TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 941/24
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 11.03.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv.
Gianmarco Dalla Costa in sostituzione dell'avv. Celeste Liso per parte ricorrente e la dott.ssa Rosaria Cont Rizzo per .
L'avv. Gianmarco Dalla Costa insiste per l'accoglimento del ricorso, si oppone e contesta la memoria avversaria e si rende disponibile a comunicare conteggi.
Cont Cont La dott.ssa Rosaria Rizzo per si riporta all'ultima memoria depositata dal e contesta che controparte debba dichiarare il quantum di spettanza.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 941/2024
Promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Celeste Liso e dall'avv.to Sabino Sernia
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
la dott.ssa Rosaria Rizzo, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
-resistenti-
oggetto: retribuzione professionale docenti sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_2
; - per l'effetto, condannare il al pagamento
[...] Controparte_2 dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti
(132 giorni per il 2020/2021 e 262 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. - con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibili e/o respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, limitare l'eventuale condanna dell''Amministrazione al pagamento dell'importo lordo ottenuto sulla base delle risultanze del MEF, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, detratte eventuali somme dovute a causa di assenze per malattia, o altre motivazioni;
con riduzione proporzionale delle spese relative al periodo ed alle ore di servizio effettivamente prestati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.24 deduceva di essere stato utilizzato in qualità di Parte_1
docente precario dal resistente mediante la stipula di contratti di insegnamento a tempo CP_2
determinato per gli anni scolastici 2020/2021, per un totale di 132 giorni di lavoro effettivamente svolto, e 2021/2022, per un totale di 262 giornate di lavoro.
Lamentava tuttavia il ricorrente di non avere percepito per i predetti anni scolastici la retribuzione professionale docenti, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal CP_2
esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, sebbene avesse svolto le medesime mansioni attribuite a questi ultimi.
Assumeva il docente che, in applicazione del c.d. principio di non discriminazione, non sussiste incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative da lui svolte;
la tutela antidiscriminatoria (clausola 4 dell'accordo quadro), infatti, ha efficacia diretta orizzontale ed estende ai lavoratori a tempo determinato la stessa disciplina economica, normativa e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabile.
Quindi, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , insistendo, per il rigetto delle Controparte_2
domande attoree nel merito.
Parte resistente sosteneva infatti che la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL 2001 valorizza la funzione svolta dai docenti nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, e compete al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), mentre non compete ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi.
Il evidenziava, peraltro, la genericità della domanda attorea, attesa la mancata CP_2 specificazione dell'ammontare richiesto a titolo di retribuzione professionale docenti e dei giorni e delle ore di effettivo lavoro svolto.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11.03.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e debba trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui affermato “… il Cont riconoscimento all' ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di CP_2 rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei CP_2
regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) …” (v., così, in motivazione, Cass civ. -
Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021).
Passando al merito, deve in primo luogo osservarsi che parte ricorrente propone una domanda di accertamento con conseguente condanna generica, riportando in ricorso il totale delle giornate effettivamente lavorate e producendo i contratti di lavoro stipulati con il resistente. CP_2
È quindi pacifico, in quanto non contestato e provato documentalmente (v. contratti allegati al ricorso sub doc. ti 1-6 e stato matricolare e dalla nota del MEF dimessi anche dal ), che il ricorrente CP_2
ha svolto nell'anno scolastico 2020/2021 delle supplenze dal 02/11/20 al 04/11/20, dal 05/11/20 al
09/11/20, dal 10/11/20 al 13/11/20, dal 14/11/20 al 20/11/20, dal 21/11/20 al 27/11/20 e dal 25/02/21 al 10/06/21, e nell'anno scolastico 2021/2022 delle supplenze dal 24/09/21 al 31/10/21, dal 01/11/21 al 15/12/21, dal 16/12/21 al 09/01/22, dal 10/01/22 al 11/06/22 e dal 13/06/22 al 13/06/22 ed è altresì pacifico che lo stesso non ha percepito la retribuzione professionale docenti per tali annualità. L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito, infatti, la
“retribuzione professionale docenti”, prevedendo al comma 1 che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Da tali disposizioni – sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del TFR – emerge che si tratta di un emolumento di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017).
Trattandosi di emolumento che rientra nelle “condizioni di impiego”, trova applicazione la clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-286/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
A conclusioni diverse non può condurre nemmeno la pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-
17 del 20.09.18, che riguarda la differente questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e che, in ogni caso, ribadisce la necessità che la disparità di trattamento tra personale di ruolo e docenti a tempo determinato risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Ciò premesso, deve escludersi che il ricorrente, quale supplente temporaneo assunto per ragioni sostitutive per la quasi totalità degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, non abbia reso prestazioni equivalenti a quelle dei lavoratori sostituiti.
Sul punto il si è limitato ad allegare che tale compenso debba riconoscersi unicamente ai CP_2 docenti che dall'inizio dell'anno svolgono funzioni propedeutiche alla programmazione attraverso cui si attuano gli eventuali apporti innovativi e migliorativi all'azione educativa.
Si ritiene tuttavia che tale giustificazione non possa costituire quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate - che possono legittimamente essere poste alla base della diversità di trattamento tra assunti a tempo indeterminato o con supplenza annuale e supplenti temporanei, in quanto anche per questi ultimi si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnati, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Posta la mancanza di ragioni obiettive che giustificano la diversità di trattamento, l'interprete deve preferire, tra più opzioni ermeneutiche astrattamente possibili, quella che armonizza la disciplina contrattuale con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito anche dall'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001.
Sulla questione oggetto di causa è peraltro intervenuta la Suprema Corte, che con ordinanza n.20015/2018 ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tali principi sono stati poi ribaditi anche da Cass. n. 6293/2020, la quale ha evidenziato che risulta
“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Dunque, ritiene questo Giudicante di aderire all'interpretazione della contrattazione collettiva operata dalla Suprema Corte, in applicazione peraltro del principio di non discriminazione di matrice comunitaria, con conseguente accoglimento della pretesa del ricorrente.
Deve essere quindi accertato il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti ai sensi dell'art. 7 CCNL comparto scuola in relazione al servizio prestato dal 02/11/20 al 04/11/20, dal 05/11/20 al 09/11/20, dal 10/11/20 al 13/11/20, dal 14/11/20 al 20/11/20, dal 21/11/20 al 27/11/20
e dal 25/02/21 al 10/06/21, e dal 24/09/21 al 31/10/21, dal 01/11/21 al 15/12/21, dal 16/12/21 al
09/01/22, dal 10/01/22 al 11/06/22 e dal 13/06/22 al 13/06/22, con conseguente condanna del convenuto a pagare le relative differenze retributive, oltre agli interessi legali dalla CP_2
maturazione di ogni singola posta al saldo effettivo.
Da ultimo, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese CP_2
di lite, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M.
55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.
Non si ritiene di dar luogo ad alcuna riduzione delle spese, come richiesto dalla difesa del CP_2
che ha lamentato una frammentazione delle domande per avere parte ricorrente presentato altro ricorso tra le medesime parti, iscritto a ruolo sub n. 917/2024 R.L. e già definito con sentenza, in quanto si tratta di procedimenti che hanno oggetti differenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_2
dal 02/11/20 al 04/11/20, dal 05/11/20 al 09/11/20, dal 10/11/20 al 13/11/20, dal
[...]
14/11/20 al 20/11/20, dal 21/11/20 al 27/11/20 e dal 25/02/21 al 10/06/21, e dal 24/09/21 al
31/10/21, dal 01/11/21 al 15/12/21, dal 16/12/21 al 09/01/22, dal 10/01/22 al 11/06/22 e dal
13/06/22 al 13/06/22, e per l'effetto
2. Condanna il al pagamento delle relative differenze Controparte_2
retributive, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € CP_2 Parte_1
1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Udine, 11.03.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 11.03.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv.
