Articolo 945 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 909Articolo 946
Versione
9 ottobre 2010
Art. 945. Cessazione d'autorita' per ufficiali piloti e navigatori di complemento 1. Nel caso di cessazione d'autorita' per motivi disciplinari, all'ufficiale pilota o navigatore di complemento non e' corrisposto il premio di fine ferma di cui all'articolo 1797, salvo che, su proposta della competente commissione ordinaria di avanzamento, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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