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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20085/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA D'APPELLO
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 20085/2022 promossa da:
ifeso dall'avv. GATTI GUIDO CLEMENTE TERZO, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in LARGO MIGLIARA 16 10143 TORINO
APPELLANTE contro difeso dall'avv. PANSA PAOLA, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso il suo studio in VIA VINCENZO MONTI, 45 10126 TORINO
, difeso dall'avv. CAVALLARI ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il _2
suo studio in C.SO TELESIO, 14/C 10146 TORINO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Onorevole Tribunale di Torino,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In riforma della sentenza n. 726/2022 resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino, Dott.ssa Daniela
Volpes, in data 8.3.2022, depositata in Cancelleria il 14.3.2022, nella causa RG 6040/2021, non notificata.
1 Previa rimessione della causa in istruttoria per l'acquisizione della perizia del fiduciario della
Compagnia e per la disposizione di idonea CTU,
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla compagnia convenuta ed alla ZU l'esibizione e/o produzione degli elaborati peritali e delle fotografie ad essi allegati.
- Ammettersi le prove per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte nei capitoli di prova di cui all'atto di citazione in primo grado e qui di seguito riportati, con i testi indicati1.
NEL MERITO 1
1. In data 26.09.2020, alle ore 09,00 circa, l'autovettura Peugeot 2008, targata FL384AK, di proprietà e condotta dalla Sig.ra si Parte_2
trovava incolonnata con altri veicoli in Torino, nella corsia centrale di Via Tirreno in direzione periferia, ferma all'impianto semaforizzato proiettante luce rossa posto all'intersezione con Corso Siracusa.
2. Nelle circostanze di tempo e di luogo suddette, allo scattare del verde le auto ripartivano;
tuttavia, la sig.ra doveva arrestarsi subito atteso che Pt_2 il veicolo che la precedeva, aveva dovuto fermarsi a causa di un altro veicolo fermo al centro dell'incrocio.
3. Nelle circostanze suddette, il veicolo Peugeot 2008 della sig.ra , veniva tamponato da una RD ST, Targato CE160WE, di proprietà e Pt_2 condotto dal sig. il quale, percorrendo la Via Tirreno nella stessa direzione di marcia, ometteva di _2 rispettare la dovuta distanza di sicurezza che gli avrebbe consentito di rallentare e arrestare il proprio veicolo.
4. A seguito del tamponamento subìto, il veicolo attoreo Peugeot 2008, targata FL384AK, veniva a sua volta proiettato e sospinto contro il veicolo RD,
targato FZ257DV, di proprietà e condotto dal sig. , che lo precedeva immediatamente innanzi. Parte_3 CP 5. Nello specifico, la dinamica del sinistro può, pertanto, così sintetizzarsi: il sig. , conducente del veicolo RD ST, Targato CE160WE, mentre percorreva la corsia centrale di Via Tirreno, incolonnato presso l'impianto semaforico posto all'intersezione con Corso Siracusa, probabilmente per una distrazione alla guida, non si accorgeva del rallentamento dei veicoli che immediatamente lo precedevano e tamponava la Peugeot 2008, targata
FL384AK, subito innanzi che, a sua volta, veniva sospinta contro il veicolo RD, targato FZ257DV, primo della fila.
Controparte 6. In un secondo momento, sopraggiungeva una Fiat ND, di proprietà del sig. e condotto dalla sig.ra la quale, riusciva Persona_1 a frenare in tempo senza toccare la macchina che la precedeva. Tuttavia, la Fiat ND veniva tamponata dal veicolo Fiat IP, targato EA861CJ, di
proprietà e condotto dal sig. , e sospinta contro la RD ST, targata CE160WA. Parte_4 7. A seguito dell'urto, il veicolo Peugeot 2008, targato FL384AK, subiva ingenti danni alle parti posteriore e anteriore.
8. L'incidente è da ascriversi sotto il profilo eziologico al comportamento colpevole del conducente della RD ST, targata CE160WA, che a causa dell'inosservanza delle prescritte distanze di sicurezza (che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenata e manovra), ha tamponato la Peugeot
2008, targato FL384AK che, a sua volta, veniva sospinta contro la RD, targata FZ257DV. Il conducente della RD ST, quindi, dava origine alla catena causale degli eventi, mentre alcun profilo di responsabilità è ascrivibile in capo all'odierno attore né, tantomeno, al conducente della RD.
9. A seguito del sinistro de quo il veicolo Peugeot 2008, targato FL384AK, si vedeva costretto ad usufruire del servizio di Soccorso Stradale offerto dalla
carrozzeria (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo di I grado). Parte_1 10. I danni riportati dal veicolo Peugeot 2008 ammontavano ad € 9.563,10, come risulta dal preventivo di riparazione emesso dalla carrozzeria Parte_1
che si produce e le cui voci qui s'intendono integralmente riportate e ritrascritte (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo di I grado).
[...] 11. Gli importi di cui sopra ricomprendono le voci di danno per € 305,00 iva compresa, a titolo di soccorso stradale, e per € 427,00 iva compresa a titolo di fermo tecnico/noleggio auto di cortesia, per il tempo in cui (7 giorni) il veicolo Peugeot 2008 è stato sottratto alla disponibilità della Sig.ra Pt_2
[...
per eseguire le riparazioni necessarie.
Pe 12. Il perito , incaricato dalla Compagnia, accertava la compatibilità dei danni subiti dal veicolo Peugeot 2008 con il sinistro de quo.
13. A seguito dell'evento per cui è causa, il veicolo Peugeot 2008, veniva integralmente riparato. Persona Si indicano a testi: sig.ra (capitoli da 1 a 6); Sig. , presso (capitoli da 9 a 13); perito Persona_1 Testimone_1 Parte_1
o chi per esso (capitoli da 10 a 13).
- Ammettersi, stante le contestazioni delle parti convenute, CTU tecnica sulla dinamica del sinistro e sui veicoli coinvolti.
2 Accertata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del sig.
[...]
, proprietario e conducente il veicolo RD ST, targato CE160WA, conseguentemente _2
condannare, la compagnia in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e il sig. al risarcimento, in favore della carrozzeria _2 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dei danni subiti dal veicolo Peugeot 2008,
[...]
tg FL384AK, di proprietà della sig.ra (cedente), quantificati nella complessiva somma di Parte_2
€ 9.563,10, a titolo di spese di riparazioni, sostituzioni, soccorso e noleggio, come da fattura analitica che si produce, oltre all'ulteriore importo che appare adeguato di € 700,00 per spese di assistenza stragiudiziale in favore del sottoscritto legale e così per la somma complessiva di € 10.263,10, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al saldo. O nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo e rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO
Con vittoria di diritti ed onorari di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%, spese di CTU e di CTP ove richieste.
Con distrazione a favore del sottoscritto legale che si dichiara anticipatario.
Per parte appellata Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo:
Nel merito
In via principale
- Respingere l'appello proposto da Controparte_4
p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, perché infondato in fatto
[...] P.IVA_1
ed in diritto per tutte le argomentazioni e difese svolte, e pertanto confermare integralmente la sentenza n. 726/2022 resa dal Giudice di Pace di Torino.
- Con il favore delle spese e delle competenze del presente grado di giudizio, spese generali 15%, oltre
CPA ed IVA secondo legge.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata -anche solo in parte- fondato l'appello proposto da rapportare e/o Controparte_4
graduare l'onere risarcitorio del Sig. nei confronti dell'attrice nel limite dato dal solo _2
3 residuo grado di responsabilità ascrivibile a quest'ultimo, quale conducente del veicolo RD ST targata CE160WA, nonché in quello ulteriore costituito dal giusto e dal provato.
Per parte appellata : _2
Voglia l'ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis: in via principale
Dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello avanzato da Controparte_4 poiché infondato e pertanto confermare integralmente la sentenza n. 726/22
[...]
emessa dal Giudice di Pace di Torino.
Condannare parte attrice al risarcimento ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese legali del presente giudizio. in via subordinata
Nella denegata ipotesa in cui venisse accolto anche solo in parte l'appello graduare l'onere risarcitorio del sig. nel limite della sua responsabilità nella causazione del danno. _2
Condannare parte attrice alle spese legali del presente giudizio.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 726/2022 resa dal Giudice di Pace di Torino in data 8.3.2022, depositata il 14.3.2022, nella causa RG 6040/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudizio di primo grado.
Parte attrice la deduceva i seguenti fatti: Controparte_4
• In data 26.9.2020, ore 9,00 circa, la sig.ra , alla guida del proprio veicolo Peugeot 2008 Parte_2
tg. FL384AK, era incolonnata con altri veicoli nella corsia centrale di Via Tirreno in Torino direzione periferia, ferma al semaforo rosso posto all'intersezione con Corso Siracusa.
• Allo scattare del verde, le autovetture ripartivano, tuttavia, la era costretta ad arrestarsi Pt_2
subito atteso che il veicolo che la precedeva si era fermato per la presenza di un altro veicolo fermo al centro dell'incrocio.
• Il veicolo della era tamponato dalla RD ST tg. CE160WE, di proprietà e condotta da Pt_2
il quale, percorrendo la sua stessa direzione di marcia, ometteva di rispettare la Parte_5
dovuta distanza di sicurezza. A seguito di questo tamponamento, il veicolo Peugeot 2008 della era sospinto in avanti e tamponava il veicolo RD tg. FZ257DV, di proprietà e condotto da Pt_2
4 . Parte_3
• In un secondo momento, sopraggiungeva la Fiat ND di proprietà di , guidata Controparte_3 quel giorno da , la quale riusciva a frenare in tempo senza toccare l'auto che la Persona_1
precedeva (ossia la vettura di ); tuttavia, la Fiat ND era tamponata dal veicolo Fiat _2
IP tg. EA861CJ, di proprietà e guidato da e veniva così sospinta contro la Parte_4
RD ST di il quale a sua volta era già contro la vettura della . _2 Pt_2
• A causa dei danni riportati dopo il sinistro, la ha dovuto usufruire del soccorso stradale a Pt_2
cura della carrozzeria Controparte_4
• I danni complessivamente patiti dalla Peugeot 2008 di proprietà della ammontano a € Pt_2
9.563,10 (preventivo di riparazione della carrozzeria doc. 1), comprensivi di € 305 iva inclusa per soccorso stradale ed € 427 iva inclusa per noleggio auto di cortesia della durata di 7 giorni.
• cedeva il proprio credito derivante dal sinistro alla carrozzeria attrice che, a mezzo del Parte_2
proprio legale, inviava formale richiesta di risarcimento alla compagnia Controparte_1
assicuratrice del veicolo di che apriva il sinistro n. 2020/065006/00 _2
• La cessionaria del credito ceduto da , conveniva innanzi Controparte_4 Parte_2
al Giudice di Pace di Torino, e chiedendo il risarcimento dei Controparte_1 _2
danni subiti al veicolo Peugeot 2008 nel sinistro del 26.9.2020.
• si costituiva eccependo la carenza di legittimazione della attrice e Controparte_1 contestando nel merito sia l'an sia il quantum della domanda. Anche il si costituiva negando _2
la propria responsabilità nel sinistro.
• Il Giudice di prime cure, ritenendo fondata l'eccezione preliminare, decideva la causa come segue:
“Il Giudice di Pace di Torino sezione II Civile dr.ssa Daniela Volpes, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando.
• Dichiara il difetto di legittimazione attiva di in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore.
• Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, alla refusione delle spese di lite in favore della , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e di liquidate in complessivi € _2
726,00 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed oltre IVA e
CPA come per legge, per ciascun convenuto.
5 Così deciso in Torino, lì 08 marzo 2022”
Il giudizio d'appello
Con atto di appello notificato in data 17.10.2022, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 726/2022 del Giudice di Pace di Torino nella parte in cui il
Giudice ha erroneamente accolto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva;
ed infatti:
- in data 26.09.2020, la sig. ha stipulato contestualmente due atti di cessione del credito Parte_2
a favore della stessa carrozzeria contenenti due diversi debitori ceduti, poiché vi era incertezza in ordine all'effettivo responsabile del sinistro;
- la cessione relativa al debito vantato nei confronti di è valida in quanto completa in _2
tutti i suoi elementi e comunicata alla con la richiesta di risarcimento dei Controparte_1
danni del 10.11.2020 (doc. 3).
Nel merito, l'appellante ha sostenuto che non si è verificato un unico tamponamento ma due diversi sinistri:
- un primo urto tra il veicolo RD ST di il quale tamponava il veicolo Peugeot _2
2008 della sig.ra , sospingendolo contro l'antistante veicolo RD del sig. ; Pt_2 Parte_3
- un secondo sinistro tra il sopraggiungente veicolo Fiat ND condotto da che Persona_1
riusciva a frenare, venendo, però, tamponato dal veicolo Fiat IP del sig. e Parte_4
sospinto contro il veicolo RD ST del . _2
Pertanto, secondo l'appellante la responsabilità del primo sinistro è da ascrivere a _2
; mentre del secondo sinistro il responsabile è il sig. come accertato anche dalla ZU,
[...] Pt_4
assicurazione del Pt_4
In punto quantum ha chiesto il risarcimento di tutti i danni occorsi al mezzo, oltre spese legali stragiudiziali per € 700.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello svolgendo le seguenti Controparte_1
difese:
• il Giudice di Pace correttamente ha ritenuto che non sussistesse la legittimazione attiva della carrozzeria poiché il doc. 2 sul quale veniva fondata l'azione, era una scrittura privata di cessione del credito sottoscritta il 26.9.2020 tra la e la nella quale i debitori Pt_2 Parte_1
ceduti erano individuati in e ZU Assicurazioni. Parte_4
• Nel merito, ha contestato la ricostruzione del sinistro prospettata da parte attrice poiché non provata;
in ogni caso i conducenti dei veicoli coinvolti nel tamponamento a catena hanno compilato
6 e sottoscritto la CAI nella quale dichiaravano che, sopraggiungeva da tergo alle quattro auto ferme ed incolonnate al semaforo proiettante luce rossa posto sulla Via Tirreno all'intersezione con Corso
Siracusa, la FIAT IP di che, dopo aver tamponato la parte posteriore della Parte_4
Fiat ND, spingeva le altre vetture a collidere tra loro.
• Ha contestato la domanda attorea anche sotto il profilo della quantificazione poiché il preventivo non è una prova dei danni e della loro entità e parte attrice non ha prodotto fotografie del mezzo danneggiato.
Si è costituito che ha svolto le seguenti difese: _2
• Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la carrozzeria non fosse legittimata attiva in quanto la ha sottoscritto tre cessioni del credito (una del 26.9.2020 dove indicava Pt_2
quali debitori ceduti il sig. e la sua assicurazione ZU, e altre due del 26.9.2020 e Pt_4
24.9.2021 relative ai debitori e e in nessuna delle tre _2 Controparte_1
compare una formale revoca delle altre;
inoltre, quelle riferibili al e alla _2 [...]
non sono mai state notificate agli interessati. CP_1
• Nel merito, ha evidenziato che il sinistro è consistito in un tamponamento a catena che ha coinvolto cinque veicoli, provocato dalla Fiat IP di proprietà del Tutte le parti Pt_4
coinvolte hanno sottoscritto la CAI.
• Il convenuto ha poi riferito di essere stato integralmente risarcito da ZU (assicurazione del
, a conferma del fatto che si è trattato di un unico tamponamento a catena. Pt_4
• Ha infine contestato il quantum poiché il preventivo non è prova del danno e in ogni caso la quantificazione è sproporzionata rispetto al danno che risulta dalle fotografie scattate dal _2 il giorno dell'incidente.
• Ha pertanto chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.; in subordine, in caso di accoglimento, di graduare il risarcimento alla responsabilità accertata.
La causa è stata istruita a mezzo escussione dei testi.
È stata trattenuta in decisione in data 10.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
****
Sulla legittimazione attiva
Parte appellante ha impugnato la pronuncia di primo grado che ha accolto l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta di carenza di legittimazione attiva in capo alla . Parte_6
7 Il Giudice di Pace infatti ha ritenuto che: l'attrice infatti agisce in forza della cessione del credito all'attrice sottoscritta dalla in data 26.09.2020; con tale scrittura privata la Parte_2 Parte_2
cede alla il credito vantato nei confronti della ZU Assicurazioni e, Parte_1
ricorrendone i presupposti di legge, nei confronti di a titolo di risarcimento del Parte_4
danno riportato dalla vettura tg. FL384AK nel sinistro verificatosi il 26.09.2020; essa quindi non ha alcun titolo per proporre la domanda nei confronti della e di;
Controparte_1 _2
successivamente, in pari data, veniva effettuata ulteriore cessione di credito, questa volta nei confronti della e di;
tale seconda cessione deve ritenersi priva di Controparte_1 _2 efficacia in assenza di revoca formale della prima cessione;
l'attrice ha, a questo punto, depositato con la memoria autorizzata del 28. Ottobre 2021 una terza cessione datata 24.09.2021 (quindi asseritamente antecedente alle altre due) con cui la cede il credito vantato nei confronti di Pt_2
e (…). Controparte_1 _2
Sul punto, la sentenza di primo grado va riformata.
➢ Nel giudizio di primo grado sono state prodotte tre cessioni di credito, tutte stipulate tra Pt_2
e la : a) la prima del 26.9.2020 relativa ai debitori ceduti
[...] Parte_1 Pt_4
e ZU Assicurazioni (doc. 2 citazione in primo grado); b) la seconda sempre del
[...]
26.9.2020 riferibile ai debitori ceduti e (doc. 3 comparsa di _2 Controparte_1
costituzione in primo grado di;
c) ed infine la terza del 24.9.2021 relativa Controparte_1
nuovamente ai debitori ceduti e (doc. 9 memoria autorizzata _2 Controparte_1
in primo grado della carrozzeria).
➢ Non è rilevante la circostanza che la e la carrozzeria abbiano sottoscritto più cessioni Pt_2
facendo riferimento allo stesso evento ma a debitori ceduti differenti. Ed infatti la scelta di stipulare più cessioni può essere motivata, come sostenuto dall' attrice in atti, dall'incertezza in ordine al soggetto cui attribuire la responsabilità per il fatto dannoso;
con la conseguenza che il cessionario può agire sulla base di tali cessioni, salvo il successivo accertamento della inesistenza del debito ceduto;
circostanza rilevante esclusivamente nei rapporti interni tra i contraenti, cedente e cessionario.
➢ La stipula di più cessioni non richiedeva neppure una revoca delle precedenti essendo relative a debitori diversi. Ed infatti l'art. 1265 c.c. disciplina l'efficacia della cessione riguardo ai terzi soltanto quando il credito sia stato oggetto di più cessioni a cessionari diversi; nel caso che ci occupa invece, la cessionaria è sempre la medesima, mentre i soggetti ceduti cambiano, cosa che appunto è irrilevante ai fini della validità della cessione rispetto all'unica cessionaria;
pertanto mentre nel caso considerato dalla norma occorre determinare l'ordine cronologico delle cessioni
8 nell'interesse del debitore che deve sapere a chi pagare il debito;
nel nostro caso, tale esigenza non sussiste essendo sempre gli stessi cedente e cessionario, ma debitori ceduti diversi.
➢ Con riferimento all'assenza di notifica degli atti di cessione, deve ritenersi che il trasferimento del credito si perfeziona al momento dell'accordo tra cedente e cessionario, senza necessità che il debitore accetti o sia a conoscenza di tale operazione. La notifica della cessione non assume pertanto rilievo ai fini della sua efficacia, ma soltanto della sua opponibilità al debitore ceduto nel caso in cui questi abbia eseguito il pagamento al creditore originario, ai sensi dell'art. 1264 c.c.2; circostanza che non interessa il caso che ci occupa non essendo stato eseguito alcun pagamento.
Si deve pertanto ritenere che la produzione in giudizio della cessione integri a tutti gli effetti un mezzo idoneo a rendere edotto il debitore della intervenuta cessione. Peraltro, la cessione del debito riferita a e è stata prodotta in primo grado dalla stessa _2 Controparte_1 [...]
che, evidentemente, ne era a conoscenza. CP_1
➢ Sussiste, pertanto, la legittimazione attiva della con conseguente riforma sul punto della Parte_6
sentenza di primo grado.
Sulla dinamica del sinistro
Parte appellante ha contestato che si sia verificato un unico tamponamento, sostenendo piuttosto che ci siano stati di due urti distinti:
✓ Il primo, causato dalla RD ST di che avrebbe tamponato la Peugeot 2008 di _2
la quale, a causa dell'urto, era stata sospinta in avanti ed aveva tamponato la RD Parte_2
di ; Parte_3
✓ Il secondo, innescato dalla Fiat IP di che, non avendo frenato Parte_4
tempestivamente, avrebbe tamponato la Fiat ND guidata da che, a causa Persona_1 dell'urto, aveva a sua volta tamponato il mezzo di _2
ed hanno invece sostenuto la tesi secondo cui c'era stato Controparte_1 _2 un unico tamponamento provocato dall'ultimo veicolo di proprietà del Pt_4
- i quattro veicoli di , , e erano fermi ed Parte_3 Parte_2 _2 Persona_1
incolonnati al semaforo rosso;
- sopraggiungeva ultimo della fila, che tamponava la Fiat ND, quest'ultima Parte_4
tamponava la macchina di , che tamponava quella di e così infine quella _2 Parte_2
di . Parte_3
La ricostruzione in fatto di parte attrice non è fondata
per questi motivi
.
❖ Nel CID prodotto in primo grado, tutti i conducenti e/o anche proprietari dei veicoli hanno sottoscritto il modulo indicando il veicolo da cui erano stati tamponati. Il primo veicolo che risulta aver tamponato è la . Nulla viene invece detto sul fatto che ci siano stati due distinti urti, Pt_7
anche se a brevissima distanza di tempo.
❖ All'udienza del 16.2.2024, è stata escussa la teste che ha riferito: Persona_1
- Confermo perché non conosco la signora ma sono stata una delle auto coinvolte nell'incidente. Ero alla guida dell'auto (Capo 1).
- Ha confermato il Capo 6) così formulato: In un secondo momento, sopraggiungeva una Fiat
ND, di proprietà del sig. e condotto dalla sig.ra la quale, Controparte_3 Persona_1
riusciva a frenare in tempo senza toccare la macchina che la precedeva. Tuttavia, la Fiat ND veniva tamponata dal veicolo Fiat IP, targato EA861CJ, di proprietà e condotto dal sig.
, e sospinta contro la RD ST, targata CE160WA. Parte_8
- Nulla, invece, sapeva riferire sui capi 2 – 3 – 4 – 5 (quest'ultimo relativo al presunto primo tamponamento).
Le parti appellate hanno eccepito la incapacità della teste ex art. 246 c.p.c. poiché essendo stata coinvolta nell'incidente, ha un interesse in causa. Sul punto, si osserva che la sig.ra è stata Per_1
pacificamente tamponata dal veicolo Fiat IP di ed ha poi a sua volta Parte_4
tamponato il veicolo di , per cui non aveva né ha oggi alcun interesse a partecipare a _2
questo giudizio dal momento che eventuali responsabilità per i danni ad essa arrecati non sono attribuibili né al che, come detto, la precedeva, né tantomeno alla che si trovava _2 Pt_2
davanti al . _2
Pertanto, può essere utilizzata la testimonianza resa dalla che ha unicamente ricordato: a) Per_1
che i veicoli erano incolonnati al semaforo;
b) di essere sopraggiunta e di essersi fermata senza toccare la macchina che la precedeva;
c) di essere stata tamponata dalla che chiudeva la Pt_7 fila;
d) ed infine di aver perciò tamponato l'auto di mentre nulla ha ricordato _2
10 sull'asserito primo tamponamento descritto proprio nei capi 3 – 4 – 5. In sostanza, la Per_1
sicuramente ha ricordato il tamponamento innescato dalla da cui si siano innescati i Pt_7
successivi scontri;
mentre nulla ha riferito circa il doppio tamponamento sostenuto dall'attrice.
❖ Non è dirimente la circostanza che, in sede di accertamento stragiudiziale da parte della ZU assicurazioni (doc. 8 memoria di parte attrice in primo grado), la abbia reso e inviato via Per_1
Whatsapp al perito della assicurazione una dichiarazione scritta in cui aveva riferito che si era verificato un primo tamponamento prima di quello causato dalla Fiat IP, poiché: 1) in quell'occasione il perito della assicurazione aveva riscontrato una imprecisione nella dichiarazione della che aveva confuso le strade in cui si era verificato il sinistro;
2) in questo giudizio, la Per_1
ha chiaramente riferito di non ricordare la circostanza relativa al primo tamponamento che Per_1
era espressamente oggetto della prova orale e non ha quindi confermato quanto dichiarato in quella sede.
❖ Alla luce delle prove testimoniali e delle risultanze documentali, può dunque concludersi nel senso che il sinistro per cui è causa è consistito in un tamponamento tra veicoli fermi ed incolonnati innescato dall'ultimo veicolo;
mentre non è stato provato che vi fosse stato un precedente e autonomo tamponamento da parte di ai danni di . _2 Parte_2
❖ Ne consegue, come ribadito dalla costante giurisprudenza, che nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa
(Cass. 15923/2024; Cass. 4304/2021).
❖ Pertanto, parte attrice avrebbe dovuto proporre la sua domanda di risarcimento nei confronti Pt_4
proprietario della IP Fiat;
[...]
❖ la domanda proposta contro e è quindi infondata nell'an e ciò Controparte_1 _2 esime questo Giudice dall'esaminare la domanda in punto quantum.
Sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
e rispettivamente, uno, in sede di precisazioni delle _2 Controparte_1 conclusioni e, l'altra, in comparsa conclusionale, hanno chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. della parte appellante.
Le domande vanno respinte.
Parte attrice ha correttamente impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui questa ha negato la legittimazione attiva della carrozzeria;
quanto invece al merito, il Giudice di Pace sul punto non si era pronunciato per cui legittimamente parte attrice si è difesa esponendo la propria ricostruzione
11 del fatto. Sicché, deve ritenersi che la scelta della parte di agire in giudizio promuovendo l'appello non denoti una colpa grave né integri una condotta in mala fede della carrozzeria.
In conclusione
- la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui il Giudice di Pace ha respinto la domanda per carenza di legittimazione attiva che, invece, sussiste in capo alla carrozzeria;
- la domanda va respinta nel merito in quanto non è stata provata la responsabilità del veicolo del convenuto per i danni occorsi al mezzo della;
Pt_2
- conseguentemente nulla in punto quantum;
- va respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellata soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 5.200 fino a € 26.000.
Pertanto, i compensi sono così liquidati: per il giudizio di primo grado (D.M. 55/2014 vigente al completamento dell'attività difensiva)
€ 405 per la fase di studio
€ 335 per la fase introduttiva
€ 710 per la fase decisionale
Totale € 1.450
per il giudizio d'appello
€ 919 per la fase di studio
€ 777 per la fase introduttiva
€ 1.680 per la fase istruttoria
€ 1.701 per la fase decisionale
Totale € 5.077
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica dell'appello si è
12 perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o il plico), e l'appello è stato respinto, sussistono i presupposti in ragione dei quali l'appellante - soccombente nel giudizio di appello iniziato dopo il 1° gennaio 2013 - è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
726/2022 resa dal Giudice di Pace di Torino in data 8.3.2022, depositata in Cancelleria il 14.3.2022, nella causa RG 6040/2021, proposto da contro Parte_1
e ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1 _2
disattesa, così provvede: in riforma della sentenza di primo grado, accertata la legittimazione attiva di Parte_1
respinge la domanda proposta dall'appellante; respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.; dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle Parte_1
spese del giudizio in favore di e , Controparte_1 _2
liquidandole per il primo grado in € 1.450 per compensi e per il grado d'appello in € 5.077 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti in ragione dei quali l'appellante soccombente è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013
Torino, 23.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Bosco
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Tribunale di Torino n. 4244/2024: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante" (cfr. Cass. n. 15364/11). Dunque, il contratto di cessione dei crediti ha natura consensuale e forma libera (cfr. Cass. n. 12616/17 e Cass. n. 18016/18); parimenti la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. n. 12734/21), potendo aver luogo anche mediante la notifica dell'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20495/20).”
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA D'APPELLO
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 20085/2022 promossa da:
ifeso dall'avv. GATTI GUIDO CLEMENTE TERZO, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in LARGO MIGLIARA 16 10143 TORINO
APPELLANTE contro difeso dall'avv. PANSA PAOLA, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso il suo studio in VIA VINCENZO MONTI, 45 10126 TORINO
, difeso dall'avv. CAVALLARI ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il _2
suo studio in C.SO TELESIO, 14/C 10146 TORINO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Onorevole Tribunale di Torino,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In riforma della sentenza n. 726/2022 resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino, Dott.ssa Daniela
Volpes, in data 8.3.2022, depositata in Cancelleria il 14.3.2022, nella causa RG 6040/2021, non notificata.
1 Previa rimessione della causa in istruttoria per l'acquisizione della perizia del fiduciario della
Compagnia e per la disposizione di idonea CTU,
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla compagnia convenuta ed alla ZU l'esibizione e/o produzione degli elaborati peritali e delle fotografie ad essi allegati.
- Ammettersi le prove per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte nei capitoli di prova di cui all'atto di citazione in primo grado e qui di seguito riportati, con i testi indicati1.
NEL MERITO 1
1. In data 26.09.2020, alle ore 09,00 circa, l'autovettura Peugeot 2008, targata FL384AK, di proprietà e condotta dalla Sig.ra si Parte_2
trovava incolonnata con altri veicoli in Torino, nella corsia centrale di Via Tirreno in direzione periferia, ferma all'impianto semaforizzato proiettante luce rossa posto all'intersezione con Corso Siracusa.
2. Nelle circostanze di tempo e di luogo suddette, allo scattare del verde le auto ripartivano;
tuttavia, la sig.ra doveva arrestarsi subito atteso che Pt_2 il veicolo che la precedeva, aveva dovuto fermarsi a causa di un altro veicolo fermo al centro dell'incrocio.
3. Nelle circostanze suddette, il veicolo Peugeot 2008 della sig.ra , veniva tamponato da una RD ST, Targato CE160WE, di proprietà e Pt_2 condotto dal sig. il quale, percorrendo la Via Tirreno nella stessa direzione di marcia, ometteva di _2 rispettare la dovuta distanza di sicurezza che gli avrebbe consentito di rallentare e arrestare il proprio veicolo.
4. A seguito del tamponamento subìto, il veicolo attoreo Peugeot 2008, targata FL384AK, veniva a sua volta proiettato e sospinto contro il veicolo RD,
targato FZ257DV, di proprietà e condotto dal sig. , che lo precedeva immediatamente innanzi. Parte_3 CP 5. Nello specifico, la dinamica del sinistro può, pertanto, così sintetizzarsi: il sig. , conducente del veicolo RD ST, Targato CE160WE, mentre percorreva la corsia centrale di Via Tirreno, incolonnato presso l'impianto semaforico posto all'intersezione con Corso Siracusa, probabilmente per una distrazione alla guida, non si accorgeva del rallentamento dei veicoli che immediatamente lo precedevano e tamponava la Peugeot 2008, targata
FL384AK, subito innanzi che, a sua volta, veniva sospinta contro il veicolo RD, targato FZ257DV, primo della fila.
Controparte 6. In un secondo momento, sopraggiungeva una Fiat ND, di proprietà del sig. e condotto dalla sig.ra la quale, riusciva Persona_1 a frenare in tempo senza toccare la macchina che la precedeva. Tuttavia, la Fiat ND veniva tamponata dal veicolo Fiat IP, targato EA861CJ, di
proprietà e condotto dal sig. , e sospinta contro la RD ST, targata CE160WA. Parte_4 7. A seguito dell'urto, il veicolo Peugeot 2008, targato FL384AK, subiva ingenti danni alle parti posteriore e anteriore.
8. L'incidente è da ascriversi sotto il profilo eziologico al comportamento colpevole del conducente della RD ST, targata CE160WA, che a causa dell'inosservanza delle prescritte distanze di sicurezza (che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenata e manovra), ha tamponato la Peugeot
2008, targato FL384AK che, a sua volta, veniva sospinta contro la RD, targata FZ257DV. Il conducente della RD ST, quindi, dava origine alla catena causale degli eventi, mentre alcun profilo di responsabilità è ascrivibile in capo all'odierno attore né, tantomeno, al conducente della RD.
9. A seguito del sinistro de quo il veicolo Peugeot 2008, targato FL384AK, si vedeva costretto ad usufruire del servizio di Soccorso Stradale offerto dalla
carrozzeria (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo di I grado). Parte_1 10. I danni riportati dal veicolo Peugeot 2008 ammontavano ad € 9.563,10, come risulta dal preventivo di riparazione emesso dalla carrozzeria Parte_1
che si produce e le cui voci qui s'intendono integralmente riportate e ritrascritte (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo di I grado).
[...] 11. Gli importi di cui sopra ricomprendono le voci di danno per € 305,00 iva compresa, a titolo di soccorso stradale, e per € 427,00 iva compresa a titolo di fermo tecnico/noleggio auto di cortesia, per il tempo in cui (7 giorni) il veicolo Peugeot 2008 è stato sottratto alla disponibilità della Sig.ra Pt_2
[...
per eseguire le riparazioni necessarie.
Pe 12. Il perito , incaricato dalla Compagnia, accertava la compatibilità dei danni subiti dal veicolo Peugeot 2008 con il sinistro de quo.
13. A seguito dell'evento per cui è causa, il veicolo Peugeot 2008, veniva integralmente riparato. Persona Si indicano a testi: sig.ra (capitoli da 1 a 6); Sig. , presso (capitoli da 9 a 13); perito Persona_1 Testimone_1 Parte_1
o chi per esso (capitoli da 10 a 13).
- Ammettersi, stante le contestazioni delle parti convenute, CTU tecnica sulla dinamica del sinistro e sui veicoli coinvolti.
2 Accertata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del sig.
[...]
, proprietario e conducente il veicolo RD ST, targato CE160WA, conseguentemente _2
condannare, la compagnia in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e il sig. al risarcimento, in favore della carrozzeria _2 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dei danni subiti dal veicolo Peugeot 2008,
[...]
tg FL384AK, di proprietà della sig.ra (cedente), quantificati nella complessiva somma di Parte_2
€ 9.563,10, a titolo di spese di riparazioni, sostituzioni, soccorso e noleggio, come da fattura analitica che si produce, oltre all'ulteriore importo che appare adeguato di € 700,00 per spese di assistenza stragiudiziale in favore del sottoscritto legale e così per la somma complessiva di € 10.263,10, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al saldo. O nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo e rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO
Con vittoria di diritti ed onorari di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%, spese di CTU e di CTP ove richieste.
Con distrazione a favore del sottoscritto legale che si dichiara anticipatario.
Per parte appellata Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo:
Nel merito
In via principale
- Respingere l'appello proposto da Controparte_4
p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, perché infondato in fatto
[...] P.IVA_1
ed in diritto per tutte le argomentazioni e difese svolte, e pertanto confermare integralmente la sentenza n. 726/2022 resa dal Giudice di Pace di Torino.
- Con il favore delle spese e delle competenze del presente grado di giudizio, spese generali 15%, oltre
CPA ed IVA secondo legge.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata -anche solo in parte- fondato l'appello proposto da rapportare e/o Controparte_4
graduare l'onere risarcitorio del Sig. nei confronti dell'attrice nel limite dato dal solo _2
3 residuo grado di responsabilità ascrivibile a quest'ultimo, quale conducente del veicolo RD ST targata CE160WA, nonché in quello ulteriore costituito dal giusto e dal provato.
Per parte appellata : _2
Voglia l'ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis: in via principale
Dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello avanzato da Controparte_4 poiché infondato e pertanto confermare integralmente la sentenza n. 726/22
[...]
emessa dal Giudice di Pace di Torino.
Condannare parte attrice al risarcimento ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese legali del presente giudizio. in via subordinata
Nella denegata ipotesa in cui venisse accolto anche solo in parte l'appello graduare l'onere risarcitorio del sig. nel limite della sua responsabilità nella causazione del danno. _2
Condannare parte attrice alle spese legali del presente giudizio.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 726/2022 resa dal Giudice di Pace di Torino in data 8.3.2022, depositata il 14.3.2022, nella causa RG 6040/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudizio di primo grado.
Parte attrice la deduceva i seguenti fatti: Controparte_4
• In data 26.9.2020, ore 9,00 circa, la sig.ra , alla guida del proprio veicolo Peugeot 2008 Parte_2
tg. FL384AK, era incolonnata con altri veicoli nella corsia centrale di Via Tirreno in Torino direzione periferia, ferma al semaforo rosso posto all'intersezione con Corso Siracusa.
• Allo scattare del verde, le autovetture ripartivano, tuttavia, la era costretta ad arrestarsi Pt_2
subito atteso che il veicolo che la precedeva si era fermato per la presenza di un altro veicolo fermo al centro dell'incrocio.
• Il veicolo della era tamponato dalla RD ST tg. CE160WE, di proprietà e condotta da Pt_2
il quale, percorrendo la sua stessa direzione di marcia, ometteva di rispettare la Parte_5
dovuta distanza di sicurezza. A seguito di questo tamponamento, il veicolo Peugeot 2008 della era sospinto in avanti e tamponava il veicolo RD tg. FZ257DV, di proprietà e condotto da Pt_2
4 . Parte_3
• In un secondo momento, sopraggiungeva la Fiat ND di proprietà di , guidata Controparte_3 quel giorno da , la quale riusciva a frenare in tempo senza toccare l'auto che la Persona_1
precedeva (ossia la vettura di ); tuttavia, la Fiat ND era tamponata dal veicolo Fiat _2
IP tg. EA861CJ, di proprietà e guidato da e veniva così sospinta contro la Parte_4
RD ST di il quale a sua volta era già contro la vettura della . _2 Pt_2
• A causa dei danni riportati dopo il sinistro, la ha dovuto usufruire del soccorso stradale a Pt_2
cura della carrozzeria Controparte_4
• I danni complessivamente patiti dalla Peugeot 2008 di proprietà della ammontano a € Pt_2
9.563,10 (preventivo di riparazione della carrozzeria doc. 1), comprensivi di € 305 iva inclusa per soccorso stradale ed € 427 iva inclusa per noleggio auto di cortesia della durata di 7 giorni.
• cedeva il proprio credito derivante dal sinistro alla carrozzeria attrice che, a mezzo del Parte_2
proprio legale, inviava formale richiesta di risarcimento alla compagnia Controparte_1
assicuratrice del veicolo di che apriva il sinistro n. 2020/065006/00 _2
• La cessionaria del credito ceduto da , conveniva innanzi Controparte_4 Parte_2
al Giudice di Pace di Torino, e chiedendo il risarcimento dei Controparte_1 _2
danni subiti al veicolo Peugeot 2008 nel sinistro del 26.9.2020.
• si costituiva eccependo la carenza di legittimazione della attrice e Controparte_1 contestando nel merito sia l'an sia il quantum della domanda. Anche il si costituiva negando _2
la propria responsabilità nel sinistro.
• Il Giudice di prime cure, ritenendo fondata l'eccezione preliminare, decideva la causa come segue:
“Il Giudice di Pace di Torino sezione II Civile dr.ssa Daniela Volpes, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando.
• Dichiara il difetto di legittimazione attiva di in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore.
• Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, alla refusione delle spese di lite in favore della , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e di liquidate in complessivi € _2
726,00 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed oltre IVA e
CPA come per legge, per ciascun convenuto.
5 Così deciso in Torino, lì 08 marzo 2022”
Il giudizio d'appello
Con atto di appello notificato in data 17.10.2022, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 726/2022 del Giudice di Pace di Torino nella parte in cui il
Giudice ha erroneamente accolto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva;
ed infatti:
- in data 26.09.2020, la sig. ha stipulato contestualmente due atti di cessione del credito Parte_2
a favore della stessa carrozzeria contenenti due diversi debitori ceduti, poiché vi era incertezza in ordine all'effettivo responsabile del sinistro;
- la cessione relativa al debito vantato nei confronti di è valida in quanto completa in _2
tutti i suoi elementi e comunicata alla con la richiesta di risarcimento dei Controparte_1
danni del 10.11.2020 (doc. 3).
Nel merito, l'appellante ha sostenuto che non si è verificato un unico tamponamento ma due diversi sinistri:
- un primo urto tra il veicolo RD ST di il quale tamponava il veicolo Peugeot _2
2008 della sig.ra , sospingendolo contro l'antistante veicolo RD del sig. ; Pt_2 Parte_3
- un secondo sinistro tra il sopraggiungente veicolo Fiat ND condotto da che Persona_1
riusciva a frenare, venendo, però, tamponato dal veicolo Fiat IP del sig. e Parte_4
sospinto contro il veicolo RD ST del . _2
Pertanto, secondo l'appellante la responsabilità del primo sinistro è da ascrivere a _2
; mentre del secondo sinistro il responsabile è il sig. come accertato anche dalla ZU,
[...] Pt_4
assicurazione del Pt_4
In punto quantum ha chiesto il risarcimento di tutti i danni occorsi al mezzo, oltre spese legali stragiudiziali per € 700.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello svolgendo le seguenti Controparte_1
difese:
• il Giudice di Pace correttamente ha ritenuto che non sussistesse la legittimazione attiva della carrozzeria poiché il doc. 2 sul quale veniva fondata l'azione, era una scrittura privata di cessione del credito sottoscritta il 26.9.2020 tra la e la nella quale i debitori Pt_2 Parte_1
ceduti erano individuati in e ZU Assicurazioni. Parte_4
• Nel merito, ha contestato la ricostruzione del sinistro prospettata da parte attrice poiché non provata;
in ogni caso i conducenti dei veicoli coinvolti nel tamponamento a catena hanno compilato
6 e sottoscritto la CAI nella quale dichiaravano che, sopraggiungeva da tergo alle quattro auto ferme ed incolonnate al semaforo proiettante luce rossa posto sulla Via Tirreno all'intersezione con Corso
Siracusa, la FIAT IP di che, dopo aver tamponato la parte posteriore della Parte_4
Fiat ND, spingeva le altre vetture a collidere tra loro.
• Ha contestato la domanda attorea anche sotto il profilo della quantificazione poiché il preventivo non è una prova dei danni e della loro entità e parte attrice non ha prodotto fotografie del mezzo danneggiato.
Si è costituito che ha svolto le seguenti difese: _2
• Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la carrozzeria non fosse legittimata attiva in quanto la ha sottoscritto tre cessioni del credito (una del 26.9.2020 dove indicava Pt_2
quali debitori ceduti il sig. e la sua assicurazione ZU, e altre due del 26.9.2020 e Pt_4
24.9.2021 relative ai debitori e e in nessuna delle tre _2 Controparte_1
compare una formale revoca delle altre;
inoltre, quelle riferibili al e alla _2 [...]
non sono mai state notificate agli interessati. CP_1
• Nel merito, ha evidenziato che il sinistro è consistito in un tamponamento a catena che ha coinvolto cinque veicoli, provocato dalla Fiat IP di proprietà del Tutte le parti Pt_4
coinvolte hanno sottoscritto la CAI.
• Il convenuto ha poi riferito di essere stato integralmente risarcito da ZU (assicurazione del
, a conferma del fatto che si è trattato di un unico tamponamento a catena. Pt_4
• Ha infine contestato il quantum poiché il preventivo non è prova del danno e in ogni caso la quantificazione è sproporzionata rispetto al danno che risulta dalle fotografie scattate dal _2 il giorno dell'incidente.
• Ha pertanto chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.; in subordine, in caso di accoglimento, di graduare il risarcimento alla responsabilità accertata.
La causa è stata istruita a mezzo escussione dei testi.
È stata trattenuta in decisione in data 10.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
****
Sulla legittimazione attiva
Parte appellante ha impugnato la pronuncia di primo grado che ha accolto l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta di carenza di legittimazione attiva in capo alla . Parte_6
7 Il Giudice di Pace infatti ha ritenuto che: l'attrice infatti agisce in forza della cessione del credito all'attrice sottoscritta dalla in data 26.09.2020; con tale scrittura privata la Parte_2 Parte_2
cede alla il credito vantato nei confronti della ZU Assicurazioni e, Parte_1
ricorrendone i presupposti di legge, nei confronti di a titolo di risarcimento del Parte_4
danno riportato dalla vettura tg. FL384AK nel sinistro verificatosi il 26.09.2020; essa quindi non ha alcun titolo per proporre la domanda nei confronti della e di;
Controparte_1 _2
successivamente, in pari data, veniva effettuata ulteriore cessione di credito, questa volta nei confronti della e di;
tale seconda cessione deve ritenersi priva di Controparte_1 _2 efficacia in assenza di revoca formale della prima cessione;
l'attrice ha, a questo punto, depositato con la memoria autorizzata del 28. Ottobre 2021 una terza cessione datata 24.09.2021 (quindi asseritamente antecedente alle altre due) con cui la cede il credito vantato nei confronti di Pt_2
e (…). Controparte_1 _2
Sul punto, la sentenza di primo grado va riformata.
➢ Nel giudizio di primo grado sono state prodotte tre cessioni di credito, tutte stipulate tra Pt_2
e la : a) la prima del 26.9.2020 relativa ai debitori ceduti
[...] Parte_1 Pt_4
e ZU Assicurazioni (doc. 2 citazione in primo grado); b) la seconda sempre del
[...]
26.9.2020 riferibile ai debitori ceduti e (doc. 3 comparsa di _2 Controparte_1
costituzione in primo grado di;
c) ed infine la terza del 24.9.2021 relativa Controparte_1
nuovamente ai debitori ceduti e (doc. 9 memoria autorizzata _2 Controparte_1
in primo grado della carrozzeria).
➢ Non è rilevante la circostanza che la e la carrozzeria abbiano sottoscritto più cessioni Pt_2
facendo riferimento allo stesso evento ma a debitori ceduti differenti. Ed infatti la scelta di stipulare più cessioni può essere motivata, come sostenuto dall' attrice in atti, dall'incertezza in ordine al soggetto cui attribuire la responsabilità per il fatto dannoso;
con la conseguenza che il cessionario può agire sulla base di tali cessioni, salvo il successivo accertamento della inesistenza del debito ceduto;
circostanza rilevante esclusivamente nei rapporti interni tra i contraenti, cedente e cessionario.
➢ La stipula di più cessioni non richiedeva neppure una revoca delle precedenti essendo relative a debitori diversi. Ed infatti l'art. 1265 c.c. disciplina l'efficacia della cessione riguardo ai terzi soltanto quando il credito sia stato oggetto di più cessioni a cessionari diversi; nel caso che ci occupa invece, la cessionaria è sempre la medesima, mentre i soggetti ceduti cambiano, cosa che appunto è irrilevante ai fini della validità della cessione rispetto all'unica cessionaria;
pertanto mentre nel caso considerato dalla norma occorre determinare l'ordine cronologico delle cessioni
8 nell'interesse del debitore che deve sapere a chi pagare il debito;
nel nostro caso, tale esigenza non sussiste essendo sempre gli stessi cedente e cessionario, ma debitori ceduti diversi.
➢ Con riferimento all'assenza di notifica degli atti di cessione, deve ritenersi che il trasferimento del credito si perfeziona al momento dell'accordo tra cedente e cessionario, senza necessità che il debitore accetti o sia a conoscenza di tale operazione. La notifica della cessione non assume pertanto rilievo ai fini della sua efficacia, ma soltanto della sua opponibilità al debitore ceduto nel caso in cui questi abbia eseguito il pagamento al creditore originario, ai sensi dell'art. 1264 c.c.2; circostanza che non interessa il caso che ci occupa non essendo stato eseguito alcun pagamento.
Si deve pertanto ritenere che la produzione in giudizio della cessione integri a tutti gli effetti un mezzo idoneo a rendere edotto il debitore della intervenuta cessione. Peraltro, la cessione del debito riferita a e è stata prodotta in primo grado dalla stessa _2 Controparte_1 [...]
che, evidentemente, ne era a conoscenza. CP_1
➢ Sussiste, pertanto, la legittimazione attiva della con conseguente riforma sul punto della Parte_6
sentenza di primo grado.
Sulla dinamica del sinistro
Parte appellante ha contestato che si sia verificato un unico tamponamento, sostenendo piuttosto che ci siano stati di due urti distinti:
✓ Il primo, causato dalla RD ST di che avrebbe tamponato la Peugeot 2008 di _2
la quale, a causa dell'urto, era stata sospinta in avanti ed aveva tamponato la RD Parte_2
di ; Parte_3
✓ Il secondo, innescato dalla Fiat IP di che, non avendo frenato Parte_4
tempestivamente, avrebbe tamponato la Fiat ND guidata da che, a causa Persona_1 dell'urto, aveva a sua volta tamponato il mezzo di _2
ed hanno invece sostenuto la tesi secondo cui c'era stato Controparte_1 _2 un unico tamponamento provocato dall'ultimo veicolo di proprietà del Pt_4
- i quattro veicoli di , , e erano fermi ed Parte_3 Parte_2 _2 Persona_1
incolonnati al semaforo rosso;
- sopraggiungeva ultimo della fila, che tamponava la Fiat ND, quest'ultima Parte_4
tamponava la macchina di , che tamponava quella di e così infine quella _2 Parte_2
di . Parte_3
La ricostruzione in fatto di parte attrice non è fondata
per questi motivi
.
❖ Nel CID prodotto in primo grado, tutti i conducenti e/o anche proprietari dei veicoli hanno sottoscritto il modulo indicando il veicolo da cui erano stati tamponati. Il primo veicolo che risulta aver tamponato è la . Nulla viene invece detto sul fatto che ci siano stati due distinti urti, Pt_7
anche se a brevissima distanza di tempo.
❖ All'udienza del 16.2.2024, è stata escussa la teste che ha riferito: Persona_1
- Confermo perché non conosco la signora ma sono stata una delle auto coinvolte nell'incidente. Ero alla guida dell'auto (Capo 1).
- Ha confermato il Capo 6) così formulato: In un secondo momento, sopraggiungeva una Fiat
ND, di proprietà del sig. e condotto dalla sig.ra la quale, Controparte_3 Persona_1
riusciva a frenare in tempo senza toccare la macchina che la precedeva. Tuttavia, la Fiat ND veniva tamponata dal veicolo Fiat IP, targato EA861CJ, di proprietà e condotto dal sig.
, e sospinta contro la RD ST, targata CE160WA. Parte_8
- Nulla, invece, sapeva riferire sui capi 2 – 3 – 4 – 5 (quest'ultimo relativo al presunto primo tamponamento).
Le parti appellate hanno eccepito la incapacità della teste ex art. 246 c.p.c. poiché essendo stata coinvolta nell'incidente, ha un interesse in causa. Sul punto, si osserva che la sig.ra è stata Per_1
pacificamente tamponata dal veicolo Fiat IP di ed ha poi a sua volta Parte_4
tamponato il veicolo di , per cui non aveva né ha oggi alcun interesse a partecipare a _2
questo giudizio dal momento che eventuali responsabilità per i danni ad essa arrecati non sono attribuibili né al che, come detto, la precedeva, né tantomeno alla che si trovava _2 Pt_2
davanti al . _2
Pertanto, può essere utilizzata la testimonianza resa dalla che ha unicamente ricordato: a) Per_1
che i veicoli erano incolonnati al semaforo;
b) di essere sopraggiunta e di essersi fermata senza toccare la macchina che la precedeva;
c) di essere stata tamponata dalla che chiudeva la Pt_7 fila;
d) ed infine di aver perciò tamponato l'auto di mentre nulla ha ricordato _2
10 sull'asserito primo tamponamento descritto proprio nei capi 3 – 4 – 5. In sostanza, la Per_1
sicuramente ha ricordato il tamponamento innescato dalla da cui si siano innescati i Pt_7
successivi scontri;
mentre nulla ha riferito circa il doppio tamponamento sostenuto dall'attrice.
❖ Non è dirimente la circostanza che, in sede di accertamento stragiudiziale da parte della ZU assicurazioni (doc. 8 memoria di parte attrice in primo grado), la abbia reso e inviato via Per_1
Whatsapp al perito della assicurazione una dichiarazione scritta in cui aveva riferito che si era verificato un primo tamponamento prima di quello causato dalla Fiat IP, poiché: 1) in quell'occasione il perito della assicurazione aveva riscontrato una imprecisione nella dichiarazione della che aveva confuso le strade in cui si era verificato il sinistro;
2) in questo giudizio, la Per_1
ha chiaramente riferito di non ricordare la circostanza relativa al primo tamponamento che Per_1
era espressamente oggetto della prova orale e non ha quindi confermato quanto dichiarato in quella sede.
❖ Alla luce delle prove testimoniali e delle risultanze documentali, può dunque concludersi nel senso che il sinistro per cui è causa è consistito in un tamponamento tra veicoli fermi ed incolonnati innescato dall'ultimo veicolo;
mentre non è stato provato che vi fosse stato un precedente e autonomo tamponamento da parte di ai danni di . _2 Parte_2
❖ Ne consegue, come ribadito dalla costante giurisprudenza, che nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa
(Cass. 15923/2024; Cass. 4304/2021).
❖ Pertanto, parte attrice avrebbe dovuto proporre la sua domanda di risarcimento nei confronti Pt_4
proprietario della IP Fiat;
[...]
❖ la domanda proposta contro e è quindi infondata nell'an e ciò Controparte_1 _2 esime questo Giudice dall'esaminare la domanda in punto quantum.
Sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
e rispettivamente, uno, in sede di precisazioni delle _2 Controparte_1 conclusioni e, l'altra, in comparsa conclusionale, hanno chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. della parte appellante.
Le domande vanno respinte.
Parte attrice ha correttamente impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui questa ha negato la legittimazione attiva della carrozzeria;
quanto invece al merito, il Giudice di Pace sul punto non si era pronunciato per cui legittimamente parte attrice si è difesa esponendo la propria ricostruzione
11 del fatto. Sicché, deve ritenersi che la scelta della parte di agire in giudizio promuovendo l'appello non denoti una colpa grave né integri una condotta in mala fede della carrozzeria.
In conclusione
- la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui il Giudice di Pace ha respinto la domanda per carenza di legittimazione attiva che, invece, sussiste in capo alla carrozzeria;
- la domanda va respinta nel merito in quanto non è stata provata la responsabilità del veicolo del convenuto per i danni occorsi al mezzo della;
Pt_2
- conseguentemente nulla in punto quantum;
- va respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellata soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 5.200 fino a € 26.000.
Pertanto, i compensi sono così liquidati: per il giudizio di primo grado (D.M. 55/2014 vigente al completamento dell'attività difensiva)
€ 405 per la fase di studio
€ 335 per la fase introduttiva
€ 710 per la fase decisionale
Totale € 1.450
per il giudizio d'appello
€ 919 per la fase di studio
€ 777 per la fase introduttiva
€ 1.680 per la fase istruttoria
€ 1.701 per la fase decisionale
Totale € 5.077
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica dell'appello si è
12 perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o il plico), e l'appello è stato respinto, sussistono i presupposti in ragione dei quali l'appellante - soccombente nel giudizio di appello iniziato dopo il 1° gennaio 2013 - è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
726/2022 resa dal Giudice di Pace di Torino in data 8.3.2022, depositata in Cancelleria il 14.3.2022, nella causa RG 6040/2021, proposto da contro Parte_1
e ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1 _2
disattesa, così provvede: in riforma della sentenza di primo grado, accertata la legittimazione attiva di Parte_1
respinge la domanda proposta dall'appellante; respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.; dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle Parte_1
spese del giudizio in favore di e , Controparte_1 _2
liquidandole per il primo grado in € 1.450 per compensi e per il grado d'appello in € 5.077 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti in ragione dei quali l'appellante soccombente è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013
Torino, 23.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Bosco
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Tribunale di Torino n. 4244/2024: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante" (cfr. Cass. n. 15364/11). Dunque, il contratto di cessione dei crediti ha natura consensuale e forma libera (cfr. Cass. n. 12616/17 e Cass. n. 18016/18); parimenti la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. n. 12734/21), potendo aver luogo anche mediante la notifica dell'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20495/20).”
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