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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 6964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6964 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7972/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato tutte le parti hanno depositato note scritte, illu- strando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta deposi- tate in sostituzione del verbale d'udienza del 10/07/2025, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7972/2022 r.g.a.c.
TRA
, già titolare della ditta individuale denominata “BLAK Parte_1
e WHITE di RA PE con sede in Cava de' Tirreni alla Via Lucia
PASTORE n° 10, cancellata dal Registro delle Imprese in data 22\5\2017 (P.I.:
1
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce, dall' av- P.IVA_1
vocato Gianluca SANTELLI (C.F. pec: CodiceFiscale_1
(e con numero di fax del proprio studio Email_1
0984\35850) unitamente al quale unitamente elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Paolo TRAPANESE sito in Napoli alla via Roberto Bracco n. 15\A.
-opponente-
CONTRO
(P.IVA in persona del suo legale rapp.te p.t. dom.to CP_1 P.IVA_2
per la carica presso la sede della stessa alla Via Galleria Vanvitelli n.2 e per que-
sto atto elett.te dom.to in Napoli al C.so Umberto I n. 228 presso lo studio dell'Avv.to Annunziata Tomolillo ( ) che la rapp.ta e CodiceFiscale_2
difende giusta procura in calce al decreto ingiuntivo opposto - PEC:
[...]
Email_2
-opposto-
OGGETTO: opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n° 3826\2018 adottato dal
Tribunale Ordinario di Napoli, in data 27\4\2018 e notificato nella successiva da-
ta del 17\2\2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti nei er-
mini di legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del proces-
so, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa
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rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene op-
portuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle ri-
spettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n.3 826/2018
emesso dal Tribunale di Napoli in data 27-30/04/2018, il Sig , Parte_1
conveniva in giudizio la e chiedeva: “dichiarare: in via del tutto pre- CP_1
liminare - l'inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione e\o falsa applicazio-
ne dell'art. 644 cpc. Nel merito: - dichiarare, per tutti i motivi sopra espressi,
nulle e\o inefficaci le clausole vessatorie richiamate in ricorso e comunque in-
fondata, l'avversa pretesa in considerazione delle puntuali argomentazioni svolte
e della documentazione prodotta;
- condannare, in ogni caso, l'opposta, al pa-
gamento delle spese e competenze del presente giudizio e a sopportare quelle so-
stenute per il procedimento monitorio erroneamente azionato”.
A supporto dell'opposizione veniva premesso che: “Con ricorso, privo di
data, la società attiva nella produzione e commercializzazione di CP_1
caffè a marchio , premettendo di essere creditrice nei confronti della dit- CP_1
ta individuale “ “ della complessiva som- Controparte_2
ma di € 10.342,44 in conseguenza e per effetto dell'asserito inadempimento, di
quest'ultima, agli impegni contrattuali dalla stessa assunti con la sottoscrizione
del contratto di somministrazione e comodato di attrezzature del 1\4\2016 (v.
doc. allegato col n° 2), ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale Ordinario di Napoli,
in data 27\4\2018, il decreto n°3826\2018, con cui il G.U. dott. Michele CAC-
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, ha ingiunto alla ditta individuale “ CP_3 CP_2 Controparte_4
[...
, (che però, a tale data, risultava già cancellata dal registro delle imprese),
di pagare, in favore della suddetta società, per le causali di cui in ricorso, la
complessiva somma di € 10.342,44, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 del
D. Lgvo. 231\2002 con decorrenza dalla data del 27\4\2018 sino al soddisfo ol-
tre spese e competenze per la fase monitoria liquidate in complessivi € 685,50
(oltre rimb. forf., iva e cap come per legge). A sostegno delle sue ragioni, la so-
cietà ricorrente, ha allegato, la circostanza fattuale che la ditta individuale del
sig. dopo aver sottoscritto, <<…in data 1\4\2016 il contrat- Parte_1
to di somministrazione e comodato di attrezzature che prevedeva una fornitura
complessiva di 2304 Kg. di caffè (48 Kg. per 48 mesi)…>> si è resa inadempien-
te agli obblighi contrattuali per essersi limitata ad acquistare, dalla CP_1
nei primi 12 mesi di contratto solo “378 Kg.” in luogo dei 576 Kg ivi previsti (48
kg. x 12 mesi = 576 Kg.). Conseguentemente la società ricorrente ha sottolinea-
to, che in virtù di tale inadempimento, l'acquirente doveva ritenersi obbligata al
pagamento di quanto previsto dalla clausola penale (sancita all'art. 19 del con-
tratto) per il mancato acquisto degli ulteriori 1926 Kg. di caffè previsti in con-
tratto; e segnatamente, una penale pari al 15% del valore complessivo della
fornitura residuale non acquistata dalla “ ” (nella specie il CP_2
15% sul valore di 1926 Kg. di caffè non acquistati) da calcolare alla data di ces-
sazione dell'Accordo contrattuale. Ovvero alla data del 20\4\2017 in cui la so-
cietà ha inteso sciogliere il rapporto contrattuale con propria nota CP_1
inviata, in pari data, alla ditta acquirente (con la quale ha inteso comunicare a
quest'ultimo, di volersi valere della facoltà prevista dall'art. 18 del contratto;
ovvero, della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 1456 c.c. ivi richia-
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mata). E, dunque, obbligata al pagamento della complessiva somma di €
5.662,44 dovuta, a suo dire, quale differenza tra ciò che era stato regolarmente
acquistato (378 Kg) ed il quantitativo di caffè da dover acquistare per accordi
contrattuali (2.304 Kg. in 48 mesi). E ciò non è ancora tutto. La società ricorren-
te ha inoltre chiesto, ed ottenuto, anche l'ingiunzione di pagamento per
l'ulteriore importo maturato, sempre a seguito della risoluzione del contratto,
per la mancata sponsorizzazione del residuo periodo contrattuale (36 mesi) de-
corrente dalla data di risoluzione del contratto (20\4\2017) sino alla naturale
scadenza del contratto (31\5\2020); e più precisamente dell'ulteriore importo di
€ 4.680,00 previsto dall'art. 17 del contratto e richiamato in ricorso (che preve-
de, in caso di recesso dalla il pagamento di <<…. € 130,00, iva CP_1
esclusa, per ogni mese o frazione di mese mancante alla scadenza dell'accordo
… a titolo di anticipazione per le attività di promozione relative al periodo com-
preso tra la data di recesso e la scadenza dell'Accordo… >>).
In data 23/07/2022 si costituiva la ed impugnando la propo- CP_1
sta opposizione ne chiedeva il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel
merito, rigettare le avverse richieste infondate in fatto e non meritevoli di tutela
in diritto e, per la qual cosa, in ipotesi di inefficacia del decreto ingiuntivo oppo-
sto, comunque condannare l' opponente a corrispondere alla Società opposta la
somma di euro 4.680,00 a titolo di penale/risarcimento danno per mancata spon-
sorizzazione nonché la somma di euro 5.662,44 per penale/risarcimento a segui-
to di mancata fornitura o quella diversa, somma maggiore o minore, che dovesse
emerge in corso di causa o che dovesse essere ritenuta di giustizia dall'adito
Magistrato; -in via gradata, e cioè nella denegata ipotesi di difetto del titolo
(contratto) posto a fondamento della pretesa creditoria avanzata in sede monito-
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ria, condannare l' opponente a restituire all'opposta , ex art. 2041 cc., la somma
ricevuta da quest'ultima pari ad euro 6.240,00 + iva e/o la diversa somma, mag-
giore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
Si chiede inoltre volersi condan-
nare, ex art. 96 cpc, l'opponente al risarcimento dei danni in favore dell'opposta
nella somma che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Giudicante;
Il tutto oltre in-
teressi e con vittoria di spese e competenze legali oltre maggiorazioni L.P., IVA e
CPA come per Legge.”
Istaurato il giudizio ed assegnato al G.I. dott. Impresa, in data 12/07/2023
veniva scardinato dal ruolo ed assegnato a questo GOP.
In data 12/12/2024, esaminati gli atti e, ritenuto di poter formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, con ordinanza resa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione del verbale dell'udienza fissata in modalità cartolare lo scrivente Giudice così provvedeva:
“Sciogliendo la riserva che precede;
letti gli atti di causa;
letto l'art. 185 bis
cpc; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
rilevato che parte
opponente, in ottemperanza all'invito del Tribunale di tentare una conciliazione
ha ritenuto di poter offrire la somma di € 5.500,00, da versare in due distinte
tranche, proposta comunicata all'opposta e non accettata;
rilevato CP_1
che la , considerata la sorta capitale pari ad €. 10.342,44, gli interessi CP_1
maturati, le spese sopportate e le competenze maturate, ha proposto di transige-
re la causa per la somma €. 7.000,00 da versare in un'unica soluzione oppure €
10.000,00 in 20 rimesse alle condizioni precisate, chiedendo in via alternativa la
riserva in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
PQM
in-
vita le parti a raggiungere un accordo conciliativo o transattivo ed all'uopo,
propone il pagamento in favore di parte opposta della somma di € 7.000,00 da
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versare in due rate di € 3.000,00 cadauna di cui la prima entro il 30/01/2025 e la
seconda entro il 28/02/2025; a tal fine i procuratori delle parti sono invitati a
conferire tempestivamente con i propri clienti;
fissa per prendere atto della po-
sizione delle parti su tale proposta, ovvero della loro mancata comparizione in
caso di accordo amichevole, l'udienza del 06/02/2025 in modalità cartolare con
termine sino alle ore 9:00 per il deposito di note sostitutive del verbale;
in caso
di mancato accordo, in tale sede le parti potranno indicare a verbale quali siano
a riguardo le rispettive posizioni o proposte alternative anche al fine di consenti-
re al giudice la valutazione della loro condotta processuale ai sensi degli artt. 91
comma 1 e 96 comma 3 cpc.»; in caso di mancanza di accordo la causa sarà
rinviata per la discussione orale all'udienza cartolare del 10/07/2025, ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a gg. 10 prima per il deposito di note
conclusionali ed ulteriore termine sino alle ore 9:00 per il deposito di note sosti-
tutive del verbale contenenti “sinteticamente” le rispettive istanze e conclusio-
ni”.
Con successiva ordinanza del 16/12/2024, pronunciata a seguito dell'istanza depositata dall'avv.to Annunziata Tomolillo con la quale si chiedeva di correggere la somma indicata in € 3.000,00 in luogo di € 3.500,00, veniva cor-
retto l'errore materiale nella scritturazione del detto importo e precisato che la somma proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c doveva intendersi € 7.000,00 da pagare in due rimesse, in data 30/01 e 28/02/2025 di € 3.500,00 cadauna.
Parte attrice non ritenendo congrua la proposta non accettava e la causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, giova rammentare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
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non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giu-
dizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posi-
zione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a ca-
rico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'in-
giunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debi-
tore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art.
2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli ef-
fetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent.
n.927).
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio,
quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo,
come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di pro-
venienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del rela-
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tivo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico,
che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto nego-
ziale dedotto in giudizio.
Ordunque, sulla base del compendio cognitorio acquisito si ritiene che l'opposizione sia infondata.
Volendo esaminare dapprima l'eccezione di inefficacia del D.I. deve rile-
varsi che, quando il decreto è stato notificato, invece, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, "l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c. a seconda dei casi" (Cass. n. 3552/2014), giacché il rimedio di cui all'art. 644 c.p.c. è ammesso solamente nel caso in cui la notifica sia mancata o giuridicamente inesistente (Cass. n. 22806/2013).
In particolare, nel caso di notifica tardiva può essere proposta (a pena di conservazione dell'efficacia del decreto) opposizione ex art. 645 c.p.c. innanzi all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, dando vi-
ta ad un procedimento ordinario nel quale il giudicante dovrà valutare la sussi-
stenza e la validità del credito a fondamento della domanda ingiuntiva, a prescin-
dere dall'esistenza o meno del decreto. Nell'ipotesi in cui la notifica risulti nulla,
l'intimato potrà proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa dell'irregolarità o della nul-
lità della notificazione. La ratio di tali rimedi alternativi a quello ex art. 644 c.p.c.
va ricercata nel fatto che la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effet-
tuata anche se nulla "è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalerse-
ne" con la conseguenza che, potendo tale invalidità essere fatta valere con l'oppo-
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sizione ex artt. 645 o 650 c.p.c., va esclusa "la presunzione di abbandono del tito-
lo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644
c.p.c." (cfr. Trib. Salerno n. 5591/2014; Cass. n. 17478/2011; Cass. n.
18791/2009).
Pertanto, l'eccezione è infondata e va rigettata.
Passando ora al merito, le parti deducono di aver sottoscritto un contratto per la fornitura da parte della alla ditta un quantitativo di CP_1 Pt_1
2304 Kg di caffè per 4 anni con un minimo di quantitativo mensile di 48 CP_1
Kg e sponsorizzare il marchio la avrebbe dovuto corrispondere a CP_1 CP_1
titolo di anticipazione attività promozionale la somma di €.6.240,00 oltre Iva e consegnare alcune attrezzature.
Secondo la prospettazione dell'opponente il detto contratto prevede delle clausole vessatorie di cui eccepisce la nullità e\o inefficacia in quanto particolar-
mente onerose, nella specie quelle di cui agli artt. 17 e 19 che prevedevano una gravosa liquidazione degli importi oggetto, oggi, di contestazione;
ovvero la somma di € 5.662,44 in applicazione dell'art. 17 e di € 4.680.00 in applicazione dell'art. 19.
Nello specifico l'opposto ha precisato che il richiamo all'art. 17 è stato un mero errore e che il pagamento richiesto è da intendersi ai sensi dell'art. 19.
Prima di esaminare le doglianze dell'opponente è opportuno precisare che la disciplina delle clausole vessatorie è collocata all'interno del Codice del Con-
sumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) agli articoli 33 e seguenti e, allo scopo di rafforzare la tutela del consumatore, in sede di recepimento della direttiva
(UE) 2019/2161, sono state introdotte delle novità in tema di tutela amministrati-
va contro le clausole vessatorie. Una tutela contro le clausole vessatorie si rinvie-
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ne anche all'interno del Codice Civile, che agli artt. 1341 e 1342 disciplina l'efficacia delle condizioni generali di contratto e dispone una tutela del con-
traente che sottoscrive moduli o formulari. Tali norme, tuttavia, differiscono dal-
le prime per il più ampio ambito di applicazione cui sono sottoposte e per i loro effetti, meno protettivi per il contraente o aderente.
La vessatorietà della clausola in linea di principio presuppone che vi sia stata una predisposizione unilaterale del contratto da parte del professionista tale da impedire una contrattazione specifica sulle condizioni contrattuali il che av-
viene nel caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme specifici rapporti contrattuali.
In tali casi sarà onere del professionista provare che le clausole del con-
tratto sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore, ancorché uni-
lateralmente predisposte (cfr. art. 34, commi 4 e 5).
Il citato art. 33, comma 1, definisce vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali, va-
le a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa, con-
siderata la natura del bene o del servizio oggetto del contratto nonché le circo-
stanze esistenti al tempo della sua conclusione, le altre clausole presenti o di un altro contratto al primo collegato o da esso dipendente (cfr. art 34, comma 1).
Ovviamente, è stato più volte chiarito che la vessatorietà della clausola non riguarda la determinazione dell'oggetto del contratto, né l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Viene, inoltre, precisato che non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni normative (art. 34, commi 2 e 3).
Nel caso oggetto de quo il contratto di fornitura è stato stipulato tra due
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professionisti, pertanto, l'eccepita vessatorietà della clausola che prevede le pe-
nali per la mancata richiesta di fornitura della quantità di caffè oggetto del sotto-
scritto contratto non può essere accolta.
Orbene, posto e ripetuto che a seguito dell'opposizione a decreto ingiunti-
vo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale devono va-
lutarsi sia i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ma, anche,
il merito della pretesa creditoria. Ciò vale anche in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo, divenuto tale per tardività della notifica sicché, in caso di opposizio-
ne, lo stesso deve essere trattato alla stessa stregua di una comune domanda giu-
diziale, sulla quale il giudice dell'opposizione non può esimersi dal giudicare nel merito della questione (vd. Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3908, pubbli-
cata in data 29.02.2016).
Alla luce di quanto sopra e ritenuto che il decreto ingiuntivo divenuto inefficace per lo spirare del termine legislativamente previsto per la notificazione dello stesso, non potrà mai costituire titolo esecutivo e, pertanto, fondare la con-
seguente emissione del precetto, che com'è noto, costituisce l'atto con il quale si preannuncia l'esecuzione coattiva, lo stesso deve essere revocato e la questione decisa nel merito come domanda giudiziale ordinaria.
Pertanto, sulla scorta di quanto evidenziato, l'opposizione va rigettata e accolta la domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadem-
pimento dell'opponente/attore.
Prima si statuire nel merito della quantificazione del danno derivato alla si rileva che, nel caso in cui le parti abbaino inserito nel contratto una CP_1
clausola penale in caso di inadempimento, trattandosi di una forma concordata di liquidazione anticipata del danno, dovuto in caso di inadempimento indipenden-
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temente dalla prova dell'esistenza dello stesso, salva la prova liberatoria da parte del debitore della non prevedibilità del danno, anche la recente sentenza della
Suprema Corte di seguito indicata, prevede che il Giudice investito della questio-
ne, possa ridurre l'importo della penale ai sensi dell'art. 1384 cod civ., (ved.
Cass., Sez. 3, sent. n. 22747 del 04.10.2013;, Cass., Sez. 2, ord. n. 34021 del
19.12.2019).
Pertanto, per quanto attiene alla determinazione del quantum dovuto, visto che l'obbligazione dell'opponente deriva dall'applicazione della clausola penale inserita nel contratto e sottoscritta dal detto opponente, anche a mente della re-
cente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 26901 del 20 settembre
2023) essendo nel potere del Giudice, come previsto dall'art. 1384 c.c.- posto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento al fine di ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela - ridurre la penale,
anche se tra le parti è intercorso un accordo contrattualizzato, si ritiene equo con-
dannare l'opponente/attore al pagamento, in favore della in p.d.l.t.p.t., CP_1
della somma complessiva somma di € 7.000,00 comprensiva sia della penale per mancata sponsorizzazione che della penale per mancata fornitura del quantitativo del caffè oggetto del contratto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as-
sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente,
che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 lu-
glio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza di parte opponente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al
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D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività ef-
fettivamente svolta e della natura, difficoltà e delle questioni giuridiche trattate,
con espunzione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P., dott.ssa Filomena Fiore,
ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronun-
ciando:
- rigetta l'opposizione;
- revoca il D.I. n° 3826\2018 adottato dal Tribunale Ordinario di Napoli, in data
27\4\2018 e notificato il 17\2\2022.
- dichiara risolto il contratto di somministrazione stipulato dalle parti in data
1/04/2016 per inadempimento di , già titolare della ditta Parte_1
individuale denominata “BLAK e WHITE di Parte_1
- per l'effetto, condanna , già titolare della ditta indivi- Parte_1
duale denominata “BLAK e WHITE di RA PE con sede in Cava
de' Tirreni alla Via Lucia PASTORE n° 10 al pagamento in favore della CP_1
in p.d.l.r.p.t., della somma di € 7.000,00, comprensiva di IVA, come in parte
[...]
motiva;
- condanna , già titolare della ditta individuale denomi- Parte_1
nata “BLAK e WHITE di RA PE con sede in Cava de' Tirreni al-
la Via Lucia PASTORE n° 10 alla refusione delle spese di lite del presente giudi-
zio, in favore della in p.d.l.r.p.t., che si liquidano in € 3.397,00 per CP_1
compensi ,oltre il contributo forfettario come per legge, IVA e Cpa se dovute e documentate, nonché le spese di lite liquidate nel procedimento monitorio.
La sentenza è esecutiva come per legge.
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Così deciso in Napoli il 10.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato tutte le parti hanno depositato note scritte, illu- strando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta deposi- tate in sostituzione del verbale d'udienza del 10/07/2025, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7972/2022 r.g.a.c.
TRA
, già titolare della ditta individuale denominata “BLAK Parte_1
e WHITE di RA PE con sede in Cava de' Tirreni alla Via Lucia
PASTORE n° 10, cancellata dal Registro delle Imprese in data 22\5\2017 (P.I.:
1
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce, dall' av- P.IVA_1
vocato Gianluca SANTELLI (C.F. pec: CodiceFiscale_1
(e con numero di fax del proprio studio Email_1
0984\35850) unitamente al quale unitamente elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Paolo TRAPANESE sito in Napoli alla via Roberto Bracco n. 15\A.
-opponente-
CONTRO
(P.IVA in persona del suo legale rapp.te p.t. dom.to CP_1 P.IVA_2
per la carica presso la sede della stessa alla Via Galleria Vanvitelli n.2 e per que-
sto atto elett.te dom.to in Napoli al C.so Umberto I n. 228 presso lo studio dell'Avv.to Annunziata Tomolillo ( ) che la rapp.ta e CodiceFiscale_2
difende giusta procura in calce al decreto ingiuntivo opposto - PEC:
[...]
Email_2
-opposto-
OGGETTO: opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n° 3826\2018 adottato dal
Tribunale Ordinario di Napoli, in data 27\4\2018 e notificato nella successiva da-
ta del 17\2\2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti nei er-
mini di legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del proces-
so, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa
2
rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene op-
portuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle ri-
spettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n.3 826/2018
emesso dal Tribunale di Napoli in data 27-30/04/2018, il Sig , Parte_1
conveniva in giudizio la e chiedeva: “dichiarare: in via del tutto pre- CP_1
liminare - l'inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione e\o falsa applicazio-
ne dell'art. 644 cpc. Nel merito: - dichiarare, per tutti i motivi sopra espressi,
nulle e\o inefficaci le clausole vessatorie richiamate in ricorso e comunque in-
fondata, l'avversa pretesa in considerazione delle puntuali argomentazioni svolte
e della documentazione prodotta;
- condannare, in ogni caso, l'opposta, al pa-
gamento delle spese e competenze del presente giudizio e a sopportare quelle so-
stenute per il procedimento monitorio erroneamente azionato”.
A supporto dell'opposizione veniva premesso che: “Con ricorso, privo di
data, la società attiva nella produzione e commercializzazione di CP_1
caffè a marchio , premettendo di essere creditrice nei confronti della dit- CP_1
ta individuale “ “ della complessiva som- Controparte_2
ma di € 10.342,44 in conseguenza e per effetto dell'asserito inadempimento, di
quest'ultima, agli impegni contrattuali dalla stessa assunti con la sottoscrizione
del contratto di somministrazione e comodato di attrezzature del 1\4\2016 (v.
doc. allegato col n° 2), ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale Ordinario di Napoli,
in data 27\4\2018, il decreto n°3826\2018, con cui il G.U. dott. Michele CAC-
3
, ha ingiunto alla ditta individuale “ CP_3 CP_2 Controparte_4
[...
, (che però, a tale data, risultava già cancellata dal registro delle imprese),
di pagare, in favore della suddetta società, per le causali di cui in ricorso, la
complessiva somma di € 10.342,44, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 del
D. Lgvo. 231\2002 con decorrenza dalla data del 27\4\2018 sino al soddisfo ol-
tre spese e competenze per la fase monitoria liquidate in complessivi € 685,50
(oltre rimb. forf., iva e cap come per legge). A sostegno delle sue ragioni, la so-
cietà ricorrente, ha allegato, la circostanza fattuale che la ditta individuale del
sig. dopo aver sottoscritto, <<…in data 1\4\2016 il contrat- Parte_1
to di somministrazione e comodato di attrezzature che prevedeva una fornitura
complessiva di 2304 Kg. di caffè (48 Kg. per 48 mesi)…>> si è resa inadempien-
te agli obblighi contrattuali per essersi limitata ad acquistare, dalla CP_1
nei primi 12 mesi di contratto solo “378 Kg.” in luogo dei 576 Kg ivi previsti (48
kg. x 12 mesi = 576 Kg.). Conseguentemente la società ricorrente ha sottolinea-
to, che in virtù di tale inadempimento, l'acquirente doveva ritenersi obbligata al
pagamento di quanto previsto dalla clausola penale (sancita all'art. 19 del con-
tratto) per il mancato acquisto degli ulteriori 1926 Kg. di caffè previsti in con-
tratto; e segnatamente, una penale pari al 15% del valore complessivo della
fornitura residuale non acquistata dalla “ ” (nella specie il CP_2
15% sul valore di 1926 Kg. di caffè non acquistati) da calcolare alla data di ces-
sazione dell'Accordo contrattuale. Ovvero alla data del 20\4\2017 in cui la so-
cietà ha inteso sciogliere il rapporto contrattuale con propria nota CP_1
inviata, in pari data, alla ditta acquirente (con la quale ha inteso comunicare a
quest'ultimo, di volersi valere della facoltà prevista dall'art. 18 del contratto;
ovvero, della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 1456 c.c. ivi richia-
4
mata). E, dunque, obbligata al pagamento della complessiva somma di €
5.662,44 dovuta, a suo dire, quale differenza tra ciò che era stato regolarmente
acquistato (378 Kg) ed il quantitativo di caffè da dover acquistare per accordi
contrattuali (2.304 Kg. in 48 mesi). E ciò non è ancora tutto. La società ricorren-
te ha inoltre chiesto, ed ottenuto, anche l'ingiunzione di pagamento per
l'ulteriore importo maturato, sempre a seguito della risoluzione del contratto,
per la mancata sponsorizzazione del residuo periodo contrattuale (36 mesi) de-
corrente dalla data di risoluzione del contratto (20\4\2017) sino alla naturale
scadenza del contratto (31\5\2020); e più precisamente dell'ulteriore importo di
€ 4.680,00 previsto dall'art. 17 del contratto e richiamato in ricorso (che preve-
de, in caso di recesso dalla il pagamento di <<…. € 130,00, iva CP_1
esclusa, per ogni mese o frazione di mese mancante alla scadenza dell'accordo
… a titolo di anticipazione per le attività di promozione relative al periodo com-
preso tra la data di recesso e la scadenza dell'Accordo… >>).
In data 23/07/2022 si costituiva la ed impugnando la propo- CP_1
sta opposizione ne chiedeva il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel
merito, rigettare le avverse richieste infondate in fatto e non meritevoli di tutela
in diritto e, per la qual cosa, in ipotesi di inefficacia del decreto ingiuntivo oppo-
sto, comunque condannare l' opponente a corrispondere alla Società opposta la
somma di euro 4.680,00 a titolo di penale/risarcimento danno per mancata spon-
sorizzazione nonché la somma di euro 5.662,44 per penale/risarcimento a segui-
to di mancata fornitura o quella diversa, somma maggiore o minore, che dovesse
emerge in corso di causa o che dovesse essere ritenuta di giustizia dall'adito
Magistrato; -in via gradata, e cioè nella denegata ipotesi di difetto del titolo
(contratto) posto a fondamento della pretesa creditoria avanzata in sede monito-
5
ria, condannare l' opponente a restituire all'opposta , ex art. 2041 cc., la somma
ricevuta da quest'ultima pari ad euro 6.240,00 + iva e/o la diversa somma, mag-
giore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
Si chiede inoltre volersi condan-
nare, ex art. 96 cpc, l'opponente al risarcimento dei danni in favore dell'opposta
nella somma che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Giudicante;
Il tutto oltre in-
teressi e con vittoria di spese e competenze legali oltre maggiorazioni L.P., IVA e
CPA come per Legge.”
Istaurato il giudizio ed assegnato al G.I. dott. Impresa, in data 12/07/2023
veniva scardinato dal ruolo ed assegnato a questo GOP.
In data 12/12/2024, esaminati gli atti e, ritenuto di poter formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, con ordinanza resa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione del verbale dell'udienza fissata in modalità cartolare lo scrivente Giudice così provvedeva:
“Sciogliendo la riserva che precede;
letti gli atti di causa;
letto l'art. 185 bis
cpc; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
rilevato che parte
opponente, in ottemperanza all'invito del Tribunale di tentare una conciliazione
ha ritenuto di poter offrire la somma di € 5.500,00, da versare in due distinte
tranche, proposta comunicata all'opposta e non accettata;
rilevato CP_1
che la , considerata la sorta capitale pari ad €. 10.342,44, gli interessi CP_1
maturati, le spese sopportate e le competenze maturate, ha proposto di transige-
re la causa per la somma €. 7.000,00 da versare in un'unica soluzione oppure €
10.000,00 in 20 rimesse alle condizioni precisate, chiedendo in via alternativa la
riserva in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
PQM
in-
vita le parti a raggiungere un accordo conciliativo o transattivo ed all'uopo,
propone il pagamento in favore di parte opposta della somma di € 7.000,00 da
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versare in due rate di € 3.000,00 cadauna di cui la prima entro il 30/01/2025 e la
seconda entro il 28/02/2025; a tal fine i procuratori delle parti sono invitati a
conferire tempestivamente con i propri clienti;
fissa per prendere atto della po-
sizione delle parti su tale proposta, ovvero della loro mancata comparizione in
caso di accordo amichevole, l'udienza del 06/02/2025 in modalità cartolare con
termine sino alle ore 9:00 per il deposito di note sostitutive del verbale;
in caso
di mancato accordo, in tale sede le parti potranno indicare a verbale quali siano
a riguardo le rispettive posizioni o proposte alternative anche al fine di consenti-
re al giudice la valutazione della loro condotta processuale ai sensi degli artt. 91
comma 1 e 96 comma 3 cpc.»; in caso di mancanza di accordo la causa sarà
rinviata per la discussione orale all'udienza cartolare del 10/07/2025, ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a gg. 10 prima per il deposito di note
conclusionali ed ulteriore termine sino alle ore 9:00 per il deposito di note sosti-
tutive del verbale contenenti “sinteticamente” le rispettive istanze e conclusio-
ni”.
Con successiva ordinanza del 16/12/2024, pronunciata a seguito dell'istanza depositata dall'avv.to Annunziata Tomolillo con la quale si chiedeva di correggere la somma indicata in € 3.000,00 in luogo di € 3.500,00, veniva cor-
retto l'errore materiale nella scritturazione del detto importo e precisato che la somma proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c doveva intendersi € 7.000,00 da pagare in due rimesse, in data 30/01 e 28/02/2025 di € 3.500,00 cadauna.
Parte attrice non ritenendo congrua la proposta non accettava e la causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, giova rammentare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
7
non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giu-
dizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posi-
zione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a ca-
rico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'in-
giunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debi-
tore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art.
2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli ef-
fetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent.
n.927).
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio,
quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo,
come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di pro-
venienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del rela-
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tivo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico,
che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto nego-
ziale dedotto in giudizio.
Ordunque, sulla base del compendio cognitorio acquisito si ritiene che l'opposizione sia infondata.
Volendo esaminare dapprima l'eccezione di inefficacia del D.I. deve rile-
varsi che, quando il decreto è stato notificato, invece, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, "l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c. a seconda dei casi" (Cass. n. 3552/2014), giacché il rimedio di cui all'art. 644 c.p.c. è ammesso solamente nel caso in cui la notifica sia mancata o giuridicamente inesistente (Cass. n. 22806/2013).
In particolare, nel caso di notifica tardiva può essere proposta (a pena di conservazione dell'efficacia del decreto) opposizione ex art. 645 c.p.c. innanzi all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, dando vi-
ta ad un procedimento ordinario nel quale il giudicante dovrà valutare la sussi-
stenza e la validità del credito a fondamento della domanda ingiuntiva, a prescin-
dere dall'esistenza o meno del decreto. Nell'ipotesi in cui la notifica risulti nulla,
l'intimato potrà proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa dell'irregolarità o della nul-
lità della notificazione. La ratio di tali rimedi alternativi a quello ex art. 644 c.p.c.
va ricercata nel fatto che la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effet-
tuata anche se nulla "è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalerse-
ne" con la conseguenza che, potendo tale invalidità essere fatta valere con l'oppo-
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sizione ex artt. 645 o 650 c.p.c., va esclusa "la presunzione di abbandono del tito-
lo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644
c.p.c." (cfr. Trib. Salerno n. 5591/2014; Cass. n. 17478/2011; Cass. n.
18791/2009).
Pertanto, l'eccezione è infondata e va rigettata.
Passando ora al merito, le parti deducono di aver sottoscritto un contratto per la fornitura da parte della alla ditta un quantitativo di CP_1 Pt_1
2304 Kg di caffè per 4 anni con un minimo di quantitativo mensile di 48 CP_1
Kg e sponsorizzare il marchio la avrebbe dovuto corrispondere a CP_1 CP_1
titolo di anticipazione attività promozionale la somma di €.6.240,00 oltre Iva e consegnare alcune attrezzature.
Secondo la prospettazione dell'opponente il detto contratto prevede delle clausole vessatorie di cui eccepisce la nullità e\o inefficacia in quanto particolar-
mente onerose, nella specie quelle di cui agli artt. 17 e 19 che prevedevano una gravosa liquidazione degli importi oggetto, oggi, di contestazione;
ovvero la somma di € 5.662,44 in applicazione dell'art. 17 e di € 4.680.00 in applicazione dell'art. 19.
Nello specifico l'opposto ha precisato che il richiamo all'art. 17 è stato un mero errore e che il pagamento richiesto è da intendersi ai sensi dell'art. 19.
Prima di esaminare le doglianze dell'opponente è opportuno precisare che la disciplina delle clausole vessatorie è collocata all'interno del Codice del Con-
sumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) agli articoli 33 e seguenti e, allo scopo di rafforzare la tutela del consumatore, in sede di recepimento della direttiva
(UE) 2019/2161, sono state introdotte delle novità in tema di tutela amministrati-
va contro le clausole vessatorie. Una tutela contro le clausole vessatorie si rinvie-
10
ne anche all'interno del Codice Civile, che agli artt. 1341 e 1342 disciplina l'efficacia delle condizioni generali di contratto e dispone una tutela del con-
traente che sottoscrive moduli o formulari. Tali norme, tuttavia, differiscono dal-
le prime per il più ampio ambito di applicazione cui sono sottoposte e per i loro effetti, meno protettivi per il contraente o aderente.
La vessatorietà della clausola in linea di principio presuppone che vi sia stata una predisposizione unilaterale del contratto da parte del professionista tale da impedire una contrattazione specifica sulle condizioni contrattuali il che av-
viene nel caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme specifici rapporti contrattuali.
In tali casi sarà onere del professionista provare che le clausole del con-
tratto sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore, ancorché uni-
lateralmente predisposte (cfr. art. 34, commi 4 e 5).
Il citato art. 33, comma 1, definisce vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali, va-
le a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa, con-
siderata la natura del bene o del servizio oggetto del contratto nonché le circo-
stanze esistenti al tempo della sua conclusione, le altre clausole presenti o di un altro contratto al primo collegato o da esso dipendente (cfr. art 34, comma 1).
Ovviamente, è stato più volte chiarito che la vessatorietà della clausola non riguarda la determinazione dell'oggetto del contratto, né l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Viene, inoltre, precisato che non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni normative (art. 34, commi 2 e 3).
Nel caso oggetto de quo il contratto di fornitura è stato stipulato tra due
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professionisti, pertanto, l'eccepita vessatorietà della clausola che prevede le pe-
nali per la mancata richiesta di fornitura della quantità di caffè oggetto del sotto-
scritto contratto non può essere accolta.
Orbene, posto e ripetuto che a seguito dell'opposizione a decreto ingiunti-
vo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale devono va-
lutarsi sia i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ma, anche,
il merito della pretesa creditoria. Ciò vale anche in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo, divenuto tale per tardività della notifica sicché, in caso di opposizio-
ne, lo stesso deve essere trattato alla stessa stregua di una comune domanda giu-
diziale, sulla quale il giudice dell'opposizione non può esimersi dal giudicare nel merito della questione (vd. Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3908, pubbli-
cata in data 29.02.2016).
Alla luce di quanto sopra e ritenuto che il decreto ingiuntivo divenuto inefficace per lo spirare del termine legislativamente previsto per la notificazione dello stesso, non potrà mai costituire titolo esecutivo e, pertanto, fondare la con-
seguente emissione del precetto, che com'è noto, costituisce l'atto con il quale si preannuncia l'esecuzione coattiva, lo stesso deve essere revocato e la questione decisa nel merito come domanda giudiziale ordinaria.
Pertanto, sulla scorta di quanto evidenziato, l'opposizione va rigettata e accolta la domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadem-
pimento dell'opponente/attore.
Prima si statuire nel merito della quantificazione del danno derivato alla si rileva che, nel caso in cui le parti abbaino inserito nel contratto una CP_1
clausola penale in caso di inadempimento, trattandosi di una forma concordata di liquidazione anticipata del danno, dovuto in caso di inadempimento indipenden-
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temente dalla prova dell'esistenza dello stesso, salva la prova liberatoria da parte del debitore della non prevedibilità del danno, anche la recente sentenza della
Suprema Corte di seguito indicata, prevede che il Giudice investito della questio-
ne, possa ridurre l'importo della penale ai sensi dell'art. 1384 cod civ., (ved.
Cass., Sez. 3, sent. n. 22747 del 04.10.2013;, Cass., Sez. 2, ord. n. 34021 del
19.12.2019).
Pertanto, per quanto attiene alla determinazione del quantum dovuto, visto che l'obbligazione dell'opponente deriva dall'applicazione della clausola penale inserita nel contratto e sottoscritta dal detto opponente, anche a mente della re-
cente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 26901 del 20 settembre
2023) essendo nel potere del Giudice, come previsto dall'art. 1384 c.c.- posto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento al fine di ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela - ridurre la penale,
anche se tra le parti è intercorso un accordo contrattualizzato, si ritiene equo con-
dannare l'opponente/attore al pagamento, in favore della in p.d.l.t.p.t., CP_1
della somma complessiva somma di € 7.000,00 comprensiva sia della penale per mancata sponsorizzazione che della penale per mancata fornitura del quantitativo del caffè oggetto del contratto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as-
sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente,
che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 lu-
glio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza di parte opponente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al
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D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività ef-
fettivamente svolta e della natura, difficoltà e delle questioni giuridiche trattate,
con espunzione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P., dott.ssa Filomena Fiore,
ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronun-
ciando:
- rigetta l'opposizione;
- revoca il D.I. n° 3826\2018 adottato dal Tribunale Ordinario di Napoli, in data
27\4\2018 e notificato il 17\2\2022.
- dichiara risolto il contratto di somministrazione stipulato dalle parti in data
1/04/2016 per inadempimento di , già titolare della ditta Parte_1
individuale denominata “BLAK e WHITE di Parte_1
- per l'effetto, condanna , già titolare della ditta indivi- Parte_1
duale denominata “BLAK e WHITE di RA PE con sede in Cava
de' Tirreni alla Via Lucia PASTORE n° 10 al pagamento in favore della CP_1
in p.d.l.r.p.t., della somma di € 7.000,00, comprensiva di IVA, come in parte
[...]
motiva;
- condanna , già titolare della ditta individuale denomi- Parte_1
nata “BLAK e WHITE di RA PE con sede in Cava de' Tirreni al-
la Via Lucia PASTORE n° 10 alla refusione delle spese di lite del presente giudi-
zio, in favore della in p.d.l.r.p.t., che si liquidano in € 3.397,00 per CP_1
compensi ,oltre il contributo forfettario come per legge, IVA e Cpa se dovute e documentate, nonché le spese di lite liquidate nel procedimento monitorio.
La sentenza è esecutiva come per legge.
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Così deciso in Napoli il 10.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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