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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/11/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1164/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. GIRAUDO MICHELA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2 presso l'Avv. ZANIN MIRKO LUIGI MARIA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore , nato a [...], il [...] Persona_1 nato dalla loro relazione more uxorio alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 11/07/2025 le parti hanno rappresentato che, nelle more del giudizio si erano verificati dei cambiamenti tali da non poter confermare le condizioni di cui al ricorso;
il Collegio, pertanto, ha provveduto a rimettere la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, assegnando alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte.
In data 01/10/2025, su richiesta congiunta delle parti, è stato concesso ulteriore rinvio e assegnato nuovo termine per il deposito di note scritte.
All'udienza figurata del 18/11/2025, con note scritte depositate in data 07/11/2025, le parti hanno rappresentato le condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore
, che di seguito si riportano: Persona_1
“A) Casa familiare
A.1) le parti vivranno separatamente, rimanendo il signor nella casa familiare di sua proprietà, Per_1 sita in Morozzo (CN), Via Rizzi n. 2, mentre la signora che, attualmente, abita a Parte_2
TA (CN), Via Umberto I n. 14, dal mese di luglio 2025, con il consenso espresso del signor
, si trasferirà a vivere con il figlio minore a Nichelino (TO), Via Giovanni Boccaccio n. 2/D Per_1
(doc. 15 e 16);
A.2) la signora dichiara di aver già, a suo tempo, prelevato dalla casa fami-liare tutti Parte_2
i beni di sua proprietà e i suoi effetti personali.
B) Affidamento del figlio minore
B.1) il figlio minore , di anni 6, viene affidato ad entrambi i genitori;
Persona_1
B.2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da ambedue i genitori. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. L'ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente dai genitori, nel senso che ciascuno assumerà le relative decisioni nei periodi in cui il figlio si troverà presso il medesimo;
C) Collocamento e modalita' di visita della minore
C.1) il figlio è collocato prevalentemente presso la madre, con residenza anagrafica Persona_1 presso l'abitazione della stessa, sita in Nichelino (TO), Via Giovanni Boccaccio n. 2/D;
C.2) il signor potrà vedere e tenere con sé il minore con le seguenti modalità: Per_1
• - fine settimana alternati, con le seguenti precisazioni rispetto al week-end di spettanza paterna:
• se il padre lavora il pomeriggio (turno 14.00-22.00), la signora porterà il figlio Parte_2 presso l'abitazione paterna il venerdì sera, alle ore 22.30, e il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna la domenica sera, intorno alle 21.30;
• se il padre non lavora il venerdì notte (turno 22.00-6.00), il medesimo terrà il figlio con sé dal venerdì sera, intorno alle ore 18.30, quando andrà a prenderlo presso l'abitazione materna ovvero al dopo scuola, sino alla domenica sera dopo cena, indicativamente verso le ore 21.30, quando la madre verrà a recuperarlo presso l'abitazione paterna;
• se il padre lavora il venerdì notte (turno 22.00-6.00) e la madre non lavora il sabato mattina, costei porterà presso l'abitazione paterna intorno alle ore 10.00, e il padre lo Per_1 riaccompagnerà presso l'abitazione materna la domenica sera, intorno alle 21.30; • se il padre lavora il venerdì notte (turno 22.00-6.00) e la madre lavora il sabato mattina, quest'ultima porterà il figlio presso l'abitazione dei nonni paterni il venerdì sera, intorno alle ore 22.00, e il padre lo riaccompagnerà presso l'abita-zione materna la domenica sera, intorno alle
21.30;
- durante la settimana, un giorno per la cena – il martedì o il mercoledì o il giovedì, allorquando il minore dovrà trascorrere il fine settimana con la madre, e il martedì o il mercoledì, allorquando il minore dovrà trascorrere il fine settimana con il padre – compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor , ossia: Per_1
• qualora il signor svolga il turno del pomeriggio (14.00-22.00), il medesimo non lo terrà Per_1 per la cena, ma lo accompagnerà a scuola il martedì, o mercoledì o giovedì mattina;
• qualora il signor svolga il turno del mattino (6.00-14.00), non vi sono problemi per cui Per_1
– come già anzi scritto – il medesimo terrà il figlio con sé un giorno per la cena – il martedì o il mercoledì o il giovedì, allorquando il minore dovrà trascorrere il fine settimana con la madre, e il martedì o il mercoledì, allorquando il minore dovrà trascorrere il fine settimana con il padre;
• qualora il signor svolga il turno di notte (22.00-6.00), il medesimo terrà EL con Per_1 sé il martedì, o il mercoledì o il giovedì dall'uscita di scuola, ove lo andrà a prendere, sino alle ore 20.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna dovendo recarsi al lavoro;
- durante l'incontro infrasettimanale, ad accezione di quanto sopra previsto, sarà il padre ad occuparsi del trasporto del minore;
- durante le festività natalizie, negli anni pari, i genitori trascorreranno con il figlio:
• il padre la sera della Vigilia di Natale, dalle ore 18.00, fino a dopo il pranzo del giorno di Natale;
• la madre da dopo il pranzo del giorno di Natale fino al Primo dell'anno, alle ore 18.00;
• il padre dal Primo dell'anno, alle ore 18.00, fino alle ore 21.30 dell'Epifania;
• viceversa negli anni dispari.
- durante le vacanze pasquali, sempre negli anni pari, starà con il padre il giorno di Persona_1
Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Viceversa avverrà negli anni dispari;
- durante le vacanze estive, il minore trascorrerà almeno due settimane anche non consecutive (pure all'estero), con ciascun genitore da concordarsi tra gli stessi entro il 31.05 di ogni anno;
- inoltre, trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con ciascun Persona_1 genitore, mentre trascorrerà con il padre o con la madre il giorno del loro rispettivo compleanno;
- tutte le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza, con la precisazione che, negli anni pari, il padre comincerà a tenere il figlio con sé dalla prima festività dell'anno successiva all'Epifania. Viceversa l'anno successivo. Qualora, tuttavia, la festività dovesse cadere in un fine settimana, il figlio starà con il genitore che ha diritto di trascorrere con lui tale fine settimana, e ciò anche a prescindere dal fatto che possa trattarsi di una festività di spettanza dell'altro genitore;
- le parti precisano che, relativamente ai periodi di vacanze e alle festività, il trasporto Per_1 sarà a carico del genitore con cui il figlio dovrà stare;
[...] C.3) le predette modalità di visita trovano applicazione, salvo diversi accordi tra i genitori e/o con il figlio, i quali potranno sempre concordare modifiche a tali modalità di visita e prevedere tempi più lunghi di permanenza del minore presso il padre;
C.4) le parti, infine, concordano, che qualora il signor dovesse tornare a lavorare sul turno Per_1 giornaliero e non più sui tre turni, riprenderanno vigore le modalità di visita e gestione di Per_1 originariamente previste al punto C) del ricorso del 23.04.2025.
D) Mantenimento del minore e spese straordinarie
D.1) il signor verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Per_1 Parte_2 bonifico bancario, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, oltre rivaluta-zione annua su base Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
Persona_1
D.2) i genitori, inoltre, contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio (ad es. spese scolastiche, mediche non coperte dal
SSN, sportive, ludico-ricreative…), purché le stesse siano previamente concordate e successivamente documentate, a meno che risultino necessarie, richiamandosi integralmente al “Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli minori in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del Tribunale di Torino del 15.03.2016 (doc. 17);
D.3) in merito alle spese straordinarie, il signor presta il suo consenso a che il figlio venga Per_1 iscritto alla Scuola Primaria Paritaria “Istituto Sant'Anna Opera Barolo” di Moncalieri, ma il costo della retta di tale istituto rimarrà integralmente a carico della signora Ciò varrà anche Parte_3 per il futuro, cioè, qualora la signora volesse iscrivere il figlio ad altri istituti scolastici Parte_2 privati, il signor non sosterrà il costo della retta di tali istituti. Il signor , inoltre, presta, Per_1 Per_1 sin d'ora, consenso a che il figlio venga iscritto ad un centro estivo e/o estate ragazzi, che tuttavia dovrà essere scelto di comune accordo tra le parti, dichiarando che ne sosterrà il costo nella misura della metà. Le spese per la scuola e dei centri estivi e/o estate ragazzi saranno detratte dal genitore che sosterrà la spesa in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione.
Per il periodo estivo 2025, il signor parteciperà al costo del centro estivo CH4 Sporting Club Per_1 sito in Torino, Via Trofarello n. 10 nella misura di € 50,00 per ciascuna settimana frequentata dal minore;
D.4) la signora infine, percepirà integralmente l'assegno unico universale. Parte_2
E) Piano genitoriale
E.1) per maggiori precisazioni a quanto indicato nei suddetti punti, le parti dichiarano di richiamarsi integralmente al contenuto del piano genitoriale allegato al presente ricorso (doc. 18).
F) Ulteriori pattuizioni
F.1) le parti concordano ancora che, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, il signor trasmetterà alla signora i moduli, debitamente firmati, per l'iscrizione del Per_1 Parte_2 figlio alla Scuola Primaria Paritaria “Istituto Sant'Anna Opera Barolo” di Persona_1
Moncalieri;
F.2) le parti, inoltre, prestano, sin d'ora, il consenso al rilascio di passaporto valido per l'espatrio per il figlio minore;
F.3) le parti dichiarano, altresì, fatta eccezione per quanto previsto al suddetto punto D), di aver tra loro definito ogni reciproco rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
F.4) le parti precisano, infine, che cominceranno ad osservare le predette condizioni dalla data di deposito del presente ricorso, fatta eccezione per le modalità di visita che troveranno applicazione da luglio 2025, quando la signora si trasferirà a vivere a Nichelino (TO), con la Parte_2 conseguenza che, sino ad allora, rimarranno in vigore le modalità di visita attualmente applicate dalle parti.”
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore , nato a [...], il Persona_1
03/12/2019 dalla relazione non coniugale tra le parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore
, nato a [...], il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, Persona_1 in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1164/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. GIRAUDO MICHELA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2 presso l'Avv. ZANIN MIRKO LUIGI MARIA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore , nato a [...], il [...] Persona_1 nato dalla loro relazione more uxorio alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 11/07/2025 le parti hanno rappresentato che, nelle more del giudizio si erano verificati dei cambiamenti tali da non poter confermare le condizioni di cui al ricorso;
il Collegio, pertanto, ha provveduto a rimettere la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, assegnando alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte.
In data 01/10/2025, su richiesta congiunta delle parti, è stato concesso ulteriore rinvio e assegnato nuovo termine per il deposito di note scritte.
All'udienza figurata del 18/11/2025, con note scritte depositate in data 07/11/2025, le parti hanno rappresentato le condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore
, che di seguito si riportano: Persona_1
“A) Casa familiare
A.1) le parti vivranno separatamente, rimanendo il signor nella casa familiare di sua proprietà, Per_1 sita in Morozzo (CN), Via Rizzi n. 2, mentre la signora che, attualmente, abita a Parte_2
TA (CN), Via Umberto I n. 14, dal mese di luglio 2025, con il consenso espresso del signor
, si trasferirà a vivere con il figlio minore a Nichelino (TO), Via Giovanni Boccaccio n. 2/D Per_1
(doc. 15 e 16);
A.2) la signora dichiara di aver già, a suo tempo, prelevato dalla casa fami-liare tutti Parte_2
i beni di sua proprietà e i suoi effetti personali.
B) Affidamento del figlio minore
B.1) il figlio minore , di anni 6, viene affidato ad entrambi i genitori;
Persona_1
B.2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da ambedue i genitori. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. L'ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente dai genitori, nel senso che ciascuno assumerà le relative decisioni nei periodi in cui il figlio si troverà presso il medesimo;
C) Collocamento e modalita' di visita della minore
C.1) il figlio è collocato prevalentemente presso la madre, con residenza anagrafica Persona_1 presso l'abitazione della stessa, sita in Nichelino (TO), Via Giovanni Boccaccio n. 2/D;
C.2) il signor potrà vedere e tenere con sé il minore con le seguenti modalità: Per_1
• - fine settimana alternati, con le seguenti precisazioni rispetto al week-end di spettanza paterna:
• se il padre lavora il pomeriggio (turno 14.00-22.00), la signora porterà il figlio Parte_2 presso l'abitazione paterna il venerdì sera, alle ore 22.30, e il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna la domenica sera, intorno alle 21.30;
• se il padre non lavora il venerdì notte (turno 22.00-6.00), il medesimo terrà il figlio con sé dal venerdì sera, intorno alle ore 18.30, quando andrà a prenderlo presso l'abitazione materna ovvero al dopo scuola, sino alla domenica sera dopo cena, indicativamente verso le ore 21.30, quando la madre verrà a recuperarlo presso l'abitazione paterna;
• se il padre lavora il venerdì notte (turno 22.00-6.00) e la madre non lavora il sabato mattina, costei porterà presso l'abitazione paterna intorno alle ore 10.00, e il padre lo Per_1 riaccompagnerà presso l'abitazione materna la domenica sera, intorno alle 21.30; • se il padre lavora il venerdì notte (turno 22.00-6.00) e la madre lavora il sabato mattina, quest'ultima porterà il figlio presso l'abitazione dei nonni paterni il venerdì sera, intorno alle ore 22.00, e il padre lo riaccompagnerà presso l'abita-zione materna la domenica sera, intorno alle
21.30;
- durante la settimana, un giorno per la cena – il martedì o il mercoledì o il giovedì, allorquando il minore dovrà trascorrere il fine settimana con la madre, e il martedì o il mercoledì, allorquando il minore dovrà trascorrere il fine settimana con il padre – compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor , ossia: Per_1
• qualora il signor svolga il turno del pomeriggio (14.00-22.00), il medesimo non lo terrà Per_1 per la cena, ma lo accompagnerà a scuola il martedì, o mercoledì o giovedì mattina;
• qualora il signor svolga il turno del mattino (6.00-14.00), non vi sono problemi per cui Per_1
– come già anzi scritto – il medesimo terrà il figlio con sé un giorno per la cena – il martedì o il mercoledì o il giovedì, allorquando il minore dovrà trascorrere il fine settimana con la madre, e il martedì o il mercoledì, allorquando il minore dovrà trascorrere il fine settimana con il padre;
• qualora il signor svolga il turno di notte (22.00-6.00), il medesimo terrà EL con Per_1 sé il martedì, o il mercoledì o il giovedì dall'uscita di scuola, ove lo andrà a prendere, sino alle ore 20.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna dovendo recarsi al lavoro;
- durante l'incontro infrasettimanale, ad accezione di quanto sopra previsto, sarà il padre ad occuparsi del trasporto del minore;
- durante le festività natalizie, negli anni pari, i genitori trascorreranno con il figlio:
• il padre la sera della Vigilia di Natale, dalle ore 18.00, fino a dopo il pranzo del giorno di Natale;
• la madre da dopo il pranzo del giorno di Natale fino al Primo dell'anno, alle ore 18.00;
• il padre dal Primo dell'anno, alle ore 18.00, fino alle ore 21.30 dell'Epifania;
• viceversa negli anni dispari.
- durante le vacanze pasquali, sempre negli anni pari, starà con il padre il giorno di Persona_1
Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Viceversa avverrà negli anni dispari;
- durante le vacanze estive, il minore trascorrerà almeno due settimane anche non consecutive (pure all'estero), con ciascun genitore da concordarsi tra gli stessi entro il 31.05 di ogni anno;
- inoltre, trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con ciascun Persona_1 genitore, mentre trascorrerà con il padre o con la madre il giorno del loro rispettivo compleanno;
- tutte le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza, con la precisazione che, negli anni pari, il padre comincerà a tenere il figlio con sé dalla prima festività dell'anno successiva all'Epifania. Viceversa l'anno successivo. Qualora, tuttavia, la festività dovesse cadere in un fine settimana, il figlio starà con il genitore che ha diritto di trascorrere con lui tale fine settimana, e ciò anche a prescindere dal fatto che possa trattarsi di una festività di spettanza dell'altro genitore;
- le parti precisano che, relativamente ai periodi di vacanze e alle festività, il trasporto Per_1 sarà a carico del genitore con cui il figlio dovrà stare;
[...] C.3) le predette modalità di visita trovano applicazione, salvo diversi accordi tra i genitori e/o con il figlio, i quali potranno sempre concordare modifiche a tali modalità di visita e prevedere tempi più lunghi di permanenza del minore presso il padre;
C.4) le parti, infine, concordano, che qualora il signor dovesse tornare a lavorare sul turno Per_1 giornaliero e non più sui tre turni, riprenderanno vigore le modalità di visita e gestione di Per_1 originariamente previste al punto C) del ricorso del 23.04.2025.
D) Mantenimento del minore e spese straordinarie
D.1) il signor verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Per_1 Parte_2 bonifico bancario, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, oltre rivaluta-zione annua su base Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
Persona_1
D.2) i genitori, inoltre, contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio (ad es. spese scolastiche, mediche non coperte dal
SSN, sportive, ludico-ricreative…), purché le stesse siano previamente concordate e successivamente documentate, a meno che risultino necessarie, richiamandosi integralmente al “Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli minori in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del Tribunale di Torino del 15.03.2016 (doc. 17);
D.3) in merito alle spese straordinarie, il signor presta il suo consenso a che il figlio venga Per_1 iscritto alla Scuola Primaria Paritaria “Istituto Sant'Anna Opera Barolo” di Moncalieri, ma il costo della retta di tale istituto rimarrà integralmente a carico della signora Ciò varrà anche Parte_3 per il futuro, cioè, qualora la signora volesse iscrivere il figlio ad altri istituti scolastici Parte_2 privati, il signor non sosterrà il costo della retta di tali istituti. Il signor , inoltre, presta, Per_1 Per_1 sin d'ora, consenso a che il figlio venga iscritto ad un centro estivo e/o estate ragazzi, che tuttavia dovrà essere scelto di comune accordo tra le parti, dichiarando che ne sosterrà il costo nella misura della metà. Le spese per la scuola e dei centri estivi e/o estate ragazzi saranno detratte dal genitore che sosterrà la spesa in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione.
Per il periodo estivo 2025, il signor parteciperà al costo del centro estivo CH4 Sporting Club Per_1 sito in Torino, Via Trofarello n. 10 nella misura di € 50,00 per ciascuna settimana frequentata dal minore;
D.4) la signora infine, percepirà integralmente l'assegno unico universale. Parte_2
E) Piano genitoriale
E.1) per maggiori precisazioni a quanto indicato nei suddetti punti, le parti dichiarano di richiamarsi integralmente al contenuto del piano genitoriale allegato al presente ricorso (doc. 18).
F) Ulteriori pattuizioni
F.1) le parti concordano ancora che, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, il signor trasmetterà alla signora i moduli, debitamente firmati, per l'iscrizione del Per_1 Parte_2 figlio alla Scuola Primaria Paritaria “Istituto Sant'Anna Opera Barolo” di Persona_1
Moncalieri;
F.2) le parti, inoltre, prestano, sin d'ora, il consenso al rilascio di passaporto valido per l'espatrio per il figlio minore;
F.3) le parti dichiarano, altresì, fatta eccezione per quanto previsto al suddetto punto D), di aver tra loro definito ogni reciproco rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
F.4) le parti precisano, infine, che cominceranno ad osservare le predette condizioni dalla data di deposito del presente ricorso, fatta eccezione per le modalità di visita che troveranno applicazione da luglio 2025, quando la signora si trasferirà a vivere a Nichelino (TO), con la Parte_2 conseguenza che, sino ad allora, rimarranno in vigore le modalità di visita attualmente applicate dalle parti.”
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore , nato a [...], il Persona_1
03/12/2019 dalla relazione non coniugale tra le parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore
, nato a [...], il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, Persona_1 in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi