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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/11/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice onorario dott.ssa AI Casale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2793 R.G. dell'anno 2019 avente ad oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo” vertente
TRA
, C.F rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta mandato in atti dall'avv. Michele De Vita, presso lo studio del quale sito in
VI RP (AV), al Viale S. Francesco n. 65,
OPPONENTE
E
(p. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante, CP_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. Sergio Perotta e dall'avv. Chiara
Bairati, sia unitamente che disgiuntamente ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Perrotta, sito in Avellino, Via Fioretti n. 10
OPPOSTA
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 588/2019 con cui il Tribunale di Avellino gli ha ingiunto di pagare, in favore di la somma complessiva di € 5.827,41, oltre Parte_2
interessi come richiesti nel ricorso e le spese di lite n virtù del mancato pagamento di alcuni ratei del contratto di finanziamento n.1076770, concluso nel 2008 con AY
e successivamente ceduto dapprima a e da ultimo a . CP_3 Parte_3
Parte opponente, nel proprio atto introduttivo, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di , l'inesistenza del credito ingiunto in quanto apocrifa la Parte_3
sottoscrizione apposta al contratto azionato in sede monitoria, l'usurarietà degli interessi nonché la prescrizione del credito.
Ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare dichiararsi la nullità dell'atto di citazione in quanto privo di procura alle liti e di volersi avvalere del documento contrattuale di cui parte opponente ha disconosciuto la sottoscrizione, proponendo istanza di verificazione e nel merito il rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata con conferma del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza, il Giudice rigettava la richiesta ex art. 648 c.p.c. ed assegnava il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperita la mediazione e depositate le memorie istruttorie, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, istruiva la causa mediante l'espletamento di CTU grafologica.
Depositato l'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 07.10.2025, introitata in decisione in pari data con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti della metà, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
DIRITTO Cont Sulla nullità dell'atto di citazione in opposizione a er assenza di procura alle liti.
In via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata dall'opposta circa la nullità dell'atto introduttivo di parte opponente in quanto mancherebbe la procura alle liti.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che l'opponente si dal proprio atto introduttivo ha versato in atti la procura alle liti. Nello specifico nell' ingiunzione n. 588/2019 emessa dal tribunale di Avellino e notificata all'opponente in calce è stata apposta la procura a lite come, correttamente, indicato espressamente nella opposizione notificata da parte dell'odierno opponente.
Dunque, nessuna invalidità caratterizza l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, come sostenuto dall'opposta.
Sul difetto di legittimazione attiva di Parte_3
A fondamento della propria domanda l'opposta ha allegato la propria qualità di cessionaria del credito.
La cessione del credito è un fatto costitutivo del diritto della cessionaria.
Secondo la Corte di cassazione “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. n. 24798/2020;
Cass. Civ. n. 4116/2016).
La contestazione del difetto di titolarità del credito attiene quindi alla legittimazione attiva del soggetto che si afferma creditore, e cioè alla titolarità attiva del rapporto. Tale contestazione configura non un'eccezione bensì una mera difesa (cfr. Cass. Civ., n.
3765/2021; Cass. Civ., n. 30545/2017), poiché non introduce un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto, bensì contesta l'esistenza di uno dei fatti costitutivi presupposti, ossia, come detto, la titolarità attiva del rapporto (cfr. Cass.
Civ., S.U., n. 2951/2016).
La carenza di legittimazione attiva può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. S.U. cit.).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione di parte opponente non Parte_3
sarebbe legittimata ad agire in giudizio in quanto la documentazione prodotta non comproverebbe l'avvenuta cessione del credito. Orbene, parte opposta fin dal ricorso monitorio ha depositato in atti: 1)Estratto
Gazzetta Ufficiale del 22.10.2010 n.112, attestante la cessione del credito da AY
a Estratto Gazzetta Ufficiale del 10.01.2013, foglio inserzioni n.4, attestante CP_3
la cessione avvenuta tra e , odierna opposta, il contratto CP_3 Parte_3
azionato in sede monitoria, il piano di ammortamento, nonché la comunicazione di intervenuta cessione.
