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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 16804/24 promossa da: nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Alessandro Praticò
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Che l'Ill.mo Giudice Voglia:
– preliminarmente: sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
– in via istruttoria :
– acquisire dal Tribunale di Sorveglianza di Torino gli atti del procedimento relativo alla concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al Servizio Sociale (proc. n.
309/2020 SIUS); nonché del fascicolo relativo all'esecuzione dello stesso;
– ai sensi dell'art. art. 213 c.p.c. – chiedere informazioni all'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale
Esterna Torino al Commissariato di P.S. Madonna di Campagna, circa la condotta del ricorrente e la sua situazione familiare e lavorativa relativa agli anni dal 2020 ad oggi, con particolare riferimento agli accertamenti svolti su richiesta del Tribunale di Sorveglianza di Torino;
– acquisire dall'Ufficio Immigrazione della Questura di tutta la documentazione relativa al CP_1 soggiorno in Italia del ricorrente dal 2003 in poi e in particolare quella relativa al rilascio/ rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare con la figlia minore rilasciato nel 2014; Persona_1
– acquisire dall'Ufficio Anagrafe del Comune di la documentazione o informazioni circa lo CP_1 storico delle residenze e dello stato di famiglia del ricorrente dal 2013 in poi (documentazione non rilasciata all'interessato allo sportello per l'asserita esistenza di “blocchi” derivanti dal rifiuto del permesso di soggiorno),
– ammettere la prova per testimoni sulle circostanze dedotte nel paragrafo in fatto ai punti nn. 3, 9,
10, 11, 12, 24, 25, 26 da intendersi dedotte a capi di prova. Si indicano i seguenti testimoni: 1. (madre del ricorrente) Parte_2 1. (Sorella) Parte_3
2. (Cognata) Controparte_2
1. res. in Parte_4 CP_1
2. . res. in CP_3 CP_1
3. . res. in CP_4 CP_1
4. res. in Controparte_5 CP_1
5. res. in Controparte_6 CP_1
6. res. in Parte_5 CP_1
7. res. in Persona_2 CP_1
8. . res. in CP_7 CP_1
9. res. in Controparte_8 CP_1
10. Katia Salazar. res. in Piossasco
11. res. in CP_9 CP_1
12. in Parte_6 CP_1
– Nel merito: annullato o disapplicato il provvedimento impugnato e dichiarare il diritto del ricorrente – al rilascio della carta di soggiorno ex art. 7 e art. 23 c. 1 D lgs 30/2007 o in subordine del permesso di soggiorno ex art. 23 c. 1 bis D.Lgs 30/2007,
– in subordine al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 23 c. 1 bis D.Lgs 30/2007 art. 30 c. 1 lett
B, oppure D del D.lgs 286/98;
– o in ulteriore subordine del permesso di soggiorno ex art. 28 DPR 394/1999 e art. 19 c. 2 lett. c) D lgs 286/98.
– con favore di spese”.
Parte resistente ha così concluso:
“Rigettare il ricorso e confermare la legittimità del rigetto adottato.
In via subordinata, decidere secondo giustizia, con compensazione delle spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.9.23 il ricorrente, cittadino peruviano, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino (prot. n. 557/23) pronunciato in data 31.8.23 e notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE di cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, in quanto coniugato con cittadina italiana.
Il Giudice designato ha sospeso, in forza della documentazione allegata, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e risposta, Controparte_10 rilevando che la documentazione prodotta in questa sede dal ricorrente non era stata prodotta all'atto della domanda e che il diniego in allora formulato era del tutto legittimo. All'udienza di comparizione si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, valutata l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti, l'udienza veniva rinviata al 19.2.25 per la precisazione delle conclusioni. Il legale contestava le deduzioni della parte resistente evidenziando che la p.a. era a conoscenza di tutti gli elementi evidenziati in causa ed attinenti alla posizione personale del ricorrente.
Stante il trasferimento del giudice designato si procedeva all'assegnazione di nuovo giudice che fissava nuova udienza per gli stessi incombenti al 18.2.25. La domanda principale ha ad oggetto il rilascio della carta di soggiorno per familiare extra
UE di cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, in quanto coniuge di cittadina italiana e con essa convivente (ed altresì padre convivente con la figlia minore).
La Questura ha accertato che il ricorrente, regolarmente presente in Italia dal 2003 poiché munito di permesso di soggiorno per motivi familiari (prima per coesione familiare con la madre, poi per coesione familiare con la sorella con lui convivente e in ultimo per coesione familiare con la figlia cittadina italiana), aveva riportato numerose sentenze di condanna e sottolineava che da tali elementi si evince la presenza di una condotta che costituisce “una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona e alla incolumità pubblica” tale da legittimare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30/07, l'allontanamento del ricorrente del territorio dello Stato. La p.a. rigettava pertanto la domanda avanzata evidenziando che il ricorrente rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico.
Innanzi tutto si precisa che ai sensi dell'art. 3 d.l. 13/2017, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione presso i tribunali ordinari, la competenza spetta alle sezioni specializzate (e, dunque, la giurisdizione è del giudice ordinario) “per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30”. Dunque, la presente controversia è pacificamente di competenza del giudice ordinario, pur non vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva.
Vanno altresì richiamati i principi elaborati dalla Corte di Cassazione in casi analoghi, nei quali era controversa l'attribuzione della causa al giudice ordinario o amministrativo in materia di immigrazione, alla stregua dei quali: “la controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari … è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui compete solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore” (così, da ultimo, Cass. n. 1390 del 18.1.2022, rv. 663716). Applicando tali condivisi principi al caso in questione, si deve dunque concludere nel senso che il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all'amministrazione (che deve limitarsi a valutare l'esistenza dei presupposti predeterminati dal legislatore) e trattandosi di materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione istituite presso i tribunali ordinari. Una volta riconosciuta la natura di diritto soggettivo alla situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007, ai fini dell'individuazione del regime intertemporale applicabile in caso di successione di leggi nel tempo occorre richiamare i principi più volte affermati dalla Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza a Sezioni Unite n. 29460/2019, laddove si legge testualmente: “Come ripetutamente affermato (si vedano, fra le più recenti, Cass., sez. un., 29 gennaio 2019, n. 2441; 19 dicembre 2018, nn. 32778, 32777, 32776, 32775 e 32774; 28 novembre 2018, nn. 30758, 30757; 27 novembre 2018, n. 30658), la situazione giuridica soggettiva dello straniero nei confronti del quale sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dall'art. 2 Cost. e art. 3 della convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Essa non è pertanto degradabile a interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, in seno al relativo procedimento: all'autorità amministrativa è richiesto soltanto l'accertamento dei presupposti di fatto che danno luogo alla protezione umanitaria, nell'esercizio di mera discrezionalità tecnica, poiché il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate è riservato al legislatore”.
Prosegue la medesima sentenza n. 29460/19 affermando che:
“5.5.- Il procedimento amministrativo è sì atto necessario, ma pur sempre esprime, in base al modello generale, esercizio di attività vincolata, ricognitiva della sussistenza dei presupposti determinati dalla legge. Sinanche la nullità del provvedimento amministrativo di diniego reso dalla commissione territoriale sarebbe del tutto irrilevante, poiché la natura di diritto soggettivo al riconoscimento della protezione umanitaria impone che il procedimento giurisdizionale giunga alla decisione sulla spettanza, o non, del diritto stesso, senza potersi limitare al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105; 22 marzo 2017, n. 7385; 3 settembre 2014, n. 18632). Il diritto unionale, d'altronde, sia pure con riferimento allo status di rifugiato, stabilisce (considerando 21 della direttiva n. 2011/95) che il relativo riconoscimento è atto ricognitivo e che la conseguente qualità non dipende dal riconoscimento (Corte giust., grande sezione, 14 maggio 2019, cause C-391/16, C-77/17 e C-78/18, punto 92). 6.- Tutte le protezioni sono quindi ascrivibili all'area dei diritti fondamentali, sia quelle maggiori (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria), sia quella, residuale e temporanea, per ragioni umanitarie (in termini, tra varie, Cass., sez. un., 12 dicembre 2018, n. 32177 e 11 dicembre 2018, nn. 32045 e 32044). E tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale”.
In altri termini, lo straniero è titolare di un diritto soggettivo al riconoscimento della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007, e tale diritto si perfeziona nel momento stesso in cui si realizza la situazione protetta tutelata dalla norma.
Nel caso di specie, non è in discussione che il ricorrente abbia chiesto alla PA di valutare la sussistenza del suo diritto alla carta di soggiorno in data 20.9.18, vale a dire in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 23 novellato. Ne consegue, per quanto non oggetto di contestazione, l'applicabilità della normativa ratione temporis vigente al momento della presentazione della domanda, dovendosi qualificare la situazione vantata dal ricorrente quale diritto soggettivo al rilascio della carta di soggiorno e attesa l'irretroattività dell'azione amministrativa con riferimento agli atti che incidono su diritti soggettivi.
Tanto premesso, la domanda principale è fondata.
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, “i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2 … chiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"”.
E, per quanto rileva in questa sede, tra i familiari di cui all'art. 2 d.lgs. n. 30/2007 rientra il coniuge.
Come risulta dalla documentazione prodotta in data 15/09/2018 il ricorrente ha contratto matrimonio con (doc. 3); il 01/12/2019 è nata a Persona_3 CP_1 Persona_4
(doc. 7), cittadina italiana (doc. 8), seconda figlia del ricorrente e di
[...] Persona_3 attualmente l'intero nucleo familiare vive insieme in via Pinelli 74 in appartamento condotto in CP_1 locazione con contratto stipulato da entrambi i coniugi (doc. 17).
Nel provvedimento impugnato, la Questura di contesta il diritto del ricorrente al rilascio CP_1 dell'invocata carta di soggiorno in considerazione dei precedenti penali dello stesso. Come risulta dal casellario acquisito il ricorrente ha riportato le seguenti condanne: reato di furto e indebito utilizzo di carte di credito commesso in data 19 novembre 2013; reati di furto e indebito utilizzo di carte di credito commessi in data 25 ottobre 2012; il reato di furto e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel 2015; reato di furto e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel novembre 2012; reato di furto commesso nel 2015; ulteriore reati di furto e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel 2013. Come si evince dal certificato contributivo INPS prodotto (doc.11) risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa:
dal 11/07/2007 al 02/10/2007 alle dipendenze della Soc.Coop. G.E. Service;
dal 27/10/2008 al 31/01/2010 alle dipendenze della;
Persona_5 ha lavorato come collaboratore familiare dal 23/10/2016 al 30/06/2017; ha lavorato presso la Ditta TR IV Di Alexander IV dal 25/09/2018 al 29/03/2019 ha lavorato presso la s.p.a. OP (l'impresa utilizzatrice era la Soc.Coop F.A.T.A) dal 07/10/2019 al 10/06/2022; dal 13/06/2022 è stato assunto dalla SOC.COOP. F.A.T.A con contratto a tempo indeterminato. Da tali elementi si evince che i, numerosi, reati sono stati commessi dal ricorrente in un arco temporale in cui lo stesso non svolgeva alcuna attività lavorativa. Tale circostanza, che non rende, ovviamente, giustificabile la condotta tenuta, assume però una sua rilevanza ai fini della valutazione della attualità della pericolosità sociale del ricorrente. Ed infatti, risulta evidente che, non solo i reati sono molto risalenti nel tempo, ma altresì che dal tempo della loro commissione la vita del ricorrente è totalmente mutata, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista familiare. D'altronde, in data 21/10/20 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha concesso al ricorrente di scontare in regime di affidamento in prova al servizio sociale il cumulo delle pene inflitte con le condanne sopra menzionate evidenziando l'assenza di pericolosità sociale del ricorrente, “tenuto conto della condotta mantenuta in carcere e in libertà, dei precedenti penali e di sorveglianza, della personalità e pericolosità sociale per come emergenti dalle note in atti, nonché della disponibilità, da parte del condannato, di adeguati supporti, logistici, affettivi e lavorativi all'esterno dell'istituto penitenziario”. Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la valutazione della pericolosità sociale non può limitarsi alla valutazione dei precedenti penali, ma deve compiere un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il giudizio anche all'esame della personalità del richiedente, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali (Cass. 29148/2020). Infatti, non opera nessun automatismo ostativo al rilascio del permesso e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale (Cass. 23597/2023).
Principi, questi, espressi anche dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 88/2023, che ha chiarito che spetta al Questore valutare la pericolosità sociale dello straniero in concreto, ricordando che si deve sempre procedere ad un “ragionevole e proporzionato” bilanciamento degli interessi coinvolti. Ciò premesso, e rilevato che l'unico aspetto contestato dalla è quello relativo alla pericolosità CP_11 sociale del ricorrente, deve essere accolta la domanda principale del ricorrente, tesa all'accertamento del suo diritto al rilascio della carta di soggiorno ex artt. 10 e 23 d.lgs. 30/2007.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'accoglimento del ricorso si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nato a Parte_1
AY (Peru) il 26/09/1988 ha diritto al rilascio della carta di soggiorno in favore di familiare di cittadino dell'UE ai sensi degli artt. 2 c. 1 lett. b) n. 3), 10 e 23 d.lgs. 30/2007; − compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25.2.25
Il Giudice
Alessandra Aragno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 16804/24 promossa da: nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Alessandro Praticò
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Che l'Ill.mo Giudice Voglia:
– preliminarmente: sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
– in via istruttoria :
– acquisire dal Tribunale di Sorveglianza di Torino gli atti del procedimento relativo alla concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al Servizio Sociale (proc. n.
309/2020 SIUS); nonché del fascicolo relativo all'esecuzione dello stesso;
– ai sensi dell'art. art. 213 c.p.c. – chiedere informazioni all'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale
Esterna Torino al Commissariato di P.S. Madonna di Campagna, circa la condotta del ricorrente e la sua situazione familiare e lavorativa relativa agli anni dal 2020 ad oggi, con particolare riferimento agli accertamenti svolti su richiesta del Tribunale di Sorveglianza di Torino;
– acquisire dall'Ufficio Immigrazione della Questura di tutta la documentazione relativa al CP_1 soggiorno in Italia del ricorrente dal 2003 in poi e in particolare quella relativa al rilascio/ rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare con la figlia minore rilasciato nel 2014; Persona_1
– acquisire dall'Ufficio Anagrafe del Comune di la documentazione o informazioni circa lo CP_1 storico delle residenze e dello stato di famiglia del ricorrente dal 2013 in poi (documentazione non rilasciata all'interessato allo sportello per l'asserita esistenza di “blocchi” derivanti dal rifiuto del permesso di soggiorno),
– ammettere la prova per testimoni sulle circostanze dedotte nel paragrafo in fatto ai punti nn. 3, 9,
10, 11, 12, 24, 25, 26 da intendersi dedotte a capi di prova. Si indicano i seguenti testimoni: 1. (madre del ricorrente) Parte_2 1. (Sorella) Parte_3
2. (Cognata) Controparte_2
1. res. in Parte_4 CP_1
2. . res. in CP_3 CP_1
3. . res. in CP_4 CP_1
4. res. in Controparte_5 CP_1
5. res. in Controparte_6 CP_1
6. res. in Parte_5 CP_1
7. res. in Persona_2 CP_1
8. . res. in CP_7 CP_1
9. res. in Controparte_8 CP_1
10. Katia Salazar. res. in Piossasco
11. res. in CP_9 CP_1
12. in Parte_6 CP_1
– Nel merito: annullato o disapplicato il provvedimento impugnato e dichiarare il diritto del ricorrente – al rilascio della carta di soggiorno ex art. 7 e art. 23 c. 1 D lgs 30/2007 o in subordine del permesso di soggiorno ex art. 23 c. 1 bis D.Lgs 30/2007,
– in subordine al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 23 c. 1 bis D.Lgs 30/2007 art. 30 c. 1 lett
B, oppure D del D.lgs 286/98;
– o in ulteriore subordine del permesso di soggiorno ex art. 28 DPR 394/1999 e art. 19 c. 2 lett. c) D lgs 286/98.
– con favore di spese”.
Parte resistente ha così concluso:
“Rigettare il ricorso e confermare la legittimità del rigetto adottato.
In via subordinata, decidere secondo giustizia, con compensazione delle spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.9.23 il ricorrente, cittadino peruviano, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino (prot. n. 557/23) pronunciato in data 31.8.23 e notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE di cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, in quanto coniugato con cittadina italiana.
Il Giudice designato ha sospeso, in forza della documentazione allegata, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e risposta, Controparte_10 rilevando che la documentazione prodotta in questa sede dal ricorrente non era stata prodotta all'atto della domanda e che il diniego in allora formulato era del tutto legittimo. All'udienza di comparizione si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, valutata l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti, l'udienza veniva rinviata al 19.2.25 per la precisazione delle conclusioni. Il legale contestava le deduzioni della parte resistente evidenziando che la p.a. era a conoscenza di tutti gli elementi evidenziati in causa ed attinenti alla posizione personale del ricorrente.
Stante il trasferimento del giudice designato si procedeva all'assegnazione di nuovo giudice che fissava nuova udienza per gli stessi incombenti al 18.2.25. La domanda principale ha ad oggetto il rilascio della carta di soggiorno per familiare extra
UE di cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, in quanto coniuge di cittadina italiana e con essa convivente (ed altresì padre convivente con la figlia minore).
La Questura ha accertato che il ricorrente, regolarmente presente in Italia dal 2003 poiché munito di permesso di soggiorno per motivi familiari (prima per coesione familiare con la madre, poi per coesione familiare con la sorella con lui convivente e in ultimo per coesione familiare con la figlia cittadina italiana), aveva riportato numerose sentenze di condanna e sottolineava che da tali elementi si evince la presenza di una condotta che costituisce “una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona e alla incolumità pubblica” tale da legittimare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30/07, l'allontanamento del ricorrente del territorio dello Stato. La p.a. rigettava pertanto la domanda avanzata evidenziando che il ricorrente rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico.
Innanzi tutto si precisa che ai sensi dell'art. 3 d.l. 13/2017, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione presso i tribunali ordinari, la competenza spetta alle sezioni specializzate (e, dunque, la giurisdizione è del giudice ordinario) “per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30”. Dunque, la presente controversia è pacificamente di competenza del giudice ordinario, pur non vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva.
Vanno altresì richiamati i principi elaborati dalla Corte di Cassazione in casi analoghi, nei quali era controversa l'attribuzione della causa al giudice ordinario o amministrativo in materia di immigrazione, alla stregua dei quali: “la controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari … è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui compete solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore” (così, da ultimo, Cass. n. 1390 del 18.1.2022, rv. 663716). Applicando tali condivisi principi al caso in questione, si deve dunque concludere nel senso che il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all'amministrazione (che deve limitarsi a valutare l'esistenza dei presupposti predeterminati dal legislatore) e trattandosi di materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione istituite presso i tribunali ordinari. Una volta riconosciuta la natura di diritto soggettivo alla situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007, ai fini dell'individuazione del regime intertemporale applicabile in caso di successione di leggi nel tempo occorre richiamare i principi più volte affermati dalla Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza a Sezioni Unite n. 29460/2019, laddove si legge testualmente: “Come ripetutamente affermato (si vedano, fra le più recenti, Cass., sez. un., 29 gennaio 2019, n. 2441; 19 dicembre 2018, nn. 32778, 32777, 32776, 32775 e 32774; 28 novembre 2018, nn. 30758, 30757; 27 novembre 2018, n. 30658), la situazione giuridica soggettiva dello straniero nei confronti del quale sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dall'art. 2 Cost. e art. 3 della convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Essa non è pertanto degradabile a interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, in seno al relativo procedimento: all'autorità amministrativa è richiesto soltanto l'accertamento dei presupposti di fatto che danno luogo alla protezione umanitaria, nell'esercizio di mera discrezionalità tecnica, poiché il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate è riservato al legislatore”.
Prosegue la medesima sentenza n. 29460/19 affermando che:
“5.5.- Il procedimento amministrativo è sì atto necessario, ma pur sempre esprime, in base al modello generale, esercizio di attività vincolata, ricognitiva della sussistenza dei presupposti determinati dalla legge. Sinanche la nullità del provvedimento amministrativo di diniego reso dalla commissione territoriale sarebbe del tutto irrilevante, poiché la natura di diritto soggettivo al riconoscimento della protezione umanitaria impone che il procedimento giurisdizionale giunga alla decisione sulla spettanza, o non, del diritto stesso, senza potersi limitare al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105; 22 marzo 2017, n. 7385; 3 settembre 2014, n. 18632). Il diritto unionale, d'altronde, sia pure con riferimento allo status di rifugiato, stabilisce (considerando 21 della direttiva n. 2011/95) che il relativo riconoscimento è atto ricognitivo e che la conseguente qualità non dipende dal riconoscimento (Corte giust., grande sezione, 14 maggio 2019, cause C-391/16, C-77/17 e C-78/18, punto 92). 6.- Tutte le protezioni sono quindi ascrivibili all'area dei diritti fondamentali, sia quelle maggiori (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria), sia quella, residuale e temporanea, per ragioni umanitarie (in termini, tra varie, Cass., sez. un., 12 dicembre 2018, n. 32177 e 11 dicembre 2018, nn. 32045 e 32044). E tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale”.
In altri termini, lo straniero è titolare di un diritto soggettivo al riconoscimento della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007, e tale diritto si perfeziona nel momento stesso in cui si realizza la situazione protetta tutelata dalla norma.
Nel caso di specie, non è in discussione che il ricorrente abbia chiesto alla PA di valutare la sussistenza del suo diritto alla carta di soggiorno in data 20.9.18, vale a dire in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 23 novellato. Ne consegue, per quanto non oggetto di contestazione, l'applicabilità della normativa ratione temporis vigente al momento della presentazione della domanda, dovendosi qualificare la situazione vantata dal ricorrente quale diritto soggettivo al rilascio della carta di soggiorno e attesa l'irretroattività dell'azione amministrativa con riferimento agli atti che incidono su diritti soggettivi.
Tanto premesso, la domanda principale è fondata.
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, “i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2 … chiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"”.
E, per quanto rileva in questa sede, tra i familiari di cui all'art. 2 d.lgs. n. 30/2007 rientra il coniuge.
Come risulta dalla documentazione prodotta in data 15/09/2018 il ricorrente ha contratto matrimonio con (doc. 3); il 01/12/2019 è nata a Persona_3 CP_1 Persona_4
(doc. 7), cittadina italiana (doc. 8), seconda figlia del ricorrente e di
[...] Persona_3 attualmente l'intero nucleo familiare vive insieme in via Pinelli 74 in appartamento condotto in CP_1 locazione con contratto stipulato da entrambi i coniugi (doc. 17).
Nel provvedimento impugnato, la Questura di contesta il diritto del ricorrente al rilascio CP_1 dell'invocata carta di soggiorno in considerazione dei precedenti penali dello stesso. Come risulta dal casellario acquisito il ricorrente ha riportato le seguenti condanne: reato di furto e indebito utilizzo di carte di credito commesso in data 19 novembre 2013; reati di furto e indebito utilizzo di carte di credito commessi in data 25 ottobre 2012; il reato di furto e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel 2015; reato di furto e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel novembre 2012; reato di furto commesso nel 2015; ulteriore reati di furto e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel 2013. Come si evince dal certificato contributivo INPS prodotto (doc.11) risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa:
dal 11/07/2007 al 02/10/2007 alle dipendenze della Soc.Coop. G.E. Service;
dal 27/10/2008 al 31/01/2010 alle dipendenze della;
Persona_5 ha lavorato come collaboratore familiare dal 23/10/2016 al 30/06/2017; ha lavorato presso la Ditta TR IV Di Alexander IV dal 25/09/2018 al 29/03/2019 ha lavorato presso la s.p.a. OP (l'impresa utilizzatrice era la Soc.Coop F.A.T.A) dal 07/10/2019 al 10/06/2022; dal 13/06/2022 è stato assunto dalla SOC.COOP. F.A.T.A con contratto a tempo indeterminato. Da tali elementi si evince che i, numerosi, reati sono stati commessi dal ricorrente in un arco temporale in cui lo stesso non svolgeva alcuna attività lavorativa. Tale circostanza, che non rende, ovviamente, giustificabile la condotta tenuta, assume però una sua rilevanza ai fini della valutazione della attualità della pericolosità sociale del ricorrente. Ed infatti, risulta evidente che, non solo i reati sono molto risalenti nel tempo, ma altresì che dal tempo della loro commissione la vita del ricorrente è totalmente mutata, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista familiare. D'altronde, in data 21/10/20 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha concesso al ricorrente di scontare in regime di affidamento in prova al servizio sociale il cumulo delle pene inflitte con le condanne sopra menzionate evidenziando l'assenza di pericolosità sociale del ricorrente, “tenuto conto della condotta mantenuta in carcere e in libertà, dei precedenti penali e di sorveglianza, della personalità e pericolosità sociale per come emergenti dalle note in atti, nonché della disponibilità, da parte del condannato, di adeguati supporti, logistici, affettivi e lavorativi all'esterno dell'istituto penitenziario”. Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la valutazione della pericolosità sociale non può limitarsi alla valutazione dei precedenti penali, ma deve compiere un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il giudizio anche all'esame della personalità del richiedente, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali (Cass. 29148/2020). Infatti, non opera nessun automatismo ostativo al rilascio del permesso e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale (Cass. 23597/2023).
Principi, questi, espressi anche dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 88/2023, che ha chiarito che spetta al Questore valutare la pericolosità sociale dello straniero in concreto, ricordando che si deve sempre procedere ad un “ragionevole e proporzionato” bilanciamento degli interessi coinvolti. Ciò premesso, e rilevato che l'unico aspetto contestato dalla è quello relativo alla pericolosità CP_11 sociale del ricorrente, deve essere accolta la domanda principale del ricorrente, tesa all'accertamento del suo diritto al rilascio della carta di soggiorno ex artt. 10 e 23 d.lgs. 30/2007.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'accoglimento del ricorso si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nato a Parte_1
AY (Peru) il 26/09/1988 ha diritto al rilascio della carta di soggiorno in favore di familiare di cittadino dell'UE ai sensi degli artt. 2 c. 1 lett. b) n. 3), 10 e 23 d.lgs. 30/2007; − compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25.2.25
Il Giudice
Alessandra Aragno