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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5456 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato OGNIBENE FABIEN _ parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avvocato EGIDIO FELICE parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il IB di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 28/05/2024
pagina 1 di 5 F A T T O E DI R I T T O
chiedeva all'intestato IB di pronunciare lo cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
in SALERNO (SA) il 26/06/1976, unione dalla quale nascevano 4
[...]
figlio economicamente autosufficienti.
Il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 1996 , anno del decreto di omologa emesso dal
IB di Salerno .
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla Controparte_1
domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo in via riconvenzionale uin assegno divorzile.
Successivamente veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo n.78/2023.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
All'udienza del 28.5.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 31.1.2025 ____ .
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n.
78/2023 pronunciata da questo IB , il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai sciolto, con Parte_1 Controparte_1
conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Resta da esaminare la domanda di assegno divorzile.
Sul punto è noto che le
Le Sezioni Unite del 2018 hanno ridisegnato i perimetri dell'assegno divorzile offrendo una nuova soluzione interpretativa, fondata sulla necessità di
“abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più
pagina 2 di 5 coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito … dagli artt. 2, 3 e
29 Cost.”.
Alla compiuta ed analitica spiegazione della “soluzione interpretativa adottata” i giudici di legittimità hanno dedicato l'intero paragrafo 10 della sentenza qui in commento.
“L'art. 5 c. 6 – scrivono le Sezioni Unite – attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi "adeguati" e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati [delle Sezioni Unite del 1990 e della sezione I civile del 2017] traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell'incipit della norma”, esegesi in quanto tali insoddisfacenti, che hanno imposto un radicale ripensamento.
“Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma – si legge nella sentenza in esame – conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
pagina 3 di 5 L'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c.
Questo accertamento, che “non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi”, diviene necessario in quanto è la stessa norma regolatrice del diritto all'assegno che attribuisce rilievo alle scelte e ai ruoli della vita familiare, rilievo che ha “l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”, di modo che ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato – con assolvimento di un onere probatorio che le Sezioni Unite richiedono espressamente sia “rigoroso” (cfr. pag. 36 della sentenza in commento) – “che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”, di tale specifica caratteristica della vita familiare occorre tenere conto “nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive”.
In sostanza emerge come prerequisito per accertare l'an dell'assegno divorzile sia lo squilibrio economico tra i coniugi al momento dello scioglimento del vincolo coniugale per poi accertarne le cause.
Nel caso di specie dalla documentazione in atti non emerge una situazione di squlibrio economico. Se è vero che la richiedente è disoccupata , l'unica documentazione relativa ai redditi del marito èun Isee che ammonta ad euro
4000,00 circa.
pagina 4 di 5 Pertanto non sono stati provati elementi che sostanzino il presupposto dell'assegno divorzile al fine di dimostrare la sussistenza di uno squilibrio economico tra coniugi dipendente dall'impegno endofamiliare assunto dalla moglie.
Ne consegue il rigetto della domanda con compensazione delle spese legali, attesa la necessità della pronuncia giudiziale di divorzio, mentre nella fase successiva il ricorrente non ha svolto difesa.
P . Q . M . Il IB, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) Rigetta la richiesta di assegno divorzile
2) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 31.1.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott Bruno Perla
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