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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 440/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 22 del 16.1.2024, non notificata;
avente ad oggetto: carta docente, promossa da:
rappresentato e difeso Controparte_1 Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in
Bologna – appellante nei confronti di:
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente CP_2 domiciliata presso il suo studio in Roma – appellata posta in decisione all'udienza collegiale dell'11.9.2025, viste le conclusioni assunte dal procuratore di parte appellante, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna, in funzione CP_2 di Giudice del lavoro, per sentir accertare il proprio diritto, quale docente assunta con contratto a tempo determinato (dal settembre 2022 di ruolo), di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, con condanna del l pagamento di € 3.000,00 per CP_3 gli a.s. 2017/2023.
Il Tribunale, nella resistenza di controparte, rilevato che “Nel caso di specie vengono in rilievo esclusivamente supplenze annuali, o al 31.8 o al 30.6 e non si pongono quindi particolari ed ulteriori questioni interpretative”, accoglieva la domanda, facendo presente che “Seguono gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, ma nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991), trattandosi di somma di denaro (ancorché vincolata in parte nelle modalità di spesa): al riguardo si individua (in via equitativa) una data mediana di decorrenza degli accessori nel 1.1 di ciascuna A.S. in relazione alla somma relativa all'annualità in questione (e, dunque, p.e. per la somma relativa al
2020/2021 gli interessi decorreranno dal 1.1.2021)”.
Quanto all'eccepita prescrizione, il Giudice ne evidenziava la durata quinquennale, “trattandosi di somme che devono essere pagate periodicamente
“ad anno o in termini più brevi” (art. 2948, n. 3 c.c.).
La peculiarità dello strumento in esame è foriero di incertezze anche in punto a decorrenza della prescrizione.
Sul punto la S.C., con il precedente da ultimo richiamato, ai sensi del quale
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”
A tale orientamento ci si ritiene di dovere conformare (nonostante in precedenza si fosse adottato un diverso criterio), essendo sul punto la conclusione della S.C. plausibile.
Nel caso di specie la diffida del luglio 2022, in quanto non riferita specificamente all'odierno ricorrente, non risulta in grado di evitare la prescrizione della annualità 2017/2018, valendo per le successive la costituzione in mora rappresentata dalla notifica del presente ricorso (depositato nell'agosto del 2023). Spettano dunque 5 annualità …”.
2 Il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
“1) condanna il a riconoscere in favore del ricorrente (della CP_3 ricorrente/dei ricorrenti/delle ricorrenti) la somma di € 500,00 annui per ciascuna annualità di insegnamento svolto a termine (oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza per ciascuna tranche dal 1.1 di ciascun anno di riferimento), mediante accredito su “carta docente”, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato (sarà facoltà della P.A. soccombente procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro con modalità ordinarie); il tutto nei limiti della (eventuale) prescrizione quinquennale decorrente come indicato nella (e con gli effetti di cui alla) motivazione;
per totali € 2.500,00 oltre accessori;
CP_ 2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.030,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per rimborso spese generali”.
2. Il ha proposto appello avverso la Parte_2 sentenza, censurandola nella parte in cui, dopo aver richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, con la sentenza del 19.10.2023, n. 29961, in relazione al regime della prescrizione e aver affermato che “Nel caso di specie, la diffida del luglio 2022, in quanto non riferita specificamente all'odierno ricorrente, non risulta in grado di evitare la prescrizione della annualità
2017/2018, valendo per le successive la costituzione in mora rappresentata dalla notifica del presente ricorso (depositato nell'agosto 2023)…”, ha però statuito,
“quale apparente conseguenza di tale corretta premessa che – ed è questo il capo del provvedimento impugnato che si intende, propriamente, appellare”, che
“Spettano dunque 5 annualità”, con condanna nel dispositivo al pagamento, appunto, di € 2.500,00.
Secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere solo n. 4 annualità del medesimo emolumento, per il minor valore di complessivi €
2.000,00 e ciò in quanto nello stesso ricorso introduttivo era allegato e dedotto che, prima della immissione in ruolo, avvenuta nel mese di settembre 2022, la docente aveva in precedenza “…prestato servizio con contratti a tempo determinato in favore del convenuto: CP_1
- A.S. 2017/2018
- A.S. 2018/2019
- A.S. 2019/2020
- A.S. 2020/2021;
- A.S. 2021/2022 per i quali non gli è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per
3 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015” (così il ricorso introduttivo, pag. 2).
La docente aveva quindi allegato e dedotto di avere diritto, in tutto, a n. 5 annualità dell'emolumento “carta docente”, per un complessivo controvalore di €
2.500,00, di modo tale che, riconosciuta la fondatezza della eccezione di prescrizione del diritto azionato in giudizio quanto all'A/S 2017/2018, il primo
Giudice avrebbe dovuto riconoscere la spettanza di non più di n. 4 annualità dello stesso emolumento, per il minore controvalore di complessivi € 2.000,00.
La sentenza appellata sarebbe dunque sul punto viziata di nullità per extrapetizione ex art. 112 c.p.c., avendo riconosciuto la spettanza di una annualità del beneficio ulteriore rispetto a quelle domandate, nonché in quanto, pur dichiarando di voler fare applicazione dell'istituto della prescrizione, l'ha però falsamente applicata ovvero in concreto disapplicata, riconoscendo tutte le 5 annualità della carta docente domandate con il ricorso introduttivo anziché 4 come avrebbe dovuto, con conseguente violazione anche degli artt. 2935 e 2948, comma
1, c.c. in relazione al D.P.C.M. 28.11.2016.
Né, precisa l'appellante, varrebbe in contrario la considerazione che a pag.
13 del ricorso introduttivo veniva dedotto che: “…Deve, dunque, accertarsi il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'assegnazione della somma di € 3.000,00 per gli a.s. 2017/2023”, trattandosi di indicazione evidentemente erronea, come desumibile dalle stesse allegazioni delle parti e dalla documentazione probatoria versata agli atti del giudizio.
Il conclude, dunque, chiedendo, in parziale riforma della CP_1 sentenza, di limitare il riconoscimento della spettanza dell'emolumento “carta docente” a n. 4 annualità, in corrispondenza dei soli AA/SS 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, con condanna dell'Amministrazione scolastica al riconoscimento in favore della docente di sole 4 annualità di detto emolumento, per il complessivo minore controvalore di € 2.000,00.
La docente si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello.
Precisamente, la stessa rileva la violazione dell'art. 434 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi (“E ciò, si badi, sia nella versione antecedente, il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, che in quella odierna. Infatti, la “vecchia” versione prevedeva che: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto
4 compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”. La “nuova” versione, prevede in aggiunta che: “L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Quindi, sia la nuova che la vecchia versione della norma richiedono “A PENA DI INAMMISSIBILITA'” che la critica fatta dall'appellante sia diretta contro i capi della sentenza impugnata, non potendo, l'appellante, limitarsi a richiamare il petitum svolto in primo grado senza confrontarsi con gli specifici capi e/o punti della sentenza di primo grado”).
Ulteriore motivo di inammissibilità sarebbe rappresentato, nella sostanza, dall'abuso dello strumento, posto che “il , avrebbe ben Controparte_1 potuto presentare un'istanza di correzione di errore materiale al Giudice di prime cure chiedendo la correzione della sentenza … Ed invero Il procedimento di correzione di errore materiale delle pronunce giudiziali costituisce un metodo semplice, rapido ed efficace per mezzo del quale vengono rettificate le “sviste” in cui è incorso il giudicante nel processo redazionale;
esso, codificato all'interno del Codice di rito civile agli artt. 287 e 288, trova applicazione, secondo l'orientamento della giurisprudenza, qualora l'errore emendando consista in un mero “lapsus calami”, ossia in una momentanea disattenzione del redattore che diviene, in maniera lampante, intellegibile al lettore. Affinché si possa procedere alla correzione con il metodo indicato dal codice, occorre che la svista sia rilevabile ictu oculi, cioè che l'errore incida negativamente sull'iter logico giuridico che ha condotto ad esso come nel caso di specie. Da ciò ne discende come l'Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare lo strumento della correzione di errore materiale in luogo dell'appello che, come detto si manifesta inammissibile”.
3. L'appello è ammissibile.
Il ha evidentemente segnalato quale fosse il capo della sentenza CP_3 contenente la pronuncia errata, confrontandosi adeguatamente e linearmente con le parti della pronuncia meritevoli di censura, come sopra messo in luce.
Quanto alla seconda questione, vale richiamare – al fine di giustificarne l'infondatezza – le motivazioni rese da C. Cost. nella sentenza del 10.11.2004, n.
335, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 287 c.p.c. nella parte in cui la possibilità di chiedere il rimedio correttivo era limitata al caso delle pronunce “contro le quali non sia stato proposto appello”.
Precisamente, la Corte Costituzionale ha rilevato che:
5 “3.2.– Il codice vigente – separati nettamente nel libro II il procedimento di correzione (titolo I) dalle impugnazioni (titolo III) ed il loro oggetto (descritto, rispettivamente, negli artt. 287 e 161, primo comma, cod. proc. civ.) – ha statuito che «le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello … possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate …». La circostanza che tale locuzione fosse stata preceduta dall'ampio dibattito, sopra sommariamente ricordato, ha fatto sì che essa sia stata subito, e quasi unanimemente, intesa come confermativa dell'orientamento dominante nella vigenza del codice del 1865: nel senso, cioè, che il procedimento di correzione è
«assorbito» in quello di appello che lo renderebbe inutile (e inammissibile), essendo l'appello un rimedio con devoluzione illimitata, destinato a concludersi con una pronuncia sostitutiva di quella bisognosa di correzione.
Le medesime norme sono state ritenute idonee a disciplinare la correzione sia delle sentenze d'appello sia (anteriormente alla legge 26 novembre 1990, n.
353, art. 67) quelle di cassazione: nel primo caso perché la proposizione di un mezzo d'impugnazione limitato, e per ciò stesso inidoneo come il ricorso per cassazione – cfr., per l'analoga situazione della “sentenza arbitrale”, l'art. 826 cod. proc. civ. nel testo ante legge 5 gennaio 1994, n. 25 (Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale) –, non impediva al giudice d'appello di emendare la propria sentenza;
nel secondo caso perché la correzione da parte della Corte di cassazione dell'errore inficiante la propria sentenza non vulnerava, attesa l'ontologica diversità della correzione dall'impugnazione, il principio della inimpugnabilità delle sentenze della
Suprema Corte. Diversità, è il caso di ricordare, ribadita da questa Corte quando
– avendo il legislatore equiparato (art. 391-bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 67 della legge n. 353 del 1990) l'errore materiale a quello revocatorio sotto il profilo procedimentale – ha censurato l'irragionevolezza, risolventesi anche in violazione dell'art. 24 Cost., della pretesa di uniformare «due istituti (correzione e revocazione) che sono eterogenei» (sentenza n. 119 del 1996).
Le medesime norme, ancora, sostanzialmente disciplinano – dopo la profonda riforma dell'arbitrato operata dalla legge n. 25 del 1994 – anche la correzione del lodo arbitrale;
procedimento di correzione insensibile alla proposizione dell'impugnazione per nullità (e per revocazione e opposizione di terzo: art. 831 cod. proc. civ.), la cui competenza è distribuita tra arbitri e (dopo il deposito) giudice dell'exequatur.
3.3.– Dal quadro normativo appena delineato emerge come la regola per cui il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell'impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore (lato sensu) ostativo subisce l'unica eccezione della sentenza di
6 primo grado già investita dall'appello (sentenza di primo grado alla quale è, ovviamente, equiparabile il decreto ingiuntivo: cfr. sentenza n. 393 del 1994).
Come si è ricordato, tale eccezione è stata da sempre giustificata con la particolare natura – di mezzo di impugnazione illimitato e con effetto sostitutivo – dell'appello, la quale consente di «assorbire» in tale procedimento quello speciale di correzione e di trasferire al giudice dell'appello il relativo potere: donde la conclusione che, «rientrando la correzione nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame», questi può disporla solo con la sentenza che, decidendo sull'appello, si sostituisce a quella gravata.
Il rimettente espone puntualmente gli inconvenienti che tale soluzione produceva anche anteriormente alla Novella del 1990, e ricorda come non abbia riscosso apprezzabile seguito il tentativo dottrinale di limitarli attraverso una interpretazione dell'art. 287 cod. proc. civ. che vi leggeva esclusivamente una disciplina della competenza (del giudice a quo prima, e del giudice ad quem dopo la proposizione dell'appello) a gestire il procedimento speciale: inconvenienti che, come questa Corte ha ripetutamente statuito (tra le tante, sentenze n. 204 e n.
32 del 2001), non consentono di sindacare la discrezionalità del legislatore nel disciplinare il processo se non quando essi denotano una manifesta irrazionalità della disciplina ovvero l'assenza di una valida ragione giustificativa delle scelte legislative.
3.4.– Osserva la Corte che le esigenze di economia processuale – la superfluità, cioè, dell'esperimento del procedimento speciale in pendenza di un giudizio (d'appello) idoneo ad emendare la sentenza dall'errore che la inficiava, trattandosi, come è stato detto, di «una correzione in pura perdita, quasi un ornamento apposto a una casa destinata a crollare» – potevano costituire una sufficiente giustificazione della scelta legislativa, e degli inconvenienti che essa comportava, quando la sentenza di primo grado, sia pure con eccezioni sempre più frequenti, era ancora normalmente priva di efficacia esecutiva in ragione della sua appellabilità (art. 337, primo comma, cod. proc. civ., ante legge n. 353 del 1990, art. 49).
La sostituzione della norma da ultimo citata con quella secondo cui
«l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione», unita all'espressa previsione della immediata esecutività della sentenza di primo grado
(art. 282 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990), ha modificato profondamente il quadro normativo nel quale continua a collocarsi l'art. 287 e la scelta legislativa con esso operata: la sentenza appellata, affetta da errore correggibile, era sottoposta olim al regime ordinario della sentenza di primo grado (quello c.d. della sentenza soggetta a gravame), laddove, dopo la legge n. 353 del 1990, ad essa continua ad essere riservato il medesimo
7 trattamento che, però, è divenuto eccezionale e deteriore rispetto a quello di cui gode, oggi, la sentenza di primo grado.
3.5.– Non soltanto, dunque, le ragioni di economia processuale, sulle quali si fondava la scelta legislativa di cui all'art. 287 cod. proc. civ., risultano profondamente “indebolite” da ciò, che esse diventano causa di assoggettamento della sentenza di primo grado ad un regime eccezionale (laddove, in precedenza, esse provocavano l'assoggettamento al regime ordinario anche delle sentenze che, eccezionalmente, erano munite di efficacia esecutiva), ma l'intrinseca
“debolezza” di quelle ragioni è testimoniata dalla loro non costante applicazione: il sopravvenire dell'appello in pendenza del procedimento di correzione non determina l'improcedibilità di quest'ultimo, così come qualsiasi altro mezzo di impugnazione – anche se non limitato – non comporta né
l'inammissibilità né l'improcedibilità del procedimento di correzione.
Le esigenze di economia processuale recepite dal legislatore con l'art. 287 cod. proc. civ., in sintesi, sono tali da tollerare la pendenza contestuale del procedimento di correzione e dei procedimenti di impugnazione, e perfino del procedimento di appello quando questo sia posteriore a quello di correzione;
in conclusione, esse sono poste a fondamento di un'eccezionale disciplina dei rapporti tra procedimento di correzione e procedimenti di impugnazione.
3.6.– L'eccezionalità della disciplina del procedimento di correzione nei suoi rapporti con la previa pendenza del procedimento d'appello, e l'eccezionale regime della sentenza di primo grado al quale esso dà luogo, determinano, con il loro sommarsi e combinarsi, una manifesta irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 287 cod. proc. civ. allorché sottrae al procedimento di correzione, davanti al giudice che le ha pronunciate, le sentenze contro le quali sia stato proposto appello.
Tale irragionevolezza si risolve altresì in una ingiustificabile compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, e pertanto – costituendo l'azione esecutiva strumento essenziale dell'effettività della tutela giurisdizionale
– in una violazione dell'art. 24 Cost. (sentenze n. 321 del 1998; n. 333 del 2001;
n. 336, n. 444 e n. 522 del 2002; n. 155 del 2004)”.
L'autonomia dei due distinti rimedi processuali rende evidente che la proposizione dell'appello non è preclusa dalla mancata richiesta della correzione di errore materiale della sentenza, non essendo prevista alcuna inammissibilità al riguardo.
4. L'appello è anche fondato.
Essendo pacifico che la docente è stata immessa in ruolo nel settembre
2022, venendo assunta a tempo indeterminato, l'estensione della domanda e delle statuizioni del Giudice anche all'a.s.2022/2023 non è giustificata, considerando
8 che la stessa dipendente aveva indicato l'a.s. 2021/2022 quale ultimo anno di assunzione a tempo determinato. Il beneficio va riconosciuto dunque per soli 4
a.s., dal 2018/2019 al 2021/2022.
In accoglimento dell'appello, occorre, allora, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, condannare il a corrispondere CP_3 alla controparte il minor importo di € 2.000,00, oltre accessori.
5. L'esito del giudizio induce a compensare le spese del doppio grado di giudizio in misura di un quinto, con condanna del al pagamento del CP_3 residuo, liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello proposto dal e, in Parte_2 parziale riforma della sentenza gravata, nel resto confermata, condanna il CP_3
a corrispondere alla controparte il minor importo di € 2.000,00, oltre accessori;
compensa le spese del doppio grado di giudizio in misura di un quinto e condanna il al pagamento del residuo, che liquida per il primo grado in € CP_3
770,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 198,00 per compensi, oltre accessori di legge, il tutto da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata.
Così deciso in Bologna l'11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 440/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 22 del 16.1.2024, non notificata;
avente ad oggetto: carta docente, promossa da:
rappresentato e difeso Controparte_1 Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in
Bologna – appellante nei confronti di:
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente CP_2 domiciliata presso il suo studio in Roma – appellata posta in decisione all'udienza collegiale dell'11.9.2025, viste le conclusioni assunte dal procuratore di parte appellante, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna, in funzione CP_2 di Giudice del lavoro, per sentir accertare il proprio diritto, quale docente assunta con contratto a tempo determinato (dal settembre 2022 di ruolo), di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, con condanna del l pagamento di € 3.000,00 per CP_3 gli a.s. 2017/2023.
Il Tribunale, nella resistenza di controparte, rilevato che “Nel caso di specie vengono in rilievo esclusivamente supplenze annuali, o al 31.8 o al 30.6 e non si pongono quindi particolari ed ulteriori questioni interpretative”, accoglieva la domanda, facendo presente che “Seguono gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, ma nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991), trattandosi di somma di denaro (ancorché vincolata in parte nelle modalità di spesa): al riguardo si individua (in via equitativa) una data mediana di decorrenza degli accessori nel 1.1 di ciascuna A.S. in relazione alla somma relativa all'annualità in questione (e, dunque, p.e. per la somma relativa al
2020/2021 gli interessi decorreranno dal 1.1.2021)”.
Quanto all'eccepita prescrizione, il Giudice ne evidenziava la durata quinquennale, “trattandosi di somme che devono essere pagate periodicamente
“ad anno o in termini più brevi” (art. 2948, n. 3 c.c.).
La peculiarità dello strumento in esame è foriero di incertezze anche in punto a decorrenza della prescrizione.
Sul punto la S.C., con il precedente da ultimo richiamato, ai sensi del quale
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”
A tale orientamento ci si ritiene di dovere conformare (nonostante in precedenza si fosse adottato un diverso criterio), essendo sul punto la conclusione della S.C. plausibile.
Nel caso di specie la diffida del luglio 2022, in quanto non riferita specificamente all'odierno ricorrente, non risulta in grado di evitare la prescrizione della annualità 2017/2018, valendo per le successive la costituzione in mora rappresentata dalla notifica del presente ricorso (depositato nell'agosto del 2023). Spettano dunque 5 annualità …”.
2 Il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
“1) condanna il a riconoscere in favore del ricorrente (della CP_3 ricorrente/dei ricorrenti/delle ricorrenti) la somma di € 500,00 annui per ciascuna annualità di insegnamento svolto a termine (oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza per ciascuna tranche dal 1.1 di ciascun anno di riferimento), mediante accredito su “carta docente”, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato (sarà facoltà della P.A. soccombente procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro con modalità ordinarie); il tutto nei limiti della (eventuale) prescrizione quinquennale decorrente come indicato nella (e con gli effetti di cui alla) motivazione;
per totali € 2.500,00 oltre accessori;
CP_ 2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.030,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per rimborso spese generali”.
2. Il ha proposto appello avverso la Parte_2 sentenza, censurandola nella parte in cui, dopo aver richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, con la sentenza del 19.10.2023, n. 29961, in relazione al regime della prescrizione e aver affermato che “Nel caso di specie, la diffida del luglio 2022, in quanto non riferita specificamente all'odierno ricorrente, non risulta in grado di evitare la prescrizione della annualità
2017/2018, valendo per le successive la costituzione in mora rappresentata dalla notifica del presente ricorso (depositato nell'agosto 2023)…”, ha però statuito,
“quale apparente conseguenza di tale corretta premessa che – ed è questo il capo del provvedimento impugnato che si intende, propriamente, appellare”, che
“Spettano dunque 5 annualità”, con condanna nel dispositivo al pagamento, appunto, di € 2.500,00.
Secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere solo n. 4 annualità del medesimo emolumento, per il minor valore di complessivi €
2.000,00 e ciò in quanto nello stesso ricorso introduttivo era allegato e dedotto che, prima della immissione in ruolo, avvenuta nel mese di settembre 2022, la docente aveva in precedenza “…prestato servizio con contratti a tempo determinato in favore del convenuto: CP_1
- A.S. 2017/2018
- A.S. 2018/2019
- A.S. 2019/2020
- A.S. 2020/2021;
- A.S. 2021/2022 per i quali non gli è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per
3 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015” (così il ricorso introduttivo, pag. 2).
La docente aveva quindi allegato e dedotto di avere diritto, in tutto, a n. 5 annualità dell'emolumento “carta docente”, per un complessivo controvalore di €
2.500,00, di modo tale che, riconosciuta la fondatezza della eccezione di prescrizione del diritto azionato in giudizio quanto all'A/S 2017/2018, il primo
Giudice avrebbe dovuto riconoscere la spettanza di non più di n. 4 annualità dello stesso emolumento, per il minore controvalore di complessivi € 2.000,00.
La sentenza appellata sarebbe dunque sul punto viziata di nullità per extrapetizione ex art. 112 c.p.c., avendo riconosciuto la spettanza di una annualità del beneficio ulteriore rispetto a quelle domandate, nonché in quanto, pur dichiarando di voler fare applicazione dell'istituto della prescrizione, l'ha però falsamente applicata ovvero in concreto disapplicata, riconoscendo tutte le 5 annualità della carta docente domandate con il ricorso introduttivo anziché 4 come avrebbe dovuto, con conseguente violazione anche degli artt. 2935 e 2948, comma
1, c.c. in relazione al D.P.C.M. 28.11.2016.
Né, precisa l'appellante, varrebbe in contrario la considerazione che a pag.
13 del ricorso introduttivo veniva dedotto che: “…Deve, dunque, accertarsi il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'assegnazione della somma di € 3.000,00 per gli a.s. 2017/2023”, trattandosi di indicazione evidentemente erronea, come desumibile dalle stesse allegazioni delle parti e dalla documentazione probatoria versata agli atti del giudizio.
Il conclude, dunque, chiedendo, in parziale riforma della CP_1 sentenza, di limitare il riconoscimento della spettanza dell'emolumento “carta docente” a n. 4 annualità, in corrispondenza dei soli AA/SS 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, con condanna dell'Amministrazione scolastica al riconoscimento in favore della docente di sole 4 annualità di detto emolumento, per il complessivo minore controvalore di € 2.000,00.
La docente si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello.
Precisamente, la stessa rileva la violazione dell'art. 434 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi (“E ciò, si badi, sia nella versione antecedente, il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, che in quella odierna. Infatti, la “vecchia” versione prevedeva che: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto
4 compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”. La “nuova” versione, prevede in aggiunta che: “L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Quindi, sia la nuova che la vecchia versione della norma richiedono “A PENA DI INAMMISSIBILITA'” che la critica fatta dall'appellante sia diretta contro i capi della sentenza impugnata, non potendo, l'appellante, limitarsi a richiamare il petitum svolto in primo grado senza confrontarsi con gli specifici capi e/o punti della sentenza di primo grado”).
Ulteriore motivo di inammissibilità sarebbe rappresentato, nella sostanza, dall'abuso dello strumento, posto che “il , avrebbe ben Controparte_1 potuto presentare un'istanza di correzione di errore materiale al Giudice di prime cure chiedendo la correzione della sentenza … Ed invero Il procedimento di correzione di errore materiale delle pronunce giudiziali costituisce un metodo semplice, rapido ed efficace per mezzo del quale vengono rettificate le “sviste” in cui è incorso il giudicante nel processo redazionale;
esso, codificato all'interno del Codice di rito civile agli artt. 287 e 288, trova applicazione, secondo l'orientamento della giurisprudenza, qualora l'errore emendando consista in un mero “lapsus calami”, ossia in una momentanea disattenzione del redattore che diviene, in maniera lampante, intellegibile al lettore. Affinché si possa procedere alla correzione con il metodo indicato dal codice, occorre che la svista sia rilevabile ictu oculi, cioè che l'errore incida negativamente sull'iter logico giuridico che ha condotto ad esso come nel caso di specie. Da ciò ne discende come l'Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare lo strumento della correzione di errore materiale in luogo dell'appello che, come detto si manifesta inammissibile”.
3. L'appello è ammissibile.
Il ha evidentemente segnalato quale fosse il capo della sentenza CP_3 contenente la pronuncia errata, confrontandosi adeguatamente e linearmente con le parti della pronuncia meritevoli di censura, come sopra messo in luce.
Quanto alla seconda questione, vale richiamare – al fine di giustificarne l'infondatezza – le motivazioni rese da C. Cost. nella sentenza del 10.11.2004, n.
335, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 287 c.p.c. nella parte in cui la possibilità di chiedere il rimedio correttivo era limitata al caso delle pronunce “contro le quali non sia stato proposto appello”.
Precisamente, la Corte Costituzionale ha rilevato che:
5 “3.2.– Il codice vigente – separati nettamente nel libro II il procedimento di correzione (titolo I) dalle impugnazioni (titolo III) ed il loro oggetto (descritto, rispettivamente, negli artt. 287 e 161, primo comma, cod. proc. civ.) – ha statuito che «le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello … possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate …». La circostanza che tale locuzione fosse stata preceduta dall'ampio dibattito, sopra sommariamente ricordato, ha fatto sì che essa sia stata subito, e quasi unanimemente, intesa come confermativa dell'orientamento dominante nella vigenza del codice del 1865: nel senso, cioè, che il procedimento di correzione è
«assorbito» in quello di appello che lo renderebbe inutile (e inammissibile), essendo l'appello un rimedio con devoluzione illimitata, destinato a concludersi con una pronuncia sostitutiva di quella bisognosa di correzione.
Le medesime norme sono state ritenute idonee a disciplinare la correzione sia delle sentenze d'appello sia (anteriormente alla legge 26 novembre 1990, n.
353, art. 67) quelle di cassazione: nel primo caso perché la proposizione di un mezzo d'impugnazione limitato, e per ciò stesso inidoneo come il ricorso per cassazione – cfr., per l'analoga situazione della “sentenza arbitrale”, l'art. 826 cod. proc. civ. nel testo ante legge 5 gennaio 1994, n. 25 (Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale) –, non impediva al giudice d'appello di emendare la propria sentenza;
nel secondo caso perché la correzione da parte della Corte di cassazione dell'errore inficiante la propria sentenza non vulnerava, attesa l'ontologica diversità della correzione dall'impugnazione, il principio della inimpugnabilità delle sentenze della
Suprema Corte. Diversità, è il caso di ricordare, ribadita da questa Corte quando
– avendo il legislatore equiparato (art. 391-bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 67 della legge n. 353 del 1990) l'errore materiale a quello revocatorio sotto il profilo procedimentale – ha censurato l'irragionevolezza, risolventesi anche in violazione dell'art. 24 Cost., della pretesa di uniformare «due istituti (correzione e revocazione) che sono eterogenei» (sentenza n. 119 del 1996).
Le medesime norme, ancora, sostanzialmente disciplinano – dopo la profonda riforma dell'arbitrato operata dalla legge n. 25 del 1994 – anche la correzione del lodo arbitrale;
procedimento di correzione insensibile alla proposizione dell'impugnazione per nullità (e per revocazione e opposizione di terzo: art. 831 cod. proc. civ.), la cui competenza è distribuita tra arbitri e (dopo il deposito) giudice dell'exequatur.
3.3.– Dal quadro normativo appena delineato emerge come la regola per cui il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell'impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore (lato sensu) ostativo subisce l'unica eccezione della sentenza di
6 primo grado già investita dall'appello (sentenza di primo grado alla quale è, ovviamente, equiparabile il decreto ingiuntivo: cfr. sentenza n. 393 del 1994).
Come si è ricordato, tale eccezione è stata da sempre giustificata con la particolare natura – di mezzo di impugnazione illimitato e con effetto sostitutivo – dell'appello, la quale consente di «assorbire» in tale procedimento quello speciale di correzione e di trasferire al giudice dell'appello il relativo potere: donde la conclusione che, «rientrando la correzione nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame», questi può disporla solo con la sentenza che, decidendo sull'appello, si sostituisce a quella gravata.
Il rimettente espone puntualmente gli inconvenienti che tale soluzione produceva anche anteriormente alla Novella del 1990, e ricorda come non abbia riscosso apprezzabile seguito il tentativo dottrinale di limitarli attraverso una interpretazione dell'art. 287 cod. proc. civ. che vi leggeva esclusivamente una disciplina della competenza (del giudice a quo prima, e del giudice ad quem dopo la proposizione dell'appello) a gestire il procedimento speciale: inconvenienti che, come questa Corte ha ripetutamente statuito (tra le tante, sentenze n. 204 e n.
32 del 2001), non consentono di sindacare la discrezionalità del legislatore nel disciplinare il processo se non quando essi denotano una manifesta irrazionalità della disciplina ovvero l'assenza di una valida ragione giustificativa delle scelte legislative.
3.4.– Osserva la Corte che le esigenze di economia processuale – la superfluità, cioè, dell'esperimento del procedimento speciale in pendenza di un giudizio (d'appello) idoneo ad emendare la sentenza dall'errore che la inficiava, trattandosi, come è stato detto, di «una correzione in pura perdita, quasi un ornamento apposto a una casa destinata a crollare» – potevano costituire una sufficiente giustificazione della scelta legislativa, e degli inconvenienti che essa comportava, quando la sentenza di primo grado, sia pure con eccezioni sempre più frequenti, era ancora normalmente priva di efficacia esecutiva in ragione della sua appellabilità (art. 337, primo comma, cod. proc. civ., ante legge n. 353 del 1990, art. 49).
La sostituzione della norma da ultimo citata con quella secondo cui
«l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione», unita all'espressa previsione della immediata esecutività della sentenza di primo grado
(art. 282 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990), ha modificato profondamente il quadro normativo nel quale continua a collocarsi l'art. 287 e la scelta legislativa con esso operata: la sentenza appellata, affetta da errore correggibile, era sottoposta olim al regime ordinario della sentenza di primo grado (quello c.d. della sentenza soggetta a gravame), laddove, dopo la legge n. 353 del 1990, ad essa continua ad essere riservato il medesimo
7 trattamento che, però, è divenuto eccezionale e deteriore rispetto a quello di cui gode, oggi, la sentenza di primo grado.
3.5.– Non soltanto, dunque, le ragioni di economia processuale, sulle quali si fondava la scelta legislativa di cui all'art. 287 cod. proc. civ., risultano profondamente “indebolite” da ciò, che esse diventano causa di assoggettamento della sentenza di primo grado ad un regime eccezionale (laddove, in precedenza, esse provocavano l'assoggettamento al regime ordinario anche delle sentenze che, eccezionalmente, erano munite di efficacia esecutiva), ma l'intrinseca
“debolezza” di quelle ragioni è testimoniata dalla loro non costante applicazione: il sopravvenire dell'appello in pendenza del procedimento di correzione non determina l'improcedibilità di quest'ultimo, così come qualsiasi altro mezzo di impugnazione – anche se non limitato – non comporta né
l'inammissibilità né l'improcedibilità del procedimento di correzione.
Le esigenze di economia processuale recepite dal legislatore con l'art. 287 cod. proc. civ., in sintesi, sono tali da tollerare la pendenza contestuale del procedimento di correzione e dei procedimenti di impugnazione, e perfino del procedimento di appello quando questo sia posteriore a quello di correzione;
in conclusione, esse sono poste a fondamento di un'eccezionale disciplina dei rapporti tra procedimento di correzione e procedimenti di impugnazione.
3.6.– L'eccezionalità della disciplina del procedimento di correzione nei suoi rapporti con la previa pendenza del procedimento d'appello, e l'eccezionale regime della sentenza di primo grado al quale esso dà luogo, determinano, con il loro sommarsi e combinarsi, una manifesta irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 287 cod. proc. civ. allorché sottrae al procedimento di correzione, davanti al giudice che le ha pronunciate, le sentenze contro le quali sia stato proposto appello.
Tale irragionevolezza si risolve altresì in una ingiustificabile compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, e pertanto – costituendo l'azione esecutiva strumento essenziale dell'effettività della tutela giurisdizionale
– in una violazione dell'art. 24 Cost. (sentenze n. 321 del 1998; n. 333 del 2001;
n. 336, n. 444 e n. 522 del 2002; n. 155 del 2004)”.
L'autonomia dei due distinti rimedi processuali rende evidente che la proposizione dell'appello non è preclusa dalla mancata richiesta della correzione di errore materiale della sentenza, non essendo prevista alcuna inammissibilità al riguardo.
4. L'appello è anche fondato.
Essendo pacifico che la docente è stata immessa in ruolo nel settembre
2022, venendo assunta a tempo indeterminato, l'estensione della domanda e delle statuizioni del Giudice anche all'a.s.2022/2023 non è giustificata, considerando
8 che la stessa dipendente aveva indicato l'a.s. 2021/2022 quale ultimo anno di assunzione a tempo determinato. Il beneficio va riconosciuto dunque per soli 4
a.s., dal 2018/2019 al 2021/2022.
In accoglimento dell'appello, occorre, allora, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, condannare il a corrispondere CP_3 alla controparte il minor importo di € 2.000,00, oltre accessori.
5. L'esito del giudizio induce a compensare le spese del doppio grado di giudizio in misura di un quinto, con condanna del al pagamento del CP_3 residuo, liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello proposto dal e, in Parte_2 parziale riforma della sentenza gravata, nel resto confermata, condanna il CP_3
a corrispondere alla controparte il minor importo di € 2.000,00, oltre accessori;
compensa le spese del doppio grado di giudizio in misura di un quinto e condanna il al pagamento del residuo, che liquida per il primo grado in € CP_3
770,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 198,00 per compensi, oltre accessori di legge, il tutto da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata.
Così deciso in Bologna l'11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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