Articolo 945 del Codice della navigazione
Articolo 944Articolo 946
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 945.
(Impedimento del passeggero).

Se la partenza del passeggero e' impedita per causa a lui non imputabile, il contratto e' risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio gia' pagato.

Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri puo' chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero e' responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.

((Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454, in quanto compatibili.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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