Gianmarco Dalla Costa in sostituzione dell'avv. Celeste Liso per parte ricorrente e la dott.ssa Rosaria Cont Rizzo per .
L'avv. Gianmarco Dalla Costa insiste per l'accoglimento del ricorso, si oppone e contesta la memoria avversaria e si rende disponibile a comunicare conteggi.
Cont Cont La dott.ssa Rosaria Rizzo per si riporta all'ultima memoria depositata dal e contesta che controparte debba dichiarare il quantum di spettanza.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 941/2024
Promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Celeste Liso e dall'avv.to Sabino Sernia
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
la dott.ssa Rosaria Rizzo, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
-resistenti-
oggetto: retribuzione professionale docenti sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_2
; - per l'effetto, condannare il al pagamento
[...] Controparte_2 dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti
(132 giorni per il 2020/2021 e 262 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. - con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibili e/o respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, limitare l'eventuale condanna dell''Amministrazione al pagamento dell'importo lordo ottenuto sulla base delle risultanze del MEF, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, detratte eventuali somme dovute a causa di assenze per malattia, o altre motivazioni;
con riduzione proporzionale delle spese relative al periodo ed alle ore di servizio effettivamente prestati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.24 deduceva di essere stato utilizzato in qualità di Parte_1
docente precario dal resistente mediante la stipula di contratti di insegnamento a tempo CP_2
determinato per gli anni scolastici 2020/2021, per un totale di 132 giorni di lavoro effettivamente svolto, e 2021/2022, per un totale di 262 giornate di lavoro.
Lamentava tuttavia il ricorrente di non avere percepito per i predetti anni scolastici la retribuzione professionale docenti, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal CP_2
esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, sebbene avesse svolto le medesime mansioni attribuite a questi ultimi.
Assumeva il docente che, in applicazione del c.d. principio di non discriminazione, non sussiste incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative da lui svolte;
la tutela antidiscriminatoria (clausola 4 dell'accordo quadro), infatti, ha efficacia diretta orizzontale ed estende ai lavoratori a tempo determinato la stessa disciplina economica, normativa e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabile.
Quindi, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , insistendo, per il rigetto delle Controparte_2
domande attoree nel merito.
Parte resistente sosteneva infatti che la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL 2001 valorizza la funzione svolta dai docenti nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, e compete al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), mentre non compete ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi.
Il evidenziava, peraltro, la genericità della domanda attorea, attesa la mancata CP_2 specificazione dell'ammontare richiesto a titolo di retribuzione professionale docenti e dei giorni e delle ore di effettivo lavoro svolto.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11.03.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e debba trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui affermato “… il Cont riconoscimento all' ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di CP_2 rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei CP_2
regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) …” (v., così, in motivazione, Cass civ. -
Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021).
Passando al merito, deve in primo luogo osservarsi che parte ricorrente propone una domanda di accertamento con conseguente condanna generica, riportando in ricorso il totale delle giornate effettivamente lavorate e producendo i contratti di lavoro stipulati con il resistente. CP_2
È quindi pacifico, in quanto non contestato e provato documentalmente (v. contratti allegati al ricorso sub doc. ti 1-6 e stato matricolare e dalla nota del MEF dimessi anche dal ), che il ricorrente CP_2
ha svolto nell'anno scolastico 2020/2021 delle supplenze dal 02/11/20 al 04/11/20, dal 05/11/20 al
09/11/20, dal 10/11/20 al 13/11/20, dal 14/11/20 al 20/11/20, dal 21/11/20 al 27/11/20 e dal 25/02/21 al 10/06/21, e nell'anno scolastico 2021/2022 delle supplenze dal 24/09/21 al 31/10/21, dal 01/11/21 al 15/12/21, dal 16/12/21 al 09/01/22, dal 10/01/22 al 11/06/22 e dal 13/06/22 al 13/06/22 ed è altresì pacifico che lo stesso non ha percepito la retribuzione professionale docenti per tali annualità. L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito, infatti, la
“retribuzione professionale docenti”, prevedendo al comma 1 che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Da tali disposizioni – sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del TFR – emerge che si tratta di un emolumento di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017).
