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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3050 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
) C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Ticali, presso il cui studio a Bagheria
(PA), via Matteotti n. 43, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato il 18/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/06/2025 le parti hanno congiuntamente chiesto disporsi la regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore
, nato a [...] il [...], alle condizioni concordate. Persona_1
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accoglimento del ricorso alle condizioni di seguito riportate:
“a) affido condiviso del figlio minore , nato a [...] il [...], Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, presso l'abitazione sita in Palermo, Corso Tukory n. 226;
b) il IG. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e Parte_2
1 tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà e, solamente in caso di disaccordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé il figlio minore il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore
18,00 ed a week and alterni dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 18,00 della domenica.
È, altresì, facoltà del IG. trascorrere con il figlio, durante il periodo di Parte_2 vacanze estive, 7 giorni consecutivi, periodo da comunicare alla IG.ra entro Parte_1
e non oltre il 30/06 di ogni anno, salvo diversi accordi.
Il minore, altresì, trascorrerà le festività civili e religiose con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza e, dunque, a titolo esemplificativo, il Natale con uno ed il Capodanno con l'altro, la Pasqua con uno e la Pasquetta con l'altro.
Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
c) porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_2 IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore , tramite accredito su Poste Pay Per_1 intestata alla stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Palermo;
d) le parti stabiliscono che l'assegno unico erogato dall per il figlio minore CP_1 Per_1 potrà essere richiesto nella misura del 100% dalla IG.ra ; Parte_1
e) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
f) le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
g) spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Le condizioni concordate e sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore , Persona_1 nato a [...] il [...], sia disciplinato secondo quanto concordato dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 18/06/2025.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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