Risulta altresì infondata, poi, l'avversa eccezione in ordine all'inidoneità degli atti allegati dall'opposta a rendere inidonea la cessione, atteso che, la Cassazione con sentenza n. 22151/2019 nel disciplinare la cessione "in blocco" di beni e rapporti giuridici, ha affermato che l'art. 58, comma 2, TUB prescrive che "la banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"; il successivo comma 4 aggiunge che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile", in particolare, dunque, dispensando, il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie, avendo pertanto un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione ad personam.
Ne discende, pertanto, valutata la documentazione offerta dalla cessionaria del credito, già illustrata in premessa, che la stessa abbia dato adeguata prova della cessione e, per l'effetto, della propria legittimazione attiva.
Sulle risultanze della CTU grafologica
Come già esposto in fatto parte opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento stipulato con in data 02.08.2008. Controparte_5
Pertanto, al fine di determinare se la sottoscrizione fosse o meno autografa, il giudice ha disposto consulenza grafologica.
Il perito in premessa ha specificato che scopo della consulenza è quello di stabilire se la scrittura posta alla base dell'indagine possa essere ricondotta alla mano dell'odierno opponente. Nel caso in esame oggetto di verifica sono state “le 3 firme a nome apparente
“ ” apposte sul contratto denominato “richiesta di prestito Parte_1
personale” stipulato tra e con n. pratica Parte_1 Controparte_6
48036, datato 2.08.2008”, le quali sono state comparate con le “firme certamente autografe del sig. ”, apposte rispettivamente sul Cartellino Parte_1
d'Anagrafe relativo alla carta di identità n. rilasciata dal Comune di Numero_1
Avellino in data 12.02.2015, alla procura alle liti rilasciata all'avv. Mario Di AL per l'introduzione del presente giudizio di opposizione al d.i. n. 588/2019, acquisita agli atti in copia fotostatica, al saggio grafico rilasciato in data 18 maggio 2023 nonché a quelle apposte sul verbale n. 2 di prosieguo delle operazioni peritali del 18 maggio
2023.
In consulente ha specificato altresì che Il contratto in verifica, denominato “richiesta di prestito personale”, stipulato tra e con Parte_1 Controparte_6
n. pratica 48036, datato 2.08.2008, è stato visionato in originale, preliminarmente ad occhio nudo (analisi immediata), e poi esaminato attraverso diversi tipi di illuminazione (a luce radente e per trasparenza).
Successivamente è stato ispezionato (analisi mediata o strumentale) con strumentazione ad hoc (lenti, microscopio digitale Dino - Lite USB AM2111, microscopio digitale Forinst MS-IR-UV HI RES, munito di sorgente IR con radiazioni a 850 e 940 nanometri, lampada di Wood a raggi U.V.) al fine di verificare la presenza di aloni, macchie, abrasioni, inchiostri sottostanti, tracce di grafite o di sostanze decoloranti.
Il supporto cartaceo del documento in esame è risultato del tutto integro e privo di qualsiasi segno di contraffazione, escludendo pertanto l'ipotesi di falso documentale, restringendo il campo all'accertamento di un eventuale falso scritturale.
Con riferimento poi alle sottoscrizioni apposte sul documento a nome apparente
“ ”, le stesse sono state vergate con penna a sfera di colore nero. Parte_1
Riferisce il CTU che le firme in verifica si presentano omogenee tra loro ed automatizzate, in tutte e tre è vergato prima il cognome e poi il nome, sono eseguite con movimento rapido, che evidenzia una buona abilità grafica.
Inoltre, il cognome “ ” mostra un maggior grado di definizione letterale, Parte_1
mentre nel nome “ ” spicca l'esteso ed ampolloso allungo inferiore della “z”, Pt_1
ed i restanti grafemi del corpo centrale sono quasi filiformi.
Di poi il consulente ha proseguito con lo studio analitico e dinamico delle firme in verifica, rappresentando che le stesse presentano un andamento fluido ed agevole, le forme si presentano evolute e personalizzate e la direzione delle verificande alterna gesti progressivi e regressivi.
I primi “sospingono” il tracciato verso destra, presenti sia nel cognome “ ”, Parte_1
laddove l'asta delle “p” si “apre” in zona inferiore formando un peculiare collegamento in pince con la zona media, sia nel nome “ ”, nel quale l'asta della “z” compie Pt_1
il medesimo movimento leggero e progressivo per connettersi alla “o” finale.
