Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 27/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
2/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL IU ZI LI
composta dai seguenti magistrati:
IN AI Presidente f.f.
EL RE Primo referendario IO NI NI Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 14781 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 32847, riferito alla gestione delle entrate per “DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITÀ/CIE RIMBORSO STAMPATI” del Comune di Prata di Pordenone per l’esercizio 2018, condotta dall’agente contabile OV AN;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 16.10.2025, il relatore, la sig.ra OV AN in qualità di agente contabile, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Mariapaola Daino, con l’assistenza del segretario, dott. Gabriele Turiano.
.
F A T T O
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n.32847, relativo alla gestione delle entrate per “DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITÀ/CIE RIMBORSO STAMPATI” del Comune di Prata di Pordenone, per l’esercizio 2018.
Con relazione n. 42/2024, il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 147 c.g.c., per l’esame del conto e la declaratoria di irregolarità della gestione, con condanna dell’agente contabile al pagamento della somma di euro 1.086,45, oltre accessori.
In particolare, l’attività di revisione svolta ha evidenziato quanto segue:
· il conto è formalmente in pareggio, in quanto la somma degli importi inseriti nella colonna delle riscossioni coincide con la somma degli importi inseriti nella colonna dei versamenti, pari a euro 29.164,94;
· la somma degli importi documentati con le quietanze di versamento coincide con la somma degli importi inseriti nella colonna dei versamenti (€ 29.164,94);
· le riscossioni sono documentate con scontrini giornalieri e di riepilogo quindicinale, emessi da un registratore di cassa; dall’esame di tali scontrini è emerso che cinque di essi (in particolare quelli riferiti alle giornate del 6/3, 25/7, 7/8, 14/9 e 17/9) recano una correzione a penna e le cifre riportate manualmente sono inferiori rispetto a quelle stampate dal registratore di cassa, come di seguito meglio precisato; due scontrini invece (relativi alle giornate del 16/3 e del 9/5), secondo quanto riferito dall’agente contabile nel corso dell’istruttoria, sarebbero stati emessi per mero errore, in quanto non sarebbero riferibili a nessuna attività svolta e quindi i relativi importi farebbero riferimento a somme mai incassate e, conseguentemente, non riversate nel conto di tesoreria;
· in particolare, lo scontrino del 16/3 ammonta ad euro 150,00, mentre lo scontrino del 09/05 ammonta ad euro 20,00.
In conclusione, quindi, la somma degli importi documentati con gli scontrini emessi nel corso dell’intera gestione annuale coincide con la somma degli importi inseriti nel conto - nella colonna delle riscossioni (€ 29.164,94) - a condizione che, riguardo ai predetti cinque scontrini corretti a penna, vengano considerate le cifre apposte manualmente, con ulteriore esclusione degli importi relativi ai due scontrini emessi per mero errore, pari complessivamente – come detto – ad euro 170,00 (euro 150,00 + euro 20,00).
In particolare, la somma tra gli importi stampati nei cinque scontrini corretti a penna e gli importi dei due scontrini emessi “a vuoto”, per mero errore, si discosta dagli importi scritti a mano per complessivi euro 1.086,35; tale somma rappresenta, secondo la prospettazione del magistrato istruttore, l’ammanco addebitabile all’agente contabile.
2. Facendo riscontro ad apposita richiesta di chiarimenti, l’agente contabile ha precisato, nel corso dell’istruttoria, con nota del 21.07.2021, che gli scontrini corretti a penna relativi alle giornate del 6/3, 25/7, 7/8 sarebbero stati emessi a seguito di una errata digitazione degli importi relativi alle prestazioni erogate in favore dell’utenza, inseriti manualmente dall’operatore.
In particolare, la sig.ra OV AN ha riferito quanto segue:
· riguardo allo scontrino del 06/03, sarebbero stati battuti erroneamente 16,79 (CIE)+5,16 (carta d'identità) + 265,16 (carta d'identità), anziché 16,79 (CIE) + 5,16 (carta d'identità) +0,26 (diritti di segreteria), come riportato nella correzione a penna;
· riguardo allo scontrino del 25/07 sarebbero stati battuti erroneamente 16,79 (CIE) + 516,26 (carte d'identità) anziché 16,79 (CIE) + 5,16 (carte d'identità) + 0,26 (diritti di segreteria), come riportato nella correzione a penna;
· riguardo allo scontrino del 07/08 sarebbero stati battuti erroneamente 20,20 come diritti segreteria ufficio tecnico anziché 20,00 (tariffa corretta).
Nella memoria difensiva, l’agente contabile ha poi ribadito che gli scontrini del 16/03 e del 09/05 sarebbero stati battuti per mero errore e quindi i relativi importi, rispettivamente pari ad euro 150,00 e 20,00, dovrebbero considerarsi interamente inesistenti.
Riguardo, infine, agli scontrini del 14/09 e 17/09, l’agente contabile ha precisato che l’operatore avrebbe commesso un errore diverso.
A fine giornata, il 14/9 l’operatore avrebbe dimenticato di stampare il resoconto giornaliero ed avrebbe quindi stampato solo il resoconto quindicinale, pari a complessivi euro 1.341,40 (la sequenza corretta avrebbe richiesto prima la stampa del resoconto giornaliero e dopo la stampa del resoconto quindicinale). A causa di tale errore, lo scontrino del 14/9 comprende tutti gli incassi della prima metà del mese, mentre lo scontrino del 17/9 comprende sia l’incasso giornaliero del 14/9 (pari ad euro 145,66), sia gli incassi del 17/9 (pari ad euro 100,46).
3. Il magistrato istruttore non ha ritenuto soddisfacenti le giustificazioni addotte dall’agente contabile e per tale motivo ha chiesto, come detto, l’iscrizione a ruolo del presente giudizio di conto, prospettando un ammanco, addebitabile all’agente contabile, pari a complessivi euro 1.086,45.
4. Il giudizio è stato inizialmente chiamato all’udienza del 12.12.2024; in tale occasione l’agente contabile ha depositato una memoria scritta, con la quale ha esplicitato più chiaramente le proprie difese già esposte nel corso dell’istruttoria, nella precedente memoria del 21.7.2021. Il Collegio ha quindi disposto, con ordinanza a verbale, il rinvio della trattazione all’udienza del 16.10.2025, per consentire l’esame della memoria depositata in udienza, assegnando termine al Pubblico ministero sino a dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di un’eventuale memoria scritta.
3. All’udienza del 16.10.2025 il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna dell’agente contabile al pagamento dell’intero importo indicato nella relazione del magistrato istruttore, ritenendo tale somma addebitabile alla responsabilità della sig.ra AN; l’agente contabile si è richiamata alla propria memoria scritta, contestando ogni addebito.
Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione.
D I R I T T O
Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo alla gestione delle entrate per “DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITÀ/CIE RIMBORSO STAMPATI” del Comune di Prata di Pordenone, relativo all’esercizio 2018.
In linea generale, giova ricordare che la giurisprudenza contabile riconosce al giudizio di conto una duplice funzione: in primo luogo, l’accertamento della regolarità della gestione dei beni pubblici per tutto il periodo di tempo durante il quale la gestione stessa si estende e, sotto altro profilo, lo scopo di accertare l'esistenza ed i limiti del credito dell’Amministrazione nei confronti dell’agente contabile, attinente allo svolgimento dell’attività di gestione connessa al conto giudiziale.
Nel giudizio di conto confluiscono così due diverse azioni: una diretta alla discussione, approvazione ed eventuale rettificazione del conto giudiziale e l’altra volta ad ottenere il discarico o la condanna del contabile al pagamento del saldo attivo del conto di cui non abbia ottenuto il discarico (in tal senso SSRR, 17/07/1991, n. 720 e tutta la giurisprudenza successiva).
Nell’ambito di tale giudizio, grava poi sull’agente contabile l’onere di provare di avere esattamente adempiuto i propri doveri nella gestione del denaro pubblico, secondo l’ordinario riparto dell’onere della prova che attribuisce al soggetto che eccepisce di essere esente da responsabilità, cioè di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi, di provare l’avvenuto loro esatto adempimento oppure, alternativamente, di provare che il danno, cioè l’ammanco costituito dal denaro pubblico riscosso ma non versato all’Amministrazione, si è verificato nonostante il diligente adempimento degli obblighi gravanti sull’agente contabile (Sez. Veneto n. 167/2018; in termini Sez. Piemonte n. 63/2017, n. 63; Sez. III App., 28 aprile 2017, n. 197; id., 27 giugno 2016, n. 265; id., 5 marzo 2015, n. 115, punto 8 della motivazione; Sez. II App., 23 settembre 2014, n. 557) .
In altri termini, è stato efficacemente affermato che la responsabilità di tipo contabile, qui in esame, si presenta in termini più rigorosi rispetto a quella amministrativa e determina l’inversione dell’onere della prova a carico dell’agente contabile, il quale deve provare che l’eventuale omesso riversamento delle somme ritualmente incassate non sia da imputare a propria negligenza o a propria volontà, ma sia riconducibile a causa di forza maggiore (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 38/2016; Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 103/2016; Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 61/2013).
Venendo quindi al merito del presente giudizio, il Collegio ritiene di poter condividere i rilievi di irregolarità del conto, sollevati dal Magistrato istruttore, seppure l’ammanco contestato meriti di essere ridotto, nei limiti di seguito precisati.
Sotto il primo profilo, una corretta rendicontazione avrebbe richiesto quantomeno la convalida delle correzioni apportate a penna sugli scontrini relativi alle somme incassate, unitamente ad una breve descrizione dell’errore compiuto. Al contrario, le correzioni in questione non recano alcuna giustificazione e non consentono di individuarne l’autore, in quanto prive di sottoscrizione, ad eccezione della correzione apposta sullo scontrino dell’incasso giornaliero del 6/3, ove compare una semplice sigla “”GR”.
Venendo al merito delle difese dell’agente contabile, il Collegio ritiene che le correzioni apportate agli scontrini dei giorni 6/3, 25/7, 7/8, 14/9 e 17/9 possano essere considerate giustificate, in quanto appaiono effettivamente volte a rettificare importi battuti per mero errore materiale.
Gli importi digitati dall’operatore risultano, in effetti, del tutto esorbitanti e non giustificabili facendo riferimento agli importi relativi ai diritti di segreteria per il rilascio delle carte di identità, nelle giornate del 6/3 e del 25/7. La giustificazione di questi errori, data dall’agente contabile e riportata nella parte in fatto della presente sentenza, risulta quindi corretta:
- il giorno 6/3, l’importo di euro 290,96, corretto a penna, risulta evidentemente anomalo, per l’emissione delle carte di identità di una sola giornata;
- il giorno 25/7, l’importo di euro 521,72, corretto a penna, risulta analogamente abnorme e non giustificabile, per le medesime ragioni.
Come detto, lo scontino del 07/08 reca una discrepanza di soli 20 centesimi, del tutto trascurabile.
Infine, risultano plausibili anche le giustificazioni addotte dall’agente contabile relativamente agli scontrini del 14 e del 17/9. Lo scontrino del 14/9 reca l’importo di euro 1.341,40, pari alla somma degli incassi dell’intero mese, non giustificabile se riferito agli incassi di una sola giornata, e tale errore ha poi alterato anche i dati riportati dallo scontrino del 17/9, come sopra meglio descritto.
Tale ricostruzione trova ulteriore conferma, inoltre, negli estratti ASCOTWEB, allegati alla memoria difensiva della sig.ra AN. Tali estratti riportano, in particolare, il numero di carte di identità cartacee e CIE rilasciati dall’Ufficio nelle due giornate in considerazione e tali dati corrispondono alle correzioni riportate a penna sugli scontrini (il giorno 14/9 una carta di identità cartacea e sei CIE, il giorno 17/9 due carte di identità cartacee e quattro CIE).
L’agente contabile non ha, invece, dato alcuna spiegazione riguardo alla emissione “a vuoto” degli scontrini del 16/3 e 9/5, rispettivamente pari ad euro 150,00 ed euro 20,00. Tali somme, come detto, non sono state riversate nel conto di tesoreria, seppure gli scontrini in questione non siano stati formalmente annullati.
A tal riguardo, la convenuta sostiene che questi scontrini, allegati alla memoria difensiva, non siano stati consegnati agli utenti e questo dimostrerebbe la loro emissione per mero errore materiale e quindi l’insussistenza dell’ammanco di euro 170,00, riferito alle giornate del 16/3 e 9/5.
Il Collegio ritiene, tuttavia, del tutto insufficiente tale giustificazione, in quanto tali scontrini non sono stati annullati formalmente e l’agente contabile non ha fornito alcuna giustificazione plausibile riguardo alla loro emissione “a vuoto”. Per tale motivo, tenuto conto dell’onere probatorio gravante sull’agente contabile nel giudizio di conto, secondo i princìpi sopra richiamati, il Collegio condanna la convenuta Sig.ra OV AN al pagamento della complessiva somma di euro 170,00 in favore del Comune di Prata di Pordenone, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza sino al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando:
- dichiara irregolare il conto n. 32847 e condanna la sig.ra OV AN a rifondere al Comune di Prata di Pordenone la somma di euro 170,00 (centosettanta/00), oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza sino al saldo effettivo;
- condanna la sig.ra OV AN al pagamento delle spese di giudizio, pari ad euro 96,00 (novantasei/00), in favore dello Stato.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16.10.2025.
L’ Estensore Il Presidente f.f.
IO NI NI IN AI
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Trieste, 27/01/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Anna De IS
(firmato digitalmente)