Sentenza breve 1 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/10/2021, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/10/2021
N. 01162/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
del diniego di permesso di soggiorno emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente il 28 maggio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, meglio identificato in epigrafe, il Questore di -OMISSIS- ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente, cittadino di origine -OMISSIS-, di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il diniego opposto si fonda sull’esistenza a carico del ricorrente di una sentenza emessa dal Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS- che lo ha condannato-OMISSIS- di -OMISSIS- di-OMISSIS- per la commissione dei reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter comma 1 c.p., nonché dei reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. nei confronti -OMISSIS-, condanna successivamente confermata dalla -OMISSIS- -OMISSIS-.
Il diniego, che ha descritto la posizione familiare e lavorativa del ricorrente, dando atto della presenza sul territorio nazionale della -OMISSIS-, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto ricongiunta con -OMISSIS-, e di -OMISSIS-, ha dato particolare rilevo alla gravità dei fatti commessi e delle modalità di commissione del reato-OMISSIS-stigmatizzando anche il comportamento tenuto durante il processo dall’imputato, che non avrebbe dimostrato l’effettiva comprensione della gravità delle condotte tenute.
Ritenuta quindi la natura ostativa del reato commesso, l’amministrazione, comparati tutti gli interessi coinvolti, ha concluso per il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno.
Il ricorso, assistito da istanza cautelare, proposto avverso il diniego opposto dalla Questura di -OMISSIS- è stato affidato ad un'unica censura, finalizzata a denunciare il difetto di motivazione, in quanto nel provvedimento impugnato non sarebbe stata data adeguata rilevanza alla episodicità del reato commesso in considerazione del comportamento tenuto nel corso degli anni dal ricorrente, socialmente e lavorativamente inserito, con una -OMISSIS-e -OMISSIS- a carico.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, confermando la piena legittimità del provvedimento assunto, alla luce della gravità puntualmente rilevata delle condotte ascritte al ricorrente, così come dettagliatamente descritte nella sentenza di primo grado e quindi confermate in sede di appello, che hanno dimostrato la gravità dei fatti commessi e la pericolosità sociale del ricorrente, che pur titolare di un permesso ordinario e con una occupazione lavorativa, non ha esitato a commettere -OMISSIS- a-OMISSIS-
Alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Possono essere richiamate e condivise le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (cfr. Sezione III, n. 2654/2018), relativamente alla sussistenza di reati ostativi.
A tale riguardo e in presenza di una condanna per reati già individuati quali ostativi alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale, gravità derivante nel caso in esame dalle modalità di commissione del reato e -OMISSIS- è stato osservato che esistono reati già considerati dal legislatore ai fini dell’ingresso e della permanenza sul territorio italiano, particolarmente gravi in sé, da imporre l’allontanamento a prescindere anche dalla presenza di legami familiari, così da rendere comunque legittimo il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno nelle ipotesi in cui, pur dandosi atto dell’esistenza dei legami familiari, sia stata data prevalenza alla particolare gravità del reato commesso.
La gravità dei fatti di-OMISSIS-, incontestata nel caso in esame ove il ricorrente è incorso nei reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter comma 1 c.p. “oggettivamente precludono qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo, che non si traduca in mere e vacue formule motivazionali di stile, in cui la sostanza, dietro le parole e i sillogismi adoperabili, è che esiste una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza” (CdS cit.)
Altrettanto condivisibile è la successiva considerazione per cui “la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano. Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento – ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno - offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori. In forza del disposto dell’art. 31 comma 3 del TU immigrazione, infatti “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”.
Orbene, anche per il caso sottoposto all’esame del Collegio, la peculiare situazione del ricorrente, condannato per un reato ostativo, commesso nei confronti-OMISSIS-, indice di mancato inserimento sociale, nonostante la presenza da tempo sul territorio nazionale in posizione regolare e, soprattutto, -OMISSIS- costituiscono tutti elementi che suffragano adeguatamente il giudizio espresso dall’amministrazione a fondamento del diniego opposto.
Per detti motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte soccombente alla refusione delle spese di lite, che liquida in 1500,00€ (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.