposta.
Atteso che con delibera del 23 dicembre 2021 il comune di è stato posto CP_1 in regime di dissesto finanziario, sono dovuti gli interessi così come riconosciuti in decreto ingiuntivo sino alla predetta data del 23 dicembre 2021, richiamandosi la norma di cui all'art. 248, co. IV, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, secondo cui “Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria”.
Devesi, quindi, in parziale accoglimento dell'appello, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il al pagamento della somma di € 178.916,20 Controparte_1 oltre interessi ex D. L.gs n. 231/2002 maturati fino al soddisfo, con sospensione dal 23 dicembre 2021 sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.26.
Avuto riguardo all'insegnamento della Suprema Corte con la succitata sentenza (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 7299 del 19/03/2025), secondo cui in presenza di domanda arbitrariamente frazionata, occorre tenere conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale, ritiene la Corte, sebbene il sia risultato soccombente, di compensare integralmente tra le parti Controparte_1 le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per questi Motivi
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n. 143, resa nel giudizio iscritto al n. 1243/2024 R.G., pubblicata il 20 febbraio 2024, del giudice unico del Tribunale di Caltagirone, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, revoca il decreto ingiuntivo n. 57/2021, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 18/02/2021.
Condanna il al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 178.916,20 oltre interessi ex D. L.gs n. 231/2002 maturati fino al soddisfo, con sospensione dal 23 dicembre 2021 sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo
256 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.26.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 23 settembre 2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Giovanni Dipietro