Trattandosi di emolumento che rientra nelle “condizioni di impiego”, trova applicazione la clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-286/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
A conclusioni diverse non può condurre nemmeno la pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-
17 del 20.09.18, che riguarda la differente questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e che, in ogni caso, ribadisce la necessità che la disparità di trattamento tra personale di ruolo e docenti a tempo determinato risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Ciò premesso, deve escludersi che il ricorrente, quale supplente temporaneo assunto per ragioni sostitutive per la quasi totalità degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, non abbia reso prestazioni equivalenti a quelle dei lavoratori sostituiti.
Sul punto il si è limitato ad allegare che tale compenso debba riconoscersi unicamente ai CP_2 docenti che dall'inizio dell'anno svolgono funzioni propedeutiche alla programmazione attraverso cui si attuano gli eventuali apporti innovativi e migliorativi all'azione educativa.
Si ritiene tuttavia che tale giustificazione non possa costituire quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate - che possono legittimamente essere poste alla base della diversità di trattamento tra assunti a tempo indeterminato o con supplenza annuale e supplenti temporanei, in quanto anche per questi ultimi si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnati, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Posta la mancanza di ragioni obiettive che giustificano la diversità di trattamento, l'interprete deve preferire, tra più opzioni ermeneutiche astrattamente possibili, quella che armonizza la disciplina contrattuale con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito anche dall'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001.
Sulla questione oggetto di causa è peraltro intervenuta la Suprema Corte, che con ordinanza n.20015/2018 ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tali principi sono stati poi ribaditi anche da Cass. n. 6293/2020, la quale ha evidenziato che risulta
“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Dunque, ritiene questo Giudicante di aderire all'interpretazione della contrattazione collettiva operata dalla Suprema Corte, in applicazione peraltro del principio di non discriminazione di matrice comunitaria, con conseguente accoglimento della pretesa del ricorrente.
Deve essere quindi accertato il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti ai sensi dell'art. 7 CCNL comparto scuola in relazione al servizio prestato dal 02/11/20 al 04/11/20, dal 05/11/20 al 09/11/20, dal 10/11/20 al 13/11/20, dal 14/11/20 al 20/11/20, dal 21/11/20 al 27/11/20
e dal 25/02/21 al 10/06/21, e dal 24/09/21 al 31/10/21, dal 01/11/21 al 15/12/21, dal 16/12/21 al
09/01/22, dal 10/01/22 al 11/06/22 e dal 13/06/22 al 13/06/22, con conseguente condanna del convenuto a pagare le relative differenze retributive, oltre agli interessi legali dalla CP_2
maturazione di ogni singola posta al saldo effettivo.
Da ultimo, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese CP_2
di lite, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M.
55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.
Non si ritiene di dar luogo ad alcuna riduzione delle spese, come richiesto dalla difesa del CP_2
che ha lamentato una frammentazione delle domande per avere parte ricorrente presentato altro ricorso tra le medesime parti, iscritto a ruolo sub n. 917/2024 R.L. e già definito con sentenza, in quanto si tratta di procedimenti che hanno oggetti differenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_2
dal 02/11/20 al 04/11/20, dal 05/11/20 al 09/11/20, dal 10/11/20 al 13/11/20, dal
[...]
14/11/20 al 20/11/20, dal 21/11/20 al 27/11/20 e dal 25/02/21 al 10/06/21, e dal 24/09/21 al
31/10/21, dal 01/11/21 al 15/12/21, dal 16/12/21 al 09/01/22, dal 10/01/22 al 11/06/22 e dal
13/06/22 al 13/06/22, e per l'effetto
2. Condanna il al pagamento delle relative differenze Controparte_2
retributive, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € CP_2 Parte_1
1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Udine, 11.03.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia