Ordinanza collegiale 4 ottobre 2021
Sentenza 23 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 23/05/2022, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 00818/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Pellegrino e Giuseppina Vetromile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto di Lecce prot. Interno del 24/02/2021 n. -OMISSIS-, notificato il 25/02/2021, recante Informativa interdittiva antimafia a carico del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi comprese le note informative rese nel corso dell'istruttoria dalle Forze dell'Ordine, la nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce prot. n. -OMISSIS- del 03/02/2021, gli esiti della riunione del Gruppo Interforze del 04/02/2021, richiesti con istanza di accesso del 02/03/2021;
- della nota della Prefettura di Lecce - Area I Ordine e Sicurezza Pubblica prot. -OMISSIS-del 08/03/2021 recante diniego sull'istanza di accesso presentata il 2/03/2021;
e per la declaratoria, ex art. 116 comma 2 c.p.a., del diritto del ricorrente ad accedere agli atti presupposti al provvedimento impugnato di Informativa interdittiva antimafia e comunque per la loro acquisizione in via istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura Lecce;
Vista l’ordinanza collegiale, ex art. 116, comma 2, c.p.a., n. 1412 del 04/10/2021 di questa Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori di parte ricorrente come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso proposto il 06/04/2021 e depositato in giudizio l’08/04/2021, impugna l’Informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del 24/02/2021 adottata dal Prefetto di Lecce ai sensi dell'art 89- bis del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm. e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese le note informative rese nel corso dell'istruttoria dalle Forze dell'Ordine, la nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce prot. n. -OMISSIS- del 03/02/20214, gli esiti della riunione del Gruppo Interforze del 04/02/2021, richiesti con istanza di accesso del 02/03/2021, nonché la nota della Prefettura di Lecce - Area I Ordine e Sicurezza Pubblica prot. -OMISSIS-del 08/03/2021, recante diniego sull'istanza di accesso presentata in data 2/03/2021 ai predetti atti presupposti dell’impugnata Informativa interdittiva antimafia, chiedendo di ordinare ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. l’esibizione dei documenti richiesti ovvero, in subordine, di acquisirli in via istruttoria ex art. 65 c.p.a..
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I. Carenza/Erroneità della motivazione. Erroneità dei presupposti in fatto e diritto. Erroneità/carenza di istruttoria. Errata applicazione art. 84, 89- bis e 91 D. Lgs. 159/2011. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà.
II. Violazione e/o errata applicazione artt. 87, 88, 89-bis e 91 del D. Lgs. 159/2011. Carenza di potere del Prefetto. Erroneità dei presupposti in fatto e diritto. Erroneità dell’istruttoria.
III. Violazione artt. 7 e 10, L. n. 241/1990. Violazione dei principi di trasparenza e del contraddittorio. Violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE del 07/12/2000.
Il 13/04/2021, si sono costituti in giudizio il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, con la difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per resistere al ricorso, depositando un atto di costituzione.
Il 22/04/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio gli atti presupposti richiamati nell’impugnata interdittiva antimafia e, in particolare, l’informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce nr. -OMISSIS- del 03/02/2021 (“Seguito foglio datato 04.08.2020”) ed il verbale del Gruppo Interforze del 04/02/2021, ma non il foglio datato 04/08/2020 citato nell’ incipit della predetta informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce nr. -OMISSIS- del 03/02/2021.
Il 15/07/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per il rigetto dell'istanza incidentale ostensiva proposta dal ricorrente ex art. 116, comma 2, c.p.a e per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e, gradatamente, infondatezza del ricorso.
Il 02/09/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha rappresentato che il “ 22/04/21, solo a valle della ricezione e del deposito del ricorso, la p.a. resistente ha depositato in giudizio gli atti presupposti all’impugnata interdittiva precedentemente negati ed in particolare l’informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce nr. -OMISSIS- del 03/02/2021, resa dalle Forze dell’Ordine nel corso dell’istruttoria prefettizia (doc. 1), ed il verbale del Gruppo Interforze del 04/02/2021 (doc. 5). Non sono stati però depositati il foglio datato 04/08/2020 citato nell’incipit della predetta informativa, del quale l’informativa depositata sembra rappresentare un seguito, nonché gli allegati 2 e 3 alla stessa (è agli atti solo l’allegato 1)” , insistendo nella richiesta di ordinare, ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.a., all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, previo eventuale annullamento dell’impugnato diniego nei limiti del residuo interesse del ricorrente, l’integrale accesso agli atti richiesti in data 2/03/2021, comprensivo dei documenti citati e/o allegati con gli atti prodotti, e, in subordine, di acquisire in via istruttoria ex art. 65 c.p.a i medesimi atti.
