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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2697/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27.2.2025; promossa da
, C.F.: , nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Floridia (SR) in Corso Vittorio Emanuele n. 2/B, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA
LENTINI N. 28, presso lo studio dell'avv. MONICA BENEDETTO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nata a [...], il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA (SR), VIA ROMA N. 109, presso lo studio dell'avv. CONCETTA CANGEMI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 10.9.2024)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con ricorso depositato in data 26.07.2024, chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1940/2022 del Tribunale di Siracusa, emessa in data
13.10.2022 e depositata in data 18.10.2022, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Siracusa in data Controparte_1
25.09.2010. In particolare, il chiedeva disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento Pt_1 per il figlio minore nella misura di € 150,00 in luogo della maggiore somma di € 200,00 Per_1
statuita in sentenza, nonché l'attribuzione in suo favore della metà dell'Assegno Unico e Universale per i figli. A sostegno della propria domanda, il ricorrente allegava un peggioramento della propria condizione economica rispetto al momento del divorzio, essendo stato licenziato in data 29.3.2022 ed essendo, pertanto, allo stato privo di occupazione lavorativa.
In data 3.09.2024, il Giudice delegato per la trattazione della causa, emetteva decreto con cui fissava l'udienza del 27.02.2025 per la comparizione delle parti.
Con comparsa depositata in data 16.01.2025 si costituiva nel presente giudizio CP_1
, contestando tutte le domande proposte da parte ricorrente e chiedendo, di contro,
[...] disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minore nella misura Per_1 mensile di € 300,00, nonché di porre a carico del l'obbligo di provvedere al pagamento Pt_1
del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio.
All'udienza del 27.02.2025 comparivano, innanzi al Giudice, i difensori delle parti, i quali rappresentavano che le parti avevano raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della controversia:
- Il sig. , tenuto conto delle attuali condizioni economiche, provvederà al Pt_1 mantenimento del figlio nella misura di € 150,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, alla sig.ra che percepirà inoltre l'assegno unico corrisposto Controparte_1 dall'Inps nella sua interezza rinunciando il alla sua quota parte. Pt_1
Il sig. si impegna a versare la quota del 50% delle spese straordinarie da Parte_1
versarsi previo accordo tra le parti o previa esibizione di ricevuta, nel rispetto delle linee guida dal Tribunale di Siracusa.
Le parti dichiarano che con il presente accordo di aver così definito tutti i loro rapporti e di non aver pertanto a pretendere null'altro.
Il Giudice rimetteva, quindi, la causa al Collegio per la decisione.
Passando al merito, osserva il Tribunale che le nuove condizioni concordate dalle parti, possono essere accolte in relazione al mutamento in peius delle condizioni economiche del e Pt_1 alla la necessità per la di ricevere dall'ex marito un contributo, seppur minore, per il CP_1 mantenimento del figlio, oltre che il 50 % per le spese straordinarie che la stessa deve sostenere per il figlio minore . Per_1
Alla luce di quanto suesposto, la richiesta di modifica nei termini indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione del disposto di cui all'art. 473 bis 29 cpc.
Le spese del procedimento vanno compensate in presenza di accordo tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2697/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza di divorzio n.
1940/2022 emessa da questo Tribunale in data 13.10.2022 e depositata in data 18.10.2022, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente riportato;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 6.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2697/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27.2.2025; promossa da
, C.F.: , nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Floridia (SR) in Corso Vittorio Emanuele n. 2/B, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA
LENTINI N. 28, presso lo studio dell'avv. MONICA BENEDETTO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nata a [...], il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA (SR), VIA ROMA N. 109, presso lo studio dell'avv. CONCETTA CANGEMI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 10.9.2024)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con ricorso depositato in data 26.07.2024, chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1940/2022 del Tribunale di Siracusa, emessa in data
13.10.2022 e depositata in data 18.10.2022, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Siracusa in data Controparte_1
25.09.2010. In particolare, il chiedeva disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento Pt_1 per il figlio minore nella misura di € 150,00 in luogo della maggiore somma di € 200,00 Per_1
statuita in sentenza, nonché l'attribuzione in suo favore della metà dell'Assegno Unico e Universale per i figli. A sostegno della propria domanda, il ricorrente allegava un peggioramento della propria condizione economica rispetto al momento del divorzio, essendo stato licenziato in data 29.3.2022 ed essendo, pertanto, allo stato privo di occupazione lavorativa.
In data 3.09.2024, il Giudice delegato per la trattazione della causa, emetteva decreto con cui fissava l'udienza del 27.02.2025 per la comparizione delle parti.
Con comparsa depositata in data 16.01.2025 si costituiva nel presente giudizio CP_1
, contestando tutte le domande proposte da parte ricorrente e chiedendo, di contro,
[...] disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minore nella misura Per_1 mensile di € 300,00, nonché di porre a carico del l'obbligo di provvedere al pagamento Pt_1
del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio.
All'udienza del 27.02.2025 comparivano, innanzi al Giudice, i difensori delle parti, i quali rappresentavano che le parti avevano raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della controversia:
- Il sig. , tenuto conto delle attuali condizioni economiche, provvederà al Pt_1 mantenimento del figlio nella misura di € 150,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, alla sig.ra che percepirà inoltre l'assegno unico corrisposto Controparte_1 dall'Inps nella sua interezza rinunciando il alla sua quota parte. Pt_1
Il sig. si impegna a versare la quota del 50% delle spese straordinarie da Parte_1
versarsi previo accordo tra le parti o previa esibizione di ricevuta, nel rispetto delle linee guida dal Tribunale di Siracusa.
Le parti dichiarano che con il presente accordo di aver così definito tutti i loro rapporti e di non aver pertanto a pretendere null'altro.
Il Giudice rimetteva, quindi, la causa al Collegio per la decisione.
Passando al merito, osserva il Tribunale che le nuove condizioni concordate dalle parti, possono essere accolte in relazione al mutamento in peius delle condizioni economiche del e Pt_1 alla la necessità per la di ricevere dall'ex marito un contributo, seppur minore, per il CP_1 mantenimento del figlio, oltre che il 50 % per le spese straordinarie che la stessa deve sostenere per il figlio minore . Per_1
Alla luce di quanto suesposto, la richiesta di modifica nei termini indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione del disposto di cui all'art. 473 bis 29 cpc.
Le spese del procedimento vanno compensate in presenza di accordo tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2697/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza di divorzio n.
1940/2022 emessa da questo Tribunale in data 13.10.2022 e depositata in data 18.10.2022, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente riportato;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 6.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone