Art. 2.
All'onere di lire 50 milioni di cui al precedente articolo sara' fatto fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio derivanti dalla esecuzione della presente legge.
All'onere di lire 50 milioni di cui al precedente articolo sara' fatto fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio derivanti dalla esecuzione della presente legge.