Nella Camera di Consiglio del 21/09/2021, la causa è stata introitata per la decisione sull’istanza incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a..
Con ordinanza collegiale n. 1412 del 04/10/2021, questa Sezione ha accolto l’istanza ostensiva ex art. 116, comma 2, c.p.a. incidentalmente proposta nell’ambito del ricorso come in epigrafe proposto solo in parte, “ con esclusione (oltreché degli atti esibiti in corso di causa) degli atti istruttori coperti da segreto istruttorio ai sensi del c.p.p. e degli atti che coinvolgono soggetti terzi interessati dalla informativa di pubblica sicurezza (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 13/12/2019, n. 1971) ”, e, per l’effetto, ha ordinato “ l’ostensione solo del foglio datato 04/08/2020 richiamato nella esibita nota informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce nr. -OMISSIS- del 03/02/2021, ma non anche degli allegati 2 e 3 della nota stessa, in quanto riguardanti copia del Casellario giudiziario e dei Carichi pendenti di altro soggetto ”, e in parte (con riferimento agli atti già esibiti in corso di causa) la ha dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Il 13/10/2021, il Ministero resistente, in adempimento dell’ordinanza collegiale n. 1412/2021, ha depositato in giudizio la nota del Comando Provinciale Carabinieri Lecce del 4.8.2020 prot. -OMISSIS-, con allegata informativa del Comando Provinciale Carabinieri Lecce del 24.9.2018.
Il 16/02/2022, il Ministero resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso avversario in quanto manifestamente inammissibile e comunque infondato, riservandosi di replicare alle memorie avversarie.
Il 18/02/2022, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’annullamento degli atti impugnati, anche alla stregua del contenuto della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce del 04/08/2020 versata in atti a valle dell’ordinanza collegiale n. 1412/2021 di questa Sezione, nella quale si afferma che la Procura ha richiesto il rinvio a giudizio nei confronti del ricorrente “perché ritenuto responsabile dei delitti menzionati con il foglio a seguito di cui ai capi I) 81 cpv e 644 comma 1 e 5, nn.3 e 4 C.P.; I1) 81 cpv C.P. e 132 comma I d.lvo. n.38593; I2) 81 e 629 co.1 e 2 C.P. (con esclusione dell'aggravante di cui all'art.7 legge 203/91) ”.
Il 01/03/2022, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica ribadendo, in particolare, che il decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Lecce del 17/09/2020, contenente il rinvio a giudizio nei confronti del ricorrente per i suddetti reati, non gli contesta l’aggravante del metodo mafioso, come chiaramente rilevato nella nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce del 04/08/2020.
Il 01/03/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio la nota Prefettura di Lecce del 01.03.2022 prot.-OMISSIS-, in cui si comunica che “ in ordine al p.p. n.291/2011, nel quale -OMISSIS- risulta rinviato a giudizio peri delitti di cui agli artt. 644 co. 1e 5 nn. 3 e 4 c.p. e 629 co. 1 e 2 c.p., è stata fissata udienza dibattimentale per il giorno 06.6.2022, dinanzi alia II^ Sez. Penale del Tribunale di Lecce ”.
Nella pubblica udienza del 22/03/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A..
1. - Il Tribunale ritiene condivisibile e assorbente (e ciò, pertanto, esime il Collegio dalla valutazione delle ulteriori doglianze formulate) la censura, dedotta con il primo motivo di ricorso, relativa alla carenza/erroneità della motivazione dell’impugnato provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 24/02/2021 di Informativa interdittiva antimafia, poiché basato sul verbale del 04/02/2021 del Gruppo Interforze, nel quale, erroneamente, si afferma che l’odierno ricorrente sarebbe stato rinviato a giudizio con l’aggravante del “ metodo mafioso di cui all'art.7 legge n.203/91 ” rispetto ai contestati reati di usura ed estorsione.
Si legge, infatti, nel provvedimento prefettizio impugnato che « VISTI gli esiti della riunione del Gruppo Interforze in data 4 febbraio 2021 nella quale, nel prendere atto della citata informativa del locale Comando dei Carabinieri è stato evidenziato che il predetto provvedimento giudiziario, assunto nell'ambito dì una importante operazione antimafia, ha rinviato a giudizio -OMISSIS- perchè ritenuto responsabile delle citate fattispecie delittuose, aggravate dal metodo mafioso di cui all'art.7 legge n.203/91 », e, in tal senso, nel verbale n. 1 del 04/02/2021 del Gruppo Interforze, si afferma che « In relazione al nominato in oggetto si prende atto della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce che conferma il decreto che dispone il rinvio a giudizio, nell'ambito di una ampia operazione antimafia den. "Twilight" del -OMISSIS- ritenuto responsabile di una serie di gravi delitti tra i quali il 629, 644 c.p. con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 della legge 203/91. Sulla scorta di quanto sopra il Gruppo Interforze ritiene "più probabile che non" il diretto coinvolgimento della locale criminalità organizzata nella società in questione, conformemente al costante insegnamento del Consiglio di Stato ».
Al contrario, però, nella nota informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce nr. -OMISSIS- del 03/02/2021 (“ Seguito foglio datato 04.08.2020 ”), richiamata nel provvedimento prefettizio impugnato e depositata in giudizio il 22/04/2021, si dà atto del rinvio a giudizio dell’odierno ricorrente per i reati di usura ed estorsione senza fare alcun cenno all’aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 della Legge n. 203/1991 e, soprattutto, nella precedente nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce del 04/08/2020, richiamata nella citata informativa del Comando Provinciale Carabinieri Lecce del 03/02/2021 e depositata in giudizio solo a valle dell’ordinanza, ex art. 116 comma 2 c.p.a., n. 1412/2021 di questa Sezione, si dà atto espressamente dell’esclusione dell'aggravante di cui all'art.7 della Legge n. 203/1991, affermandosi che « In ordine al procedimento penale nr.291/2011 RGNR, in data 06.08.2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce - Direzione Distrettuale Antimafia, ha richiesto il rinvio a giudizio nei confronti di 89 persone, tra le quali il -OMISSIS-, perché ritenuto responsabile dei delitti menzionati con il foglio a seguito di cui ai capi I) 81 cpv e 644 comma 1 e 5, nn.3 e 4 C.P.; I1) 81 cpv C.P. e 132 comma I d.lvo. n.38593; I2) 81 e 629 co.1 e 2 C.P. (con esclusione dell'aggravante di cui all'art.7 legge 203/91) ».
Del resto, risulta per tabulas che né nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce del 06-07/08/2019, né nel successivo decreto che dispone il giudizio del G.U.P. del Tribunale di Lecce del 17/09/2020, versati in atti, viene contestata nei confronti dell’odierno ricorrente l'aggravante di cui all'art. 7 della Legge n. 203/1991, di cui si fa menzione, invece, in una precedente informativa del Comando Provinciale Carabinieri Lecce del 24.9.2018, allegata alla nota del Comando Provinciale Carabinieri Lecce del 4.8.2020, e nell’estratto dell’avviso di conclusione delle indagini della Procura di Lecce (versato in atti da parte ricorrente).
L’erroneo presupposto in fatto posto alla base della gravata Informazione interdittiva antimafia (ossia l’erronea affermazione contenuta nel verbale del 04/02/2021 del Gruppo Interforze, secondo cui l’odierno ricorrente sarebbe stato rinviato a giudizio con l’aggravante del “metodo mafioso di cui all'art.7 Legge n. 203/1991”) inficia, di per sé, la correttezza della valutazione (discrezionale) operata e della motivazione esternata dal Prefetto di Lecce, tanto più che nel provvedimento impugnato viene richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale « "Qualora i fatti valutati risultino chiari ed evidenti o quanto meno altamente plausibili (ad es. perché risultanti da articolati provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o da relazioni ben fatte nel corso del procedimento) il provvedimento prefettizio che in tali casi assume quasi un carattere vincolato, nell'ottica del legislatore - si può arche limitare a rimarcare la loro sussistenza, provvedendo di conseguenza"(cfr. Cons. Stato Sez. III sent. 3.5.2016 n.1743) ».
2. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate il ricorso deve, pertanto, essere accolto per difetto di adeguata/corretta motivazione della gravata Informativa interdittiva antimafia e, per l’effetto, va disposto l’annullamento (in tal senso) del provvedimento prefettizio impugnato, ai fini di una nuova valutazione (discrezionale) dei fatti e del complessivo quadro indiziario, emendata dal predetto errore di fatto, e fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A..
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno, quindi, poste a carico delle parti resistenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per difetto di adeguata motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prefettizio impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A..
Condanna le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.