Articolo 4 della Legge 29 marzo 1985, n. 113
Articolo 3Articolo 5
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20 aprile 1985
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21 maggio 2022
Art. 4. Coordinamento con la disciplina generale 1. I lavoratori occupati ai sensi della presente legge sono computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio, secondo la causa che ha determinato la cecita'.
2. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, e' tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli obblighi stessi.
3. Al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il centralinista telefonico non vedente, assunto ai sensi del precedente comma, viene computato nell'aliquota d'obbligo.
4. In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.
Entrata in vigore il 21 maggio 2022
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