Con riferimento ai secondi si segnalano: nel cognome, le piccole “asole” formate sugli apici del tratto superiore a conca e alla base della “I” iniziale e il movimento esecutivo della “a”, vergata a partire dal tratto ascendente di collegamento della seconda “p” con movimento che si inanella in senso antiorario.
Successivamente il consulente ha confrontato le firme in verifica con le firme certamente autografe del sig. apposte, come già precisato rispettivamente Parte_1
sul Cartellino d'Anagrafe relativo alla carta di identità n. rilasciata dal Numero_1
Comune di Avellino in data 12.02.2015, alla procura alle liti rilasciata all'avv. Mario
Di AL per l'introduzione del presente giudizio di opposizione al D.I. n. 588/2019, acquisita agli atti in copia fotostatica, al saggio grafico rilasciato in data 18 maggio
2023 nonché a quelle apposte sul verbale n. 2 di prosieguo delle operazioni peritali del
18 maggio 2023.
Sul punto precisa il CTU che le firme autografe del sig. acquisite Parte_1
per lo svolgimento dell'incarico consentono un dettagliato studio della sua natura grafomotoria. Il loro esame longitudinale (osservazione in ordine cronologico), più in particolare, ha permesso di valutare il decorso grafomotorio (evoluzione del grafismo nel tempo) nonché l'ambito di variabilità della scrivente, ossia le sue “costanti” (elementi peculiari ricorrenti) e le sue “variabili” (modificazioni cicliche dei parametri grafici).
Dall'analisi delle autografe del sig. (firme C0 e C1 del 2015, firma C2 del Parte_1
2019 e firme C3-C45 acquisite in occasione del saggio grafico del 2023), è emersa la presenza di innumerevoli costanti di valore dinamico-esecutive, accanto ad una variazione, intercorsa dopo il 2015, nella sola morfologia delle iniziali di cognome e nome, “I” e “V”. Mentre, invero, le due sottoscrizioni eseguite nel 2015 (epoca di rilascio della carta di identità n. emessa dal Comune di Avellino il Numero_1
12.02.2015) presentano entrambe l'iniziale “I” del cognome vergata in corsivo, e con avvio dal basso, e l'iniziale “V” del nome semplificata e conforme al carattere stampatello, la firma vergata nel 2019 (in calce al mandato) e quelle vergate nel 2023
(durante l'esecuzione del saggio grafico), hanno iniziali dallo stile diverso, essendo la
“I” tracciata in stampatello e la “V” ispirata al modello scolastico corsivo, ferma restando la caratteristica destrutturazione del corpo centrale del grafismo ed il carattere pronunciato degli allunghi inferiori, riscontrati anche nelle comparative C1 e C2.
Accanto alla sola variazione delle iniziali si è rilevata, invero, in tutte le autografe del sig. , la presenza delle medesime gestualità, automatizzate e ricorrenti. Parte_1
Inoltre, prosegue il CTU le firme in verifica sono pienamente convergenti con alcune varianti esecutive delle firme autografe del sig. nel ductus e nel grado di Parte_1
evoluzione grafomotoria.
Infatti, tanto nelle verificande che nella maggior parte delle comparative, invero, sono presenti i medesimi agili collegamenti in pince, che connettono, nel cognome
“ ”, le “p” alla zona media e, nel nome “ ” la peculiare “z” alla “o” Parte_1 Pt_1
finale ed inoltre, tanto nelle autografe che nelle firme in verifica è sempre vergato prima il cognome e poi il nome. Prosegue il CTU riferendo che le firme in verifica sono pienamente convergenti con alcune varianti esecutive delle firme autografe del sig. nelle Parte_1
forme e negli aspetti strutturali e gestuali.
Invero, le forme e gli schemi costruttivi delle sottoscrizioni autografe vergate nel 2015, in occasione della richiesta di rilascio della carta di identità n. del sig. Numero_1
, risultano pienamente convergenti con quelli delle firme in verifica. Parte_1
Più nel dettaglio, nel cognome “ ” si rilevano le seguenti concordanze Parte_1
sostanziali: la “I” iniziale, vergata in corsivo, trae orgine dal basso, laddove il movimento parte tracciando un profilo d'avvio lungo e ascendente, per poi eseguire il raccordo superiore a conca, annodato agli apici, ed infine discendere vergando il dorso della lettera, collegato alla successiva “e” con gesto che forma un piccolo inanellamento alla base;
le due “p” presentano aste decise e prolungate, non solo verso il basso ma anche in zona superiore, e sono connesse alla zona media con un leggerissimo e peculiare collegamento in pince (eseguito, cioè, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto); la “a” seguente è vergata a partire dal tratto ascendente di collegamento della seconda “p” con movimento che si inanella in senso antiorario;
la
“o” finale ha l'occhiello ovalizzato (più lungo che largo).
Nel nome “ ” si rilevano le seguenti convergenze morfo-strutturali e gestuali: Pt_1
la “V” iniziale è vergata in stampatello ed è seguita da un'alzata di penna;
quanto alle lettere della zona media, tanto nella firma V3 che in C1 e C2 sono identificabili solo la
“i”, la “n” e la “o”; la “z” ha la medesima morfologia e dinamica esecutiva originale, ossia un nodo in zona superiore, un'asta obliqua decisamente prolungata verso il basso e, in V1 - V3 ed in C2, anche il peculiare collegamento in pince con la seguente “o”, vergato col medesimo gesto osservato nelle “pp” del cognome;
la “o” finale è più schiacciata di quella del cognome, tanto nelle verificande che in C1 e C2.
Con riguardo alle firme autografe eseguite dal sig. nel 2019 e nel 2023 (C2 Parte_1
- C45) il CTU ha già evidenziato che esse presentano iniziali morfologicamente diverse dalle comparative C0 e C1 e, quindi, da quelle delle firme in accertamento. Tuttavia, ciò non inficia minimamente il giudizio circa l'autografia di queste ultime, non solo perché vi è piena convergenza tra esse e le autografe C0 e C1, vergate in un tempo relativamente più vicino all'epoca delle contestate (ossia il 2008) e precedente rispetto all'instaurarsi del presente giudizio, ma anche perché, a parte la forma delle iniziali, tutti gli altri parametri grafologici delle sottoscrizioni - risultano convergenti con quelli osservati e descritti per le verificande.
Di poi, il CTU riferisce che le firme in verifica sono pienamente convergenti con alcune varianti esecutive delle firme autografe del sig. nella direzione e Parte_1
nella tenuta del rigo, in quanto le comparative dell'odierno opponente alternano gesti progressivi e regressivi, così come le firme in accertamento e sono altresì convergenti nei rapporti dimensionali.
Sul punto il CTU specifica che sussiste “una piena convergenza tra tutte le sottoscrizioni autografe del sig. e le verificande, atteso che sia Parte_1
nelle prime che nelle seconde si riscontra una accentuata sproporzione tra le zone grafiche: le lettere della zona media tendono alla destrutturazione (o sono addirittura omesse), mentre gli allunghi superiori ed inferiori sono del tutto prevalenti, essendo particolarmente estesi (in alto e in basso, con riferimento alle “p” del cognome, e soltanto in zona in feriore, con riguardo alla “z” del nome)”.
Da ultimo il perito rappresenta che le firme in verifica e le firme autografe sono convergenti nel ritmo di inclinazione, presentandosi le une e le altre prevalentemente pendenti verso destra, nel ritmo di continuità, alternando stacchi e raggruppamenti, nel tratto e nella distribuzione della forza pressoria, in quanto il tratto delle autografe è rapido nella conduzione e prevalentemente curvilineo, così come quello delle firme in verifica.
La pressione, invece, è in rilievo, tanto nelle comparative che nelle contestate, alternando, nelle une e nelle altre, tratti discendenti più appoggiati e tratti ascendenti più leggeri.
Ciò chiarito, conclude il CTU: “dai confronti tra le firme contestate e le comparative del sig. vergate sul Cartellino d'Anagrafe relativo alla richiesta di rilascio Parte_1 della carta di identità del 12.02.2015, sono emerse concordanze oggettive che concernono le componenti più qualitative del grafismo, cioè quei contrassegni identificativi quali: il ductus e la velocità esecutiva, il livello grafomotorio, evoluto e personalizzato, la morfologia e l'iter ideativo e formativo delle lettere, i rapporti dimensionali, l'inclinazione, la direzione del tracciato, il ritmo di continuità, la qualità del tratto e la distribuzione della forza pressoria.
Sono peraltro emerse concordanze sostanziali anche con riguardo alle autografe vergate dall'opponente nel 2019 e nel 2023, differendo queste ultime dalle firme in verifica soltanto per la morfologia delle iniziali di cognome e nome, ma risultando pienamente convergenti nella strutturazione degli altri grafemi ed in altri significativi parametri, quali: la fluidità del ductus, la morfologia delle lettere minuscole, la presenza di peculiari collegamenti progressivi in pince e di gesti regressivi (nodi ed inanellamenti), l'inclinazione, i rapporti dimensionali, il tratto e la pressione.
Ciò conferma la convergenza delle firme contestate con le autografe, certamente riconducibili alla medesima fonte grafomotoria, atteso che due grafie devono considerarsi senz'altro omografe ... in presenza di sufficienti analogie o in assenza di fondamentali differenze ... (Osborn, 1929) o, ancor meglio, ... se i riscontri sono tanti
e tali da escludere coincidenze casuali, in assenza di fondamentali differenze ...
(Hilton, 1981)”.
Da quanto detto ne discende che le tre sottoscrizioni in verifica sono autografe, in quanto vergate dalla mano del sig. . Parte_1
Sul petitum e sulla causa petendi
Parte opponente lamenta del tutto genericamente profili di nullità del contratto imputabili in tesi alla ritenuta applicazione di interessi usurari.
L'eccezione, oltre vagamente invocata, è risultata del tutto priva di riscontro documentale ed in ogni caso infondata nel merito.
Invero, vaghe risultano le doglianze in punto di usura non essendo stato precisato alcunché con riferimento al criterio di calcolo, alla formula adoperata, alla clausola negoziale, al tasso (corrispettivo o moratorio) in concreto applicato, alla misura del T.E.G.M. nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Per costante giurisprudenza, infatti, “in tema di oneri di allegazione e prova la deduzione in ordine alla usurarietà degli interessi deve avvenire attraverso
l'indicazione specifica dei tassi superiori alla soglia, con applicazione delle formule e metodologie di calcolo utilizzate per il rilievo del TEGM dalla Banca D'Italia”. (vedi
Cassazione civile Sezioni Unite, 20/06/2018, n.16303; Cass. Sezioni Unite 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. Civ. Sent. N. 35121/2022).
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato allegato, con la conseguenza che la richiesta
CTU contabile avrebbe avuto finalità esclusivamente esplorative e suppletive del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'istante.
Sulla prescrizione del credito
Da ultimo priva di fondamento è l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
Ed infatti, nei rapporti di finanziamento il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata contrattualmente stabilita. Nel caso di specie il contratto
è stato sottoscritto in data 02.08.2008 e successivamente sono stati gli interessi fino al
2011. Inoltre, risulta documentato in atti che è stato poi comunicato all' opponente sollecito di pagamento in data 16.01.2018, tramite raccomanda A/R che si è perfezionato in data 24.02.2018 per compiuta giacenza.
Orbene, l'unicità del debito, seppur frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che decorre dalla data pattuita in contratto per il pagamento dell'ultima rata.
Quanto appena detto è stato confermato a più riprese dalla Corte di Cassazione la quale ha così chiarito: ove l'obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, giacche' unicamente in tale caso, che nella specie non ricorre, dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento, l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale (Cass. 03/05/2011, n. 9695; Cass. 27/11/2009, n. 25047).
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa e considerate le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, l'opposizione va rigettata e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d. m. 147/2022, seguono la soccombenza dell'opponente, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate.
Anche le spese della CTU, già liquidate con separato decreto sono poste a definitivo carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa AI Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2793/2019 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione, e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto (D.I. 588/2017) e CONDANNA PARTE OPPONENTE al pagamento della somma di euro 5.827,41 oltre interessi;
2. CONDANNA PARTE OPPONENTE al pagamento di euro 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. PONE a definitivo carico dell'opponente le spese delle CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in data 25 novembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa AI Casale